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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 486/2022 R.G., tra:
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 Controparte_1
(iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A. p. iva P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale P.IVA_2 mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15 (p. iva ), rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
, con sede in Siculiana nella via Controparte_4
Berlinguer, n. 16 (p. iva. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
1 Salvatore Stabilito, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Ribera, Via U. Giordano, n. 1 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il 03 e l'11 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02 marzo 2022, Controparte_1 proponevano appello avverso la sentenza n. 957/2021 Reg. Sent., del 06 settembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2970/2019 R.G..
Si costituiva la G.P.G. S.a.S. , la quale chiedeva il Controparte_4 rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La Società proponeva opposizione Controparte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 581/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di €29.601,26, a fronte di 2 fatture parzialmente CP_1 insolute, per erogazioni di energia elettrica riferite a due utenze intestate alla opponente.
2 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando
[...] al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il primo giudice, rileva che l'opposta, in difetto di un accordo contrattuale in tal senso intercorso con la controparte, ha calcolato gli importi richiesti per i periodi controversi non sulla base del consumo effettivo, bensì in base ad un consumo presunto, sicchè la relativa pretesa è illegittima.
*****
Proponendo impugnazione, afferma di avere dato prova del CP_1 credito esercitato, producendo l'estratto conto delle fatture emesse autenticato dal notaio, le fatture azionate e la documentazione inviatale dal distributore, E
– Distribuzione, ivi compresi i verbali di accertamento, redatti da personale rivestente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che attestavano le verifiche svolte sui due contatori interessati, e le tabelle di ricostruzione dei consumi.
*****
L'appello è infondato.
La pretesa avanzata da cui si riferiscono le due fatture Controparte_1 azionate, nn. 2828892200 del 15 maggio 2017 e n. 2828956273 del 19 maggio 2017, attiene ai consumi relativi a due utenze intestate alla e CP_4 relative agli esercizi commerciali siti, rispettivamente, in Siculiana, via Berlinguer 16, ed in Realmonte, via Dei Garofani 19.
Dai verbali redatti in data 19 e 20 aprile 2017 dal personale di E – Distribuzione emerge che, nel primo caso, era stato realizzato un abusivo allaccio diretto alla rete mediante quattro cavi e, nel secondo caso, era stata realizzata la manomissione dei cavi.
Come affermato dalla opposta e come emerge dagli atti, gli operatori di E – Distribuzione hanno, quindi, operato la ricostruzione dei consumi sottratti alla rilevazione dei contatori mediante il metodo della “potenza tecnicamente
3 prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, riferito, rispettivamente, ai periodi 19/10/2015 – 18/04/2017 e 01/03/2016 – 19/0/2017.
Ciò posto, simile ricostruzione dei consumi non registrati non appare idonea a supportare la domanda di CP_1
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
Nel caso in esame, la opposta non ha allegato alcun elemento, sia pure presuntivo, ricollegabile alla fattispecie concreta, tale da consentire, innanzi tutto, di individuare il tempo dell'avvenuta manomissione e, successivamente, di quantificare l'entità del prelievo abusivo.
In particolare, nulla è stato dedotto e provato riguardo ai consumi storici dell'utente, a quelli successivi alla eliminazione del collegamento abusivo, al fabbisogno dell'unità immobiliare, in base agli elettrodomestici presenti, tutti elementi che avrebbero potuto consentire di delimitare in termini di tempo e quantitativi l'abusivo accesso alla rete.
Al contrario, negli stessi verbali di verifica si dà atto della omissione di ogni indagine riguardo ai consumi attribuibili alle singole apparecchiature collegate abusivamente alla rete, con la dicitura, in un caso, “non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori perché ”. Controparte_5
Il dato temporale di riferimento, inoltre, non deriva da una verifica concreta riguardo alla risalenza dell'allaccio abusivo, ma pare, al più, corrispondere alla data di attivazione delle utenze.
Circostanza, questa, che rende il conteggio del tutto arbitrario, nulla escludendo, di fatto, che la manomissione fosse avvenuta anche pochi giorni prima dell'ispezione.
4 La determinazione dei consumi è stata eseguita, come detto, secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, intendendosi normalmente per tale la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione.
La relativa ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”, tenendosi conto, nei prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
Simile criterio, fondato su una stima delle ore di utilizzo del tutto arbitraria e, comunque, non ancorata ad alcun dato reale, nonché sganciato dalla effettiva capacità di consumo delle apparecchiature, ed in virtù del quale si ipotizza un prelievo rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice - sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
In nessun modo incide, evidentemente, sul ragionamento svolto la circostanza che le verifiche in ordine agli allacci abusivi siano state compiute alla presenza di soggetti ricollegabili alla utente, i quali hanno anche sottoscritto il relativo verbale, non valendo certo simile contegno ad asseverare una ricostruzione dei consumi non collegata a dati reali.
La sentenza merita, pertanto, pur con le puntualizzazioni qui svolte, di essere confermata.
Va soggiunto che, costituendosi nel presente grado di giudizio, la difesa di ha riproposto l'eccezione relativa alla intervenuta cessione del CP_4 contratto di somministrazione con per effetto dell'affitto dei rami CP_1 di azienda (del 04 febbraio 2016) riguardanti i due esercizi commerciali di Siculiana e Realmonte, formulata in primo grado alla e non CP_6 esaminata dal primo giudice.
La questione, che comporterebbe la mancanza di titolarità in capo alla CP_7 dei due contratti, pare fondata in virtù dell'invocato art. 2558 c.c., secondo
[...]
5 cui si applica anche all'affitto di azienda (comma 3) il principio per cui (comma 1), se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale;
fra questi devono annoverarsi i contratti di somministrazione e la cessione e l'affitto dell'azienda sono opponibili al terzo, quanto agli effetti che essi producono nella sua sfera giuridica - anche, cioè, se egli si trovi ad intrattenere un rapporto contrattuale con il titolare dell'azienda, mutando la persona dell'altro contraente - sin dal momento della opponibilità generale della cessione mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, per effetto della pubblicità-notizia, la quale ha valenza nei confronti di tutti i consociati, in primis gli stessi contraenti ceduti, ove titolari di negozi non a titolo personale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10035/2023; sez. II, n. 15065/2018).
Nel caso in esame, il contratto di affitto di ramo di azienda, che non prevede patto contrario al disposto del richiamato art. 2558 (ed, anzi, sotto il profilo dei debiti sorti successivamente all'accordo, ne conferma l'imputazione alla affittuaria), è stato iscritto nel registro delle imprese il 19 febbraio 2016, sicchè a partire da tale data la non poteva più considerarsi titolare dei CP_4 rapporti di somministrazione sottoscritti con CP_1
*****
soccombente, va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto CP_4 conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.400,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice
6 dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 957/2021 Reg. Sent., Controparte_1 del 06 settembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2970/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_4
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €5.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 486/2022 R.G., tra:
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 Controparte_1
(iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A. p. iva P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale P.IVA_2 mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15 (p. iva ), rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
, con sede in Siculiana nella via Controparte_4
Berlinguer, n. 16 (p. iva. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
1 Salvatore Stabilito, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Ribera, Via U. Giordano, n. 1 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il 03 e l'11 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02 marzo 2022, Controparte_1 proponevano appello avverso la sentenza n. 957/2021 Reg. Sent., del 06 settembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2970/2019 R.G..
Si costituiva la G.P.G. S.a.S. , la quale chiedeva il Controparte_4 rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La Società proponeva opposizione Controparte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 581/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di €29.601,26, a fronte di 2 fatture parzialmente CP_1 insolute, per erogazioni di energia elettrica riferite a due utenze intestate alla opponente.
2 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando
[...] al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il primo giudice, rileva che l'opposta, in difetto di un accordo contrattuale in tal senso intercorso con la controparte, ha calcolato gli importi richiesti per i periodi controversi non sulla base del consumo effettivo, bensì in base ad un consumo presunto, sicchè la relativa pretesa è illegittima.
*****
Proponendo impugnazione, afferma di avere dato prova del CP_1 credito esercitato, producendo l'estratto conto delle fatture emesse autenticato dal notaio, le fatture azionate e la documentazione inviatale dal distributore, E
– Distribuzione, ivi compresi i verbali di accertamento, redatti da personale rivestente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che attestavano le verifiche svolte sui due contatori interessati, e le tabelle di ricostruzione dei consumi.
*****
L'appello è infondato.
La pretesa avanzata da cui si riferiscono le due fatture Controparte_1 azionate, nn. 2828892200 del 15 maggio 2017 e n. 2828956273 del 19 maggio 2017, attiene ai consumi relativi a due utenze intestate alla e CP_4 relative agli esercizi commerciali siti, rispettivamente, in Siculiana, via Berlinguer 16, ed in Realmonte, via Dei Garofani 19.
Dai verbali redatti in data 19 e 20 aprile 2017 dal personale di E – Distribuzione emerge che, nel primo caso, era stato realizzato un abusivo allaccio diretto alla rete mediante quattro cavi e, nel secondo caso, era stata realizzata la manomissione dei cavi.
Come affermato dalla opposta e come emerge dagli atti, gli operatori di E – Distribuzione hanno, quindi, operato la ricostruzione dei consumi sottratti alla rilevazione dei contatori mediante il metodo della “potenza tecnicamente
3 prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, riferito, rispettivamente, ai periodi 19/10/2015 – 18/04/2017 e 01/03/2016 – 19/0/2017.
Ciò posto, simile ricostruzione dei consumi non registrati non appare idonea a supportare la domanda di CP_1
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
Nel caso in esame, la opposta non ha allegato alcun elemento, sia pure presuntivo, ricollegabile alla fattispecie concreta, tale da consentire, innanzi tutto, di individuare il tempo dell'avvenuta manomissione e, successivamente, di quantificare l'entità del prelievo abusivo.
In particolare, nulla è stato dedotto e provato riguardo ai consumi storici dell'utente, a quelli successivi alla eliminazione del collegamento abusivo, al fabbisogno dell'unità immobiliare, in base agli elettrodomestici presenti, tutti elementi che avrebbero potuto consentire di delimitare in termini di tempo e quantitativi l'abusivo accesso alla rete.
Al contrario, negli stessi verbali di verifica si dà atto della omissione di ogni indagine riguardo ai consumi attribuibili alle singole apparecchiature collegate abusivamente alla rete, con la dicitura, in un caso, “non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori perché ”. Controparte_5
Il dato temporale di riferimento, inoltre, non deriva da una verifica concreta riguardo alla risalenza dell'allaccio abusivo, ma pare, al più, corrispondere alla data di attivazione delle utenze.
Circostanza, questa, che rende il conteggio del tutto arbitrario, nulla escludendo, di fatto, che la manomissione fosse avvenuta anche pochi giorni prima dell'ispezione.
4 La determinazione dei consumi è stata eseguita, come detto, secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, intendendosi normalmente per tale la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione.
La relativa ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”, tenendosi conto, nei prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
Simile criterio, fondato su una stima delle ore di utilizzo del tutto arbitraria e, comunque, non ancorata ad alcun dato reale, nonché sganciato dalla effettiva capacità di consumo delle apparecchiature, ed in virtù del quale si ipotizza un prelievo rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice - sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
In nessun modo incide, evidentemente, sul ragionamento svolto la circostanza che le verifiche in ordine agli allacci abusivi siano state compiute alla presenza di soggetti ricollegabili alla utente, i quali hanno anche sottoscritto il relativo verbale, non valendo certo simile contegno ad asseverare una ricostruzione dei consumi non collegata a dati reali.
La sentenza merita, pertanto, pur con le puntualizzazioni qui svolte, di essere confermata.
Va soggiunto che, costituendosi nel presente grado di giudizio, la difesa di ha riproposto l'eccezione relativa alla intervenuta cessione del CP_4 contratto di somministrazione con per effetto dell'affitto dei rami CP_1 di azienda (del 04 febbraio 2016) riguardanti i due esercizi commerciali di Siculiana e Realmonte, formulata in primo grado alla e non CP_6 esaminata dal primo giudice.
La questione, che comporterebbe la mancanza di titolarità in capo alla CP_7 dei due contratti, pare fondata in virtù dell'invocato art. 2558 c.c., secondo
[...]
5 cui si applica anche all'affitto di azienda (comma 3) il principio per cui (comma 1), se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale;
fra questi devono annoverarsi i contratti di somministrazione e la cessione e l'affitto dell'azienda sono opponibili al terzo, quanto agli effetti che essi producono nella sua sfera giuridica - anche, cioè, se egli si trovi ad intrattenere un rapporto contrattuale con il titolare dell'azienda, mutando la persona dell'altro contraente - sin dal momento della opponibilità generale della cessione mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, per effetto della pubblicità-notizia, la quale ha valenza nei confronti di tutti i consociati, in primis gli stessi contraenti ceduti, ove titolari di negozi non a titolo personale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10035/2023; sez. II, n. 15065/2018).
Nel caso in esame, il contratto di affitto di ramo di azienda, che non prevede patto contrario al disposto del richiamato art. 2558 (ed, anzi, sotto il profilo dei debiti sorti successivamente all'accordo, ne conferma l'imputazione alla affittuaria), è stato iscritto nel registro delle imprese il 19 febbraio 2016, sicchè a partire da tale data la non poteva più considerarsi titolare dei CP_4 rapporti di somministrazione sottoscritti con CP_1
*****
soccombente, va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto CP_4 conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.400,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice
6 dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 957/2021 Reg. Sent., Controparte_1 del 06 settembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2970/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_4
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €5.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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