TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1883/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per procura speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegate al ricorso, dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F. ) nel cui studio in Sondrio, Via Caimi CodiceFiscale_3
n. 35, eleggono domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“i coniugi si sono determinati ad adire la S.V. Ill.ma ed il Tribunale di Sondrio al fine di ottenere la separazione consensuale e la successiva omologazione alle seguenti
CONDIZIONI
1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)La casa coniugale sita a Tresivio (SO), Via Piedo n. 13, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla moglie che continuerà a viverci unitamente ai figli.
3 , e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre autorizza la madre a sottoscrivere tutta la modulistica scolastica e sanitaria riguardante i figli.
4)Quanto alle frequentazioni genitoriali, i figli potranno incontrare il padre nei giorni in cui il centro di recupero presso il quale è ricoverato consentirà le visite.
I coniugi si impegnano sin da ora a concordare un graduale ampliamento dei tempi di frequentazione una volta che il padre sarà dimesso dal centro terapeutico, tenendo in massima le condizioni di salute del OR , le rispettive disponibilità lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli. Pt_3
5)Il padre contribuirà al mantenimento di , e mediante il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 versamento - a mezzo bonifico sul c/c della moglie - entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
2.000,00 euro, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
provvederà inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i figli, intendendosi “straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio.
6)Il marito contribuirà, altresì, al pagamento delle spese familiari, primo fra tutti la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (rata mensile che si aggira intorno all'importo di € 950,00), corrispondendo alla moglie - a mezzo bonifico sul c/c alla medesima intestato - la somma di €
1.000,00.
In ragione della situazione contingente del OR , i versamenti suddetti, così come quelli di cui al Pt_3 punto n. 5, verranno eseguiti a cura della ORa in forza di delega bancaria già rilasciata Parte_1 alla stessa.
7)I coniugi concordano che l'assegno unico integrale sarà percepito integralmente dalla moglie
8)Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 21/10/2024 e Parte_1 proponevano domanda di separazione personale, giusto matrimonio civile Parte_2 contratto in Tresivio (SO) in data 4 settembre 2010, allegando che dalla loro unione sono nati in Per_1 data 10 aprile 2013, in data 23 giugno 2015, in data 9 luglio 2016 e in data Per_2 Per_3 Per_4
pagina 2 di 4 21 aprile 2021 e che il rapporto tra i coniugi, dapprima sereno, è andato nel tempo deteriorandosi.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 22/10/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. differito al 21/1/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio per riassunto rilasciato dal Comune di Tresivio (doc. 2).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori nato Per_1 in data 10 aprile 2013, in data 23 giugno 2015, in data 9 luglio 2016 e in Per_2 Per_3 Per_4 data 21 aprile 2021, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in pagina 3 di 4 epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio civile in Tresivio (SO) in data 4 settembre 2010 (iscritto nei
Registri dello stato civile di detto al n. 2, Serie A Parte II anno 2010);
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1883/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per procura speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegate al ricorso, dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F. ) nel cui studio in Sondrio, Via Caimi CodiceFiscale_3
n. 35, eleggono domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“i coniugi si sono determinati ad adire la S.V. Ill.ma ed il Tribunale di Sondrio al fine di ottenere la separazione consensuale e la successiva omologazione alle seguenti
CONDIZIONI
1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)La casa coniugale sita a Tresivio (SO), Via Piedo n. 13, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla moglie che continuerà a viverci unitamente ai figli.
3 , e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre autorizza la madre a sottoscrivere tutta la modulistica scolastica e sanitaria riguardante i figli.
4)Quanto alle frequentazioni genitoriali, i figli potranno incontrare il padre nei giorni in cui il centro di recupero presso il quale è ricoverato consentirà le visite.
I coniugi si impegnano sin da ora a concordare un graduale ampliamento dei tempi di frequentazione una volta che il padre sarà dimesso dal centro terapeutico, tenendo in massima le condizioni di salute del OR , le rispettive disponibilità lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli. Pt_3
5)Il padre contribuirà al mantenimento di , e mediante il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 versamento - a mezzo bonifico sul c/c della moglie - entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
2.000,00 euro, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
provvederà inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i figli, intendendosi “straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio.
6)Il marito contribuirà, altresì, al pagamento delle spese familiari, primo fra tutti la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (rata mensile che si aggira intorno all'importo di € 950,00), corrispondendo alla moglie - a mezzo bonifico sul c/c alla medesima intestato - la somma di €
1.000,00.
In ragione della situazione contingente del OR , i versamenti suddetti, così come quelli di cui al Pt_3 punto n. 5, verranno eseguiti a cura della ORa in forza di delega bancaria già rilasciata Parte_1 alla stessa.
7)I coniugi concordano che l'assegno unico integrale sarà percepito integralmente dalla moglie
8)Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 21/10/2024 e Parte_1 proponevano domanda di separazione personale, giusto matrimonio civile Parte_2 contratto in Tresivio (SO) in data 4 settembre 2010, allegando che dalla loro unione sono nati in Per_1 data 10 aprile 2013, in data 23 giugno 2015, in data 9 luglio 2016 e in data Per_2 Per_3 Per_4
pagina 2 di 4 21 aprile 2021 e che il rapporto tra i coniugi, dapprima sereno, è andato nel tempo deteriorandosi.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 22/10/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. differito al 21/1/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio per riassunto rilasciato dal Comune di Tresivio (doc. 2).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori nato Per_1 in data 10 aprile 2013, in data 23 giugno 2015, in data 9 luglio 2016 e in Per_2 Per_3 Per_4 data 21 aprile 2021, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in pagina 3 di 4 epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio civile in Tresivio (SO) in data 4 settembre 2010 (iscritto nei
Registri dello stato civile di detto al n. 2, Serie A Parte II anno 2010);
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4