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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2589 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Daniele Parte_1
Rivieccio che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Antonella Soggiu, in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del in carica, elettivamente domiciliato
[...] Controparte_2
in Cagliari, presso l'avvocato Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo
Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della Decisione
Va dichiarata cessata la materia del contendere posto che le parti hanno concordato sul riconoscimento in favore del di un complessivo indennizzo in rendita corrispondente ad un Pt_1
danno biologico stimato in ragione del 20 % (ossia, in particolare, un danno biologico del 9% per la discopatia lombare, 3% per STC, 6% per il danno alle spalle e 3% per epicondilite bilaterale).
Con riguardo alla disciplina delle spese di lite occorre procedere secondo il criterio della cd.
soccombenza virtuale in difetto di espresso accordo tra le parti.
Sul punto è sufficiente osservare che la disponibilità manifestata dall' rispetto alle CP_3
1 rivendicazioni attoree costituisce indice sufficiente quanto alla verosimile fondatezza della domanda.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto con applicazione del D.M. n. CP_1
55/2014 e successive modifiche (valore della causa fino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori minimi con esclusione del compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in CP_3
euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre
Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
- dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori antistatari.
Cagliari, 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2589 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Daniele Parte_1
Rivieccio che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Antonella Soggiu, in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del in carica, elettivamente domiciliato
[...] Controparte_2
in Cagliari, presso l'avvocato Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo
Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della Decisione
Va dichiarata cessata la materia del contendere posto che le parti hanno concordato sul riconoscimento in favore del di un complessivo indennizzo in rendita corrispondente ad un Pt_1
danno biologico stimato in ragione del 20 % (ossia, in particolare, un danno biologico del 9% per la discopatia lombare, 3% per STC, 6% per il danno alle spalle e 3% per epicondilite bilaterale).
Con riguardo alla disciplina delle spese di lite occorre procedere secondo il criterio della cd.
soccombenza virtuale in difetto di espresso accordo tra le parti.
Sul punto è sufficiente osservare che la disponibilità manifestata dall' rispetto alle CP_3
1 rivendicazioni attoree costituisce indice sufficiente quanto alla verosimile fondatezza della domanda.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto con applicazione del D.M. n. CP_1
55/2014 e successive modifiche (valore della causa fino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori minimi con esclusione del compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in CP_3
euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre
Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
- dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori antistatari.
Cagliari, 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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