TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608/25 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
1) Parte_1
Nato a (...) (MI) in data 05/05/(...)
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
*** entrambi con gli Avv.ti Elisa Gasco e Fabio Meazza presso i quali hanno eletto domicilio telematico
***
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in (...) (MI) il 27/09/(...)
(anno (...) atto n. parte 2 serie A) separati consensualmente con sentenza n. 2226/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento sub RG 44054/2023 e pubblicata in data 29/02/2024, passata in giudicato (vedi doc. 7 in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il GN corrisponderà alla GN a titolo di assegno divorzile Pt_1 Parte_2
l'importo lordo di € 3.000,00 (tremila) da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione marzo
2025, secondo gli indici ISTAT – costo della vita (F.O.I.) entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, per dodici mesi all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente della GN
fino a quando la stessa non reperirà una stabile occupazione lavorativa o percepirà il Pt_2 trattamento pensionistico. A tal fine, i coniugi concordano sin d'ora che la GN Pt_2
comunicherà al GN le proprie variazioni di reddito e/o di patrimonio. La GN , Pt_1 Pt_2 alla maturazione del requisito anagrafico per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, fissato in anni 67 dalle attuali norme vigenti, depositerà entro il mese di aprile 2029 la relativa domanda di cui darà contezza al GN e si impegna a inviare allo stesso entro il 15 marzo di ogni anno Pt_1 la relativa CU emessa dall . Pertanto, i coniugi concordano che a decorrere dal mese di luglio CP_1
2029, il GN verserà alla stessa l'importo di € 2.000,00 mensili. Le parti provvederanno a Pt_1 verificare entro il 31.03.2030, mediante la CU emessa dall , l'importo lordo annuale CP_1
percepito dalla GN a titolo di pensione e il GN si impegna a concorrere e a Pt_2 Pt_1
versare eventuali differenze fra quanto già versato a titolo di assegno divorzile (ossia per l'anno
2029 complessivi € 30.000,00, oltre rivalutazione di legge) e la pensione percepita affinché la GN annualmente raggiunga un reddito lordo di € 36.000,00 (euro trentaseimila lordi), Pt_2
ferma la rivalutazione di legge. Qualora dalla verifica che precede, invece, dovesse risultare una differenza a credito del GN , i coniugi concordano che tale importo verrà compensato fino Pt_1
ad estinzione, senza alcun interesse moratorio e/o di legge, con gli importi dovuti dal GN Pt_1
a titolo di assegno divorzile alla GN . Per gli anni successivi alla verifica che precede, Pt_2 ossia dall'aprile 2030, il GN verserà mensilmente alla GN un dodicesimo Pt_1 Pt_2 della differenza annuale fra € 36.000 e la pensione annuale percepita così come risultante dalla CU dell , salvo i dovuti conguagli all'emissione della CU nell'anno successivo affinché la CP_1 GN raggiunga sempre complessivamente l'importo lordo concordato di € 36.000 lordi Pt_2
annui.
2. Il GN e la GN dichiarano di aver risolto fra loro tutte le questioni economiche Pt_1 Pt_2
e conseguentemente dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa per nessun titolo, ragione o causa, avendo risolto con reciproca soddisfazione ogni questione connessa al patrimonio comune ed alla regolamentazione di ogni rapporto personale, economico e patrimoniale anche dipendente dal matrimonio o dal precedente periodo di fidanzamento e, comunque, da ogni pretesa dedotta o deducibile dai rapporti fra loro intercorsi.
3. Compenso professionale e spese di contributo unificato interamente a carico del GN . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai GNi
e in data 27 settembre (...) presso la Parte_1 Parte_2
Chiesa San Pietro a (...) (MI), atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di (...)
(MI) al n. 141, parte 2, serie A, anno (...) e per l'effetto, la GN perde Parte_2
definitivamente il cognome;
Pt_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, ivi compresa la disciplina di pagamento del compenso professionale e spese di contributo unificato che, per accordi fra le parti, sono interamente a carico del GN;
Pt_1
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (...) (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
1) Parte_1
Nato a (...) (MI) in data 05/05/(...)
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
*** entrambi con gli Avv.ti Elisa Gasco e Fabio Meazza presso i quali hanno eletto domicilio telematico
***
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in (...) (MI) il 27/09/(...)
(anno (...) atto n. parte 2 serie A) separati consensualmente con sentenza n. 2226/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento sub RG 44054/2023 e pubblicata in data 29/02/2024, passata in giudicato (vedi doc. 7 in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il GN corrisponderà alla GN a titolo di assegno divorzile Pt_1 Parte_2
l'importo lordo di € 3.000,00 (tremila) da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione marzo
2025, secondo gli indici ISTAT – costo della vita (F.O.I.) entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, per dodici mesi all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente della GN
fino a quando la stessa non reperirà una stabile occupazione lavorativa o percepirà il Pt_2 trattamento pensionistico. A tal fine, i coniugi concordano sin d'ora che la GN Pt_2
comunicherà al GN le proprie variazioni di reddito e/o di patrimonio. La GN , Pt_1 Pt_2 alla maturazione del requisito anagrafico per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, fissato in anni 67 dalle attuali norme vigenti, depositerà entro il mese di aprile 2029 la relativa domanda di cui darà contezza al GN e si impegna a inviare allo stesso entro il 15 marzo di ogni anno Pt_1 la relativa CU emessa dall . Pertanto, i coniugi concordano che a decorrere dal mese di luglio CP_1
2029, il GN verserà alla stessa l'importo di € 2.000,00 mensili. Le parti provvederanno a Pt_1 verificare entro il 31.03.2030, mediante la CU emessa dall , l'importo lordo annuale CP_1
percepito dalla GN a titolo di pensione e il GN si impegna a concorrere e a Pt_2 Pt_1
versare eventuali differenze fra quanto già versato a titolo di assegno divorzile (ossia per l'anno
2029 complessivi € 30.000,00, oltre rivalutazione di legge) e la pensione percepita affinché la GN annualmente raggiunga un reddito lordo di € 36.000,00 (euro trentaseimila lordi), Pt_2
ferma la rivalutazione di legge. Qualora dalla verifica che precede, invece, dovesse risultare una differenza a credito del GN , i coniugi concordano che tale importo verrà compensato fino Pt_1
ad estinzione, senza alcun interesse moratorio e/o di legge, con gli importi dovuti dal GN Pt_1
a titolo di assegno divorzile alla GN . Per gli anni successivi alla verifica che precede, Pt_2 ossia dall'aprile 2030, il GN verserà mensilmente alla GN un dodicesimo Pt_1 Pt_2 della differenza annuale fra € 36.000 e la pensione annuale percepita così come risultante dalla CU dell , salvo i dovuti conguagli all'emissione della CU nell'anno successivo affinché la CP_1 GN raggiunga sempre complessivamente l'importo lordo concordato di € 36.000 lordi Pt_2
annui.
2. Il GN e la GN dichiarano di aver risolto fra loro tutte le questioni economiche Pt_1 Pt_2
e conseguentemente dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa per nessun titolo, ragione o causa, avendo risolto con reciproca soddisfazione ogni questione connessa al patrimonio comune ed alla regolamentazione di ogni rapporto personale, economico e patrimoniale anche dipendente dal matrimonio o dal precedente periodo di fidanzamento e, comunque, da ogni pretesa dedotta o deducibile dai rapporti fra loro intercorsi.
3. Compenso professionale e spese di contributo unificato interamente a carico del GN . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai GNi
e in data 27 settembre (...) presso la Parte_1 Parte_2
Chiesa San Pietro a (...) (MI), atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di (...)
(MI) al n. 141, parte 2, serie A, anno (...) e per l'effetto, la GN perde Parte_2
definitivamente il cognome;
Pt_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, ivi compresa la disciplina di pagamento del compenso professionale e spese di contributo unificato che, per accordi fra le parti, sono interamente a carico del GN;
Pt_1
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (...) (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG