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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/09/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 325 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
Davide Bosco
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce del presente atto ai CP_2 sensi dell'art. 83 c.p.c. rilasciata in esecuzione della deliberazione di incarico di Giunta Comunale
n. 31 del 31.7.2024 dall'avv. Fabrizio Foglietti
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 611/2023 pubblicata in data
04.10.2023
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
In via preliminare
-sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 611/2023 pubblicata il 04/10/2023, emessa nel procedimento RG n. 925/2022 dal Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Elvira Buzzelli;
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n.
611/2023 pubblicata il 04/10/2023, emessa nel procedimento RG n. 925/2022, resa inter partes dal
Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elvira Buzzelli;
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc;
-accertare e dichiarare la responsabilità del nell'aver precluso al sig. Controparte_1
l'esercizio di elettorato attivo e passivo e per l'effetto: Parte_1
-condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore del sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre Parte_1 interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
- respingere l'appello proposto , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
L'Aquila n. 611/2023 siccome totalmente infondato e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza ed il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla controparte;
- in via subordinata, nel caso in cui ritenga di procedere ad un riesame nel merito della domanda proposta dall'appellante in primo grado:
in via preliminare dichiarare la nullità della citazione in giudizio e/o delle domande formulate dal Sig. in primo grado e in appello in relazione alla loro Parte_1 indeterminatezza;
in via subordinata e nel merito rigettare le domande della parte appellante in quanto infondate;
-in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla parte appellante nel presente giudizio e per l'effetto rigettarle e/o dichiararle inammissibili in tutto o in parte;
-qualora dovesse essere ritenuto sussistente un danno risarcibile, anche nei limiti dell'intervenuta e accertata prescrizione, liquidarlo in misura inferiore a quella tardivamente quantificata dal sig. e contestata dal tenendo in considerazione le Parte_1 Controparte_1 circostanze specifiche dedotte dall'appellato nei suoi scritti difensivi e il comportamento tenuto dalla controparte;
- in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L'attore ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere il ristoro di Controparte_1 presunti danni subiti ed imputabili al comportamento tenuto dall'Ente locale, in conseguenza della mancata iscrizione nelle liste elettorali e della conseguente preclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sul presupposto che la reiscrizione nelle liste elettorali da parte di un Comune costituisca atto dovuto.
Al riguardo il esponeva che: Parte_1
a) con sentenza n. 34 del 15/05/1991 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 21/05/1991 veniva dichiarato fallito;
b) che, all'esito della sentenza di fallimento, parte attrice subiva le sanzioni di legge tra cui la limitazione dell'esercizio del diritto di voto;
che il fallimento veniva chiuso, per compiuta ripartizione dell'attivo, con decreto del 12/06/2001 dal Tribunale di L'Aquila;
c) che, nelle more della procedura concorsuale, interveniva la riforma del 2006 con la quale, erano stati soppressi sia l'istituto della riabilitazione civile sia il pubblico registro dei falliti;
d) che, per chi era stato dichiarato fallito nel periodo compreso tra la vecchia e la nuova normativa, non erano state introdotte norme sulla riacquisizione delle capacità da parte dell'ex fallito e sulle iscrizioni riportabili sul certificato del casellario a richiesta dell'interessato in quanto divenute automatiche;
che, con riferimento ai diritti politici, prima della riforma del 2006, il fallimento determinava la perdita dell'elettorato attivo e passivo e, tale effetto, era previsto da una legge speciale, secondo cui non erano elettori e di conseguenza non erano eleggibili, coloro che erano stati dichiarati falliti finché durava lo stato del fallimento ma, in ogni caso, non oltre 5 anni dalla data della sentenza dichiarativa;
e) che la riforma del 2006, aveva abrogato l'art. 2 della legge speciale che disponeva la cancellazione dei falliti dalle liste elettorali e, quindi, la perdita dell'elettorato attivo e passivo e per tale motivo, erano venute meno le preclusioni all'esercizio delle attività per le quali è previsto il godimento dei diritti civili e politici;
f) che, sul punto era intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2008 la quale
"dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale";
g) che, conseguentemente, a seguito dell'abrogazione della riabilitazione e della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra dette, si era affermato il principio secondo cui le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento venissero meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento (Cassazione, sentenza n. 4630, del 26/02/2009).
In ordine all'ammontare del danno, sosteneva la difficoltà di determinazione del quantum del risarcimento venendo in discussione la violazione di un diritto fondamentale quello del diritto di voto cardine dell'ordinamento democratico, per il quale non si po' che far riferimento al criterio equitativo e riservando al corso dell'istruttoria la delineazione di strumenti per la sua quantificazione.
1.2 Il convenuto, pur dando conto della corretta ricostruzione dei dati storici e normativi CP_1 allegati dall'attore, rilevava come il sig. non avesse mai manifestato nei confronti Parte_1 del la sua volontà di voler esercitare l'elettorato passivo. E che, relativamente all'esercizio CP_1 dell'elettorato attivo, la prima manifestazione nei confronti del di volersi avvalere di tale CP_1 facoltà risaliva al 4.12.2016, quando si erano tenute tenevano presso le sedi elettorali del Comune le votazioni per un referendum e l'Ufficio elettorale aveva certificato la mancata iscrizione nelle liste elettorali;
in particolare evidenziava che il sig. aveva “fatto valere il suo diritto Parte_1 all'iscrizione alle liste soltanto in due circostanze: - la prima verbalmente il giorno 4.12.2016, allorché ha constatato la mancata iscrizione nelle liste elettorali ai fini della partecipazione al referendum in pari data ed ha ottenuto dal Comune una certificazione su tale stato di fatto;
la seconda con motivato atto di diffida il giorno 4.3.2018 allorché non ha potuto partecipare alle elezioni politiche in pari data ed ha ottenuto dal Comune una certificazione confermativa su tale stato di fatto. Per tali ragioni il comune preliminarmente eccepiva la nullità della citazione e/o della domanda attrice per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 164, comma 4, c.p.c.. Nel merito contestava il danno lamentato sia nell'an sia nel quantum, non avendo l'attore offerto prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento né l'effettiva esistenza e consistenza di un pregiudizio, non potendo ravvisarsi un automatismo con l'insorgenza di un danno che deve essere dimostrato o della sua gravità. In via subordinata laddove fosse stato ritenuto sussistente un danno risarcibile, chiedeva di liquidarlo tenendo in considerazione le circostanze specifiche dedotte dal convenuto e il comportamento tenuto dalla controparte ex art. 1227 c.c..
1.3 All'esito dell'espletata prova orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2023 fissata in trattazione scritta, in vista della quale entrambe le parti chiedevano assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c .e successivamente rinviata, sempre con le modalità della trattazione scritta all'udienza del 27.09.2023 all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, il nuovo Presidente istruttore pronunciava la sentenza impugnata con la quale rigettava la domanda attorea. 1.4 A fondamento della decisione, data per incontestata la ricostruzione temporale degli eventi e quella giuridica delle norme applicabili il Tribunale di L'Aquila ha rilevato come all'esito della espletata istruttoria fosse emerso che solo in due occasioni l'attore aveva rappresentato al Comune la sussistenza della variazione della sua condizione soggettiva.
La prima volta, verbalmente, il giorno 4.12.2016, ed in tale occasione – alla contestazione relativa alla mancata iscrizione nelle liste elettorali ai fini della partecipazione al referendum che si svolgeva nella stessa data – egli aveva ottenuto dal Comune una certificazione che “fotografava” tale stato di fatto;
la seconda, quando il giorno 4.3.2018 aveva formulato atto di diffida non potendo partecipare alle elezioni politiche (le quali si sarebbero svolte nella stessa giornata) ed aveva ottenuto dal Comune una certificazione confermativa su tale stato di fatto.
Ha dato conto della circostanza che in tale occasione il si era subito attivato, nella stessa CP_1 data, una volta ricevuta la nota di diffida contenente l'informazione necessaria, per le dovute verifiche presso il Casellario Giudiziale e, ottenuto il parere favorevole della Commissione
Elettorale, in adempimento dell'attività dovuta, aveva nuovamente iscritto l'attore nelle liste elettorali con la conseguente abilitazione all'elettorato attivo e passivo in data 2.2.2019.
Ha pertanto escluso nella fattispecie l'esistenza di un danno ingiusto imputabile all'amministrazione, relativamente al periodo di tempo in cui lo stesso avente diritto era rimasto totalmente inerte, posto che l'avvio del procedimento amministrativo nel caso di specie avrebbe ragionevolmente richiesto la collaborazione del cittadino per l'acquisizione della documentazione necessaria (provvedimento di chiusura della procedura fallimentare) o quanto meno per la segnalazione relativa al maturare di un obbligo della Pubblica Amministrazione valorizzando che, non appena tale istanza era stata formulata, il si era subito attivato, accogliendola e CP_1 ritenendo che l'esistenza di un diritto che rivive, ope legis, al momento della chiusura del fallimento non implicasse il diritto ad ottenere la iscrizione, nel caso in cui le informazioni relative non risultassero veicolate all'amministrazione.
Ha poi considerato che l'accoglimento della domanda in sede amministrativa escludeva in radice la sussistenza del danno e che – per il periodo antecedente -non era ipotizzabile (né era stato richiesto) il ristoro di un danno da ritardo nell'emissione dell'auspicato provvedimento.
Ha infine sottolineato, in linea generale, che il diritto sostanziale e processuale – sia in ambito amministrativo che civilistico (Art. 30 cda e art. 1227 c.c.) - impone al creditore della prestazione
(con previsione applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) un obbligo collaborativo fondato sull'ordinaria diligenza e posto a suo carico , nel caso di specie riferibile al destinatario della reiscrizione nelle liste elettorali, che non era stato prestato da quest'ultimo. 2. Nel proprio atto di impugnazione il contesta la decisione per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
2.1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI EX
ART. 190 CPC
Con tale motivo si contesta la decisione per essersi provveduto alla sua pronuncia senza concedere i termini di legge e, nonostante la presenza dei termini concessi pubblicati nel fascicolo telematico, senza attendere la scadenza degli stessi.
Rappresenta che pertanto la sentenza deve essere dichiarata nulla in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, la suddetta violazione è lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio
2.2 ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Con tale motivo si censura la decisione nella parte in cui provvedendosi all'esame del materiale istruttorio si è omesso di considerare che dall'espletata prova orale era emerso che sin dal 2006
l'attore aveva chiesto di essere reinserito nelle liste elettorali senza che il Comune provvedesse a tanto o indicasse eventuali iter burocratici da assolvere per procedervi.
Deduce la rilevanza di tale elemento istruttorio, in quanto, stante l'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 39/2008, a seguito dell'abrogazione della riabilitazione e della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra dette, si è affermato il principio secondo cui le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento e di ciò il non poteva non tener conto. CP_1
2.3 MANCATA ATTIVAZIONE DEL DAL 2006 al 2018 NONOSTANTE LE CP_1
RICHIESTE DI REINSERIMENTO DEL SIG. DI BARTOLOMEO
Con tale motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia valorizzato come il si fosse CP_1 attivato non appena ricevuta la diffida del nel 2018 senza considerare: Parte_1
-che si era già attivato per chiedere di essere inserito nelle liste elettorali sin dal Parte_1
2006 ma l'Ente aveva disatteso qualsivoglia richiesta effettuata dal cittadino.
- che anche a seguito della diffida e messa in mora del 04/03/2018 il Comune non comunicava l'inizio di una pratica di istruttoria per il reinserimento nelle liste elettorali ma, certificava il persistere della mancata iscrizione a causa della sentenza di fallimento.
E ciò pur a fronte di un obbligo giuridico sancito dall'art. 26 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 di provvedere d'ufficio all'aggiornamento ed alla regolare tenuta delle liste elettorali.
2.4 MOTIVAZIONE APPARENTE E MANCATA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONUNCIATO
Per tale versante la decisione viene contestata per aver ritenuto rilevante e dirimente l'avvio della procedura per la reiscrizione nelle liste elettorali dell'attore (avvenuta nel 2018 solo a seguito di diffida e senza comunicazione di detto avvio) e per aver negato che la domanda avesse ad oggetto anche il periodo antecedente per il quale invece sin dall'atto di citazione era stata proposta domanda risarcitoria, sul presupposto che il suo diritto era già dal 2006 maturo e senza che l'Amministrazione comunale si attivasse o richiedesse documentazione alcuna per attivare la procedura, sebbene sollecitata dall'attore, come emerso dalla prova orale espletata.
2.5 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Con tale motivo si impugna il capo della sentenza in cui si asserisce che:“Ogni altra questione resta assorbita ("assorbimento improprio" delle altre domande e questioni) secondo il principio della ragione più liquida”. in quanto, stante la mancata decisione sul punto, in caso di accoglimento dell'appello, si rende necessaria la quantificazione del risarcimento da liquidare con valutazione equitativa, parametrabile con i dovuti adattamenti, in difetto di altri riscontri, sulla base dei criteri per la liquidazione del danno da ingiusta detenzione, da adeguare alla lesione in concreto subita, alla sua gravità ed al tempo per il quale si era protratta .
Ha istato infine per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, relativamente alla statuita condanna alla rifusione delle spese di lite.
3. Nella sua comparsa di costituzione il deduce l'infondatezza Controparte_1 dell'appello contestando specificamente i motivi di doglianza, ribadendo le eccezioni già sollevata in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
4. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, relativamente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, all'esito dell'udienza del 13.5.2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
5. In via preliminare rileva la Corte che in data 11.4.2025 è stata formulata dall'appellante istanza di proroga del termine già concesso ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, motivato da ricovero ospedaliero del difensore, come da documentazione allegata.
Il difensore non ha tuttavia reiterato tale istanza né nella comparsa di replica né nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.5.2025, manifestando in tal modo il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'istanza inizialmente proposta, sulla quale pertanto non v'è luogo a provvedere.
5.1 Tanto chiarito, rileva il Collegio che la causa di primo grado è stata introdotta con citazione notificata in data 14.5.2022 e pertanto non era soggetta, in tale grado di giudizio, all'applicazione del rito “Cartabia”.
Va da sé dunque che a fronte della legittima richiesta formulata dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 27.9.2023 (tenuta dal nuovo Presidente istruttore, sul cui ruolo era transitato il procedimento) di concessione del doppio termine ex art. 190 c.p.c. , a tanto doveva provvedersi, non potendo la causa essere decisa omettendo la loro concessione e con deposito della sentenza prima del loro decorso.
Il primo motivo va pertanto accolto.
Nondimeno tale iter processuale, sebbene idoneo a determinare la nullità della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio, non esime questa Corte dall'esame del merito, nei limiti dei proposti motivi di appello, non comportando la remissione del procedimento al primo giudice.
5.2 Passando all'esame del merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non è oggetto di contestazione che in forza della vigente normativa ricorra un obbligo del Comune tramite il proprio Ufficio elettorale di provvedere d'ufficio alla regolare tenuta delle liste elettorali ed a curare pertanto agli adempimenti previsti dall'art. 26 della L. 24.11.2000 n. 340 e dall'art.32 del D.P.R.223/67, comprendenti la reiscrizione nelle liste di coloro che hanno riacquistato il diritto a seguito della cessazione di cause ostative.
Parimenti incontestato è il quadro fattuale e normativo applicabile, in particolare, alla fattispecie (in cui il era stato dichiarato fallito in forza di sentenza del 21.5.1991, cui aveva fatto Parte_1 seguito la chiusura della procedura per riparto dell'attivo in data 12.6.2001 con conseguente decorso del termine massimo di cinque anni per l'esclusione dell'elettorato attivo previsto dall'art. 2 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223, norma quest'ultima in ogni caso abrogata dall'art. 152, comma 1, lett.
a del d.lgs 9.1.2006 n. 5, abrogazione in ragione della quale poteva ritenersi che la sentenza di fallimento non comportasse più l'esclusione dall'elettorato attivo, ferma restando la preclusione derivante dalla necessità della concessione della riabilitazione, rispetto alla quale, in ogni caso, era intervenuta con la sentenza n. 39 del 2008 la Corte Costituzionale che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, – concernenti, il primo, la istituzione del "pubblico registro dei falliti" e la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione della iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione – aveva precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche dopo la chiusura del fallimento).
La violazione dell' obbligo di provvedere al reinserimento del cittadino nelle liste elettorali, da parte del è dunque sicuramente ricorrente nel caso di specie. CP_1 Quanto ai motivi di appello e procedendo all'esame congiunto di quelli sopra rubricati sub 2,3 e 4, in quanto concernenti profili di censura che sotto i rispettivi angoli visuali contestano la decisione per aver ritenuto comprovato la violazione solo nel 2016 e nel 2018, mal valutando gli esiti dell'istruttoria orale, erroneamente ritenuto dirimente la attivazione del dopo l'inoltro di CP_1 messa in mora pur avendo egli richiesto la sua reiscrizione sin dal 2006 e da ultimo ritenuto non proposta domanda risarcitoria per il ritardo con cui l'Amministrazione aveva provveduto alla sua reiscrizione, rileva la Corte innanzi tutto di condividere l'impostazione di fondo della sentenza che ha circoscritto ai due soli episodi del 2016 e del 2018 i momenti in cui il ha Parte_1 manifestato la sua intenzione di esercitare l'elettorato attivo.
Anche a voler prescindere dal vago quadro allegatorio che sul punto caratterizza l'originaria citazione, poi sanato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., non è infatti adeguatamente comprovato sulla base dell'espletata prova testimoniale che egli sin dal 2006 avesse fatto richiesta di reiscrizione o chiesto informazioni al Comune, posto che i due testi escussi sul punto non sono stati in grado di indicare né il giorno in cui è avvenuto l'accesso (individuato genericamente nel capitolo nei primi giorni del 2006) né con chi si sia interfacciato nella imprecisata occasione il
[...]
(uno dei testi dichiara che forse l'interlocutore è identificabile in un dipendente Parte_1 comunale pur presente nei pressi dell'aula di udienza per rendere a sua volta testimonianza, il quale nega di essere stato alle dipendenze di quel prima del 2008 e l'altra teste che CP_1 nell'occasione oggetto dell'accesso a cui aveva assistito. uno dei tre non meglio individuati soggetti presenti in un indeterminato ufficio avrebbe risposto al “sei fallito non puoi Parte_1 votare”).
La genericità dell'episodio oggetto di prova testimoniale, non colmata da più precisi e circostanziati riferimenti da parte dei testi, rende del tutto inidonee le loro testimonianze a dar conto della diversa epoca da cui partire per l'individuazione di un interesse manifestato dal alla sua Parte_1 reiscrizione nelle liste elettorali.
Si rileva inoltre che parimenti indimostrata, per ragioni analoghe, è la supposta manifestazione di interesse dell'appellante ad essere reinserito nelle liste elettorali per proporre la propria candidatura, posto che l'unica teste escussa sul punto si limita a confermare i primi tre punti del capitolato attoreo senza tuttavia conoscere le ragioni del rifiuto del a candidarsi, riferendo sul Parte_1 punto solo quanto appreso da quest'ultimo.
Chiarito dunque che ai riscontri della prova orale espletata su richiesta del non è Parte_1 possibile far riferimento per l'individuazione del tempo in cui quest'ultimo aveva quantomeno manifestato interesse alla sua reiscrizione nelle liste elettorali, ritiene tuttavia questo Collegio che tale elemento sia rilevante, posto che solo l'esplicitazione di tale interesse può assumere rilievo ai fini della individuazione e prova di un danno eventualmente passibile di risarcimento.
Da ultimo con sentenza n..18395/2025 la Corte di Cassazione ha infatti delineato le direttive alla luce delle quali può venire in discussione un danno risarcibile chiarendo che anche quanto venga leso un diritto costituzionalmente garantito qual'è il diritto di voto, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali, non si non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.
Orbene in tale contesto deve presumersi che proprio l'interessamento manifestato dal
[...]
alla Pubblica Amministrazione in due occasioni ad essere reiscritto nelle liste elettorali Parte_1 del Comune (tanto da essere stata rilasciata certificazione della mancata iscrizione in occasione del referendum del 2016 e delle elezioni del 2018) a fronte di un obbligo da parte della P.A. di procedere d'ufficio, abbia comportato una lesione del diritto alla dignità personale e sociale del ossia una frustrazione dipendente dall'impossibilità di esercitare un diritto politico Parte_1 costituzionalmente garantito (danno direttamente connesso all'inadempimento da parte del Comune di provvedere in tale senso) che non può essere relegato, proprio in ragione dell'espressa volontà di esercitarlo, pur negata, nei limiti di un mero fastidio.
Dunque ricorre il suo diritto ad essere risarcito.
5.3 Quanto all'entità del risarcimento (oggetto del motivo sopra rubricato sub 3.5) dovuto dal va considerato: Controparte_1
- che esso va limitato, con riferimento al diritto di elettorato attivo ai due episodi sopra indicati in cui risulta comprovato l'interesse espresso alla P.A. e con esclusione della compromissione del diritto di elettorato passivo per le ragioni sopra esposte;
-che esso non ha alcuna attinenza con la compromissione della libertà personale e pertanto non può trovare termine di paragone nella entità liquidatoria prevista per la riparazione per ingiusta detenzione;
-che esso non può che trovare ristoro in via equitativa limitatamente all'aspetto relativo all'avvilimento ed al disdoro subito dalla sua persona per non aver potuto esercitare, nelle occasioni sopra menzionate, il proprio diritto a votare, senza che possa assumere rilievo di per sé una condizione di impossibile esercizio del diritto, fino a quando non si è potenzialmente chiamati ad esercitarlo, per giustificare la debenza di un ristoro giornaliero .
Conclusivamente va riconosciuto in favore dell'appellante un risarcimento che appare equo indicare nella misura di €1.000 per ognuna delle votazioni a cui non ha potuto partecipare. Non pare peraltro per le occasioni sopra menzionate ricorrere la prescrizione del diritto eccepita dalla appellata in primo grado e riproposta in tale grado, avendo l'appellante documentato la messa in mora dell'amministrazione con interruzione della prescrizione sin dal 3.4.2018.
Da ultimo posto che il diniego del diritto di voto, da cui sono dipese le conseguenze costituenti poste risarcibili, è stato causato dal disinteresse dell'Amministrazione, pur sollecitata, ad accertare il venir meno della causa ostativa al suo esercizio sin dal referendum del 2016 (cfr. dichiarazione del teste , dipendente del che conferma che in occasione del referendum del Tes_1 CP_1
2016 era venuto a conoscenza del fallimento della società facente personale facente capo al
[...]
e di quest'ultimo ed il conseguente motivo di cancellazione dalle liste elettorali, senza Parte_1 che tuttavia già in quella occasione si provvedesse al suo reinserimento), non ricorrono i presupposti per la riduzione dell'entità risarcitoria riconosciuta ai sensi dell'art. 2056 c.c..
5.4 Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum in applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 ( secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata) e con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non svoltasi, considerato l'accoglimento della domanda per un importo di gran lunga inferiore a quello preteso dall'attore oggi appellante, vanno compensate nella misura di due terzi tra le parti e poste per il residuo terzo a carico dell'appellato CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito dell'appello proposto,
-in suo parziale accoglimento dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 risarcimento del danno subito da che liquida equitativamente nella misura di Parte_1 complessivi €.2000,00;
-condanna il alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida per l'intero, per il primo grado in €2.552,00 per compensi oltre € Parte_1
125,00 per spese vive, rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente grado in € 1.923,00 per compensi oltre € 174,00 per spese vive, rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, compensando tra le parti i residui due terzi .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 325 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
Davide Bosco
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce del presente atto ai CP_2 sensi dell'art. 83 c.p.c. rilasciata in esecuzione della deliberazione di incarico di Giunta Comunale
n. 31 del 31.7.2024 dall'avv. Fabrizio Foglietti
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 611/2023 pubblicata in data
04.10.2023
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
In via preliminare
-sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 611/2023 pubblicata il 04/10/2023, emessa nel procedimento RG n. 925/2022 dal Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Elvira Buzzelli;
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n.
611/2023 pubblicata il 04/10/2023, emessa nel procedimento RG n. 925/2022, resa inter partes dal
Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elvira Buzzelli;
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc;
-accertare e dichiarare la responsabilità del nell'aver precluso al sig. Controparte_1
l'esercizio di elettorato attivo e passivo e per l'effetto: Parte_1
-condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore del sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre Parte_1 interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
- respingere l'appello proposto , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
L'Aquila n. 611/2023 siccome totalmente infondato e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza ed il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla controparte;
- in via subordinata, nel caso in cui ritenga di procedere ad un riesame nel merito della domanda proposta dall'appellante in primo grado:
in via preliminare dichiarare la nullità della citazione in giudizio e/o delle domande formulate dal Sig. in primo grado e in appello in relazione alla loro Parte_1 indeterminatezza;
in via subordinata e nel merito rigettare le domande della parte appellante in quanto infondate;
-in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla parte appellante nel presente giudizio e per l'effetto rigettarle e/o dichiararle inammissibili in tutto o in parte;
-qualora dovesse essere ritenuto sussistente un danno risarcibile, anche nei limiti dell'intervenuta e accertata prescrizione, liquidarlo in misura inferiore a quella tardivamente quantificata dal sig. e contestata dal tenendo in considerazione le Parte_1 Controparte_1 circostanze specifiche dedotte dall'appellato nei suoi scritti difensivi e il comportamento tenuto dalla controparte;
- in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L'attore ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere il ristoro di Controparte_1 presunti danni subiti ed imputabili al comportamento tenuto dall'Ente locale, in conseguenza della mancata iscrizione nelle liste elettorali e della conseguente preclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sul presupposto che la reiscrizione nelle liste elettorali da parte di un Comune costituisca atto dovuto.
Al riguardo il esponeva che: Parte_1
a) con sentenza n. 34 del 15/05/1991 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 21/05/1991 veniva dichiarato fallito;
b) che, all'esito della sentenza di fallimento, parte attrice subiva le sanzioni di legge tra cui la limitazione dell'esercizio del diritto di voto;
che il fallimento veniva chiuso, per compiuta ripartizione dell'attivo, con decreto del 12/06/2001 dal Tribunale di L'Aquila;
c) che, nelle more della procedura concorsuale, interveniva la riforma del 2006 con la quale, erano stati soppressi sia l'istituto della riabilitazione civile sia il pubblico registro dei falliti;
d) che, per chi era stato dichiarato fallito nel periodo compreso tra la vecchia e la nuova normativa, non erano state introdotte norme sulla riacquisizione delle capacità da parte dell'ex fallito e sulle iscrizioni riportabili sul certificato del casellario a richiesta dell'interessato in quanto divenute automatiche;
che, con riferimento ai diritti politici, prima della riforma del 2006, il fallimento determinava la perdita dell'elettorato attivo e passivo e, tale effetto, era previsto da una legge speciale, secondo cui non erano elettori e di conseguenza non erano eleggibili, coloro che erano stati dichiarati falliti finché durava lo stato del fallimento ma, in ogni caso, non oltre 5 anni dalla data della sentenza dichiarativa;
e) che la riforma del 2006, aveva abrogato l'art. 2 della legge speciale che disponeva la cancellazione dei falliti dalle liste elettorali e, quindi, la perdita dell'elettorato attivo e passivo e per tale motivo, erano venute meno le preclusioni all'esercizio delle attività per le quali è previsto il godimento dei diritti civili e politici;
f) che, sul punto era intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2008 la quale
"dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale";
g) che, conseguentemente, a seguito dell'abrogazione della riabilitazione e della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra dette, si era affermato il principio secondo cui le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento venissero meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento (Cassazione, sentenza n. 4630, del 26/02/2009).
In ordine all'ammontare del danno, sosteneva la difficoltà di determinazione del quantum del risarcimento venendo in discussione la violazione di un diritto fondamentale quello del diritto di voto cardine dell'ordinamento democratico, per il quale non si po' che far riferimento al criterio equitativo e riservando al corso dell'istruttoria la delineazione di strumenti per la sua quantificazione.
1.2 Il convenuto, pur dando conto della corretta ricostruzione dei dati storici e normativi CP_1 allegati dall'attore, rilevava come il sig. non avesse mai manifestato nei confronti Parte_1 del la sua volontà di voler esercitare l'elettorato passivo. E che, relativamente all'esercizio CP_1 dell'elettorato attivo, la prima manifestazione nei confronti del di volersi avvalere di tale CP_1 facoltà risaliva al 4.12.2016, quando si erano tenute tenevano presso le sedi elettorali del Comune le votazioni per un referendum e l'Ufficio elettorale aveva certificato la mancata iscrizione nelle liste elettorali;
in particolare evidenziava che il sig. aveva “fatto valere il suo diritto Parte_1 all'iscrizione alle liste soltanto in due circostanze: - la prima verbalmente il giorno 4.12.2016, allorché ha constatato la mancata iscrizione nelle liste elettorali ai fini della partecipazione al referendum in pari data ed ha ottenuto dal Comune una certificazione su tale stato di fatto;
la seconda con motivato atto di diffida il giorno 4.3.2018 allorché non ha potuto partecipare alle elezioni politiche in pari data ed ha ottenuto dal Comune una certificazione confermativa su tale stato di fatto. Per tali ragioni il comune preliminarmente eccepiva la nullità della citazione e/o della domanda attrice per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 164, comma 4, c.p.c.. Nel merito contestava il danno lamentato sia nell'an sia nel quantum, non avendo l'attore offerto prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento né l'effettiva esistenza e consistenza di un pregiudizio, non potendo ravvisarsi un automatismo con l'insorgenza di un danno che deve essere dimostrato o della sua gravità. In via subordinata laddove fosse stato ritenuto sussistente un danno risarcibile, chiedeva di liquidarlo tenendo in considerazione le circostanze specifiche dedotte dal convenuto e il comportamento tenuto dalla controparte ex art. 1227 c.c..
1.3 All'esito dell'espletata prova orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2023 fissata in trattazione scritta, in vista della quale entrambe le parti chiedevano assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c .e successivamente rinviata, sempre con le modalità della trattazione scritta all'udienza del 27.09.2023 all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, il nuovo Presidente istruttore pronunciava la sentenza impugnata con la quale rigettava la domanda attorea. 1.4 A fondamento della decisione, data per incontestata la ricostruzione temporale degli eventi e quella giuridica delle norme applicabili il Tribunale di L'Aquila ha rilevato come all'esito della espletata istruttoria fosse emerso che solo in due occasioni l'attore aveva rappresentato al Comune la sussistenza della variazione della sua condizione soggettiva.
La prima volta, verbalmente, il giorno 4.12.2016, ed in tale occasione – alla contestazione relativa alla mancata iscrizione nelle liste elettorali ai fini della partecipazione al referendum che si svolgeva nella stessa data – egli aveva ottenuto dal Comune una certificazione che “fotografava” tale stato di fatto;
la seconda, quando il giorno 4.3.2018 aveva formulato atto di diffida non potendo partecipare alle elezioni politiche (le quali si sarebbero svolte nella stessa giornata) ed aveva ottenuto dal Comune una certificazione confermativa su tale stato di fatto.
Ha dato conto della circostanza che in tale occasione il si era subito attivato, nella stessa CP_1 data, una volta ricevuta la nota di diffida contenente l'informazione necessaria, per le dovute verifiche presso il Casellario Giudiziale e, ottenuto il parere favorevole della Commissione
Elettorale, in adempimento dell'attività dovuta, aveva nuovamente iscritto l'attore nelle liste elettorali con la conseguente abilitazione all'elettorato attivo e passivo in data 2.2.2019.
Ha pertanto escluso nella fattispecie l'esistenza di un danno ingiusto imputabile all'amministrazione, relativamente al periodo di tempo in cui lo stesso avente diritto era rimasto totalmente inerte, posto che l'avvio del procedimento amministrativo nel caso di specie avrebbe ragionevolmente richiesto la collaborazione del cittadino per l'acquisizione della documentazione necessaria (provvedimento di chiusura della procedura fallimentare) o quanto meno per la segnalazione relativa al maturare di un obbligo della Pubblica Amministrazione valorizzando che, non appena tale istanza era stata formulata, il si era subito attivato, accogliendola e CP_1 ritenendo che l'esistenza di un diritto che rivive, ope legis, al momento della chiusura del fallimento non implicasse il diritto ad ottenere la iscrizione, nel caso in cui le informazioni relative non risultassero veicolate all'amministrazione.
Ha poi considerato che l'accoglimento della domanda in sede amministrativa escludeva in radice la sussistenza del danno e che – per il periodo antecedente -non era ipotizzabile (né era stato richiesto) il ristoro di un danno da ritardo nell'emissione dell'auspicato provvedimento.
Ha infine sottolineato, in linea generale, che il diritto sostanziale e processuale – sia in ambito amministrativo che civilistico (Art. 30 cda e art. 1227 c.c.) - impone al creditore della prestazione
(con previsione applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) un obbligo collaborativo fondato sull'ordinaria diligenza e posto a suo carico , nel caso di specie riferibile al destinatario della reiscrizione nelle liste elettorali, che non era stato prestato da quest'ultimo. 2. Nel proprio atto di impugnazione il contesta la decisione per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
2.1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI EX
ART. 190 CPC
Con tale motivo si contesta la decisione per essersi provveduto alla sua pronuncia senza concedere i termini di legge e, nonostante la presenza dei termini concessi pubblicati nel fascicolo telematico, senza attendere la scadenza degli stessi.
Rappresenta che pertanto la sentenza deve essere dichiarata nulla in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, la suddetta violazione è lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio
2.2 ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Con tale motivo si censura la decisione nella parte in cui provvedendosi all'esame del materiale istruttorio si è omesso di considerare che dall'espletata prova orale era emerso che sin dal 2006
l'attore aveva chiesto di essere reinserito nelle liste elettorali senza che il Comune provvedesse a tanto o indicasse eventuali iter burocratici da assolvere per procedervi.
Deduce la rilevanza di tale elemento istruttorio, in quanto, stante l'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 39/2008, a seguito dell'abrogazione della riabilitazione e della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra dette, si è affermato il principio secondo cui le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento e di ciò il non poteva non tener conto. CP_1
2.3 MANCATA ATTIVAZIONE DEL DAL 2006 al 2018 NONOSTANTE LE CP_1
RICHIESTE DI REINSERIMENTO DEL SIG. DI BARTOLOMEO
Con tale motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia valorizzato come il si fosse CP_1 attivato non appena ricevuta la diffida del nel 2018 senza considerare: Parte_1
-che si era già attivato per chiedere di essere inserito nelle liste elettorali sin dal Parte_1
2006 ma l'Ente aveva disatteso qualsivoglia richiesta effettuata dal cittadino.
- che anche a seguito della diffida e messa in mora del 04/03/2018 il Comune non comunicava l'inizio di una pratica di istruttoria per il reinserimento nelle liste elettorali ma, certificava il persistere della mancata iscrizione a causa della sentenza di fallimento.
E ciò pur a fronte di un obbligo giuridico sancito dall'art. 26 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 di provvedere d'ufficio all'aggiornamento ed alla regolare tenuta delle liste elettorali.
2.4 MOTIVAZIONE APPARENTE E MANCATA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONUNCIATO
Per tale versante la decisione viene contestata per aver ritenuto rilevante e dirimente l'avvio della procedura per la reiscrizione nelle liste elettorali dell'attore (avvenuta nel 2018 solo a seguito di diffida e senza comunicazione di detto avvio) e per aver negato che la domanda avesse ad oggetto anche il periodo antecedente per il quale invece sin dall'atto di citazione era stata proposta domanda risarcitoria, sul presupposto che il suo diritto era già dal 2006 maturo e senza che l'Amministrazione comunale si attivasse o richiedesse documentazione alcuna per attivare la procedura, sebbene sollecitata dall'attore, come emerso dalla prova orale espletata.
2.5 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Con tale motivo si impugna il capo della sentenza in cui si asserisce che:“Ogni altra questione resta assorbita ("assorbimento improprio" delle altre domande e questioni) secondo il principio della ragione più liquida”. in quanto, stante la mancata decisione sul punto, in caso di accoglimento dell'appello, si rende necessaria la quantificazione del risarcimento da liquidare con valutazione equitativa, parametrabile con i dovuti adattamenti, in difetto di altri riscontri, sulla base dei criteri per la liquidazione del danno da ingiusta detenzione, da adeguare alla lesione in concreto subita, alla sua gravità ed al tempo per il quale si era protratta .
Ha istato infine per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, relativamente alla statuita condanna alla rifusione delle spese di lite.
3. Nella sua comparsa di costituzione il deduce l'infondatezza Controparte_1 dell'appello contestando specificamente i motivi di doglianza, ribadendo le eccezioni già sollevata in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
4. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, relativamente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, all'esito dell'udienza del 13.5.2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
5. In via preliminare rileva la Corte che in data 11.4.2025 è stata formulata dall'appellante istanza di proroga del termine già concesso ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, motivato da ricovero ospedaliero del difensore, come da documentazione allegata.
Il difensore non ha tuttavia reiterato tale istanza né nella comparsa di replica né nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.5.2025, manifestando in tal modo il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'istanza inizialmente proposta, sulla quale pertanto non v'è luogo a provvedere.
5.1 Tanto chiarito, rileva il Collegio che la causa di primo grado è stata introdotta con citazione notificata in data 14.5.2022 e pertanto non era soggetta, in tale grado di giudizio, all'applicazione del rito “Cartabia”.
Va da sé dunque che a fronte della legittima richiesta formulata dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 27.9.2023 (tenuta dal nuovo Presidente istruttore, sul cui ruolo era transitato il procedimento) di concessione del doppio termine ex art. 190 c.p.c. , a tanto doveva provvedersi, non potendo la causa essere decisa omettendo la loro concessione e con deposito della sentenza prima del loro decorso.
Il primo motivo va pertanto accolto.
Nondimeno tale iter processuale, sebbene idoneo a determinare la nullità della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio, non esime questa Corte dall'esame del merito, nei limiti dei proposti motivi di appello, non comportando la remissione del procedimento al primo giudice.
5.2 Passando all'esame del merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non è oggetto di contestazione che in forza della vigente normativa ricorra un obbligo del Comune tramite il proprio Ufficio elettorale di provvedere d'ufficio alla regolare tenuta delle liste elettorali ed a curare pertanto agli adempimenti previsti dall'art. 26 della L. 24.11.2000 n. 340 e dall'art.32 del D.P.R.223/67, comprendenti la reiscrizione nelle liste di coloro che hanno riacquistato il diritto a seguito della cessazione di cause ostative.
Parimenti incontestato è il quadro fattuale e normativo applicabile, in particolare, alla fattispecie (in cui il era stato dichiarato fallito in forza di sentenza del 21.5.1991, cui aveva fatto Parte_1 seguito la chiusura della procedura per riparto dell'attivo in data 12.6.2001 con conseguente decorso del termine massimo di cinque anni per l'esclusione dell'elettorato attivo previsto dall'art. 2 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223, norma quest'ultima in ogni caso abrogata dall'art. 152, comma 1, lett.
a del d.lgs 9.1.2006 n. 5, abrogazione in ragione della quale poteva ritenersi che la sentenza di fallimento non comportasse più l'esclusione dall'elettorato attivo, ferma restando la preclusione derivante dalla necessità della concessione della riabilitazione, rispetto alla quale, in ogni caso, era intervenuta con la sentenza n. 39 del 2008 la Corte Costituzionale che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, – concernenti, il primo, la istituzione del "pubblico registro dei falliti" e la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione della iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione – aveva precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche dopo la chiusura del fallimento).
La violazione dell' obbligo di provvedere al reinserimento del cittadino nelle liste elettorali, da parte del è dunque sicuramente ricorrente nel caso di specie. CP_1 Quanto ai motivi di appello e procedendo all'esame congiunto di quelli sopra rubricati sub 2,3 e 4, in quanto concernenti profili di censura che sotto i rispettivi angoli visuali contestano la decisione per aver ritenuto comprovato la violazione solo nel 2016 e nel 2018, mal valutando gli esiti dell'istruttoria orale, erroneamente ritenuto dirimente la attivazione del dopo l'inoltro di CP_1 messa in mora pur avendo egli richiesto la sua reiscrizione sin dal 2006 e da ultimo ritenuto non proposta domanda risarcitoria per il ritardo con cui l'Amministrazione aveva provveduto alla sua reiscrizione, rileva la Corte innanzi tutto di condividere l'impostazione di fondo della sentenza che ha circoscritto ai due soli episodi del 2016 e del 2018 i momenti in cui il ha Parte_1 manifestato la sua intenzione di esercitare l'elettorato attivo.
Anche a voler prescindere dal vago quadro allegatorio che sul punto caratterizza l'originaria citazione, poi sanato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., non è infatti adeguatamente comprovato sulla base dell'espletata prova testimoniale che egli sin dal 2006 avesse fatto richiesta di reiscrizione o chiesto informazioni al Comune, posto che i due testi escussi sul punto non sono stati in grado di indicare né il giorno in cui è avvenuto l'accesso (individuato genericamente nel capitolo nei primi giorni del 2006) né con chi si sia interfacciato nella imprecisata occasione il
[...]
(uno dei testi dichiara che forse l'interlocutore è identificabile in un dipendente Parte_1 comunale pur presente nei pressi dell'aula di udienza per rendere a sua volta testimonianza, il quale nega di essere stato alle dipendenze di quel prima del 2008 e l'altra teste che CP_1 nell'occasione oggetto dell'accesso a cui aveva assistito. uno dei tre non meglio individuati soggetti presenti in un indeterminato ufficio avrebbe risposto al “sei fallito non puoi Parte_1 votare”).
La genericità dell'episodio oggetto di prova testimoniale, non colmata da più precisi e circostanziati riferimenti da parte dei testi, rende del tutto inidonee le loro testimonianze a dar conto della diversa epoca da cui partire per l'individuazione di un interesse manifestato dal alla sua Parte_1 reiscrizione nelle liste elettorali.
Si rileva inoltre che parimenti indimostrata, per ragioni analoghe, è la supposta manifestazione di interesse dell'appellante ad essere reinserito nelle liste elettorali per proporre la propria candidatura, posto che l'unica teste escussa sul punto si limita a confermare i primi tre punti del capitolato attoreo senza tuttavia conoscere le ragioni del rifiuto del a candidarsi, riferendo sul Parte_1 punto solo quanto appreso da quest'ultimo.
Chiarito dunque che ai riscontri della prova orale espletata su richiesta del non è Parte_1 possibile far riferimento per l'individuazione del tempo in cui quest'ultimo aveva quantomeno manifestato interesse alla sua reiscrizione nelle liste elettorali, ritiene tuttavia questo Collegio che tale elemento sia rilevante, posto che solo l'esplicitazione di tale interesse può assumere rilievo ai fini della individuazione e prova di un danno eventualmente passibile di risarcimento.
Da ultimo con sentenza n..18395/2025 la Corte di Cassazione ha infatti delineato le direttive alla luce delle quali può venire in discussione un danno risarcibile chiarendo che anche quanto venga leso un diritto costituzionalmente garantito qual'è il diritto di voto, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali, non si non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.
Orbene in tale contesto deve presumersi che proprio l'interessamento manifestato dal
[...]
alla Pubblica Amministrazione in due occasioni ad essere reiscritto nelle liste elettorali Parte_1 del Comune (tanto da essere stata rilasciata certificazione della mancata iscrizione in occasione del referendum del 2016 e delle elezioni del 2018) a fronte di un obbligo da parte della P.A. di procedere d'ufficio, abbia comportato una lesione del diritto alla dignità personale e sociale del ossia una frustrazione dipendente dall'impossibilità di esercitare un diritto politico Parte_1 costituzionalmente garantito (danno direttamente connesso all'inadempimento da parte del Comune di provvedere in tale senso) che non può essere relegato, proprio in ragione dell'espressa volontà di esercitarlo, pur negata, nei limiti di un mero fastidio.
Dunque ricorre il suo diritto ad essere risarcito.
5.3 Quanto all'entità del risarcimento (oggetto del motivo sopra rubricato sub 3.5) dovuto dal va considerato: Controparte_1
- che esso va limitato, con riferimento al diritto di elettorato attivo ai due episodi sopra indicati in cui risulta comprovato l'interesse espresso alla P.A. e con esclusione della compromissione del diritto di elettorato passivo per le ragioni sopra esposte;
-che esso non ha alcuna attinenza con la compromissione della libertà personale e pertanto non può trovare termine di paragone nella entità liquidatoria prevista per la riparazione per ingiusta detenzione;
-che esso non può che trovare ristoro in via equitativa limitatamente all'aspetto relativo all'avvilimento ed al disdoro subito dalla sua persona per non aver potuto esercitare, nelle occasioni sopra menzionate, il proprio diritto a votare, senza che possa assumere rilievo di per sé una condizione di impossibile esercizio del diritto, fino a quando non si è potenzialmente chiamati ad esercitarlo, per giustificare la debenza di un ristoro giornaliero .
Conclusivamente va riconosciuto in favore dell'appellante un risarcimento che appare equo indicare nella misura di €1.000 per ognuna delle votazioni a cui non ha potuto partecipare. Non pare peraltro per le occasioni sopra menzionate ricorrere la prescrizione del diritto eccepita dalla appellata in primo grado e riproposta in tale grado, avendo l'appellante documentato la messa in mora dell'amministrazione con interruzione della prescrizione sin dal 3.4.2018.
Da ultimo posto che il diniego del diritto di voto, da cui sono dipese le conseguenze costituenti poste risarcibili, è stato causato dal disinteresse dell'Amministrazione, pur sollecitata, ad accertare il venir meno della causa ostativa al suo esercizio sin dal referendum del 2016 (cfr. dichiarazione del teste , dipendente del che conferma che in occasione del referendum del Tes_1 CP_1
2016 era venuto a conoscenza del fallimento della società facente personale facente capo al
[...]
e di quest'ultimo ed il conseguente motivo di cancellazione dalle liste elettorali, senza Parte_1 che tuttavia già in quella occasione si provvedesse al suo reinserimento), non ricorrono i presupposti per la riduzione dell'entità risarcitoria riconosciuta ai sensi dell'art. 2056 c.c..
5.4 Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum in applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 ( secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata) e con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non svoltasi, considerato l'accoglimento della domanda per un importo di gran lunga inferiore a quello preteso dall'attore oggi appellante, vanno compensate nella misura di due terzi tra le parti e poste per il residuo terzo a carico dell'appellato CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito dell'appello proposto,
-in suo parziale accoglimento dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 risarcimento del danno subito da che liquida equitativamente nella misura di Parte_1 complessivi €.2000,00;
-condanna il alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida per l'intero, per il primo grado in €2.552,00 per compensi oltre € Parte_1
125,00 per spese vive, rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente grado in € 1.923,00 per compensi oltre € 174,00 per spese vive, rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, compensando tra le parti i residui due terzi .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono