Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 136/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. PELUSO MARIA, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO), vicolo Mercato della Frutta n. 4 ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MASCHERONI MARCO, elettivamente Pt_2 domiciliato presso il suo studio in Lodi (LO), via Santa Maria del Sole n. 34 resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Pt_2 Parte_1
- richiamati i gravi fatti descritti in narrativa, addebitare la separazione personale al sig. Pt_2
;
[...]
- Affidare in via monogenitoriale e super esclusiva i due figli minori alla madre, attribuendo alla medesima i poteri di adottare da sola ogni decisione riguardante i figli;
- Assegnare la casa coniugale, in ZO ED, alla via Gandini, n° 9, alla Ricorrente, che la abiterà insieme ai due figli minori, e , in quanto genitore Persona_1 Persona_2 collocatario degli stessi;
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- Disporre che il diritto di visita del padre ai due figli venga esercitato in luoghi protetti e con l'adozione di ogni cautela necessaria ad assicurare la tutela e l'incolumità dei due figli della coppia;
- dichiarare che il sig. è obbligato a pagare, in ragione di metà, la rata del mutuo Pt_2 ipotecario congiuntamente contratto per l'acquisto della casa coniugale di ZO ED (rata mensile, allo stato, ammontante ad € 860,00), di una somma, pari al 50% dell'importo da versare;
- il tutto con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso contenzioso;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis n. 49
La ricorrente svolge contestuale istanza affinché, decorsi i termini di legge, Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile che ella ha contratto in Romania in data
2.1.2014 con il sig. nato a [...] il [...], cittadino romeno, Pt_2 anagraficamente residente in ZO ED (matrimonio non trascritto in Italia), rassegnando sin d'ora ed in merito le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
A) - dichiarare lo scioglimento del matrimonio che e hanno Parte_1 Pt_2 contratto con rito civile in Romania in data 2.1.2014, con ogni conseguenza di legge;
b) confermare, in favore della ricorrente, l'affidamento monogenitoriale super esclusivo dei due figli e , con conseguente potere della madre di adottare da Persona_3 Persona_4 sola ogni decisione attinente la cura, il mantenimento, la salute e l'istruzione dei due figli, con potere anche di chiedere, senza la firma dell'altro genitore, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
c)- assegnare la casa coniugale di ZO ED via Gandini n.9 alla ricorrente quale affidataria in via super esclusiva dei due figli minorenni e;
Persona_3 Persona_4
c) porre a carico del un contributo mensile al mantenimento dei figli, pari ad €. Pt_2
600,00, da corrispondersi in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente scondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) dichiarare obbligato a pagare mensilmente la quota di mutuo ipotecario da lui Pt_2 dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario congiuntamente contratto con la ricorrente per l'acquisto della casa coniugale;
E) - il tutto con il rimborso delle spese di lite anche di questa ulteriore fase dell'unitario giudizio contenzioso e con decorrenza dei provvedimenti adottati dalla data di deposito del presente ricorso.
pagina 2 di 5 In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per interpello del resistente sui capitoli di prova articolati nella narrativa del presente atto;
si chiede l'audizione della figlia minorenne delle parti
[...]
, peraltro già ascoltata in modalità protetta nell'ambito del procedimento penale Persona_3 instauratosi a seguito del deposito della querela prodotta in atti”.
Conclusioni di parte resistente
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad € Pt_2
150,00, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
3) Disporre il diritto di visita del padre con i figli con le seguenti modalità: in via provvisoria in attesa di reperire un'adeguata abitazione:
- Il padre trascorrerà con i figli 1 giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 21;
- Il padre trascorrerà con i figli, a fine settimana alternati, la domenica dalla mattina alle ore 09,00 sino alla sera alle ore 18;00
In via definitiva:
- Il padre trascorrerà con i figli 1 giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
- Il padre potrà tenere con se i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore
09,00 sino alla domenica sera alle ore 21.
- Il padre trascorrerà con i figli durante la pausa estiva un periodo di giorni 15 di cui almeno 7 consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- Il padre trascorrerà con i figli un periodo di 7 giorni consecutivi durante il periodo di
Natale seguendo con la madre il criterio dell'alternanza con il capodanno. Il primo
Natale i figli lo trascorreranno con la madre;
- Tutte le altre festività religiose e nazionali, così come i compleanni, i genitori potranno tenere con sé i figli seguendo il criterio dell'alternanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con cumulo della domanda di divorzio ex art. 473-bis. 49 c.p.c. formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
In particolare, con ricorso depositato in data 28.1.2025 ha chiesto la Parte_1
pagina 3 di 5 separazione personale dei coniugi, e decorsi i termini di legge, ex art. 473 bis.49, lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. l'affidamento super esclusivo dei figli minori;
la Pt_2 regolamentazione delle visite paterne esclusivamente in ambienti protetti;
l'assegnazione della casa familiare;
un contributo a titolo di mantenimento dei figli pari ad Euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'ordine al resistente di pagare la quota di mutuo ipotecario cointestato con la ricorrente per l'acquisto della casa coniugale;
con vittoria di spese e compensi.
In occasione della prima udienza dell'8.4.2025 è comparso non ancor costituito e il Pt_2
Tribunale, preso atto del mancato perfezionamento della notifica, ha concesso a parte resistente nuovo termine per costituirsi e alle parti nuovo termine per il deposito delle memorie ex art. 473- bis.17 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.4.2025 si è costituito aderendo alla Pt_2 domanda di separazione, chiedendo un contributo per il mantenimento de figli pari a euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché chiedendo la regolamentazione delle visite paterne.
In occasione della successiva udienza del 13.5.2025 il Tribunale ha interrogato liberamente le parti le quali, vista la natura del procedimento, nulla hanno opposto alla pronuncia della sentenza di status della separazione purchè vengano assunti immediatamente dopo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Pertanto, il Tribunale si è riservato di provvedere alla pronuncia della sentenza sullo status della separazione, riservando a separata ordinanza l'emissione dei provvedimenti provvisori e degli eventuali provvedimenti istruttori.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'irreperibilità del resistente, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal definitivo momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, ovvero dal dicembre 2024), la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Rimessione della causa in istruttoria
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, sia per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. sia per l'adozione dei provvedimenti istruttori.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi con Parte_1 Pt_2 matrimonio civile in Borsa (Romania), matrimonio non trascritto in Italia;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ZO ED, Comune di residenza dei coniugi, di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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