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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1432/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1432/2024, avente per oggetto “regolamentazione della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv. Renato Miscali e Parte_1 C.F._1
Mariangela Sechi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. udienza del 21.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'autorizzazione al compimento di atti nell'interesse del Controparte_1 figlio minore, volti ad ottenere il rilascio della carta di identità e l'iscrizione del minore presso la scuola dell'infanzia.
La ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente, a seguito della quale è nato a [...] il [...] Persona_1
pagina 1 di 5 Ella ha, altresì, affermato che la relazione con il sig. si è successivamente conclusa e che CP_1
questi ha da circa due anni interrotto ogni rapporto con il figlio.
La ricorrente ha, quindi, precisato di aver cercato di contattare il resistente, inviandogli una lettera raccomandata, al fine di metterlo a parte della necessità del suo consenso per il compimento degli atti richiamati, ma senza successo.
Il Giudice relatore, alla luce del tenore dell'atto introduttivo, ritenuto che la domanda di parte ricorrente riguardasse atti attuativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e tenuto conto che allo stato non era stato adottato alcun provvedimento giurisdizionale in ordine a tale regolamentazione, ha qualificato la domanda come “ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)” (v. decreto di fissazione dell'udienza del 18.6.2024), in ossequio al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il Giudice ha il potere – dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base delle domande o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione solamente ove sostituisca la domanda proposta con una differente, modificando i fatti costitutivi o basandosi su una realtà di fatto non dedotta in giudizio dalle parti1.
All'udienza di prima comparizione del 21.11.2024 è stata dichiarata la contumacia del resistente, che - nonostante la regolarità della notifica- non si è costituito.
Nella medesima udienza, la ricorrente ha dichiarato di non aver avuto più contatti con il sig. sin dalla nascita del loro figlio ed ha affermato che a seguito dell'intervento del Tribunale CP_1
per i minorenni nel 2022, si era stabilito che gli incontri tra il bambino ed il padre dovessero avvenire in uno spazio neutro, previsione mai attuata in quanto il sig. si è da sempre disinteressato CP_1
completamente del figlio.
In merito al mantenimento del minore, la sig.ra ha rappresentato che il padre non le ha mai Pt_1 corrisposto spontaneamente alcunché e che è lei a provvedere ad ogni necessità del bambino con l'aiuto della sua famiglia di origine.
Alla luce di tali considerazioni, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: - affidamento esclusivo del bambino alla madre;
collocazione presso la madre;
obbligo di mantenimento in capo al padre pari a 300,00 euro mensili + 50% delle spese straordinarie;
incontri protetti con i servizi sociali su iniziativa del padre.
*** 1 V., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 5153/2019. pagina 2 di 5 Il Collegio rileva che -quanto al regime di affidamento del figlio da applicare al caso concreto- occorre innanzitutto rilevare che, in linea generale, l'affidamento condiviso costituisce la regola, che tuttavia soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1, c.c.); in simile prospettiva, l'affidamento esclusivo può trovare applicazione qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice (cfr
Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 26587/2009).
In applicazione dei suddetti principi, il Collegio osserva che nel caso che ci occupa l'inadeguatezza del sig. -peraltro già evidenziata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari (cfr. Decreto del CP_1
9.12.2021, n. cronol. 143/2022, versato in atti)- è testimoniata dal fatto che egli si sia reso irreperibile ormai da alcuni anni, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti né con l'altro genitore nell'interesse del minore, né con il piccolo mostrando così totale disinteresse nei confronti dei più essenziali Per_1
bisogni del figlio;
tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento, elemento che, appunto, ribadisce il disinteressamento del sig. nei confronti ogni decisione che riguardi il figlio. CP_1
Da tali premesse deriva, dunque, che deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, presso la quale il minore viene collocato.
Quanto al diritto di visita del padre, è opportuno operare come segue: considerata la tenera età del piccolo e la pressoché totale assenza di frequentazione tra il minore ed il padre, è Per_1
raccomandabile procedere con prudenza nella (eventuale) ricostruzione del rapporto genitoriale.
Pertanto, nell'ottica della massima tutela del benessere psicofisico del minore, è opportuno adottare tutte le cautele necessarie, attraverso l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti (del
Comune di Ploaghe) affinché impostino e propongano in favore del sig. un progetto di CP_1
supporto alla genitorialità, a libera adesione, funzionale alla ripresa di un dialogo col figlio e momento preliminare rispetto agli incontri2; questi ultimi potranno essere attivati, su iniziativa del Servizio citato 2 Cfr. Cass. Sez. I Civ. sentenza 11 gennaio 2013 n. 601, per la quale il coinvolgimento dei Servizi Sociali rappresenta una statuizione a favore del genitore nei confronti del quale viene disposta, a garanzia di un esercizio della funzione genitoriale consono al benessere psicofisico del minore. Non si tratta dunque né di una rinuncia a decidere da parte del Giudice, né di una squalificazione delle capacità personali del genitore interessato. Cfr altresì Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 33193/2023, ove viene precisato che tra gli interventi che possono essere disposti in favore del minore, quelli che prevedono l'affiancamento di un soggetto terzo al genitore con la finalità di prestargli assistenza nello svolgimento dei suoi compiti nulla tolgono a pagina 3 di 5 e di concerto con i Servizi sociali del Comune di residenza del minore (del Comune di Sassari), solo all'esito positivo del progetto suddetto e con le modalità ritenute più consone per la ricostruzione graduale del rapporto tra il sig. ed il piccolo CP_1 Per_1
Per quanto attiene alle statuizioni di carattere economico, il Collegio, considerato di non avere alcuna informazione sulla condizione reddituale/patrimoniale del soggetto onerato, stabilisce a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, somma CP_1
ritenuta come il contributo minimo ed essenziale necessario alla vita e alla crescita di un figlio (cfr.
Cass. n. 11025/1997), oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e dispone che egli partecipi alle spese straordinarie in ragione della metà secondo protocollo
CNF; l'assegno unico erogato dall'Inps sarà, inoltre, percepito per intero dalla sig.ra che da Pt_1
sola si sta occupando di tutte le necessità del figlio.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
Persona_1
2) dispone la collocazione del figlio minore presso la madre;
Persona_1
3) quanto al diritto di visita del padre relativo a incarica i Servizi sociali del Persona_1
comune di Ploaghe di predisporre un percorso di supporto alla genitorialità in favore del sig.
e di valutare di concerto coi Servizi sociali del comune di Sassari, al termine positivo del CP_1
progetto suddetto, le modalità degli incontri tra padre e figlio;
4) il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del minore l'assegno mensile di 300,00 € da versarsi Persona_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermo l'obbligo di contribuire nella misura della metà alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio, secondo protocollo
CNF;
5) la sig.ra percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore del Parte_1
figlio;
6) Spese compensate.
quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child. pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Sassari, Comune di residenza del minore e del Comune di Ploaghe, Comune di residenza del sig.
. CP_1
Così deciso in Sassari il 5.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1432/2024, avente per oggetto “regolamentazione della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv. Renato Miscali e Parte_1 C.F._1
Mariangela Sechi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. udienza del 21.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'autorizzazione al compimento di atti nell'interesse del Controparte_1 figlio minore, volti ad ottenere il rilascio della carta di identità e l'iscrizione del minore presso la scuola dell'infanzia.
La ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente, a seguito della quale è nato a [...] il [...] Persona_1
pagina 1 di 5 Ella ha, altresì, affermato che la relazione con il sig. si è successivamente conclusa e che CP_1
questi ha da circa due anni interrotto ogni rapporto con il figlio.
La ricorrente ha, quindi, precisato di aver cercato di contattare il resistente, inviandogli una lettera raccomandata, al fine di metterlo a parte della necessità del suo consenso per il compimento degli atti richiamati, ma senza successo.
Il Giudice relatore, alla luce del tenore dell'atto introduttivo, ritenuto che la domanda di parte ricorrente riguardasse atti attuativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e tenuto conto che allo stato non era stato adottato alcun provvedimento giurisdizionale in ordine a tale regolamentazione, ha qualificato la domanda come “ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)” (v. decreto di fissazione dell'udienza del 18.6.2024), in ossequio al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il Giudice ha il potere – dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base delle domande o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione solamente ove sostituisca la domanda proposta con una differente, modificando i fatti costitutivi o basandosi su una realtà di fatto non dedotta in giudizio dalle parti1.
All'udienza di prima comparizione del 21.11.2024 è stata dichiarata la contumacia del resistente, che - nonostante la regolarità della notifica- non si è costituito.
Nella medesima udienza, la ricorrente ha dichiarato di non aver avuto più contatti con il sig. sin dalla nascita del loro figlio ed ha affermato che a seguito dell'intervento del Tribunale CP_1
per i minorenni nel 2022, si era stabilito che gli incontri tra il bambino ed il padre dovessero avvenire in uno spazio neutro, previsione mai attuata in quanto il sig. si è da sempre disinteressato CP_1
completamente del figlio.
In merito al mantenimento del minore, la sig.ra ha rappresentato che il padre non le ha mai Pt_1 corrisposto spontaneamente alcunché e che è lei a provvedere ad ogni necessità del bambino con l'aiuto della sua famiglia di origine.
Alla luce di tali considerazioni, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: - affidamento esclusivo del bambino alla madre;
collocazione presso la madre;
obbligo di mantenimento in capo al padre pari a 300,00 euro mensili + 50% delle spese straordinarie;
incontri protetti con i servizi sociali su iniziativa del padre.
*** 1 V., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 5153/2019. pagina 2 di 5 Il Collegio rileva che -quanto al regime di affidamento del figlio da applicare al caso concreto- occorre innanzitutto rilevare che, in linea generale, l'affidamento condiviso costituisce la regola, che tuttavia soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1, c.c.); in simile prospettiva, l'affidamento esclusivo può trovare applicazione qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice (cfr
Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 26587/2009).
In applicazione dei suddetti principi, il Collegio osserva che nel caso che ci occupa l'inadeguatezza del sig. -peraltro già evidenziata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari (cfr. Decreto del CP_1
9.12.2021, n. cronol. 143/2022, versato in atti)- è testimoniata dal fatto che egli si sia reso irreperibile ormai da alcuni anni, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti né con l'altro genitore nell'interesse del minore, né con il piccolo mostrando così totale disinteresse nei confronti dei più essenziali Per_1
bisogni del figlio;
tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento, elemento che, appunto, ribadisce il disinteressamento del sig. nei confronti ogni decisione che riguardi il figlio. CP_1
Da tali premesse deriva, dunque, che deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, presso la quale il minore viene collocato.
Quanto al diritto di visita del padre, è opportuno operare come segue: considerata la tenera età del piccolo e la pressoché totale assenza di frequentazione tra il minore ed il padre, è Per_1
raccomandabile procedere con prudenza nella (eventuale) ricostruzione del rapporto genitoriale.
Pertanto, nell'ottica della massima tutela del benessere psicofisico del minore, è opportuno adottare tutte le cautele necessarie, attraverso l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti (del
Comune di Ploaghe) affinché impostino e propongano in favore del sig. un progetto di CP_1
supporto alla genitorialità, a libera adesione, funzionale alla ripresa di un dialogo col figlio e momento preliminare rispetto agli incontri2; questi ultimi potranno essere attivati, su iniziativa del Servizio citato 2 Cfr. Cass. Sez. I Civ. sentenza 11 gennaio 2013 n. 601, per la quale il coinvolgimento dei Servizi Sociali rappresenta una statuizione a favore del genitore nei confronti del quale viene disposta, a garanzia di un esercizio della funzione genitoriale consono al benessere psicofisico del minore. Non si tratta dunque né di una rinuncia a decidere da parte del Giudice, né di una squalificazione delle capacità personali del genitore interessato. Cfr altresì Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 33193/2023, ove viene precisato che tra gli interventi che possono essere disposti in favore del minore, quelli che prevedono l'affiancamento di un soggetto terzo al genitore con la finalità di prestargli assistenza nello svolgimento dei suoi compiti nulla tolgono a pagina 3 di 5 e di concerto con i Servizi sociali del Comune di residenza del minore (del Comune di Sassari), solo all'esito positivo del progetto suddetto e con le modalità ritenute più consone per la ricostruzione graduale del rapporto tra il sig. ed il piccolo CP_1 Per_1
Per quanto attiene alle statuizioni di carattere economico, il Collegio, considerato di non avere alcuna informazione sulla condizione reddituale/patrimoniale del soggetto onerato, stabilisce a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, somma CP_1
ritenuta come il contributo minimo ed essenziale necessario alla vita e alla crescita di un figlio (cfr.
Cass. n. 11025/1997), oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e dispone che egli partecipi alle spese straordinarie in ragione della metà secondo protocollo
CNF; l'assegno unico erogato dall'Inps sarà, inoltre, percepito per intero dalla sig.ra che da Pt_1
sola si sta occupando di tutte le necessità del figlio.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
Persona_1
2) dispone la collocazione del figlio minore presso la madre;
Persona_1
3) quanto al diritto di visita del padre relativo a incarica i Servizi sociali del Persona_1
comune di Ploaghe di predisporre un percorso di supporto alla genitorialità in favore del sig.
e di valutare di concerto coi Servizi sociali del comune di Sassari, al termine positivo del CP_1
progetto suddetto, le modalità degli incontri tra padre e figlio;
4) il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del minore l'assegno mensile di 300,00 € da versarsi Persona_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermo l'obbligo di contribuire nella misura della metà alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio, secondo protocollo
CNF;
5) la sig.ra percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore del Parte_1
figlio;
6) Spese compensate.
quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child. pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Sassari, Comune di residenza del minore e del Comune di Ploaghe, Comune di residenza del sig.
. CP_1
Così deciso in Sassari il 5.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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