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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ) elettivamente domiciliata a Scandriglia (RI) in Parte_1 C.F._1 via Rieti 110, presso lo studio dell'Avv. Camilla Petresca che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E da
( c.f.: , elettivamente domiciliato in Rieti, in Via delle Orchidee Parte_2 C.F._2
9, presso lo studio dell'Avv. Christian Massimiani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma in data 17.10.2001, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 2674, parte I, serie 01, anno 2001), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 La Sig. stabilirà la propria residenza nell'immobile di sua proprietà sito in Scandriglia Via dei Salici Parte_1
4, Scandriglia (RI);
– Il Sig. stabilità la propria residenza in Scandriglia, Via dei Salici 10, Scandriglia (RI), nell'immobile di Parte_2 proprietà della Sig.ra , con il pieno assenso di quest'ultima; Parte_1
– Nessun mantenimento sarà versato da un coniuge nei confronti dell'altro, considerata la situazione economica di indigenza di entrambi.
Con note scritte depositate per l'udienza del 7 aprile 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Spese di lite compensate vista la natura necessaria della sentenza sullo status
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugi per matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto a Roma il 17.10.2001 in Roma (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune
(atto n. 2674 parte I serie 01 anno 2001) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ) elettivamente domiciliata a Scandriglia (RI) in Parte_1 C.F._1 via Rieti 110, presso lo studio dell'Avv. Camilla Petresca che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E da
( c.f.: , elettivamente domiciliato in Rieti, in Via delle Orchidee Parte_2 C.F._2
9, presso lo studio dell'Avv. Christian Massimiani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma in data 17.10.2001, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 2674, parte I, serie 01, anno 2001), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 La Sig. stabilirà la propria residenza nell'immobile di sua proprietà sito in Scandriglia Via dei Salici Parte_1
4, Scandriglia (RI);
– Il Sig. stabilità la propria residenza in Scandriglia, Via dei Salici 10, Scandriglia (RI), nell'immobile di Parte_2 proprietà della Sig.ra , con il pieno assenso di quest'ultima; Parte_1
– Nessun mantenimento sarà versato da un coniuge nei confronti dell'altro, considerata la situazione economica di indigenza di entrambi.
Con note scritte depositate per l'udienza del 7 aprile 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Spese di lite compensate vista la natura necessaria della sentenza sullo status
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugi per matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto a Roma il 17.10.2001 in Roma (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune
(atto n. 2674 parte I serie 01 anno 2001) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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