TRIB
Sentenza 19 agosto 2024
Sentenza 19 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/08/2024, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22641/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA VALGIOIE 2/3 Parte_1 C.F._1
BRUINO presso lo studio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 42 Controparte_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. DE BERNARDI ELENA CATERINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da memoria dell'8.7.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO il 05/10/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 47 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Pers Dal matrimonio sono nate le figlie: il 24 agosto 2006 e il 23 giugno 2012. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17.06.2019. Con ricorso depositato il 22/12/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione delle stesse presso la madre con assegnazione della casa coniugale, regolamentarsi il regime di visita con l'altro genitore come da ricorso e il versamento di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio. All'udienza dell'11.07.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisavano le conclusioni nei termini di cui alla memoria dell'8.7.2024. Il Giudice disponeva, in via provvisoria ed urgente, in conformità all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione delle minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua e in ogni caso non necessario, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. Pers DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione e residenza presso la madre e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie tenendo conto della volontà delle ragazze, compatibilmente con le condizioni di salute, i percorsi riabilitativi e le necessità mediche e diagnostiche del sig. : - a pomeriggi alterni, per due volte alla settimana;
- tutte le domeniche CP_1 dalle ore 14 sino a dopo cena;
- nel corso delle vacanze estive, per 15 giorni;
- durante le festività
(Natale, Pasqua, Pasquetta) e durante le festività infrasettimanali, ad anni alterni tra i genitori nei giorni festivi;
- in ogni altra occasione da concordare tra i genitori;
A far data dal trasferimento a
Torino: - nel corso della settimana, in periodo scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici e con la volontà delle ragazze. In periodo non scolastico, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, sempre tenuto conto della volontà e degli impegni delle ragazze;
- a we alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- nel corso delle vacanze estive, per 15 giorni;
- nel corso delle vacanze di Natale, per una settimana, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio - ponti – festività infrasettimanali, alternati;
- in ogni altra occasione da concordare tra i coniugi;
PRENDE ATTO che il sig. , dal momento del trasferimento a Torino, si organizzerà per CP_1 andare a prendere e portare le figlie a mezzo bus di linea mostrando loro, per le prime volte, il percorso da effettuare. Successivamente le sorelle potranno effettuare il percorso in autonomia;
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie nel periodo in cui l'avranno con sé e che sig. provveda al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie CP_1 per le minori, così come indicate e disciplinate nel protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, che qui si intende integralmente richiamato. I coniugi si impegnano a rispettare detto protocollo con particolare riferimento al fatto di concordare le spese relative alle figlie che richiedono il preventivo accordo e a non imporle l'uno all'altro;
PRENDE ATTO che i coniugi convengono che l'assegno unico relativo alle figlie verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/07/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22641/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA VALGIOIE 2/3 Parte_1 C.F._1
BRUINO presso lo studio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 42 Controparte_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. DE BERNARDI ELENA CATERINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da memoria dell'8.7.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO il 05/10/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 47 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Pers Dal matrimonio sono nate le figlie: il 24 agosto 2006 e il 23 giugno 2012. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17.06.2019. Con ricorso depositato il 22/12/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione delle stesse presso la madre con assegnazione della casa coniugale, regolamentarsi il regime di visita con l'altro genitore come da ricorso e il versamento di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio. All'udienza dell'11.07.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisavano le conclusioni nei termini di cui alla memoria dell'8.7.2024. Il Giudice disponeva, in via provvisoria ed urgente, in conformità all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione delle minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua e in ogni caso non necessario, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. Pers DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione e residenza presso la madre e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie tenendo conto della volontà delle ragazze, compatibilmente con le condizioni di salute, i percorsi riabilitativi e le necessità mediche e diagnostiche del sig. : - a pomeriggi alterni, per due volte alla settimana;
- tutte le domeniche CP_1 dalle ore 14 sino a dopo cena;
- nel corso delle vacanze estive, per 15 giorni;
- durante le festività
(Natale, Pasqua, Pasquetta) e durante le festività infrasettimanali, ad anni alterni tra i genitori nei giorni festivi;
- in ogni altra occasione da concordare tra i genitori;
A far data dal trasferimento a
Torino: - nel corso della settimana, in periodo scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici e con la volontà delle ragazze. In periodo non scolastico, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, sempre tenuto conto della volontà e degli impegni delle ragazze;
- a we alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- nel corso delle vacanze estive, per 15 giorni;
- nel corso delle vacanze di Natale, per una settimana, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio - ponti – festività infrasettimanali, alternati;
- in ogni altra occasione da concordare tra i coniugi;
PRENDE ATTO che il sig. , dal momento del trasferimento a Torino, si organizzerà per CP_1 andare a prendere e portare le figlie a mezzo bus di linea mostrando loro, per le prime volte, il percorso da effettuare. Successivamente le sorelle potranno effettuare il percorso in autonomia;
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie nel periodo in cui l'avranno con sé e che sig. provveda al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie CP_1 per le minori, così come indicate e disciplinate nel protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, che qui si intende integralmente richiamato. I coniugi si impegnano a rispettare detto protocollo con particolare riferimento al fatto di concordare le spese relative alle figlie che richiedono il preventivo accordo e a non imporle l'uno all'altro;
PRENDE ATTO che i coniugi convengono che l'assegno unico relativo alle figlie verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/07/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.