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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1055/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in VIA LAZIO 17 CASAGIOVE, Parte_1
presso lo studio dell'avv. MARRA MICHELE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in via P. Mascellaro, 1 82100 Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. COGLIANO ANGELO Pasquale, dall'avv. CP_1
A. Mennitto e dall'avv. T. Tecce giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 6.3.24 parte ricorrente esposto:
1 - Di lavorare alle dipendenze dell' in persona del legale Controparte_1
rappr.te pro tempore ,con mansioni di infermiera professionale presso la sala operativa del 118 di con orario di lavoro in turni avvicendati di lavoro dal 1\6\2016 CP_1
così distinti : ore 7,55 fino alle ore 14,10 mattina;
ore 13.55 fino alle 20,10 turno pomeridiano;
turno notturno dalle ore 19,55 alle 8,10 poi c'è lo smonto e la giornata di riposo e questo sistema ciclico 24 ore su 24 si ripete continuamente;
- Che ha sempre svolto questo lavoro in turni in turni avvicendati di lavoro secondo il seguente schema : mattina 7.55 fino alle 14,10 ; pomeriggio dalle ore 13,55 alle ore 20,10 e notturno dalle ore 19,55 fino alle 8,10 del giorno dopo;
poi smonto e riposto e quindi ripresa dello stesso turno;
- Che osserva almeno 24 turni di lavoro mensili ma l' non Controparte_1
ha mai liquidato i buoni pasto se non per una quantità pari a 6 buoni pasto mensili;
Ha concluso chiedendo di “Accertato che la ricorrente non ha usufruito del buono pasto pari ad euro 5,16 di cui euro 4,16 a carico dell' come dal ccnl e Controparte_1
dalle disposizioni di legge sopra citate, per il periodo dal 1\6\2016 fino alla DATA DI
DEPOSITO DEL PRESENTE RICORSO per l'effetto dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della somma di euro 7.038,72 a titolo di buoni pasto non percepiti per tutti i turni di lavoro osservati sia diurni che notturni come dalla premessa del presente ricorso e quindi tenuto conto di 18 turni mensili , per i quali non sono stati liquidati buoni pasto condannare l' in persona del legale rappr.te Controparte_1
pro tempore al pagamento della somma di euro 7.038,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere per il periodo successivo al 1\3\2024 la consegna di numero 18 buoni pasto ulteriori per ogni mese che decorrerà in relazione all'accertamento di cui al capo precedente;
Vinte le spese ,diritti ed onorari del giudizio con attribuzione in favore dell'avv.to Michele
Marra”.
Parte resistente si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito ed in via preliminare la nullità del ricorso.
2.
2 E' noto che l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c., è un'eccezione rilevabile anche d'ufficio. E', però, pacifico in giurisprudenza che per la regolarità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nella specie, parte ricorrente ha azionato il ricorso per ottenere il pagamento della somma di euro 7.038,72 a titolo di buoni pasto non percepiti per tutti i turni di lavoro osservati sia diurni che notturni, tuttavia non deduce ne allega i turni effettuati per i quali chiede il pagamento dei buoni pasto.
Tale lacunosa descrizione del contesto lavorativo riverbera – come, appunto, da preliminare eccezione di parte convenuta – quale vizio di genericità e indeterminatezza dell'azione.
Ne deriva, infatti, un'effettiva insufficiente esplicitazione del fondamento delle pretese azionate, ossia della causa petendi, e dunque la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto a fondamento delle svolte domande
Stabilisce l'art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4 che il ricorso deve contenere "la determinazione dell'oggetto della domanda" e "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni".
3 La causa petendi deve evincersi in modo sufficientemente chiaro dalla parte narrativa del ricorso interpretata anche alla luce del petitum, laddove documenti dimessi e capitoli di prova formulati servono, invece, non tanto ad integrare le allegazioni svolte, bensì a riscontrare quanto già allegato.
Nel caso di specie le suddette lacune in punto allegazione non sono peraltro nemmeno in astratto colmabili attraverso i capitoli di prova siccome in concreto formulati attraverso il mero rinvio alle premesse del ricorso.
Parte ricorrente si limita ad allegare documentazione relativa alla regolamentazione dei buoni pasto e agli incontri sindacali , ma omette di allegare, come era suo onere, i turni di lavoro per i quali chiede l'erogazione del buono.
Va escluso che a tale indeterminatezza possa porsi rimedio attraverso il meccanismo del rinnovo/integrazione del ricorso ex art. 164 comma 5 c.p.c..
E' ben noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale solcato dal Cass. SS. UU. 17 giugno 2004 n. 11353, la Suprema Corte ritiene che l'insufficiente indicazione nel ricorso introduttivo della controversia di lavoro, ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ., degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, sia sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ.
Trattasi, tuttavia, di insegnamento non condivisibile in quanto a fronte dell'integrazione della domanda rimarrebbe pur sempre ferma la maturata decadenza del ricorrente sul piano istruttorio, ovvero dell'indicazione dei mezzi di prova relativi ai fatti oggetto dell'integrazione: la sanatoria del ricorso non varrebbe, infatti, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati nel ricorso originario.
In tal senso per tutte Cass. 7705/2018 secondo cui “ Nel rito del lavoro il ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda;
tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore delle norme sull'onere della prova”.
Ciò posto, il meccanismo del rinnovo/integrazione del ricorso ex art. 164 comma 5
c.p.c. finirebbe per scardinare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di
4 contestazione e oneri di prova, connotata, nel rito del lavoro, dal c.d. principio di prevenzione nella formulazione delle istanze istruttorie da parte del ricorrente, così producendo un sovvertimento dei principi cardine dell' impianto processuale inaccettabile sia sul piano logico, sia sotto il profilo della coerenza del sistema nel suo complesso.
Il ricorso va, quindi, dichiarato nullo con declaratoria che definisce il giudizio.
In quanto preliminare e assorbente tale pronuncia rende superflua la disamina di ogni ulteriore questione dibattuta.
In ragione della particolarità della fattispecie e tenuto conto della natura della pronuncia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la nullità del ricorso
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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