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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2024, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1041/2021
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. ALESSANDRO SCHINCO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, c.f. , , Controparte_1 C.F._2 CP
cod. fisc. , , cod. fisc. C.F._3 E_
, rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMILIANO CONTI, C.F._4
giusta procura in atti
- Resistenti –
E nei confronti di:
I , cod. fisc. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25.5.2021, esponeva di aver prestato Parte_1
la propria attività lavorativa, con vincolo di subordinazione e senza regolare contratto, alle dipendenze di , e a Controparte_1 CP_3 CP
decorrere dal 24.09.2016, con mansioni di collaboratrice domestica e di assistente geriatrica convivente h24 in favore di persona non Controparte_1
autosufficiente, tutti i giorni della settimana, inclusa la domenica e i festivi, dalle ore
7,00 alle ore 14,00 e dalle 17,00 alle 23,00, con una retribuzione mensile di euro
700,00. Precisava di essere tenuta ad avvisare i datori di lavoro e giustificare eventuali assenze, fornendo prestazioni di presenza/assistenza durante le ore notturne.
Esponeva, altresì, che in data 27.6.2018 e la invitavano CP_3 CP
a recarsi presso una organizzazione sindacale con l'intenzione di farle un regalo,
dove sottoscriveva, in cambio di euro 900,00, un verbale di conciliazione rinunciando ai diritti maturati in costanza di rapporto. Aggiungeva che, in quell'occasione e le promettevano un regolare contratto CP_3 CP
di lavoro e che in data 5.7.2018 formalizzavano l'assunzione presso l' , a nome CP_4
della resistente , per 24 ore settimanali e con contratto a tempo Controparte_1
determinato fino al 30.9.2018, con la qualifica di badante, collocata al livello CS.
II Esponeva, altresì, che anche dopo il 27.6.2018, e dopo la formale assunzione del
5.7.2018, aveva continuato ad osservare i medesimi orari di lavoro, percependo la retribuzione di euro 700,00; che a decorrere dal 18.8.2018, i datori di lavoro le concedevano un periodo di ferie fino al 31.8.2018, ma che, tuttavia, il giorno
23.8.2018 veniva contattata telefonicamente da che le comunicava il CP_3
licenziamento, avendo deciso di collocare la madre presso una casa di riposo.
Deduceva l'illegittimità della conciliazione sindacale sottoscritta tra le parti per mancanza di assistenza sindacale effettiva e per non avere compreso a quali diritti aveva rinunziato e in che misura e ne rilevava la nullità ex art. 1418 c.c. per mancanza dei requisiti propri della transazione di cui all'art. 1965 c.c. (reciproche concessioni e res dubia). Deduceva, altresì, che la conciliazione era annullabile ex art. 1441, 1427, 1434 e 1435 c.c. in quanto il consenso era stato estorto con violenza e chiedeva la rescissione della conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 1447 e 1448
c.c. nonché l'inefficacia soggettiva dell'accordo sindacale nei confronti della resistente che non aveva preso parte all'accordo di Controparte_1
conciliazione. Rilevava, inoltre, che il verbale di conciliazione non copriva il periodo successivo alla stipula, atteso che la conciliazione era stata sottoscritta in data
27.6.2018, mentre il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità
sino al 23.8.2018, allorché i resistenti e effettuavano il CP_3 CP
recesso anticipato, senza giusta causa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, , e , Controparte_1 CP E_
al fine di sentir dichiarare la nullità e/o inefficacia del verbale di conciliazione del
27.6.2018 e, per l'effetto, accertare che dal 24.9.2016 al 23.8.2018 era intercorso un
III rapporto di lavoro domestico subordinato con i convenuti, inquadrabile nel livello CS
del CCNL LAVORO DOMESTICO 2013; sentire condannare i datori di lavoro al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di euro 69.964,90
per differenze retributive, ferie non retribuite, ferie non godute, lavoro straordinario,
della 13 mensilità/gratifica natalizia, prestazioni di presenza notturna, maggiorazione da lavoro domenicale e T.F.R., o quell'altra somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
oltre al pagamento di euro 972,33 a titolo di recesso anticipato dal rapporto di lavoro nonché
accertare l'omissione contributiva e condannare i datori di lavoro al versamento all' dei contributi previdenziali in favore della ricorrente, oltre al risarcimento CP_4
dei danni subiti, derivanti dalla predetta omissione.
Si costituivano , e , che Controparte_1 CP E_
contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso,
deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per effetto dell'intervenuta conciliazione ed il difetto di legittimazione passiva di e , CP CP_3
rilevando che la resistente , al tempo dei fatti di causa, godeva Controparte_1
di buona salute ed, essendo autonoma ed autosufficiente, aveva soltanto bisogno di qualcuno che facesse le pulizie e preparasse il pranzo, non necessitando di assistenza notturna;
che, in particolare, si serviva di tre persone a turno fra loro per semplici pulizie di casa e per la preparazione dei pasti e, soltanto a seguito della rottura del braccio, in alcuni brevi periodi, in occasione della temporanea impossibilità delle predette persone, chiamava la ricorrente in modo saltuario per coprire la mezza giornata di assenza delle altre collaboratrici per non più di 2/3 volte al mese.
Evidenziavano che si era recata liberamente presso la di Parte_1 CP_5
IV per chiedere informazioni circa l'opportunità di sottoscrivere un verbale di Pt_2
conciliazione e in data 27.6.2018, in presenza del legale convenzionato CP_6
Contr in assistenza dei lavoratori e del conciliatore designato dalla dopo ampia illustrazione, spiegazione e lettura, sottoscriveva il verbale di conciliazione;
che,
proprio in considerazione della disponibilità mostrata dalla ricorrente, le veniva proposto un nuovo contratto di lavoro domestico a tempo determinato per 24 ore settimanali e che l'interruzione del rapporto di lavoro era stato causato dalla stessa ricorrente, che, improvvisamente e senza alcun avviso, il 17.08.2018 abbandonava non andando a prestare l'attività lavorativa prevista Controparte_1
contrattualmente. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso e formulavano domanda riconvenzionale, subordinata all'annullamento dell'accordo raggiunto in sede sindacale con la ricorrente, per l'importo di € 204,80 a titolo di indennità di preavviso, atteso che la ricorrente aveva receduto dal contratto di lavoro senza giusta causa.
Si costituiva l' , chiedendo che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro CP_4
subordinato tra la ricorrente ed i convenuti, venisse ordinato ai datori di lavoro la regolarizzazione contributiva in favore della lavoratrice nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita per mezzo di prova testimoniale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, viene decisa mediante deposito della presente sentenza, in conformità al disposto dell'art. 430 c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente
V gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto specifico delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie esigenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione, in conformità alle direttive impartite (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993). La subordinazione, infatti, implica la soggezione stabile del lavoratore al datore di lavoro, che, come precisato dalla Corte
di Cassazione, dev'essere accertata o esclusa mediante “il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. n. 1717 del 2009, Cass. n.
1153 del 2013; Cass. Sez. Lav. n. 14296 dell'8 giugno 2017).
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro prestato ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale onere probatorio investe, in particolare, la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass.
1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà
essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto
VI un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dalla lavoratrice, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate in ricorso ovvero deducendo di aver pagato il dovuto.
In secondo luogo, va osservato che il presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è la circostanza che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cui abbia conferito mandato. L'assistenza fornita dall'associazione in favore del lavoratore costituisce, infatti, condizione imprescindibile per la validità della conciliazione sindacale, precludendo al lavoratore l'impugnativa in sede giudiziale degli accordi raggiunti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le rinunce e le transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, qualora il lavoratore abbia prestato il proprio consenso in assenza di vizi (errore, violenza o dolo) e purché, soprattutto, l'assistenza dell'organizzazione sindacale sia stata effettiva, così da mettere il lavoratore nella condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, e, in caso di transazione, a condizione che dall'atto si evincano la questioni controversie oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo (si veda per tutte Cassazione n.
VII Sotto altro aspetto, l'art. 1304 c.c. prevede che il debitore solidale che non abbia partecipato all'accordo conciliativo può dichiarare di volerne profittare, precludendo al creditore l'iniziativa giudiziale: la transazione - come atto che comporta reciproche concessioni - non necessariamente determina un effetto favorevole a tutti i condebitori solidali;
pertanto, il legislatore ha rimesso alla volontà delle parti non stipulanti la decisione se avvalersi o meno degli effetti dell'accordo transattivo intervenuto soltanto tra alcuni di loro (C. 19549/2004). La dichiarazione di voler approfittare della transazione ha natura di negozio unilaterale recettizio, che costituisce estrinsecazione di un diritto potestativo previsto dalla legge a favore del consorte non partecipante all'accordo e, per quanto riguarda la forma, l'adesione alla transazione può anche essere tacita o avvenire per facta concludentia. Parimenti, la dichiarazione di voler profittare della transazione non è soggetta a termini di decadenza e può essere anche contenuta nella comparsa di risposta depositata in giudizio (Cass. n. 20250/2014; Cass. n. 3747/2005; Cass. n. 884/1998).
Nella vicenda in esame, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni Parte_1
derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze dei convenuti CP_1
e dichiarando di aver prestato la propria
[...] CP_3 CP
attività lavorativa, dal 24.09.2016 al 27.6.2018, in assenza di regolare contratto e dal
5.7.2018 al 23.8.2018 con contratto di lavoro subordinato, con mansioni di collaboratrice domestica e di assistente geriatrica convivente h 24 in favore di
, persona non autosufficiente, tutti i giorni della settimana, Controparte_1
inclusa la domenica e i festivi, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle 17,00 alle 23,00,
ricevendo una retribuzione mensile di € 700,00.
VIII Sul punto, i resistenti e e Controparte_1 E_ CP
hanno espressamente dichiarato di far valere il contenuto degli accordi di conciliazione già raggiunti con la lavoratrice in sede sindacale, al fine di precludere la disamina nel merito a qualsiasi accertamento in ordine ad eventuali differenze retributive maturate dalla ricorrente.
Dal verbale di conciliazione espressamente si evince che “PREMESSO: che
[...]
ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa per i sigg.ri Pt_1 CP
e per l'attività di assistenza della madre di questi
[...] E_
ultimi sig.ra , nata a [...] il [...], dall'1.10.2016 al Controparte_1
25.6.2018, con le mansioni di badante; che la sig.ra chiedeva ai sigg.ri Pt_1
e il pagamento di quanto spettantele a CP E_
titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, 13° mensilità, ferie non godute,
TFR e ogni altro emolumento retributivo; che i sigg.ri e Parte_3 [...]
, pur contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla sig.ra E_
, ai fini di evitare l'alea ed i costi del giudizio intendono offrire alla Parte_1
medesima una somma a titolo risarcitorio e satisfattivo di ogni pretesa;
TANTO
PREMESSO: Le parti dichiarano di voler conciliare la vertenza ai seguenti patti e
condizioni: […] 2) i sigg.ri e fermo CP E_
restando le contestazioni di cui in premessa, al solo fine di conciliare la lite, a saldo
e transazione delle pretese avanzate e di ogni ulteriore possibile pretesa
ricollegabile alla presunta attività lavorativa svolta dalla sig.ra Parte_1
durante il suddetto periodo, offrono a titolo di bonus transattivo alla medesima
sig.ra , la complessiva somma netta di € 900,00 (novecento/oo) a Parte_1
titolo esclusivamente risarcitorio;
3) la sig.ra dichiara di accettare Parte_1
IX la proposta formulata al precedente punto 2) dai sigg.ri e CP [...]
. Di conseguenza la medesima sig.ra dichiara: a) E_ Parte_1
di accettare la somma offerta con la sua imputazione;
b) di rinunziare a
qualsivoglia pretesa a titolo retributivo per qualsiasi motivo riconducibile al
presunto rapporto lavorativo intercorso fra le parti; c) di operare ogni più ampia
rinunzia a qualsivoglia diritto o pretesa eventualmente maturato o comunque
ricollegabile al presunto rapporto di lavoro intercorso con i sigg.ri e CP
; d) di conseguenza dichiara di essere soddisfatta in ogni E_
sua pretesa, non avendo più nulla a pretendere dai sigg. e CP [...]
né dalla sig.ra , nata a [...] il [...] per E_ Controparte_1
ogni aspetto in qualsivoglia modo ricollegabile al presunto rapporto di lavoro
quali, a titolo di esemplificativo ma non esaustivo, rivendicazioni di superiore
inquadramento, di differenze di retribuzione, di ferie non godute, di differenze
sulla tredicesima, di straordinario non retribuito, TFR, ecc.”
Dal contenuto del verbale di conciliazione si evince espressamente ed in maniera chiara e precisa l'oggetto delle rinunce formulate dalla lavoratrice in funzione dell'accordo transattivo relativo a rivendicazioni di superiore inquadramento, di
differenze di retribuzione, di ferie non godute, di differenze sulla tredicesima, di
straordinario non retribuito, TFR, ecc nascenti dall'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze dei convenuti nel periodo dall'1.10.2016 al 25.6.2018 e, pertanto, dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure di illegittimità dell'accordo sindacale, per mancanza della res litigiosa, appaiono destituite di fondamento. Inoltre, il verbale di conciliazione contiene l'espressa rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti di , la Controparte_1
X quale, pur non avendo partecipato alla sottoscrizione dell'accordo, con la costituzione in giudizio ha dichiarato di volerne profittare, in conformità al disposto dell'art. 1304 c.c.
Sotto altro aspetto, nessuna prova è stata fornite in merito all'asserita violazione della procedura di conciliazione in sede sindacale atteso che, dall'istruttoria svolta è
Contr emerso che il conciliatore designato dalla dinanzi al quale la ricorrente ha sottoscritto il verbale di conciliazione, rivestiva il ruolo di Segretario provinciale
Contr agro-alimentare dell' e che la ricorrente era stata espressamente informata che a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione non avrebbe potuto pretendere nient'altro oltre a quanto concordato tra le parti. Parimenti, priva di riscontro probatorio è rimasta la circostanza relativa al presunto vizio del consenso della lavoratrice indotta dal timore di perdere il lavoro e dalla promessa di ricevere un regalo: secondo quanto riferito dai testi di parte resistente fu a Parte_1
recarsi liberamente presso la per chiedere informazioni circa CP_5 Parte_4
l'opportunità di sottoscrivere il verbale di conciliazione, tanto che liberamente si recò
presso tale sede anche il 27/6/2018, dove, alla presenza del legale convenzionato
Contr in assistenza dei lavoratori e del Conciliatore Designato dalla CP_6
dopo ampia illustrazione, spiegazione e lettura, sottoscriveva il verbale di conciliazione (cfr. deposizione del teste “Sono segretario Testimone_1
Contr Contr [... provinciale agro-alimentare dell' e rivesto la carica di conciliatore dell'
In questa vicenda specifica ho garantito la corretta formalizzazione del Pt_4
verbale in sede sindacale. Ho conosciuto la ricorrente ed i Parte_1
resistenti , e in Controparte_1 E_ CP
occasione di una conciliazione redatta dall'Avv. Papa e sottoscritta presso la sede
XI Contr dell' Non ricordo quando è avvenuta la conciliazione poiché ne facciamo
parecchie. Come tutte le procedure di conciliazioni, le parti già si erano tra loro
sentite e si erano messe d'accordo sui contenuti del verbale;
i signori che dovevano
pagare la somma conoscevano quanto dovevano corrispondere alla lavoratrice e la
lavoratrice conosceva le somme che avrebbe ricevuto;
è stata data lettura del
verbale in lingua italiana. La lavoratrice sapeva già come Parte_1
funzionava la conciliazione, poiché ne aveva sottoscritte già altre. E' stata data
lettura dettagliatamente della parte contenuta nel verbale che riporta la dicitura
secondo cui per effetto della sottoscrizione la lavoratrice non avrebbe avuto altro a
pretendere e infine è stato sottoscritto il verbale, consegnato alla ricorrente
l'assegno e a tutte le parti è stata rilasciata una degli originali del verbale firmato
in ogni parte. Preciso che il verbale viene redatto in sette originali tutti sottoscritti
dalle parti”. Ed ancora il teste ha riferito: “Premetto che sono legale Testimone_2
Contr della sia del Patronato che del Sindacato e mi reco una volta a settimana al
Sindacato di Siracusa e una volta al mese al Patronato di all'epoca, non Pt_2
ricordo esattamente l'anno (trattasi di parecchi anni prima del COVID), venni
contattato dal responsabile del Patronato di sig. il quale mi fornì Pt_2 Tes_1
tutta la documentazione (copia dei documenti e dati da inserire nel verbale), per
predisporre un verbale di conciliazione e, in quell'occasione, il giorno in cui andai
a per assistere alla lettura e firma del verbale, abbiamo letto il verbale Pt_2
insieme al conciliatore – preciso che il era il conciliatore – lo abbiamo Tes_1
spiegato alle parti, in alcuni casi corretto e lo abbiamo fatto firmare. Le parti
erano la ricorrente e due-tre fratelli . Preciso che siccome il Pt_1 CP
conciliatore ha la responsabilità del verbale noi abbiamo letto il contenuto e
XII spiegato alle parti esattamente ciò che si andava a firmare;
in particolare, abbiamo
evidenziato che si trattava di un accordo che aveva la stessa efficacia di una
sentenza e non poteva essere più messo in discussione. Una volta che ci si siamo
resi conto che le parti avevano esattamente compreso il significato dell'accordo
che stavano sottoscrivendo – ricordo che in quel caso la stessa ricorrente ci disse
che non era il primo verbale di conciliazione che firmava – li abbiamo fatti
sottoscrivere. Preciso che il conciliatore era il sig. con potere di firma Tes_1
sindacale. Io ero presente in qualità di consulente del Sindacato per sistemare in
maniera corretta il verbale sotto il profilo formale, visto che a non Pt_2
capitavano spesso che ci fossero accordi di conciliazione;
venne richiesta la mia
presenza per assistere e fornire un eventuale aiuto ove necessario”).
In definitiva, deve ritenersi che la procedura di conciliazione sia stata correttamente eseguita e, dando applicazione al disposto dell'art. 1304 c.c. che consente alla parte debitrice che non abbia sottoscritto l'accordo di volerne fare propri gli effetti con apposita dichiarazione contenuta nella memoria di costituzione, deve ritenersi che l'accordo transattivo abbia prodotto i suoi effetti preclusivi del presente giudizio anche nei confronti di . Controparte_1
Per quanto concerne il periodo successivo all'intercorso accordo di conciliazione, le testimonianze raccolte non consentono di ritenere che la ricorrente abbia fatto fronte all'onore probatorio di cui era gravata, non emergendo, nelle deposizioni testimoniali, i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Sul punto, l'unica teste di parte ricorrente riferisce circostanze non contestualizzate nel periodo temporale dal 5.7.2018 al 23.8.2018, riferendo in merito ad un periodo lavorativo svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, in cui la teste andava a trovare la
XIII ricorrente una volta a settimana, non comprendo l'intera durata della prestazione lavorativa quotidianamente svolta
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa al pagamento di differenze retributive maturate da nei confronti dei resistenti e Parte_1 Controparte_1
e per l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze E_ CP
dei convenuti nel periodo dall'1.10.2016 al 25.6.2018 e rigettata nel merito la domanda per il periodo successivo.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
1041/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara inammissibile il ricorso, in conseguenza dell'intervenuta conciliazione sindacale del 27.06.2018
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XIV 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9006 del 1° aprile 2019).
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1041/2021
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. ALESSANDRO SCHINCO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, c.f. , , Controparte_1 C.F._2 CP
cod. fisc. , , cod. fisc. C.F._3 E_
, rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMILIANO CONTI, C.F._4
giusta procura in atti
- Resistenti –
E nei confronti di:
I , cod. fisc. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25.5.2021, esponeva di aver prestato Parte_1
la propria attività lavorativa, con vincolo di subordinazione e senza regolare contratto, alle dipendenze di , e a Controparte_1 CP_3 CP
decorrere dal 24.09.2016, con mansioni di collaboratrice domestica e di assistente geriatrica convivente h24 in favore di persona non Controparte_1
autosufficiente, tutti i giorni della settimana, inclusa la domenica e i festivi, dalle ore
7,00 alle ore 14,00 e dalle 17,00 alle 23,00, con una retribuzione mensile di euro
700,00. Precisava di essere tenuta ad avvisare i datori di lavoro e giustificare eventuali assenze, fornendo prestazioni di presenza/assistenza durante le ore notturne.
Esponeva, altresì, che in data 27.6.2018 e la invitavano CP_3 CP
a recarsi presso una organizzazione sindacale con l'intenzione di farle un regalo,
dove sottoscriveva, in cambio di euro 900,00, un verbale di conciliazione rinunciando ai diritti maturati in costanza di rapporto. Aggiungeva che, in quell'occasione e le promettevano un regolare contratto CP_3 CP
di lavoro e che in data 5.7.2018 formalizzavano l'assunzione presso l' , a nome CP_4
della resistente , per 24 ore settimanali e con contratto a tempo Controparte_1
determinato fino al 30.9.2018, con la qualifica di badante, collocata al livello CS.
II Esponeva, altresì, che anche dopo il 27.6.2018, e dopo la formale assunzione del
5.7.2018, aveva continuato ad osservare i medesimi orari di lavoro, percependo la retribuzione di euro 700,00; che a decorrere dal 18.8.2018, i datori di lavoro le concedevano un periodo di ferie fino al 31.8.2018, ma che, tuttavia, il giorno
23.8.2018 veniva contattata telefonicamente da che le comunicava il CP_3
licenziamento, avendo deciso di collocare la madre presso una casa di riposo.
Deduceva l'illegittimità della conciliazione sindacale sottoscritta tra le parti per mancanza di assistenza sindacale effettiva e per non avere compreso a quali diritti aveva rinunziato e in che misura e ne rilevava la nullità ex art. 1418 c.c. per mancanza dei requisiti propri della transazione di cui all'art. 1965 c.c. (reciproche concessioni e res dubia). Deduceva, altresì, che la conciliazione era annullabile ex art. 1441, 1427, 1434 e 1435 c.c. in quanto il consenso era stato estorto con violenza e chiedeva la rescissione della conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 1447 e 1448
c.c. nonché l'inefficacia soggettiva dell'accordo sindacale nei confronti della resistente che non aveva preso parte all'accordo di Controparte_1
conciliazione. Rilevava, inoltre, che il verbale di conciliazione non copriva il periodo successivo alla stipula, atteso che la conciliazione era stata sottoscritta in data
27.6.2018, mentre il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità
sino al 23.8.2018, allorché i resistenti e effettuavano il CP_3 CP
recesso anticipato, senza giusta causa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, , e , Controparte_1 CP E_
al fine di sentir dichiarare la nullità e/o inefficacia del verbale di conciliazione del
27.6.2018 e, per l'effetto, accertare che dal 24.9.2016 al 23.8.2018 era intercorso un
III rapporto di lavoro domestico subordinato con i convenuti, inquadrabile nel livello CS
del CCNL LAVORO DOMESTICO 2013; sentire condannare i datori di lavoro al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di euro 69.964,90
per differenze retributive, ferie non retribuite, ferie non godute, lavoro straordinario,
della 13 mensilità/gratifica natalizia, prestazioni di presenza notturna, maggiorazione da lavoro domenicale e T.F.R., o quell'altra somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
oltre al pagamento di euro 972,33 a titolo di recesso anticipato dal rapporto di lavoro nonché
accertare l'omissione contributiva e condannare i datori di lavoro al versamento all' dei contributi previdenziali in favore della ricorrente, oltre al risarcimento CP_4
dei danni subiti, derivanti dalla predetta omissione.
Si costituivano , e , che Controparte_1 CP E_
contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso,
deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per effetto dell'intervenuta conciliazione ed il difetto di legittimazione passiva di e , CP CP_3
rilevando che la resistente , al tempo dei fatti di causa, godeva Controparte_1
di buona salute ed, essendo autonoma ed autosufficiente, aveva soltanto bisogno di qualcuno che facesse le pulizie e preparasse il pranzo, non necessitando di assistenza notturna;
che, in particolare, si serviva di tre persone a turno fra loro per semplici pulizie di casa e per la preparazione dei pasti e, soltanto a seguito della rottura del braccio, in alcuni brevi periodi, in occasione della temporanea impossibilità delle predette persone, chiamava la ricorrente in modo saltuario per coprire la mezza giornata di assenza delle altre collaboratrici per non più di 2/3 volte al mese.
Evidenziavano che si era recata liberamente presso la di Parte_1 CP_5
IV per chiedere informazioni circa l'opportunità di sottoscrivere un verbale di Pt_2
conciliazione e in data 27.6.2018, in presenza del legale convenzionato CP_6
Contr in assistenza dei lavoratori e del conciliatore designato dalla dopo ampia illustrazione, spiegazione e lettura, sottoscriveva il verbale di conciliazione;
che,
proprio in considerazione della disponibilità mostrata dalla ricorrente, le veniva proposto un nuovo contratto di lavoro domestico a tempo determinato per 24 ore settimanali e che l'interruzione del rapporto di lavoro era stato causato dalla stessa ricorrente, che, improvvisamente e senza alcun avviso, il 17.08.2018 abbandonava non andando a prestare l'attività lavorativa prevista Controparte_1
contrattualmente. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso e formulavano domanda riconvenzionale, subordinata all'annullamento dell'accordo raggiunto in sede sindacale con la ricorrente, per l'importo di € 204,80 a titolo di indennità di preavviso, atteso che la ricorrente aveva receduto dal contratto di lavoro senza giusta causa.
Si costituiva l' , chiedendo che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro CP_4
subordinato tra la ricorrente ed i convenuti, venisse ordinato ai datori di lavoro la regolarizzazione contributiva in favore della lavoratrice nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita per mezzo di prova testimoniale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, viene decisa mediante deposito della presente sentenza, in conformità al disposto dell'art. 430 c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente
V gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto specifico delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie esigenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione, in conformità alle direttive impartite (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993). La subordinazione, infatti, implica la soggezione stabile del lavoratore al datore di lavoro, che, come precisato dalla Corte
di Cassazione, dev'essere accertata o esclusa mediante “il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. n. 1717 del 2009, Cass. n.
1153 del 2013; Cass. Sez. Lav. n. 14296 dell'8 giugno 2017).
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro prestato ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale onere probatorio investe, in particolare, la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass.
1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà
essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto
VI un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dalla lavoratrice, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate in ricorso ovvero deducendo di aver pagato il dovuto.
In secondo luogo, va osservato che il presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è la circostanza che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cui abbia conferito mandato. L'assistenza fornita dall'associazione in favore del lavoratore costituisce, infatti, condizione imprescindibile per la validità della conciliazione sindacale, precludendo al lavoratore l'impugnativa in sede giudiziale degli accordi raggiunti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le rinunce e le transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, qualora il lavoratore abbia prestato il proprio consenso in assenza di vizi (errore, violenza o dolo) e purché, soprattutto, l'assistenza dell'organizzazione sindacale sia stata effettiva, così da mettere il lavoratore nella condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, e, in caso di transazione, a condizione che dall'atto si evincano la questioni controversie oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo (si veda per tutte Cassazione n.
VII Sotto altro aspetto, l'art. 1304 c.c. prevede che il debitore solidale che non abbia partecipato all'accordo conciliativo può dichiarare di volerne profittare, precludendo al creditore l'iniziativa giudiziale: la transazione - come atto che comporta reciproche concessioni - non necessariamente determina un effetto favorevole a tutti i condebitori solidali;
pertanto, il legislatore ha rimesso alla volontà delle parti non stipulanti la decisione se avvalersi o meno degli effetti dell'accordo transattivo intervenuto soltanto tra alcuni di loro (C. 19549/2004). La dichiarazione di voler approfittare della transazione ha natura di negozio unilaterale recettizio, che costituisce estrinsecazione di un diritto potestativo previsto dalla legge a favore del consorte non partecipante all'accordo e, per quanto riguarda la forma, l'adesione alla transazione può anche essere tacita o avvenire per facta concludentia. Parimenti, la dichiarazione di voler profittare della transazione non è soggetta a termini di decadenza e può essere anche contenuta nella comparsa di risposta depositata in giudizio (Cass. n. 20250/2014; Cass. n. 3747/2005; Cass. n. 884/1998).
Nella vicenda in esame, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni Parte_1
derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze dei convenuti CP_1
e dichiarando di aver prestato la propria
[...] CP_3 CP
attività lavorativa, dal 24.09.2016 al 27.6.2018, in assenza di regolare contratto e dal
5.7.2018 al 23.8.2018 con contratto di lavoro subordinato, con mansioni di collaboratrice domestica e di assistente geriatrica convivente h 24 in favore di
, persona non autosufficiente, tutti i giorni della settimana, Controparte_1
inclusa la domenica e i festivi, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle 17,00 alle 23,00,
ricevendo una retribuzione mensile di € 700,00.
VIII Sul punto, i resistenti e e Controparte_1 E_ CP
hanno espressamente dichiarato di far valere il contenuto degli accordi di conciliazione già raggiunti con la lavoratrice in sede sindacale, al fine di precludere la disamina nel merito a qualsiasi accertamento in ordine ad eventuali differenze retributive maturate dalla ricorrente.
Dal verbale di conciliazione espressamente si evince che “PREMESSO: che
[...]
ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa per i sigg.ri Pt_1 CP
e per l'attività di assistenza della madre di questi
[...] E_
ultimi sig.ra , nata a [...] il [...], dall'1.10.2016 al Controparte_1
25.6.2018, con le mansioni di badante; che la sig.ra chiedeva ai sigg.ri Pt_1
e il pagamento di quanto spettantele a CP E_
titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, 13° mensilità, ferie non godute,
TFR e ogni altro emolumento retributivo; che i sigg.ri e Parte_3 [...]
, pur contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla sig.ra E_
, ai fini di evitare l'alea ed i costi del giudizio intendono offrire alla Parte_1
medesima una somma a titolo risarcitorio e satisfattivo di ogni pretesa;
TANTO
PREMESSO: Le parti dichiarano di voler conciliare la vertenza ai seguenti patti e
condizioni: […] 2) i sigg.ri e fermo CP E_
restando le contestazioni di cui in premessa, al solo fine di conciliare la lite, a saldo
e transazione delle pretese avanzate e di ogni ulteriore possibile pretesa
ricollegabile alla presunta attività lavorativa svolta dalla sig.ra Parte_1
durante il suddetto periodo, offrono a titolo di bonus transattivo alla medesima
sig.ra , la complessiva somma netta di € 900,00 (novecento/oo) a Parte_1
titolo esclusivamente risarcitorio;
3) la sig.ra dichiara di accettare Parte_1
IX la proposta formulata al precedente punto 2) dai sigg.ri e CP [...]
. Di conseguenza la medesima sig.ra dichiara: a) E_ Parte_1
di accettare la somma offerta con la sua imputazione;
b) di rinunziare a
qualsivoglia pretesa a titolo retributivo per qualsiasi motivo riconducibile al
presunto rapporto lavorativo intercorso fra le parti; c) di operare ogni più ampia
rinunzia a qualsivoglia diritto o pretesa eventualmente maturato o comunque
ricollegabile al presunto rapporto di lavoro intercorso con i sigg.ri e CP
; d) di conseguenza dichiara di essere soddisfatta in ogni E_
sua pretesa, non avendo più nulla a pretendere dai sigg. e CP [...]
né dalla sig.ra , nata a [...] il [...] per E_ Controparte_1
ogni aspetto in qualsivoglia modo ricollegabile al presunto rapporto di lavoro
quali, a titolo di esemplificativo ma non esaustivo, rivendicazioni di superiore
inquadramento, di differenze di retribuzione, di ferie non godute, di differenze
sulla tredicesima, di straordinario non retribuito, TFR, ecc.”
Dal contenuto del verbale di conciliazione si evince espressamente ed in maniera chiara e precisa l'oggetto delle rinunce formulate dalla lavoratrice in funzione dell'accordo transattivo relativo a rivendicazioni di superiore inquadramento, di
differenze di retribuzione, di ferie non godute, di differenze sulla tredicesima, di
straordinario non retribuito, TFR, ecc nascenti dall'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze dei convenuti nel periodo dall'1.10.2016 al 25.6.2018 e, pertanto, dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure di illegittimità dell'accordo sindacale, per mancanza della res litigiosa, appaiono destituite di fondamento. Inoltre, il verbale di conciliazione contiene l'espressa rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti di , la Controparte_1
X quale, pur non avendo partecipato alla sottoscrizione dell'accordo, con la costituzione in giudizio ha dichiarato di volerne profittare, in conformità al disposto dell'art. 1304 c.c.
Sotto altro aspetto, nessuna prova è stata fornite in merito all'asserita violazione della procedura di conciliazione in sede sindacale atteso che, dall'istruttoria svolta è
Contr emerso che il conciliatore designato dalla dinanzi al quale la ricorrente ha sottoscritto il verbale di conciliazione, rivestiva il ruolo di Segretario provinciale
Contr agro-alimentare dell' e che la ricorrente era stata espressamente informata che a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione non avrebbe potuto pretendere nient'altro oltre a quanto concordato tra le parti. Parimenti, priva di riscontro probatorio è rimasta la circostanza relativa al presunto vizio del consenso della lavoratrice indotta dal timore di perdere il lavoro e dalla promessa di ricevere un regalo: secondo quanto riferito dai testi di parte resistente fu a Parte_1
recarsi liberamente presso la per chiedere informazioni circa CP_5 Parte_4
l'opportunità di sottoscrivere il verbale di conciliazione, tanto che liberamente si recò
presso tale sede anche il 27/6/2018, dove, alla presenza del legale convenzionato
Contr in assistenza dei lavoratori e del Conciliatore Designato dalla CP_6
dopo ampia illustrazione, spiegazione e lettura, sottoscriveva il verbale di conciliazione (cfr. deposizione del teste “Sono segretario Testimone_1
Contr Contr [... provinciale agro-alimentare dell' e rivesto la carica di conciliatore dell'
In questa vicenda specifica ho garantito la corretta formalizzazione del Pt_4
verbale in sede sindacale. Ho conosciuto la ricorrente ed i Parte_1
resistenti , e in Controparte_1 E_ CP
occasione di una conciliazione redatta dall'Avv. Papa e sottoscritta presso la sede
XI Contr dell' Non ricordo quando è avvenuta la conciliazione poiché ne facciamo
parecchie. Come tutte le procedure di conciliazioni, le parti già si erano tra loro
sentite e si erano messe d'accordo sui contenuti del verbale;
i signori che dovevano
pagare la somma conoscevano quanto dovevano corrispondere alla lavoratrice e la
lavoratrice conosceva le somme che avrebbe ricevuto;
è stata data lettura del
verbale in lingua italiana. La lavoratrice sapeva già come Parte_1
funzionava la conciliazione, poiché ne aveva sottoscritte già altre. E' stata data
lettura dettagliatamente della parte contenuta nel verbale che riporta la dicitura
secondo cui per effetto della sottoscrizione la lavoratrice non avrebbe avuto altro a
pretendere e infine è stato sottoscritto il verbale, consegnato alla ricorrente
l'assegno e a tutte le parti è stata rilasciata una degli originali del verbale firmato
in ogni parte. Preciso che il verbale viene redatto in sette originali tutti sottoscritti
dalle parti”. Ed ancora il teste ha riferito: “Premetto che sono legale Testimone_2
Contr della sia del Patronato che del Sindacato e mi reco una volta a settimana al
Sindacato di Siracusa e una volta al mese al Patronato di all'epoca, non Pt_2
ricordo esattamente l'anno (trattasi di parecchi anni prima del COVID), venni
contattato dal responsabile del Patronato di sig. il quale mi fornì Pt_2 Tes_1
tutta la documentazione (copia dei documenti e dati da inserire nel verbale), per
predisporre un verbale di conciliazione e, in quell'occasione, il giorno in cui andai
a per assistere alla lettura e firma del verbale, abbiamo letto il verbale Pt_2
insieme al conciliatore – preciso che il era il conciliatore – lo abbiamo Tes_1
spiegato alle parti, in alcuni casi corretto e lo abbiamo fatto firmare. Le parti
erano la ricorrente e due-tre fratelli . Preciso che siccome il Pt_1 CP
conciliatore ha la responsabilità del verbale noi abbiamo letto il contenuto e
XII spiegato alle parti esattamente ciò che si andava a firmare;
in particolare, abbiamo
evidenziato che si trattava di un accordo che aveva la stessa efficacia di una
sentenza e non poteva essere più messo in discussione. Una volta che ci si siamo
resi conto che le parti avevano esattamente compreso il significato dell'accordo
che stavano sottoscrivendo – ricordo che in quel caso la stessa ricorrente ci disse
che non era il primo verbale di conciliazione che firmava – li abbiamo fatti
sottoscrivere. Preciso che il conciliatore era il sig. con potere di firma Tes_1
sindacale. Io ero presente in qualità di consulente del Sindacato per sistemare in
maniera corretta il verbale sotto il profilo formale, visto che a non Pt_2
capitavano spesso che ci fossero accordi di conciliazione;
venne richiesta la mia
presenza per assistere e fornire un eventuale aiuto ove necessario”).
In definitiva, deve ritenersi che la procedura di conciliazione sia stata correttamente eseguita e, dando applicazione al disposto dell'art. 1304 c.c. che consente alla parte debitrice che non abbia sottoscritto l'accordo di volerne fare propri gli effetti con apposita dichiarazione contenuta nella memoria di costituzione, deve ritenersi che l'accordo transattivo abbia prodotto i suoi effetti preclusivi del presente giudizio anche nei confronti di . Controparte_1
Per quanto concerne il periodo successivo all'intercorso accordo di conciliazione, le testimonianze raccolte non consentono di ritenere che la ricorrente abbia fatto fronte all'onore probatorio di cui era gravata, non emergendo, nelle deposizioni testimoniali, i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Sul punto, l'unica teste di parte ricorrente riferisce circostanze non contestualizzate nel periodo temporale dal 5.7.2018 al 23.8.2018, riferendo in merito ad un periodo lavorativo svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, in cui la teste andava a trovare la
XIII ricorrente una volta a settimana, non comprendo l'intera durata della prestazione lavorativa quotidianamente svolta
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa al pagamento di differenze retributive maturate da nei confronti dei resistenti e Parte_1 Controparte_1
e per l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze E_ CP
dei convenuti nel periodo dall'1.10.2016 al 25.6.2018 e rigettata nel merito la domanda per il periodo successivo.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
1041/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara inammissibile il ricorso, in conseguenza dell'intervenuta conciliazione sindacale del 27.06.2018
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XIV 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9006 del 1° aprile 2019).