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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 873/2024 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Ruo Redda del Foro di Torino (CF ) unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Roberta Aquili del Foro Ivrea (CF ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di queste ultime in Ciriè (TO), Via Vittorio Emanuele, 1 per delega in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...], C.F._4 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea delibera n. 1705 del 29/10/2024 , rappresentata e difesa, per delega in atti dall'avv. Maria Federica NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 22. Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.3.2025 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Come da conclusioni di cui al verbale di udienza del 15.1.2025, con richiesta di pronuncia divorzile con rinuncia ai termini e spese compensate, del seguente letterale tenore:
“(…) affidamento condiviso dei figli ad entrambe i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione ex familiare assegnata alla madre. Il figlio dimorerà presso il padre, il figlio presso la madre. Visite come da memoria di Persona_1 Persona_2 parte resistente del 13.12.2024 in atti, visionata dalle Parti. In punto economico le Parti si impegnano a proseguire a pagare il mutuo della casa ex familiare come in essere e parte ricorrente prosegue a pagare la ristrutturazione. Con riferimento al mantenimento dei figli mantenimento diretto dei figli sino al di loro partito raggiungimento dell'autonomia economica quando sono presso ciascuno dei genitori. Inoltre, il padre verserà alla madre per il solo mantenimento di € 300 mensili entro il Persona_2 15 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2025, rivalutabili ex lege agli Indici Istat. Assegno unico percepito al 50% dai genitori, detrazioni al 50%. Le spese straordinarie per i figli vengono allocate pariteticamente sui genitori, richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea. Ciascun genitore percepirà l'indennità scolastica che è di pertoccanza del figlio seco convivente. Le parti concordemente si scambiano il consenso per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio. ” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 17/01/2025
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, posto che le Parti hanno contratto matrimonio concordatario il 19/04/2009 in Barbania (TO), (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barbania al n. 1 Parte II Serie A dell'anno 2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio son nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...], il [...], entrambi affetti da disabilità. Separati consensualmente Persona_4 con verbale del 10.2.2022 avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea, omologato con decreto del Tribunale di Ivrea n. 1180/2022 del 15.3.2022 in RG 2319/2021, in atti. Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile alle condizioni ivi poste. Si è costituita in giudizio parte resistente e le Parti han concluso congiuntamente all'udienza del 15.1.2025 avanti al Giudice Relatore, conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione anche visto il parere favorevole del PM. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
CP_1 Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barbania (TO), esegua le formalità di legge. Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dispone la prosecuzione della presa in carico della prole nato a [...] il Persona_3 30/05/2011 e nato a [...], il [...], e residenti con la madre Persona_4 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] C.F._4 n. 56 da parte dei Servizi Sociali di Levone e Corio per offrire ai minori sostegno e supporto. Dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva competente su Levone e Corio per offrire ai minori sostegno e supporto. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza, per comunicazione alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e di Psicologia Età Evolutiva. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 873/2024 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Ruo Redda del Foro di Torino (CF ) unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Roberta Aquili del Foro Ivrea (CF ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di queste ultime in Ciriè (TO), Via Vittorio Emanuele, 1 per delega in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...], C.F._4 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea delibera n. 1705 del 29/10/2024 , rappresentata e difesa, per delega in atti dall'avv. Maria Federica NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 22. Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.3.2025 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Come da conclusioni di cui al verbale di udienza del 15.1.2025, con richiesta di pronuncia divorzile con rinuncia ai termini e spese compensate, del seguente letterale tenore:
“(…) affidamento condiviso dei figli ad entrambe i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione ex familiare assegnata alla madre. Il figlio dimorerà presso il padre, il figlio presso la madre. Visite come da memoria di Persona_1 Persona_2 parte resistente del 13.12.2024 in atti, visionata dalle Parti. In punto economico le Parti si impegnano a proseguire a pagare il mutuo della casa ex familiare come in essere e parte ricorrente prosegue a pagare la ristrutturazione. Con riferimento al mantenimento dei figli mantenimento diretto dei figli sino al di loro partito raggiungimento dell'autonomia economica quando sono presso ciascuno dei genitori. Inoltre, il padre verserà alla madre per il solo mantenimento di € 300 mensili entro il Persona_2 15 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2025, rivalutabili ex lege agli Indici Istat. Assegno unico percepito al 50% dai genitori, detrazioni al 50%. Le spese straordinarie per i figli vengono allocate pariteticamente sui genitori, richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea. Ciascun genitore percepirà l'indennità scolastica che è di pertoccanza del figlio seco convivente. Le parti concordemente si scambiano il consenso per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio. ” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 17/01/2025
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, posto che le Parti hanno contratto matrimonio concordatario il 19/04/2009 in Barbania (TO), (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barbania al n. 1 Parte II Serie A dell'anno 2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio son nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...], il [...], entrambi affetti da disabilità. Separati consensualmente Persona_4 con verbale del 10.2.2022 avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea, omologato con decreto del Tribunale di Ivrea n. 1180/2022 del 15.3.2022 in RG 2319/2021, in atti. Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile alle condizioni ivi poste. Si è costituita in giudizio parte resistente e le Parti han concluso congiuntamente all'udienza del 15.1.2025 avanti al Giudice Relatore, conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione anche visto il parere favorevole del PM. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
CP_1 Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barbania (TO), esegua le formalità di legge. Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dispone la prosecuzione della presa in carico della prole nato a [...] il Persona_3 30/05/2011 e nato a [...], il [...], e residenti con la madre Persona_4 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] C.F._4 n. 56 da parte dei Servizi Sociali di Levone e Corio per offrire ai minori sostegno e supporto. Dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva competente su Levone e Corio per offrire ai minori sostegno e supporto. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza, per comunicazione alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e di Psicologia Età Evolutiva. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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