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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3213 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3213/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto emesso il 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente, in Via Monti Peloritani n. 19, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ITALIA
N. 7, presso lo studio dell'avv. LO CARMINE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. CATALDO CANALICCHIO, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. MARCO PESSONE giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 31.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 02/08/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato il giorno 6.7.2007.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 6.7.2007 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione è nato il figlio il 26.2.2010; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 27.10.2020, omologato con decreto n. 246/2020, emesso da questo Tribunale in data 5.11.2020, depositato in data 11.11.2020 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06/07/2007, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa, dell'anno 2007, atto n. 187, parte II, serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali individuano Per_1
quale residenza abituale del proprio figlio, la casa della madre in Siracusa, Via Parte_1
Monte Peloritani n. 19;
3) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente e lo potrà vedere e tenere con sé ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con le eSIenze dello stesso e comunque tutti i giorni e, a settimane alternate, ininterrottamente dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo da Natale all'Epifania sempre il figlio trascorrerà con il padre ad anni alterni il primo anno dal 23 al 28 dicembre e l'anno successivo dal 29 dicembre al 6 gennaio, come alternativamente trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con
l'altro e viceversa l'anno dopo. Nei casi in cui la madre dovesse recarsi per più giorni fuori sede sia infrasettimanalmente che per i fine settimana, per eSIenze personali, il figlio starà, in tale periodo, con il padre. Nel periodo estivo, durante le ferie del padre, il figlio starà con lo stesso ininterrottamente per sette giorni;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a decorrere dal maggio Parte_2 Parte_1
2024, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 250,00, somma Per_1
da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat. Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno tutte le spese di natura straordinaria, quali ad es. scolastiche, universitarie, sportive, ricreative, viaggi e spostamenti in genere, quelle relative a mezzi di locomozione e relative spese di gestione di ogni genere, ed anche di carattere medico non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale di cui il figlio dovesse necessitare;
in ogni caso dette spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordate da entrambi i genitori e per la cui individuazione ci si riporta alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Siracusa. L'assegno
Unico Universale per i figli a carico erogato dall' per il figlio verrà percepito CP_1 Per_1
interamente dalla SI.ra , senza nulla potere pretendere il SI. Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 per esso;
5) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi che rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) in virtù del trasferimento, in adempimento di accordo in sede di separazione consensuale, della quota del 50% in capo al SI. in favore della SI.ra , Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Siracusa Via Monte Peloritani n. 19 piano II, in catasto fabbricati al foglio 26,
p.lla 3386, sub. 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, giusto atto notarile del 27.7.2021
(all. 9 ricorso), gravato da mutuo, detto immobile resta di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
, con obbligo in capo a quest'ultima di continuare a pagare tutte le restanti rate di mutuo Pt_1
sino alla totale estinzione del medesimo, nulla potendo pretendere la stessa dal SI. Parte_2
in ordine al pagamento del medesimo;
[...]
7) ordinare al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
8) dichiarare compensate le spese legali.
All'esito dell'udienza del 18.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
pagina 3 di 4 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 6.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2007 (Anno 2007 – n. 187 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3213/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto emesso il 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente, in Via Monti Peloritani n. 19, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ITALIA
N. 7, presso lo studio dell'avv. LO CARMINE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. CATALDO CANALICCHIO, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. MARCO PESSONE giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 31.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 02/08/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato il giorno 6.7.2007.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 6.7.2007 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione è nato il figlio il 26.2.2010; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 27.10.2020, omologato con decreto n. 246/2020, emesso da questo Tribunale in data 5.11.2020, depositato in data 11.11.2020 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06/07/2007, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa, dell'anno 2007, atto n. 187, parte II, serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali individuano Per_1
quale residenza abituale del proprio figlio, la casa della madre in Siracusa, Via Parte_1
Monte Peloritani n. 19;
3) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente e lo potrà vedere e tenere con sé ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con le eSIenze dello stesso e comunque tutti i giorni e, a settimane alternate, ininterrottamente dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo da Natale all'Epifania sempre il figlio trascorrerà con il padre ad anni alterni il primo anno dal 23 al 28 dicembre e l'anno successivo dal 29 dicembre al 6 gennaio, come alternativamente trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con
l'altro e viceversa l'anno dopo. Nei casi in cui la madre dovesse recarsi per più giorni fuori sede sia infrasettimanalmente che per i fine settimana, per eSIenze personali, il figlio starà, in tale periodo, con il padre. Nel periodo estivo, durante le ferie del padre, il figlio starà con lo stesso ininterrottamente per sette giorni;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a decorrere dal maggio Parte_2 Parte_1
2024, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 250,00, somma Per_1
da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat. Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno tutte le spese di natura straordinaria, quali ad es. scolastiche, universitarie, sportive, ricreative, viaggi e spostamenti in genere, quelle relative a mezzi di locomozione e relative spese di gestione di ogni genere, ed anche di carattere medico non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale di cui il figlio dovesse necessitare;
in ogni caso dette spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordate da entrambi i genitori e per la cui individuazione ci si riporta alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Siracusa. L'assegno
Unico Universale per i figli a carico erogato dall' per il figlio verrà percepito CP_1 Per_1
interamente dalla SI.ra , senza nulla potere pretendere il SI. Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 per esso;
5) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi che rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) in virtù del trasferimento, in adempimento di accordo in sede di separazione consensuale, della quota del 50% in capo al SI. in favore della SI.ra , Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Siracusa Via Monte Peloritani n. 19 piano II, in catasto fabbricati al foglio 26,
p.lla 3386, sub. 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, giusto atto notarile del 27.7.2021
(all. 9 ricorso), gravato da mutuo, detto immobile resta di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
, con obbligo in capo a quest'ultima di continuare a pagare tutte le restanti rate di mutuo Pt_1
sino alla totale estinzione del medesimo, nulla potendo pretendere la stessa dal SI. Parte_2
in ordine al pagamento del medesimo;
[...]
7) ordinare al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
8) dichiarare compensate le spese legali.
All'esito dell'udienza del 18.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
pagina 3 di 4 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 6.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2007 (Anno 2007 – n. 187 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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