Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 06/05/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3713/2023 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO ROBERTO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.05.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988, alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
che il CTU nominato non riconosceva il requisito relativo all'indennità di accompagnamento e riconosceva con decorrenza differita quello relativo alla pensione di inabilità ed all'handicap grave;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari relativi alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e per il riconoscimento dello status di
1
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla data della visita di revisione.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) La domanda è fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto per l'omologa.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il primo requisito coincide con quello relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, che spetta agli invalidi civili nei
2 confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
3.1) Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge
118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
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4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
4 Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidita' in caso di possibile applicazione di protesi.
3.2) Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATP, la dott.ssa Persona_1
, non riteneva sussistenti i relativi requisiti sanitari e le conclusioni
[...] della perizia non venivano contestate.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
In relazione alla pensione di invalidità, invece, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott. , in applicazione della normativa su Persona_2 richiamata, ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie
5 sofferte, presenta una una percentuale di invalidità civile pari al 100% già a partire dalla data della visita di revisione (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni del CTU in merito alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per la pensione di invalidità civile fin dalla visita di revisione.
4) In relazione, invece, all'handicap grave, secondo l'art. 3, comma 1 della l
104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma
3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questo giudizio ha chiarito come la parte ricorrente presenti anche il suddetto status fin dalla data della visita di revisione (cfr. CTU in atti).
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Sussiste, pertanto, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla data della visita di revisione.
5) In relazione alle spese della fase di ATP sussiste soccombenza reciproca per parziale accoglimento (cfr. Cass. SSUU. 32061/2022 e Cass. 16848/2022 e
21069/2016) in quanto la domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, basata su presupposti di fatto e di diritto diversi dalla domanda per i requisiti sanitari relativi ad handicap grave e pensione di invalidità, deve essere rigettata alla luce della perizia svolta in tale fase e non contestata.
6 In merito, invece, al presente giudizio, limitato all'accertamento della sola decorrenza dei requisiti sanitari relativi ad handicap grave e pensione di invalidità, sussistono ragioni eccezionali per procedere ad una compensazione parziale delle spese, con conseguente importo indicato in dispositivo, considerando la elevata discrezionalità tecnica nell'accertamento dello status di handicap grave per i quali non è prevista alcuna tabella ministeriale di riferimento (come risulta evidente dal contrasto tra le due CTU disposte), per il valore limitato alla sola decorrenza anticipata della pensione di inabilità e per la mancanza di interesse ad un'anticipazione della decorrenza dello status di handicap grave limitato alle sole spese legali, con distrazione.
Le spese di CTU sono da porre definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 l.
118/1971 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla visita di revisione;
2. dichiara l'insussistenza del requisito relativo all'indennità di accompagnamento;
3. compensa integralmente le spese processuali relative alla fase di ATP;
4. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per onorari nella misura compensata parzialmente di € 2.697,00 per il presente giudizio oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%);
5. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 06/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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