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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 961/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 961/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'Avv. PAPA VITTORIO;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cremona il 19/05/2018 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 34, Parte I, Serie /, dell'anno 2018 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ove avrà la propria residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni riguardanti percorso scolastico, cure mediche, attività ricreative e sportive e rilascio pagina 2 di 3 documenti che verranno assunte unicamente dalla madre, senza necessità di concordare preventivamente con il padre, salvo obbligo di informazione successivo.
2) Stabilire il diritto/dovere di visita del padre come segue: il sig. si recherà una volta al Pt_2
mese in Provincia di Bolzano per il fine settimana, previa comunicazione del periodo alla madre.
Durante le vacanze estive il padre verrà in Provincia di Bolzano per trascorrere sino a due settimane (anche non consecutive) con il figlio, con obbligo di comunicazione dei periodi di ferie alla madre entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Il sig. è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento per il figlio € 350,00 Pt_2
mensili da versarsi in via anticipata il 10 di ogni mese sul c/c della madre a partire da marzo
2024. Tale importo è soggetto alla rivalutazione annuale ASTAT della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione marzo 2025.
4) Le spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano e successive modifiche, sono suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore.
5) Eventuali contributi per il figlio erogati da parte di enti pubblici, incluso l'assegno Per_1
unico, vengono corrisposti per intero alla madre, ove il minore è principalmente collocato;
6) Spese di lite compensate.
19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 961/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 961/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'Avv. PAPA VITTORIO;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cremona il 19/05/2018 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 34, Parte I, Serie /, dell'anno 2018 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ove avrà la propria residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni riguardanti percorso scolastico, cure mediche, attività ricreative e sportive e rilascio pagina 2 di 3 documenti che verranno assunte unicamente dalla madre, senza necessità di concordare preventivamente con il padre, salvo obbligo di informazione successivo.
2) Stabilire il diritto/dovere di visita del padre come segue: il sig. si recherà una volta al Pt_2
mese in Provincia di Bolzano per il fine settimana, previa comunicazione del periodo alla madre.
Durante le vacanze estive il padre verrà in Provincia di Bolzano per trascorrere sino a due settimane (anche non consecutive) con il figlio, con obbligo di comunicazione dei periodi di ferie alla madre entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Il sig. è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento per il figlio € 350,00 Pt_2
mensili da versarsi in via anticipata il 10 di ogni mese sul c/c della madre a partire da marzo
2024. Tale importo è soggetto alla rivalutazione annuale ASTAT della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione marzo 2025.
4) Le spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano e successive modifiche, sono suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore.
5) Eventuali contributi per il figlio erogati da parte di enti pubblici, incluso l'assegno Per_1
unico, vengono corrisposti per intero alla madre, ove il minore è principalmente collocato;
6) Spese di lite compensate.
19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3