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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10.10.2025, assunto in decisione in data 17.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Anna Parte_1 C.F._1
TE TU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nova Milanese (MB) Via Madonnina 9;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Federica Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nova Milanese (MB), via
Madonnina n.9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
1- Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza con la Per_1 madre nella ex casa familiare, sita in IS CI, via dei Mille n.10, unitamente alle figlie Persona_2 ed , entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_3
2- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di Per_1 tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni dello stesso. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta Per_1 sarà con uno o con l'altro genitore.
3- In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare tra loro per far sì che ciascuno possa vedere e stare con tenendo in debito conto le esigenze scolastiche Per_1 del minore, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi i genitori, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità del figlio.
4- Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, il sig. potrà sentire telefonicamente i figli Pt_2 [...]
, e ogni giorno;
vedere e tenere con sé il figlio concordando direttamente col Per_2 Per_3 Per_1 Per_1 medesimo ed in libertà i giorni e le modalità, anche alla luce dell'età del figlio.
5- Il Sig. orrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli , Pt_2 Persona_2 Per_3
e in via anticipata, l'importo mensile di € 500,00 per dodici mensilità, da versarsi alla Sig.ra Per_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da un anno dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio. Nel predetto ammontare devono intendersi comprese le spese per: vitto, abbonamenti a trasporto per esigenze di istruzione, abbigliamento, contributo per l'abitazione, medicinali da banco, materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo d'inizio anno indicato dalla scuola.
6- I genitori si faranno carico delle spese straordinarie elencate nel Protocollo del Tribunale di Monza che, per comodità qui si trascrive, nella misura del 50% ciascuno:
- spese straordinarie, per le quali non è richiesto il preventivo accordo tra i genitori: 1) spese mediche: - ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico nei limiti di un costo medio di mercato;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); - spese pagina 2 di 7 mediche urgenti;
2) spese scolastiche e di istruzione: - iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiale ed attrezzature didattiche ed informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); - spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori: ogni altra spesa oltre quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: 1) spese mediche: - esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
2) altre spese: - gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; - alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Documenti della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi pagina 3 di 7 entro la fine del mese. Il pagamento avverrà entro giorni 8 dall'avvenuta comunicazione. In caso di spesa superiore ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
7- Atteso il contributo di ciascuna parte nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie dei figli, le detrazioni fiscali di tali costi avverranno in egual proporzione;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute.
8- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento.
9- I coniugi si sono preventivamente scambiati a mezzo mail, per il tramite dei professionisti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, pertanto, si esonerano reciprocamente dal deposito.
10- Le Parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' per i figli venga percepito al 100% CP_1 dalla madre.
11- A totale definizione di ogni rapporto economico patrimoniale intercorrente tra le parti, il sig.
[...]
i obbliga a trasferire alla sig.ra , che accetta, la quota di proprietà indivisa Parte_2 Parte_1 in ragione di ½ dei seguenti beni, siti nel fabbricato nel Comune di IS CI, via Dei Mille n.10, e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione al piano secondo, composto da tre locali, ed accessori con annesso vano cantina al piano interrato;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune alla partita 100578, in ditta alla parte venditrice al foglio 22, mappale 9, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, R.C. € 411,87;
- vano ad uso autorimessa al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune alla stessa partita P.IVA_
, in ditta alla parte venditrice, foglio 22, mappale 9, subalterno 21, via Dei Mille 2, piano S1, categoria
C6, classe 6, mq.15, R.C. € 46,48.
Le unità immobiliari sono identificate con l'interno 8 per quanto riguarda appartamento e cantina e con il numero interno 21 per quanto riguarda l'autorimessa.
Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: via Dei Mille, cortile comune, pianerottolo comune, appartamento al subalterno 9, cortile comune. Della cantina: corridoio comune, cantina al subalterno 3, cantina al subalterno 7, corridoio comune. Dell'autorimessa: autorimessa al subalterno 20, corsia d'accesso comune, autorimessa al subalterno 22, il mappale 8.
Nella vendita sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze delle unità immobiliari in oggetto, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, individuate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza e dal regolamento di Condominio che, con la tabella millesimale sono Per_ allegati al citato atto del Notaio in data 06.07.1993 (rep.202779) ed ivi determinata in millesimi 69,23 per appartamento e cantina e millesimi 9,30 per l'autorimessa (doc.7).
pagina 4 di 7 Nessuna dazione di danaro viene riconosciuta al sig. tteso che il trasferimento avviene a definizione Pt_2 di ogni rapporto economico ancora esistente tra i coniugi e la sig.ra si accollerà l'intero residuo Parte_1 mutuo ancora gravante sulla casa familiare (doc.8).
12- Il sig. riconosce che tutte le rate di mutuo sino ad oggi pagate sono state Parte_2 onorate integralmente dalla sig.ra che continuerà ad onorarle anche successivamente alla Parte_1 cessione delle quote da parte del sig. doc.8). Pt_2
13- L'atto di trasferimento verrà perfezionato con rogito notarile innanzi al Notaio che verrà scelto dalla sig.ra entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio che Parte_1 recepisce gli accordi raggiunti dalle parti. I costi notarili per il trasferimento del bene saranno sostenuti in via esclusiva dalla sig.ra . Parte_1
14- Le parti vivranno ognuna coi proventi delle rispettive attività lavorative.
15- Col puntuale adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi.
16- Le spese legali sono compensate tra le Parti ed i legali dichiarano sin da ora di rinunciare al beneficio della solidarietà ex art. 13 della LPF.
17- La sig.ra è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine Pt_1 degli Avvocati di Monza del 5 marzo 2025 (doc.9).
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.6.2003 a IS CI;
- Dall'unione sono nati , in data 11.3.2006, , in data 2.10.2007 e in data Persona_2 Per_3 Per_1
15.12.2014.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 19.4.2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (5.7.2021) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 11.3.2006, , 2.10.2007, maggiorenni ma non economicamente Persona_2 Per_3 autosufficienti, e 15.12.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 10.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in IS CI in data 14.6.2003 (Atto n. 4, Parte I del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di IS CI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 6 di 7 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IS CI, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente est.
IA BO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10.10.2025, assunto in decisione in data 17.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Anna Parte_1 C.F._1
TE TU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nova Milanese (MB) Via Madonnina 9;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Federica Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nova Milanese (MB), via
Madonnina n.9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
1- Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza con la Per_1 madre nella ex casa familiare, sita in IS CI, via dei Mille n.10, unitamente alle figlie Persona_2 ed , entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_3
2- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di Per_1 tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni dello stesso. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta Per_1 sarà con uno o con l'altro genitore.
3- In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare tra loro per far sì che ciascuno possa vedere e stare con tenendo in debito conto le esigenze scolastiche Per_1 del minore, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi i genitori, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità del figlio.
4- Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, il sig. potrà sentire telefonicamente i figli Pt_2 [...]
, e ogni giorno;
vedere e tenere con sé il figlio concordando direttamente col Per_2 Per_3 Per_1 Per_1 medesimo ed in libertà i giorni e le modalità, anche alla luce dell'età del figlio.
5- Il Sig. orrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli , Pt_2 Persona_2 Per_3
e in via anticipata, l'importo mensile di € 500,00 per dodici mensilità, da versarsi alla Sig.ra Per_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da un anno dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio. Nel predetto ammontare devono intendersi comprese le spese per: vitto, abbonamenti a trasporto per esigenze di istruzione, abbigliamento, contributo per l'abitazione, medicinali da banco, materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo d'inizio anno indicato dalla scuola.
6- I genitori si faranno carico delle spese straordinarie elencate nel Protocollo del Tribunale di Monza che, per comodità qui si trascrive, nella misura del 50% ciascuno:
- spese straordinarie, per le quali non è richiesto il preventivo accordo tra i genitori: 1) spese mediche: - ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico nei limiti di un costo medio di mercato;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); - spese pagina 2 di 7 mediche urgenti;
2) spese scolastiche e di istruzione: - iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiale ed attrezzature didattiche ed informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); - spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori: ogni altra spesa oltre quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: 1) spese mediche: - esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
2) altre spese: - gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; - alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Documenti della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi pagina 3 di 7 entro la fine del mese. Il pagamento avverrà entro giorni 8 dall'avvenuta comunicazione. In caso di spesa superiore ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
7- Atteso il contributo di ciascuna parte nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie dei figli, le detrazioni fiscali di tali costi avverranno in egual proporzione;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute.
8- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento.
9- I coniugi si sono preventivamente scambiati a mezzo mail, per il tramite dei professionisti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, pertanto, si esonerano reciprocamente dal deposito.
10- Le Parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' per i figli venga percepito al 100% CP_1 dalla madre.
11- A totale definizione di ogni rapporto economico patrimoniale intercorrente tra le parti, il sig.
[...]
i obbliga a trasferire alla sig.ra , che accetta, la quota di proprietà indivisa Parte_2 Parte_1 in ragione di ½ dei seguenti beni, siti nel fabbricato nel Comune di IS CI, via Dei Mille n.10, e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione al piano secondo, composto da tre locali, ed accessori con annesso vano cantina al piano interrato;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune alla partita 100578, in ditta alla parte venditrice al foglio 22, mappale 9, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, R.C. € 411,87;
- vano ad uso autorimessa al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune alla stessa partita P.IVA_
, in ditta alla parte venditrice, foglio 22, mappale 9, subalterno 21, via Dei Mille 2, piano S1, categoria
C6, classe 6, mq.15, R.C. € 46,48.
Le unità immobiliari sono identificate con l'interno 8 per quanto riguarda appartamento e cantina e con il numero interno 21 per quanto riguarda l'autorimessa.
Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: via Dei Mille, cortile comune, pianerottolo comune, appartamento al subalterno 9, cortile comune. Della cantina: corridoio comune, cantina al subalterno 3, cantina al subalterno 7, corridoio comune. Dell'autorimessa: autorimessa al subalterno 20, corsia d'accesso comune, autorimessa al subalterno 22, il mappale 8.
Nella vendita sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze delle unità immobiliari in oggetto, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, individuate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza e dal regolamento di Condominio che, con la tabella millesimale sono Per_ allegati al citato atto del Notaio in data 06.07.1993 (rep.202779) ed ivi determinata in millesimi 69,23 per appartamento e cantina e millesimi 9,30 per l'autorimessa (doc.7).
pagina 4 di 7 Nessuna dazione di danaro viene riconosciuta al sig. tteso che il trasferimento avviene a definizione Pt_2 di ogni rapporto economico ancora esistente tra i coniugi e la sig.ra si accollerà l'intero residuo Parte_1 mutuo ancora gravante sulla casa familiare (doc.8).
12- Il sig. riconosce che tutte le rate di mutuo sino ad oggi pagate sono state Parte_2 onorate integralmente dalla sig.ra che continuerà ad onorarle anche successivamente alla Parte_1 cessione delle quote da parte del sig. doc.8). Pt_2
13- L'atto di trasferimento verrà perfezionato con rogito notarile innanzi al Notaio che verrà scelto dalla sig.ra entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio che Parte_1 recepisce gli accordi raggiunti dalle parti. I costi notarili per il trasferimento del bene saranno sostenuti in via esclusiva dalla sig.ra . Parte_1
14- Le parti vivranno ognuna coi proventi delle rispettive attività lavorative.
15- Col puntuale adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi.
16- Le spese legali sono compensate tra le Parti ed i legali dichiarano sin da ora di rinunciare al beneficio della solidarietà ex art. 13 della LPF.
17- La sig.ra è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine Pt_1 degli Avvocati di Monza del 5 marzo 2025 (doc.9).
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.6.2003 a IS CI;
- Dall'unione sono nati , in data 11.3.2006, , in data 2.10.2007 e in data Persona_2 Per_3 Per_1
15.12.2014.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 19.4.2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (5.7.2021) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 11.3.2006, , 2.10.2007, maggiorenni ma non economicamente Persona_2 Per_3 autosufficienti, e 15.12.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 10.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in IS CI in data 14.6.2003 (Atto n. 4, Parte I del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di IS CI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 6 di 7 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IS CI, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente est.
IA BO
pagina 7 di 7