Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento n N. R.G. 1975/2024 promosso da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in 26900 Lodi (LO), Via San Martino n. 11;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Teramo, in data 23/12/2012, (atto n. 10, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto ha pronunciato la seguente
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
C) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
D) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
– il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio, quando preleverà da scuola al relativo orario d'uscita, sino alle ore Per_1
18.00 della domenica, prima di cena, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
– il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le ferie estive, per n. 2 settimane anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di due settimane consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il
30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
– i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente la figlia in qualsiasi momento. Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con i giorni Per_1
di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
– durante i giorni di permanenza di presso ciascun genitore sarà cura di Per_1
quest'ultimo gestire personalmente gli impegni della figlia o delegare una persona di sua fiducia in caso di necessità, senza necessità di previo accordo, salvo che si tratti del
Sig. , al quale potrà essere conferita delega solamente previo accordo Controparte_1
tra i genitori. Resta inteso che nessun consenso sarà necessario affinchè possa Per_1
trovarsi in presenza del Sig. , purchè vi sia anche la Sig.ra In caso di CP_1 Pt_1
pernottamento della bambina in luogo diverso dalla residenza del genitore ed in assenza dello stesso, inoltre, sarà necessario il previo accordo tra i genitori. In caso di diniego da parte di uno dei genitori il medesimo dovrà fornire per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro due giorni comprovata motivazione a sostegno della propria decisione;
E) le questioni economiche saranno così regolamentate:
il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Parte_2 Pt_1 mese, l'importo di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
Pag. 2 di 6 le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la
Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Pag. 3 di 6 b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
l'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore al 50%, mentre ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore della minore sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
Le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
le spese scolastiche relative alla retta della scuola media di Monticelli Pavese per gli anni 2024 / 2025, 2025 / 2026 e 2026 / 2027, saranno tutte a carico della Sig.ra Pt_1
Le spese relative al servizio mensa o ai costi extra come gite ed attività a pagamento saranno invece a carico di ciascun genitore al 50%. Il Sig. si impegna sin da Parte_2
ora ad autorizzare l'iscrizione alla predetta scuola media di Monticelli Pavese per il predetto triennio;
F) la Peugeot 308 targata DW717TF intestata alla Sig.ra e già in uso a Pt_1
quest'ultima resterà di proprietà ed in uso alla medesima, la quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
G) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse della figlia
Pag. 4 di 6 minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
H) i Sigg. e si riservano la possibilità di concordare altre modalità di Pt_1 Parte_2
frequentazione tra gli stessi e la loro figlia minore, fatto salvo sempre il consenso di entrambi ad ogni eventuale integrazione e/o modifica delle sopraddette condizioni. I coniugi, inoltre, concordando sin da ora che, in ogni caso, qualora si palesassero eventi fortuiti tali da rendere necessaria una variazione di giorni e orari stabiliti, sarà necessario un preavviso di almeno tre giorni. In tal caso, sarà cura del genitore a cui spetta l'esercizio del diritto di visita nel giorno stabilito occuparsi della figlia in caso di impossibilità dell'altro genitore. In quest'ultimo caso, colui che resterà con la figlia avrà la possibilità di avvalersi, senza necessità di specifiche autorizzazioni o deleghe da parte dell'altro genitore, dell'ausilio e della collaborazione di parenti, amici, persone di fiducia o babysitter;
I) le spese legali per l'assistenza ricevuta con riferimento al presente giudizio verranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Pt_1
L) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
DOMANDA DI DIVORZIO
A) al maturare dei termini di legge, si chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), il giorno
23.12.2012, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al numero 10, parte II, Serie C, Anno 2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) confermare i provvedimenti richiesti in sede di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.05.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Pag. 5 di 6 Con sentenza n. 233/2024 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata in data 18.7.2024
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va, altresì, disposto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in isola del Gran sasso d'Italia il giorno 23/12/2012, Parte_2
con atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.10, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6