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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Presidente Dott.ssa Enrica de Sire
Giudice est. Dott.ssa Aurelia Cuomo
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
,nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1
Atorino, presso il cui studio elett. domicilia, come da procura in atti, in Angri (SA), al C.so Italia, n. 51;
-RICORRENTE -
E
,Controparte_1 nato a [...] il [...];
- RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione Con ricorso depositato il 13/03/2024,
dal coniuge Controparte_1 con il quale in data 11/10/2008 aveva contratto matrimonio in Scafati
(SA) e dalla cui unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e Controparte_2
nata a [...] il [...]. Controparte_3
,invece, pur presenziando (privo di assistenza tecnica) alla prima udienza, dinanzi Controparte_1
al GI, del 04/07/2024, non regolarizzava la sua costituzione in giudizio. in quella stessa sede, dinanzi al GI, preso atto della impossibilità di una conciliazione, sentite comunque le parti personalmente, le stesse giungevano ad un accordo dal seguente tenore: "affido condiviso dei figli minori, collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a lei e versamento dell'importo di euro 500 mensili a titolo di mantenimento per i due figli minori da parte del padre;
l'intero importo dell'assegno unico è
versato in favore della ricorrente e le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del
50%". Il resistente chiedeva poi concedere un breve rinvio al fine di regolarizzare la propria costituzione in giudizio.
Il GI, preso atto di quanto precede, concedeva il chiesto rinvio, adottando nel contempo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il resistente non ha provveduto a costituirsi in giudizio e la ricorrente ha chiesto che la causa fosse decisa confermando le statuizioni provvisorie.
All'udienza del 21/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, il Collegio ritiene di confermare, con le precisazioni di cui appresso, quanto statuito in via provvisoria all'udienza del 04/07/2024 ciò non solo in quanto frutto dell'accordo dei coniugi ma soprattutto in assenza di sopravvenienze nel corso del giudizio che possano giustificarne la modifica ed essendo tali statuizioni idonee a tutelare l'interesse della prole.
Innanzitutto, alcuna circostanza è stata dedotta o dimostrata che possa far propendere per un regime diverso dall'affidamento condiviso ad entrambi i genitori né quanto alla domiciliazione presso la residenza materna.
Va tuttavia previsto un congruo diritto di visita padre -figli nei termini di cui in dispositivo.
In merito poi alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, il Collegio
ritiene congrua la somma di euro 250 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e rivalutazione Istat come per legge. Ciò tenuto conto dell'età dei medesimi,
delle loro esigenze e della redditualità delle parti. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti,
in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
Si dà atto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 che
,
contrassero matrimonio il 11/10/2008 in Scafati (SA);
Dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed assegnazione in suo favore della casa coniugale;
d) Dispone che il padre possa vedere i figli per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore oppure indicati in mancanza di accordo nel lunedì, mercoledì e venerdì);nonché, a settimane alterne, dalle ore
12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'EL (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1
(dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
Pone a carico del resistente l'assegno mensile di euro 500 a titolo di mantenimento per i due figli minori (euro 250 ciascuno), da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese;
l'intero importo dell'assegno unico è versato in favore della ricorrente e le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del 50%";
f) Compensa tra le parti le spese di lite;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Scafati di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 149, parte II, serie A, anno 2008).
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio il 05.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Presidente Dott.ssa Enrica de Sire
Giudice est. Dott.ssa Aurelia Cuomo
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
,nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1
Atorino, presso il cui studio elett. domicilia, come da procura in atti, in Angri (SA), al C.so Italia, n. 51;
-RICORRENTE -
E
,Controparte_1 nato a [...] il [...];
- RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione Con ricorso depositato il 13/03/2024,
dal coniuge Controparte_1 con il quale in data 11/10/2008 aveva contratto matrimonio in Scafati
(SA) e dalla cui unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e Controparte_2
nata a [...] il [...]. Controparte_3
,invece, pur presenziando (privo di assistenza tecnica) alla prima udienza, dinanzi Controparte_1
al GI, del 04/07/2024, non regolarizzava la sua costituzione in giudizio. in quella stessa sede, dinanzi al GI, preso atto della impossibilità di una conciliazione, sentite comunque le parti personalmente, le stesse giungevano ad un accordo dal seguente tenore: "affido condiviso dei figli minori, collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a lei e versamento dell'importo di euro 500 mensili a titolo di mantenimento per i due figli minori da parte del padre;
l'intero importo dell'assegno unico è
versato in favore della ricorrente e le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del
50%". Il resistente chiedeva poi concedere un breve rinvio al fine di regolarizzare la propria costituzione in giudizio.
Il GI, preso atto di quanto precede, concedeva il chiesto rinvio, adottando nel contempo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il resistente non ha provveduto a costituirsi in giudizio e la ricorrente ha chiesto che la causa fosse decisa confermando le statuizioni provvisorie.
All'udienza del 21/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, il Collegio ritiene di confermare, con le precisazioni di cui appresso, quanto statuito in via provvisoria all'udienza del 04/07/2024 ciò non solo in quanto frutto dell'accordo dei coniugi ma soprattutto in assenza di sopravvenienze nel corso del giudizio che possano giustificarne la modifica ed essendo tali statuizioni idonee a tutelare l'interesse della prole.
Innanzitutto, alcuna circostanza è stata dedotta o dimostrata che possa far propendere per un regime diverso dall'affidamento condiviso ad entrambi i genitori né quanto alla domiciliazione presso la residenza materna.
Va tuttavia previsto un congruo diritto di visita padre -figli nei termini di cui in dispositivo.
In merito poi alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, il Collegio
ritiene congrua la somma di euro 250 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e rivalutazione Istat come per legge. Ciò tenuto conto dell'età dei medesimi,
delle loro esigenze e della redditualità delle parti. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti,
in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
Si dà atto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 che
,
contrassero matrimonio il 11/10/2008 in Scafati (SA);
Dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed assegnazione in suo favore della casa coniugale;
d) Dispone che il padre possa vedere i figli per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore oppure indicati in mancanza di accordo nel lunedì, mercoledì e venerdì);nonché, a settimane alterne, dalle ore
12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'EL (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1
(dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
Pone a carico del resistente l'assegno mensile di euro 500 a titolo di mantenimento per i due figli minori (euro 250 ciascuno), da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese;
l'intero importo dell'assegno unico è versato in favore della ricorrente e le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del 50%";
f) Compensa tra le parti le spese di lite;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Scafati di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 149, parte II, serie A, anno 2008).
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio il 05.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire