CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: controversia in materia societaria nella causa iscritta al n. 219 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari Viale C.F._1
Regina Margherita n. 26 presso lo studio dell'avv. Filippo Viola che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Cagliari nella via Dessy Deliperi n. 1, C.F. e
[...]
P.IVA , in persona del liquidatore Dott. , P.IVA_1 Controparte_2
nato a [...] il giorno 18 ottobre 1969, (C.F. ; C.F._2
, nato a [...] il giorno 18.10.1969, C.F. Controparte_2
nella sua qualità di liquidatore della C.F._2 [...]
, con sede in Cagliari Controparte_1
nella via Dessy Deliperi n. 1 (C.F. e P. IVA ); P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Cagliari Corso Vittorio Emanuele n. 120, presso lo studio dell'avv. Maurizio Piras che li rappresenta e difende unitamente
1 all'avv. Nicola Littarru in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e allegata alla comparsa di costituzione del giudizio di appello;
APPELLATI
All'udienza del 7 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis:
I)- in via istruttoria: ammettere la CTU richiesta in sede di seconde memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento del predetto incombente;
II)- fermo quanto disposto dal Tribunale in ordine alle avverse eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, accertata la violazione delle norme di redazione del bilancio di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., nonché la violazione del principio di cui all'art. 2516 c.c., dichiarare nullo e/o comunque annullare il bilancio finale di liquidazione depositato presso il Registro delle imprese in data
24.12.2019 ed iscritto il successivo 30.01.2020, e tutti i documenti ad esso allegati, con ogni effetto di legge, e per l'effetto ordinare la trascrizione del provvedimento presso il competente Registro delle Imprese di Cagliari;
III)- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, comunque riformare quest'ultima in punto di spese, con loro integrale compensazione o con rideterminazione delle stesse, in ossequio al principio della soccombenza reciproca.”
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondato l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 748/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Cagliari – Sezione specializzata in materia di impresa,
2 pubblicata in data 22 marzo 2022, con la quale veniva decisa la causa iscritta al n. 4163/2020 R.G.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda è riassunta nella sentenza del Tribunale di Cagliari n.
748/2022 pubblicata il 22 marzo 2022 appellata da con atto di Parte_1
citazione notificato il 19 maggio 2022.
“Con atto di citazione del 29.6.2020 il signor ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa di questo
Tribunale la società cooperativa r.l. , CP_1 Controparte_1
con sede in Cagliari, nonché il dottor , nella sua qualità di Controparte_2
liquidatore della predetta società cooperativa, proponendo reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione della cooperativa, depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese in data 24.12.219 (rectius 2019) ed iscritto nel predetto registro il successivo 30.1.2010 (rectius 2020).
Nel predetto bilancio veniva dato atto dell'inesistenza di componenti patrimoniali, della realizzazione, nell'esercizio 2019, di una perdita pari ad
€ 4.438,71, di un esiguo saldo attivo costituito, per lo più, da crediti tributari
e di una posta per debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi non rimborsabile per intero a causa della perdita d'esercizio.
A fondamento del proprio reclamo l'attore, premesso di essere socio della predetta cooperativa edilizia, ha esposto quanto segue.
La messa in liquidazione della cooperativa era avvenuta in seguito all'assegnazione in proprietà ai soci, negli anni dal 2013 al 2017, delle quattordici unità immobiliari con le relative pertinenze realizzate nel fabbricato sito in Cagliari, via Dessy Deliperi n. 1.
L'ultimo atto traslativo era stato proprio quello in favore di esso attore, avvenuto in data 9.2.2017, a rogito del notaio (rep. 12839; Per_1 racc. 7096), avente ad oggetto l'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al
Foglio 4, mappale 1519 (già 108), sub. 39, scala B, secondo piano, int. 3
(doc. 5), oltre ad un locale cantina e ad un posto auto, per un importo pari ad € 88.184,77.”
3
L'attore, dopo aver esposto che egli aveva subito plurime vessazioni da parte degli amministratori della cooperativa, che era stato da essa espulso con delibera adottata il 9 febbraio 2015 prontamente opposta in sede arbitrale, che era stato reintegrato il 18 novembre 2016 nella sua qualità di socio con lodo arbitrale in pari data, che era stato accertato il suo diritto all'assegnazione dell'immobile sopra indicato, ha affermato che egli, anche a seguito degli accertamenti compiuti da una società di revisione contabile incaricata da lui e dal socio aveva potuto verificare di aver versato la somma CP_3
complessiva di euro 88.184,77 a fronte del valore dell'immobile che, secondo quanto deliberato dal C.d.A. della cooperativa in data 13 novembre 2013, sarebbe dovuto essere per tutti i soci pari a 65.490,75, talché risultava accertato che egli attore ed il socio vevano corrisposto somme molto CP_3
superiori a quelle degli altri soci.
“Per tali ragioni il bilancio finale di liquidazione della cooperativa (ma anche quelli precedenti, quanto meno dalla data di consolidamento del titolo di esso attore per l'assegnazione della propria unità abitativa e, cioè, il bilancio chiuso al 31.12.2017) avrebbe dovuto esporre un credito rilevante nei confronti di esso attore, pari quantomeno alla differenza tra il valore degli immobili determinato con la citata delibera del 13.11.2013 (€
65.490,00) ed il maggior corrispettivo concretamente versato (€ 88.184,77)
e, quindi, la somma di € 22.694,77.
Ed invece l'unica voce di debito della cooperativa verso i soci indicata nel bilancio finale di liquidazione ammontava ad € 7.190,00, ragion per cui il predetto bilancio non offriva la rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile della . CP_1
Dall'esame di tutta la documentazione, poi, emergeva la sistematica violazione da parte degli amministratori delle più basilari norme che presidiano i fondamentali principi di veridicità, chiarezza e correttezza dei bilanci sociali;
violazioni non rilevate dal liquidatore nominato nel marzo
2017, che avevano condotto alla formazione di bilanci del tutto lacunosi e, pertanto, inattendibili in ordine alla reale situazione patrimoniale della
.” (così sentenza). CP_1
4 I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno sollevato in via preliminare:
- l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza del giudice adito stante la clausola compromissoria cui all'art. 34 dello statuto;
- l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attrici per la mancata proposizione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 34 dello statuto;
- l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
- l'eccezione di inammissibilità del reclamo considerato che il bilancio finale di liquidazione, che costituiva evidentemente un rendiconto conclusivo con lo scopo di esporre i risultati dell'attività liquidatoria, era stato correttamente redatto dal liquidatore sulla base dei dati risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati dall'assemblea dei soci, che non erano stati fatti oggetto di impugnazione, e rispetto ai quali, evidentemente, lo stesso liquidatore non poteva discostarsi, considerato il carattere definitivo delle loro risultanze.
Nel merito, hanno affermato l'infondatezza dell'avverso reclamo..
Con la sentenza n. 748/2022 pubblicata il 22 marzo 2022 il Tribunale di Cagliari:
- ha rigettato tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
- ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del bilancio finale di liquidazione in quanto il vizio fatto valere concerneva già il bilancio chiuso al 31.12.2017
“in relazione al quale egli aveva formulato voto contrario, poiché, come ribadito nell'atto di citazione (pag.6), egli “rivendicava il proprio credito risultante dalla differenza tra l'importo totale corrisposto per l'assegnazione del proprio immobile e la media dei versamenti effettuati allo stesso titolo dagli altri soci”, disattendendo l'eccezione dei convenuti relativa alla mancata impugnazione dei bilanci precedenti a quello finale di liquidazione;
- ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto “il soggetto passivo dell'impugnazione del Controparte_2
bilancio finale di liquidazione, unica azione proposta in questa sede, è infatti soltanto la società”;
5 - ha ritenuto infondata l'impugnazione in quanto il non vantava alcun Pt_1
credito nei confronti della società poiché il lodo arbitrale del 18 novembre
2016 aveva espressamente accertato il diritto di credito di costei alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro 22.694,00 oltre interessi “a titolo di rimborso pro quota dei lavori di ristrutturazione e consolidamento effettuati dalla Società meglio descritti in motivazione.”, accertamento che non poteva più essere messo in discussione in quanto il lodo arbitrale era diventato definitivo talché il , che aveva versato tale somma Pt_1
contestualmente all'atto di assegnazione dell'immobile nel gennaio 2017, non poteva più contestare la debenza della stessa. “Del tutto correttamente, pertanto, il bilancio di liquidazione non espone tra le poste passive
l'inesistente debito della società verso il ; Pt_1
- ha liquidato le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
Con riguardo agli appellati, giova in primo luogo evidenziare che, come rilevato dall'appellante nella comparsa conclusionale, essi non hanno proposto appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezioni preliminari sollevate ed in particolare sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e sulla eccezione relativa alla mancata impugnazione dei bilanci precedenti a quello finale di liquidazione, talché è assolutamente superflua e ridondante la riproposizione nella comparsa di costituzione del presente giudizio delle argomentazioni poste a loro fondamento. Sono parimenti inconferenti con riguardo al presente giudizio le questioni relative all'avvenuta esclusione del quale socio. Pt_1
ha proposto appello per quattro motivi. Parte_1
A. Erronea e solo apparente motivazione della sentenza in ordine alla carenza di legittimazione passiva del convenuto . Violazione Controparte_2 dell'art. 2492 c.c.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove non aveva tenuto conto delle disposto del terzo comma dell'art. 2492 c.c. secondo cui, in tema di bilancio finale di liquidazione, “nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori…”
6 E ciò in quanto la finalità dell'istituto del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione da un lato è quella di far accertare la regolarità della sua redazione nell'interesse imprescindibile della società, dei soci e dei terzi e dall'altro quella di far accertare le eventuali responsabilità dei liquidatori per una negligente o illecita gestione liquidatoria, finalità a fronte della quale essi sono gli unici soggetti che potrebbero svolgere una compiuta difesa in tal senso.
Il motivo è fondato, non apparendo concludente la sentenza n.2951/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza impugnata che afferma il generale principio per il quale la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso scrutinato, invece, deve ritenersi che il dott.
[...]
, liquidatore della società, sia stato giustamente citato in giudizio in CP_2
proprio dal alla luce del disposto della norma codicistica da costui Pt_1
richiamata, alla luce della quale una parte della giurisprudenza di merito ha addirittura ritenuto - non condivisibilmente - che i liquidatori fossero gli unici legittimati passivi (Trib Roma 28.9.2023), considerato che dalla causa potevano scaturire elementi per una sua responsabilità individuale, anche al fine consentirgli di spiegare le decisioni assunte. Al riguardo si richiama Trib.
Firenze del 24.10.2024, che fa propria l'interpretazione secondo cui la legge imporrebbe un litisconsorzio necessario processuale tra i liquidatori e società.
Non pare contrastare tale conclusione la sentenza della Corte di
Cassazione n.544/1972 richiamata dalla parte appellata, non perché, come dedotto dall'appellante, l'arresto giurisprudenziale sia anteriore alla riforma del diritto societario del 2003 in quanto l'espressa previsione codicistica del
“contraddittorio con i liquidatori”, era prevista anche dall'art. 2453 c.c., quanto piuttosto perché dalla lettura della motivazione si evince che il liquidatore può essere citato in proprio dal socio reclamante, affrontando l'arresto la specifica questione se nel caso scrutinato il liquidatore fosse stato citato in proprio o quale rappresentante della società.
7 B. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'accertamento delle ragioni di credito vantate dal e Pt_1 dall'inattendibilità del bilancio finale di liquidazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove aveva ritenuto infondata la domanda da lui proposta sul presupposto dell'intangibilità del giudicato costituito dal lodo arbitrale.
Il deduce che egli aveva sempre contestato esclusivamente la Pt_1 circostanza di essersi ritrovato l'unico ad avere corrisposto, oltre al corrispettivo per il proprio alloggio, una somma rilevante a titolo di “rimborso pro quota dei lavori di ristrutturazione e consolidamento effettuati dalla società…” laddove gli altri soci, escluso avevano Persona_2
esclusivamente corrisposto il valore degli immobili determinato secondo i criteri del richiamato verbale del 13 novembre 2013.
Provato che egli aveva versato una somma decisamente superiore a quella degli altri soci per un alloggio di analoghe dimensioni e consistenze, il liquidatore avrebbe dovuto accertare la ragione di tale disparità di trattamento, accertamento all'esito del quale o “la determinazione della somma corrisposta dal socio era inesatta e doveva essere collocata nel Pt_1
bilancio finale di liquidazione tra i debiti verso soci. Oppure era esatta, conformemente alle produzioni asseritamente effettuate in sede arbitrale, ma allora il bilancio di liquidazione doveva contenere una voce di “crediti verso soci” (escluso, ovviamente, il per quanto da essi non versato a titolo Pt_1 di “rimborso pro quota dei lavori di ristrutturazione e consolidamento effettuati dalla società…”.
C. Inesistente motivazione in ordine alla lamentata violazione dell'art. 2516
c.c.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il
Tribunale nulla aveva detto riguardo alla lamentata violazione dell'art. 2516
c.c. ovvero del principio di parità di trattamento nella esecuzione dei rapporti mutualistici.
Premesso che non era mai stato contestato che gli alloggi e le pertinenze realizzate dalla cooperativa per i propri soci avevano CP_1
le stesse identiche caratteristiche costruttive, di finitura e di pregio, sia per
8 l'alloggio principale che per le relative pertinenze, doveva essere ritenuta fondata la contestazione della correttezza dei valori del corrispettivo complessivo di assegnazione degli alloggi e relative pertinenze, che avrebbero dovuto essere determinati sulla base dei principi di assoluta parità ed uguaglianza e nel rispetto del principio della parità di trattamento, che avrebbero dovuto essere assicurati dal liquidatore che avrebbe dovuto riportare nei bilanci le eventuali compensazioni di debiti e crediti tra i vari soci e, così, riallineare le risultanze finali del bilancio a detti principi. Invece, nè il liquidatore né la società avevano giustificato le differenze palesi riscontrate nei costi posti a suo carico rispetto a quelli gravanti sugli altri assegnatari.
I motivi, in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Deve preliminarmente ammettersi la produzione del lodo arbitrale reso il 31 maggio 2023 nei confronti di anch'egli socio Persona_2
della cooperativa, che aveva proposto domanda di accertamento del pagamento, per l'assegnazione della casa in suo favore, di una somma ingiustificatamente superiore da quella versata dagli altri soci, escluso il . Pt_1
Tale produzione, di formazione successiva all'instaurazione del giudizio di appello, deve ritenersi ammissibile alla luce del disposto di cui all'art. 345
c.p.c.
Contrariamente a quanto affermato dal , l'accertamento di cui al Pt_1
lodo arbitrale del 18 novembre 2016, oramai definitivo non essendo stato esso impugnato, del suo debito di euro 22.694,00 nei confronti della società a titolo di “rimborso pro quota dei lavori di ristrutturazione e consolidamento effettuati dalla società…”, esclude, così come affermato dal Tribunale, che possa ritenersi sussistente un suo credito per tale somma e un correlato debito della società che avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio, questione che è stata identificata dal Tribunale, senza alcuna impugnazione specifica, essere l'oggetto delle doglianze dell'attore “costituito, in estrema sintesi, dall'assenza nel bilancio finale di liquidazione della posta passiva costituita dal debito della società verso esso attore, considerato che la predetta società,
a fronte del versamento da parte del di una somma di denaro Pt_1
9 notevolmente superiore rispetto a quella versata degli altri soci, era tenuta a restituire la differenza”.
Con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 2516 c.c. e del principio di parità di trattamento, si osserva che essa è estranea al perimetro del thema decidendum del presente giudizio come individuato dalle domande dell'attore, odierno appellante, che si è limitato ad impugnare il bilancio finale di liquidazione della società cooperativa di cui era socio.
Avendo riguardo al bilancio finale di liquidazione, infatti, esso correttamente non espone nelle poste passive l'inesistente debito della società verso il , essendo costui, al contrario, stato riconosciuto, dal più volte Pt_1
richiamato lodo, definitivamente debitore nei confronti della società della somma di euro 22.694,02, somma che è venuta ad aggiungersi al valore delle singole unità immobiliari stabilita con delibera del 13 novembre 2013 (euro
65.490,75) per un totale di euro 88.184,77, complessivamente versati al fine di vedersi assegnare la casa.
Altra questione, e tuttavia estranea al presente giudizio, è il fatto che effettivamente il abbia versato alla cooperativa una somma maggiore Pt_1
rispetto a quella corrisposta dagli altri soci, escluso il senza che di CP_3
tale fatto la società, anche se non obbligata, abbia comunque offerto alcuna convincente spiegazione. Tale fatto risulta comprovato dalla produzione del lodo arbitrale del 31 maggio 2023, che smentisce quanto sostenuto nella comparsa di costituzione della società ovvero che egli non aveva versato di più rispetto a quanto versato dagli altri assegnatari che avevano contribuito allo stesso modo a sostenere gli oneri per gli interventi di ristrutturazione e consolidamento dell'immobile, sulla base dei principi di assoluta parità ed uguaglianza. Esso non rileva tuttavia sul piano della regolarità del bilancio finale di liquidazione, il cui reclamo, proposto - si ripete - per la mancata appostazione del debito della società nei suoi confronti per la somma di euro
22.694,02, costituisce l'unico oggetto del presente giudizio, essendo esso stato redatto conformemente alle risultanze contabili.
D. Erronea motivazione della sentenza in ordine alla determinazione delle spese a carico della parte soccombente. Violazione dell'art. 92 c.p.c.
10 Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza laddove aveva posto a suo carico tutte le spese di lite considerato che erano state rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla società, dovendosi peraltro rilevare che non risultavano neppure comprensibili i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 e successive modifiche utilizzati per la quantificazione compensi.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ad avviso della Corte il rigetto delle molteplici eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, rigetto che seppure non configura una soccombenza, può essere sicuramente valutato ai fini della statuizione sulle spese, avrebbe consigliato la compensazione per la metà delle spese di lite che, seppure effettivamente sono state liquidate senza l'indicazione dei criteri seguiti per la loro quantificazione, sono riconducibili allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa entro i limiti massimi.
Considerato che il risulta vittorioso nel giudizio di appello con Pt_1
riguardo al riconoscimento della legittimazione passiva del liquidatore, contestata dalla parte appellata peraltro solo nella comparsa di costituzione del presente giudizio, ed all'impugnazione sulle spese, si ritiene di compensare per la metà anche le spese del presente grado del giudizio.
Esse sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione valore indeterminabile complessità bassa per le fasi di studio ed introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, considerata la ripetitività delle difese già esposte nella comparsa di costituzione, nessun compenso riconoscendosi per la fase di trattazione in quanto non tenutasi, oltre all'aumento del 20% per l'assistenza di più parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. Dichiara la legittimazione passiva del convenuto;
Controparte_2
2. Dichiara compensate per la metà le spese di lite di entrambi gradi del giudizio e condanna alla rifusione della restante metà in favore Parte_1
della parte appellata che liquida in euro 3.720,00 per il giudizio di primo
11 grado ed in euro 3.126,60 per il presente giudizio oltre spese generali, Iva e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 27 marzo 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
12