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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 2780/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2780 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016
TRA
, codice fiscale: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, presso e nello studio dell'avv. Cristiano
Bruno che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/ATTORE
E
C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Sebastiano Ghirlanda che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTO/CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Udienza: 13 giugno 2025, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha proposto opposizione avverso il decreto n. 544/16 emesso Parte_1
dal Tribunale di Messina con cui veniva ingiunto al pagamento in favore dell'Arch.
della somma di € 7.834,95, oltre interessi di legge e le spese Controparte_1
della procedura monitoria.
Questi i motivi dell'opposizione: 1) insussistenza del credito;
2) prescrizione ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
Costituitosi in giudizio l'opposto ha contestato la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto;
in particolare, in ordine al primo motivo con cui l'opponente ha negato di aver conferito alcun incarico al professionista ha dedotto che l avrebbe conferito mandato all'Arch. , il quale Parte_1 Controparte_1
avrebbe prestato regolarmente la propria attività di consulenza professionale per l'apertura della cava in Fondo Fusarro nel Comune di Santa Lucia del Mela, come da proposta di convenzione 29.1.2009 a firma del Sig. . Parte_1
Istruita la causa, è stata trattenuta per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preso atto che l'opponente nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. ha rinunziato all'eccezione di prescrizione, l'opposizione è infondata e dunque, va rigettata.
L'opponente eccepisce l'insussistenza del credito vantato dall'opposta poiché
l'Arch. non avrebbe svolto alcuna attività su incarico dell' CP_1 Parte_1
ma si sarebbe avvalso esclusivamente dell'assistenza professionale del OL
Dott. per un progetto di autorizzazione all'apertura di una cava Persona_1
in S. Lucia del Mela.
A questo riguardo occorre precisare che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697
c.c. Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio dall'Arch. , soggetto al quale compete CP_1
la posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id
14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Solo successivamente, si dovrà anche valutare se l'opponente ha dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'opposto esaminata alla luce dell'espletata prova testimoniale si trae la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte dell all'Arch. e della prestazione resa Parte_1 CP_1
dal professionista.
L'opposto in particolare ha prodotto la proposta di convenzione del 6 febbraio 2009 inviata al di Santa Lucia del Mela con cui nel CP_2 Parte_1
dichiararsi disponibile ad approntare a proprie spese il progetto PAI e ad eseguire tutte le opere, comunicava di aver dato completo mandato, ognuno per le proprie competenze, all'Arch. e al OL . Così Controparte_1 Persona_1
poi concludeva:
Il convenuto, inoltre, ha prodotto una nota datata 24 marzo 2009 del di CP_2
Santa Lucia del Mela inviata all'architetto e all con cui, vista la Parte_1
proposta di convenzione, unitamente alla relazione del geologo, si invitavano i destinatari a chiarire il punto 1 della convenzione precisando se vi fosse l'intenzione a sostenere le spese di progettazione e esecuzione dei lavori.
Infine, allegata alla comparsa di costituzione, vi è una integrazione alla relazione geologica a firma dell'Architetto che reca il Protocollo del Comune di CP_1
Santa Lucia del Mela del 21 giugno 2010. Da ultimo il OL in sede di prova testimoniale, in relazione alla Per_1
circostanza “non mi risulta che il sig. abbia dato incarico ad altri Parte_1
professionisti all'interno della predetta pratica o per vicende ad essa collegate” ha così risposto: Sul punto c) posso dire che solo io ho fatto la relazione che serviva per l'inizio della pratica. Poi fu dato incarico all'arch. di svolgere CP_1
alcune pratiche amministrative e di testimoniare nel processo penale.
Pertanto, è stato dimostrato che l'opposto su incarico di ha Parte_1
svolto le prestazioni indicate nella fattura 4/2013 posta a fondamento della richiesta di ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2780 /2016, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 1.701,00 nei valori medi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Messina, 18 giugno 2025.
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio