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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Parte_1
- attore opponente -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ramilli;
Controparte_1
- convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione al decreto n. Parte_1
984 del 2022 emesso dal Tribunale di Cosenza il 17.7.2022 nel procedimento n. 2255/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1
5.250,00, oltre interessi e spese, a titolo di contributi dovuti per l'anno 2021 in virtù della deliberazione di Giunta Municipale n. 417 del 1999 e della determinazione dirigenziale n. 1174 del 2 ottobre 2006.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva la violazione degli artt. 248 commi 2 e 4, 250 Pt_1
commi 1 e 2 del d.lvo n. 267 del 2000 eccependo conseguentemente l'insussistenza del credito azionato. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna del opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 Pt_1
c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 1 di 2 Espletati gli incombenti di rito e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza del 10.1.2023, dopo diversi rinvii in ragione della pendenza di trattative per il bonario componimento della lite, all'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito. Chiedevano, quindi, concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'esito della vicenda e la congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 984/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 17.7.2022 nel procedimento n. 2255/2022 R.G.; compensa le spese.
Cosenza il 5 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Parte_1
- attore opponente -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ramilli;
Controparte_1
- convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione al decreto n. Parte_1
984 del 2022 emesso dal Tribunale di Cosenza il 17.7.2022 nel procedimento n. 2255/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1
5.250,00, oltre interessi e spese, a titolo di contributi dovuti per l'anno 2021 in virtù della deliberazione di Giunta Municipale n. 417 del 1999 e della determinazione dirigenziale n. 1174 del 2 ottobre 2006.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva la violazione degli artt. 248 commi 2 e 4, 250 Pt_1
commi 1 e 2 del d.lvo n. 267 del 2000 eccependo conseguentemente l'insussistenza del credito azionato. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna del opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 Pt_1
c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 1 di 2 Espletati gli incombenti di rito e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza del 10.1.2023, dopo diversi rinvii in ragione della pendenza di trattative per il bonario componimento della lite, all'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito. Chiedevano, quindi, concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'esito della vicenda e la congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 984/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 17.7.2022 nel procedimento n. 2255/2022 R.G.; compensa le spese.
Cosenza il 5 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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