Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16498/2024 R.G. cui risulta riunita la causa RG
8525\2023 (ATP), promossa da:
Parte_1 rappr.to e difeso dall'avv. DE GREGORIO MASSIMILIANO
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'avv. INGALA Controparte_1
ALESSANDRA MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., eccependo la irregolarità delle operazioni di ctu della fase di atp e la violazione dei termini concessi alla Ctu per la comunicazione delle bozze e per il deposito della relazione e contestando le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 8525\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Fissato termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva autorizzata, su istanza di parte ricorrente, la rinnovazione della notificazione del ricorso CP_ all' , con fissazione di nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c.. Alla scadenza del termine la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG
8525\2023 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve preliminarmente ritenersi che le deduzioni circa le irregolarità procedurali e la mancata osservanza di termini ordinatori da parte del ctu della fase di atp appaiono irrilevanti rispetto
Va, del resto, ritenuto che l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ, avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 14 agosto 1999 n. 8659;
Cass. 24 giugno 1984 n. 3743), con l'ulteriore precisazione che la nullità relativa innanzi richiamata è da correlare, comunque, al concreto pregiudizio del diritto di difesa, per non aver potuto la parte apprezzare i contenuti della c.t.u., che si assume depositata in ritardo e così di non aver potuto apprestare le eventuali repliche tecniche all'elaborato del c.t.u..
Orbene, nel caso in esame, parte istante si duole di non aver ricevuto la comunicazione della
“bozza” di relazione peritale nei termini prefissati senza tuttavia dedurre alcuna conseguenza pregiudizievole sull'esercizio delle prerogative di difesa che risultano invero esercitate con la proposizione di atto di dissenso alle conclusioni del ctu nei termini di legge e quindi nella proposizione della presente opposizione, estesa alle contestazioni di merito delle conclusioni della Ctu sicché deve ritenersi che non possa essere ravvisato alcun pregiudizio nel diritto di difesa della parte, pregiudizio che peraltro la parte neppure deduce specificamente in questa sede. Osserva, peraltro, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame le allegazioni di cui al ricorso introduttivo con cui si contestano le conclusioni del Ctu della fase di Atp appaiono del tutto generiche e fondate su una diversa interpretazione del quadro clinico a carico della perizianda rispetto a quanto valutato dal ctu, senza alcuna specifica deduzione circa i motivi medico – legali di tale diversa valutazione. Non viene dedotto alcun vizio specifico della ctu, quale la contrarietà a documentazione medica in atti né viene specificato il motivo della asserita insufficienza diagnostica. Tali allegazioni pertanto devono ritenersi consistere in una mera formulazione di un dissenso diagnostico sul punto in esame e non quale contestazione rilevante per quanto sopra.. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'opposizione proposta in esame, secondo la previsione testuale dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Solo per completezza espositiva e tenuto conto che avverso tale sentenza non è ammesso il gravame in appello ma solo il ricorso in cassazione va ritenuto che le conclusioni rese dal Ctu appaiono del tutto congrue, motivate ed immuni da vizi logici. Deve ritenersi che la valutazione dell'ausiliario del tribunale risulta pienamente congrua rispetto alle risultanze esaminate e all'esame obiettivo del ricorrente, per come rappresentato e non specificamente contestato nella perizia, anche mediante la somministrazione di test ADL – IADL- sui quali l'ausiliario del Tribunale si è soffermata al fine di chiarire la portate esemplificativa e descrittiva degli stessi -, nonché immune da vizi logici, sicché, in difetto di allegazione e prova della sussistenza di specifici vizi dei predetti elementi, non si ravvisano valide ragioni per discostarsi dal
Deve inoltre ritenersi la perizia adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale applicati, in particolare con riferimento all'indice Karnofsky
“regolarmente utilizzato in oncologia, che consente una corretta indicazione dello stato di salute del paziente con una scala suddivisa in tre categorie generali, a loro volta suddivise in sottocategorie, tutte caratterizzate da un punteggio da 0 a 100; alla signora è possibile Pt_1 ascrivere il punteggio di 80-90 (“capace di condurre una attività lavorativa leggera, in grado di affrontare cure ambulatoriali”), in accordo con gli specialisti oncologi che la sottopongono a controlli periodici. Corrispondente ad un soggetto asintomatico completamente attivo, in grado di svolgere tutte le attività senza restrizioni”
. Non si ravvisano, pertanto, valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, nonché conforme ai criteri di valutazione previsti dalla legge né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite delle due fasi di giudizio, stante le condizioni di salute della ricorrente.
Le spese della Ctu, resa nel giudizio per ATP, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
liquida le spese di CTU, come da separato decreto.
Così deciso in data 20/05/2025.
Si comunichi a cura della Cancelleria. il Giudice Dott. Luigi Ruoppolo