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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 509/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MARLETTA GIOACCHINO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. RIMMAUDO DAFNE , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio
Conclusioni della parti: come da verbale dell'udienza di comparizione del 29.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivazione della decisione
1 Con ricorso depositato in data 4.6.2024 ha chiesto che venisse Parte_2
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
– parte resistente – a Gela, in data 21.8.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Gela all'Atto n. 55 Parte II Serie C – anno 2003, unione dalla quale sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Persona_1 Persona_2
Deduceva che con decreto del 22.10.2021 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale delle odierne parti omologando le condizioni da queste divisate e contenute nel ricorso presentato in data 16.6.2021.
Esponeva che dalla data di comparizione dei coniugi in sede di udienza presidenziale, svoltasi il
4.10.2021, sono trascorsi i termini di legge, risultando così integrati i presupposti temporali per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi la separazione protratta ininterrottamente senza che sia intervenuta medio tempore una riconciliazione tra le parti.
Chiedeva pronuncia immediata sullo status con memoria del 7.10.2024.
Con comparsa di risposta del 19.9.2024 si costituiva in giudizio aderendo, in Controparte_1
primo luogo, alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente
Sentiti personalmente all'udienza di comparizione del 29.10.2024 tenutasi dinanzi il giudice delegato dal collegio, si acquisiva la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e si dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione – per l'opposizione di entrambe le parti.
Con ordinanza del 30.11.2024 il giudice delegato dal collegio emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, scioglieva la riserva sui mezzi istruttori richiesti e, infine, in forza dell'art. 473 bis.22, co. 4
c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine alla sola domanda vertente sullo status tenuto conto della necessità che la causa venga ulteriormente istruita rispetto alle altre domande articolate dalle parti
***
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda – avanzata da entrambi i coniugi – volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta, essendo
2 trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Gela nel corso del giudizio di separazione personale (4.10.2021; Cfr. allegato n. 2 al ricorso), definita con decreto del 25.10.2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, militando in tal senso il tenore delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese nel corso dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato con ordinanza del 30.11.2024.
Inoltre, ogni statuizione relativa alla distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], in Parte_1 Controparte_1 data 21.8.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela all'atto n n. 55 Parte
II Serie C – anno 2003;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DISPONE la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 509/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MARLETTA GIOACCHINO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. RIMMAUDO DAFNE , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio
Conclusioni della parti: come da verbale dell'udienza di comparizione del 29.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivazione della decisione
1 Con ricorso depositato in data 4.6.2024 ha chiesto che venisse Parte_2
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
– parte resistente – a Gela, in data 21.8.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Gela all'Atto n. 55 Parte II Serie C – anno 2003, unione dalla quale sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Persona_1 Persona_2
Deduceva che con decreto del 22.10.2021 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale delle odierne parti omologando le condizioni da queste divisate e contenute nel ricorso presentato in data 16.6.2021.
Esponeva che dalla data di comparizione dei coniugi in sede di udienza presidenziale, svoltasi il
4.10.2021, sono trascorsi i termini di legge, risultando così integrati i presupposti temporali per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi la separazione protratta ininterrottamente senza che sia intervenuta medio tempore una riconciliazione tra le parti.
Chiedeva pronuncia immediata sullo status con memoria del 7.10.2024.
Con comparsa di risposta del 19.9.2024 si costituiva in giudizio aderendo, in Controparte_1
primo luogo, alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente
Sentiti personalmente all'udienza di comparizione del 29.10.2024 tenutasi dinanzi il giudice delegato dal collegio, si acquisiva la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e si dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione – per l'opposizione di entrambe le parti.
Con ordinanza del 30.11.2024 il giudice delegato dal collegio emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, scioglieva la riserva sui mezzi istruttori richiesti e, infine, in forza dell'art. 473 bis.22, co. 4
c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine alla sola domanda vertente sullo status tenuto conto della necessità che la causa venga ulteriormente istruita rispetto alle altre domande articolate dalle parti
***
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda – avanzata da entrambi i coniugi – volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta, essendo
2 trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Gela nel corso del giudizio di separazione personale (4.10.2021; Cfr. allegato n. 2 al ricorso), definita con decreto del 25.10.2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, militando in tal senso il tenore delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese nel corso dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato con ordinanza del 30.11.2024.
Inoltre, ogni statuizione relativa alla distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], in Parte_1 Controparte_1 data 21.8.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela all'atto n n. 55 Parte
II Serie C – anno 2003;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DISPONE la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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