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14 maggio 2005
14 maggio 2005
Art. 25. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). 1. La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto ne' estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell' articolo 711 del codice di procedura penale .
2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso e' richiesto da' luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non e' applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' art. 711 del codice di procedura penale :
«Art. 711 (Riestradizione). - 1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.».
2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso e' richiesto da' luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non e' applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' art. 711 del codice di procedura penale :
«Art. 711 (Riestradizione). - 1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.».
Commentari • 4
- 1. MAE e assenso alla consegna accordato dal PMhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 20.146885
[…] Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 25, comma 1, della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 28, par. 1, della decisione quadro, per non essere ancora pervenuto il richiesto assenso dell'autorità giudiziaria olandese. […] Mentre, conformemente a tale lettura dell'art. 28 della decisione quadro, nell'ordinamento italiano è pacifico che la competenza in materia spetti alla corte d'appello ex art. 25 della legge n. 69/2005, la Cassazione rileva come la sentenza impugnata non abbia svolto alcun accertamento circa la competenza a provvedere in relazione al richiesto assenso nell'ordinamento olandese[9]. […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/08/2019, n. 36131Provvedimento: […] effettuata con il provvedimento impugnato, di eseguire il mandato di arresto europeo cd. processuale, anziché quello a fini esecutivi, si fonda proprio sui parametri previsti dagli artt. 20 e 25 della legge 69 del 2005. […] Quanto alla manifestazione del consenso del ricorrente alla consegna alla Polonia, in base alla lettura sistematica degli artt. 20 e 25 comma 3 della legge 69 del 2005 deve affermarsi che la Corte di appello non è vincolata al consenso dell'interessato alla consegna verso un dato paese; […] in base al disposto dell'art. 25 comma 3 della legge 69 del 2005. 2. […]Leggi di più...
- consenso alla consegna·
- valutazione di opportunità·
- mandato di arresto europeo·
- trasferimento processo penale·
- art. 20 legge 69/2005·
- condizioni personali e familiari·
- diritto di difesa·
- gravità reati·
- art. 25 legge 69/2005