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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3523/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Brunetti Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e
CO De EO
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio lamentando l'illegittimo assorbimento del Controparte_1 superminimo individuale da lui sempre percepito con la voce retributiva
“ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
Ha chiarito che la convenuta gli aveva riconosciuto un superminimo con lettere di conferimento con cui si affermava “tale importo le verrà corrisposto a titolo di sovramminimo ad personam individuale,
1 assorbibile in occasione di eventuali aumento collettivi e/o passaggio di livello” ed in particolare un importo pari a € 110 mensili con lettera di conferimento del 19/12/2013 e un importo pari a € 100 mensili (€ 1300 annui su 13 mensilità) con lettera di conferimento del 26/09/2017 e che tale superminimo non era mai stato assorbito nonostante il naturale susseguirsi degli aumenti retributivi contrattualmente previsti
(esemplificativamente nel giugno 2011, nell'aprile 2013, nel gennaio
2014, ecc.).
A fondamento della propria pretesa il ricorrente ha pertanto dedotto che la convenuta avrebbe per fatti concludenti rinunciato all'assorbimento del superminimo riconosciuto al lavoratore per le proprie qualità personali.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia al Giudice adito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare in via principale la natura non assorbibile del sovramminimo del ricorrente e comunque, in via subordinata,
l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno al ricorrente della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre i.v.a. e c.p.a.”
2. si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 alla luce della natura assorbibile del superminimo, esplicitata nelle lettere che lo hanno accordato, del fatto che il trattamento retributivo complessivo non ha comunque subito alcun decremento per effetto del disposto assorbimento, in quanto la riduzione del superminimo è stata comunque integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dall'accordo del novembre 2017 (e, in particolare, del riconoscimento
2 Parte dell' ), decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018, e comunque del pieno diritto della società a procedere alla “disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi senza la necessità di alcuna pattuizione tra le parti del rapporto di lavoro.
3. E' incontestato e documentato che la convenuta Controparte_1 con atto unilaterale, abbia attribuito al ricorrente i superminimi nella misura e con le decorrenze indicate in ricorso, espressamente qualificati come assorbibili.
Parimenti è documentato che la convenuta non abbia proceduto all'assorbimento di tale superminimo a fronte dei rinnovi contrattuali che si sono succeduti nel tempo e che vi abbia invece proceduto a partire da febbraio 2018 a seguito di sottoscrizione del nuovo CCNL
Telecomunicazioni.
4. Tanto premesso in fatto, si ritiene di dare seguito alla soluzione già adottata da questo Giudice nella sentenza del 17.1.2024 in fascicolo RG
9161/2023 e dalla Corte d'appello di Milano in più occasioni e recentemente ribadito, fra le altre, nella sentenza n. 507/2024 e di affermare l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo per il periodo di cui è giudizio.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16178 del 2025 ed altre decise nella medesima camera di consiglio del 18.3.2025, nelle quali si è così motivato:
“Tanto premesso, e venendo al merito della pretesa azionata, occorre muovere dalla considerazione che, come noto, costituisce “ius receptum”
l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra
3 datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
Cass.19750/2008).
7. Non è revocabile in dubbio, inoltre, che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi). L'uso aziendale, che per costante affermazione del giudice di legittimità, appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento
d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art.
1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso
4 o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito
(Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016)”.
5. Nel caso in esame, la reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro – che mai, prima del
2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, ha proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam- ha integrato di per sé gli estremi dell'uso aziendale, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro al momento della concessione del superminimo.
6. Tale uso aziendale non è stato ad oggi superato da successivi accordi individuali né collettivi.
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio e di certo non si può Parte valorizzare la sola introduzione dell' , questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
Ed infatti, l'Acc. del 23 novembre 2017, nel prevedere gli aumenti Parte retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi -esplicitamente o
5 implicitamente-il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
7. Si ritiene di precisare altresì, in ragione della valutazione effettuata dalla società convenuta in sede di memoria di costituzione Parte dell'introduzione dell' con l'Accordo del 2017 come previsione da cui in ogni caso possa desumersi il superamento dell'eventuale uso aziendale esistente, che tale elemento dell'accordo costituisce circostanza di per sé neutrale. Deve infatti rilevarsi la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo alcuna incidenza sul TFR, elemento che porta ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali abbiano inteso valutare le conseguenze dell'assorbimento del superminimo ad opera della nuova voce retributiva
(come peraltro evidenziato anche dalla Corte d'appello nel citato filone giurisprudenziale;
ex multis sent. n. 263/23).
8. Il ricorso deve quindi essere accolto con dichiarazione dell' illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno al ricorrente della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno al ricorrente della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15%, rimborso C.U. ove versato ed accessori di legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
7
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3523/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Brunetti Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e
CO De EO
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio lamentando l'illegittimo assorbimento del Controparte_1 superminimo individuale da lui sempre percepito con la voce retributiva
“ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
Ha chiarito che la convenuta gli aveva riconosciuto un superminimo con lettere di conferimento con cui si affermava “tale importo le verrà corrisposto a titolo di sovramminimo ad personam individuale,
1 assorbibile in occasione di eventuali aumento collettivi e/o passaggio di livello” ed in particolare un importo pari a € 110 mensili con lettera di conferimento del 19/12/2013 e un importo pari a € 100 mensili (€ 1300 annui su 13 mensilità) con lettera di conferimento del 26/09/2017 e che tale superminimo non era mai stato assorbito nonostante il naturale susseguirsi degli aumenti retributivi contrattualmente previsti
(esemplificativamente nel giugno 2011, nell'aprile 2013, nel gennaio
2014, ecc.).
A fondamento della propria pretesa il ricorrente ha pertanto dedotto che la convenuta avrebbe per fatti concludenti rinunciato all'assorbimento del superminimo riconosciuto al lavoratore per le proprie qualità personali.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia al Giudice adito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare in via principale la natura non assorbibile del sovramminimo del ricorrente e comunque, in via subordinata,
l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno al ricorrente della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre i.v.a. e c.p.a.”
2. si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 alla luce della natura assorbibile del superminimo, esplicitata nelle lettere che lo hanno accordato, del fatto che il trattamento retributivo complessivo non ha comunque subito alcun decremento per effetto del disposto assorbimento, in quanto la riduzione del superminimo è stata comunque integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dall'accordo del novembre 2017 (e, in particolare, del riconoscimento
2 Parte dell' ), decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018, e comunque del pieno diritto della società a procedere alla “disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi senza la necessità di alcuna pattuizione tra le parti del rapporto di lavoro.
3. E' incontestato e documentato che la convenuta Controparte_1 con atto unilaterale, abbia attribuito al ricorrente i superminimi nella misura e con le decorrenze indicate in ricorso, espressamente qualificati come assorbibili.
Parimenti è documentato che la convenuta non abbia proceduto all'assorbimento di tale superminimo a fronte dei rinnovi contrattuali che si sono succeduti nel tempo e che vi abbia invece proceduto a partire da febbraio 2018 a seguito di sottoscrizione del nuovo CCNL
Telecomunicazioni.
4. Tanto premesso in fatto, si ritiene di dare seguito alla soluzione già adottata da questo Giudice nella sentenza del 17.1.2024 in fascicolo RG
9161/2023 e dalla Corte d'appello di Milano in più occasioni e recentemente ribadito, fra le altre, nella sentenza n. 507/2024 e di affermare l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo per il periodo di cui è giudizio.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16178 del 2025 ed altre decise nella medesima camera di consiglio del 18.3.2025, nelle quali si è così motivato:
“Tanto premesso, e venendo al merito della pretesa azionata, occorre muovere dalla considerazione che, come noto, costituisce “ius receptum”
l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra
3 datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
Cass.19750/2008).
7. Non è revocabile in dubbio, inoltre, che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi). L'uso aziendale, che per costante affermazione del giudice di legittimità, appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento
d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art.
1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso
4 o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito
(Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016)”.
5. Nel caso in esame, la reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro – che mai, prima del
2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, ha proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam- ha integrato di per sé gli estremi dell'uso aziendale, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro al momento della concessione del superminimo.
6. Tale uso aziendale non è stato ad oggi superato da successivi accordi individuali né collettivi.
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio e di certo non si può Parte valorizzare la sola introduzione dell' , questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
Ed infatti, l'Acc. del 23 novembre 2017, nel prevedere gli aumenti Parte retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi -esplicitamente o
5 implicitamente-il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
7. Si ritiene di precisare altresì, in ragione della valutazione effettuata dalla società convenuta in sede di memoria di costituzione Parte dell'introduzione dell' con l'Accordo del 2017 come previsione da cui in ogni caso possa desumersi il superamento dell'eventuale uso aziendale esistente, che tale elemento dell'accordo costituisce circostanza di per sé neutrale. Deve infatti rilevarsi la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo alcuna incidenza sul TFR, elemento che porta ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali abbiano inteso valutare le conseguenze dell'assorbimento del superminimo ad opera della nuova voce retributiva
(come peraltro evidenziato anche dalla Corte d'appello nel citato filone giurisprudenziale;
ex multis sent. n. 263/23).
8. Il ricorso deve quindi essere accolto con dichiarazione dell' illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno al ricorrente della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno al ricorrente della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS” pari a € 10,47 mensili a decorrere dal luglio 2018.
Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15%, rimborso C.U. ove versato ed accessori di legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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