Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 488/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello concernente l'impugnazione della sentenza n. 249 del 28.03.2024 del Tribunale di Imperia promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico e Marco Grego Parte_1
del foro di Genova, per mandato in atti
APPELLANTE
C o n t r o rappresentata e difesa dagli avv.ti Lara Costi e Maria Livia Mura del PA
foro di Milano per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante:
< domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 249/2024 emessa in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Imperia nel procedimento n. R.G. 2145/2015,
1. accertare e dichiarare l'applicabilità della legge britannica/anguillana con conseguente efficacia e validità del testamento di costituito dal Persona_1
documento dattiloscritto in lingua inglese in data 11.9.2013 e delle disposizioni ivi contenute;
2. in subordine, salvo gravame, in base a quanto disposto dalla legge l. n. 218 del 1995, dichiarare l'apertura di due successioni e la formazione di due masse ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi, italiana / anguillana-britannica, alla cui stregua verificare la validità e l'efficacia del titolo successorio
(quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi nelle persone di e , determinare l'entità delle Parte_1 PA quote e le modalità di accettazione disponendone l'eventuale rinnovo e/o supplemento della CTU;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della CTU e/o svolta in primo grado la sua inammissibilità ed inefficacia per i motivi esposti in narrativa;
4. in subordine, salvo gravame, in via riconvenzionale, nel non creduto caso in cui fosse ritenuta applicabile la legge italiana, previa riunione fittizia, dichiarare la signora CP_1
tenuta alla restituzione delle spese gravanti sulla massa ereditaria come
[...]
documentate in primo grado ed anticipate dalla signora e di quelle Parte_1
ricevute dalla stessa signora ma eccedenti la porzione di legittima PA
ricevuta e, anche in questo caso, documentate nel fascicolo di primo grado, se ritenuto previa rimessione in istruttoria tramite CTU;
5. ancora in subordine, salvo gravame, in via riconvenzionale, previa collazione (con relativa stima) alla massa ereditaria di tutte le somme di denaro elencate in atti e donate dal Sig. nel corso della vita alla figlia e/o degli immobili Persona_1 PA
oggetto dell'atto di assegnazione da parte della Cooperativa Il LO AR (riconducibili al de cuius) in favore di e precisamente: - appartamento censito al catasto PA
fabbricati in Via Aurelia Piano 1, foglio 3, mappale 1144, sub. 7, cat. A/2, cl. 2, vani 3; - autorimessa censita al catasto fabbricati in Via Aurelia Piano seminterrato 1, foglio 3, mappale 1144, sub. 21, cat. C/6, cl. 2, mq. 25 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che ha già percepito dal padre la quota di PA Persona_1
eredità eventualmente riservatale dalla legge italiana e/o il 50% di quanto facente parte della massa ereditaria e che, per l'effetto, nulla le è più dovuto;
6. vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio e di CTU.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze dedotte e non accolte in primo grado nella seconda memoria istruttoria di primo grado datata 13.3.2017, pagine 17 e 18,
e terza memoria istruttoria di parte in primo grado datata 4.4.2017 da intendersi Pt_1
trascritte>>.
Per l'appellata:
< eccezione,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
per i motivi esposti in atti;
[...]
- nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con conseguente conferma della sentenza n. 249/2024 emessa in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Imperia;
- nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la dichiarazione di ultima volontà del signor fosse ritenuta testamento valido ed efficace per regolare la CP_1
successione dei beni morendo dismessi dal medesimo, accertare la lesione della quota di riserva della signora , per le causali di cui agli atti, che si quantifica nella PA somma di € 712.900,61 o in quel diverso importo che risulterà in esito alla causa, e conseguentemente reintegrare l'attrice nella predetta sua quota di riserva mediante susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e di CTU.
In via istruttoria, ove ritenuto, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e articolate in primo grado da parte appellata come riproposte in sede di relativa precisazione delle conclusioni in data 22 settembre 2022 da intendersi integralmente trascritte>>.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio affermava di essere l'unica figlia di PA
, coniugato in seconde nozze con , il Persona_1 Parte_1 quale, pur non essendo residente in italia, era stato domiciliato in vita a Riva Ligure ed era deceduto in Sanremo il giorno 08.10.2014, lasciando a succedergli per legge la figlia e la moglie. Dopo l'apertura della successione aveva appreso inopinatamente dell'esistenza di un asserito testamento olografo, redatto dal padre nell'isola caraibica di Anguilla, dove era residente in vita, in lingua inglese e secondo la lex loci, col quale la aveva estromessa totalmente dall'eredità, avendo nominato unica erede la moglie. Ritenendo che l'asserito testamento del padre non potesse ritenersi valido secondo la legge italiana, non essendo stato redatto interamente dal testatore e non avendo i requisiti del testamento olografo né del testamento redatto per atto di notaio, e che comunque avesse leso i suoi diritti di legittima, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità del testamento;
in subordine ridurre le disposizioni testamentarie nei limiti della disponibile. La convenuta si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento della domanda attrice: eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e nel merito affermava che la successione doveva essere regolata dalla lex loci, ovvero dalla legge del luogo in cui il testamento era stato redatto. Il
Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale in accoglimento della domanda attrice dichiarava la nullità del testamento e che l'eredità era devoluta per legge alla figlia ed alla moglie del per metà ciascuna. La CP_2 Pt_1
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale nega che la successione possa essere regolata dalla legge italiana, dovendo invece essere regolata dalla legge del luogo in cui il testamento è stato redatto, secondo la quale deve ritenersi valido ed efficace. L'appellata resiste in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale ha accertato la giurisdizione del giudice italiano. Quanto alla forma del testamento, è quella prevista dalla legge dello Stato nel quale l'atto è stato redatto: pertanto il testamento redatto all'estero è valido, anche se non possiede i requisiti richiesti dalla legge italiana. In ordine alla legge che regola la successione, l'art.46 L.218/1995 statuisce che è la legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta. L'art.19 prevede che quando il soggetto ha più cittadinanze prevale quella italiana. Nella fattispecie, posto che il testatore al momento della morte aveva la doppia cittadinanza, inglese ed italiana, la successione deve essere regolata dalla legge italiana. La difesa dell'appellante contesta la decisione del Tribunale, osservando che nella fattispecie la legge italiana è stata derogata dalla volontà del testatore a favore della legge inglese-anguillana. Invero, ai sensi dell'art.46 co.2 L. cit. il testatore può prevedere che l'intera sua successione sia regolata dalla legge dello Stato in cui risiede, con dichiarazione espressa in forma testamentaria. Nella fattispecie, il testatore non ha espresso alcuna dichiarazione al riguardo, ma deve ritenersi egualmente che abbia inteso assoggettare la sua successione alla legge del luogo in cui ha vissuto per oltre dieci anni, desumendosi la volontà del testatore di derogare alla legislazione italiana implicitamente ma chiaramente da indici univoci, come il fatto di avere redatto il testamento in lingua inglese adeguandosi nella forma e nella sostanza alla legislazione vigente nel luogo di redazione dell'atto testamentario.
Il motivo è infondato. Una cosa è la forma del testamento ed altro la legge che regola la successione del testatore. La forma – per quanto s'è detto - è regolata dalla lex loci.
Quanto alla successione, la legislazione italiana può essere derogata dal testatore a favore di quella dello Stato di residenza, purchè abbia dichiarato espressamente tale volontà. La Cassazione ha affermato che all'uopo occorre una “dichiarazione espressa in forma testamentaria”: la scelta della forma del testamento non rivela ex se la volontà del testatore se manca nella scheda la dichiarazione espressa della legge applicabile alla successione (Cass. S.U. 16.04.2021, n.2867).
Nel merito, il Tribunale ha accertato la nullità del testamento per la violazione dell'art.458
C.C. che vieta i patti successori. Sono i patti con cui taluno dispone della propria successione per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ritenuti nulli siccome limitano la libertà di testare, considerata come manifestazione imprescindibile della più generale libertà della persona. Nella fattispecie risulta dal tenore stesso della scheda testamentaria che il testatore ha inteso dare piena attuazione ad un accordo intervenuto con la moglie, con il quale le parti avevano inteso vincolarsi reciprocamente ed irrevocabilmente a testare l'una a beneficio dell'altra.
La difesa dell'appellante osserva che la successione deve essere regolata dalla legge inglese per i beni immobili esistenti all'estero e da quella italiana per i beni mobili. Il motivo
è infondato. Il principio della scissione, previsto dal diritto inglese, che prevede la formazione di due masse distinte – per i beni immobili e mobili ereditari – e di due devoluzioni distinte dei beni ereditari, ciascuna regolata dalla legge del luogo in cui i beni si trovano, non è accolto dal nostro ordinamento. L'art.51 della legge 218/1995, che prevede l'applicabilità della lex loci al possesso, alla proprietà ed ai diritti reali, che sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, esclude espressamente la materia successoria.
La difesa dell'appellante osserva ulteriormente che la clausola di reciprocità, da cui il
Tribunale ha fatto discendere la nullità del testamento, è stata redatta unicamente in funzione di eventuali successive nozze di uno dei testatori, siccome la legge anguillana ammette la disposizione testamentaria “congiunta” per tutelare ciascuno dei coniugi in caso di future nozze dell'altro coniuge: Intanto, in applicazione del principio di conservazione del testamento per il quale “utile per inutile non vitiatur”, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sola clausola contraria al diritto italiano, e non dell'intero testamento.
Il motivo è infondato. Il testamento, ancorché formalmente valido, è nullo nella sostanza per violazione del patto successorio, quando si pone come atto esecutivo di un accordo concluso dal testatore col beneficiario delle disposizioni testamentarie, avente per oggetto l'impegno di disporre in un certo modo della propria successione a causa di morte. Nella fattispecie, è certa – e non è contestata - l'esistenza del patto successorio, poiché il testamento stesso menziona espressamente l'esistenza di un accordo del testatore con la moglie avente per oggetto l'impegno a beneficiarsi reciprocamente con testamento: quale accordo investe l'intero contenuto del testamento, non essendo limitato alla sola eventualità delle future nozze.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di
Imperia n. 249 del 28.03.2024 promosso da:
Parte_1
APPELLANTE
C o n t r o PA
APPELLATA
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE