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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16314/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16314/2023
promossa da:
pagina 1 di 9 (C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BONADIES VINCENZO, elettivamente domiciliato in V.LE D.ALIGHIERI 17 76121 BARLETTA
presso il difensore avv. BONADIES VINCENZO
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BONADIES VINCENZO, elettivamente domiciliato in V.LE D.ALIGHIERI 17 76121 BARLETTA,
presso il difensore avv. BONADIES VINCENZO
ATTORI IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. PRANDINI CA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA AZZO GARDINO N. 3 40122
BOLOGNA, presso il difensore avv. PRANDINI
CA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
pagina 2 di 9 Opposizione al decreto ingiuntivo che reca numero 3608 del 2023 ==
11182 del 2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 novembre 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Tale incombente si svolgeva con modalità
cartolari. La parte opposta concludeva come da note. La parte opponente ha concluso come risulta il 7 luglio 2025, nonché successivamente anche nel settembre 2025.
La causa veniva comunque trattenuta in decisione, con rito cartolare, il giorno 27 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione contro il decreto ingiuntivo in oggetto.
Due gli opponenti, il NO , persona fisica, e la Parte_1
società (nel seguito in breve: CC). Nella Parte_2
opposizione, si premetteva di avere citato la convenuta odierna CP_1
(così in breve) innanzi al Tribunale di Bari.
Con riferimento alla odierna opposizione, gli attori affermavano la illegittimità della escussione (pagina 2 del ricorso, non numerata);
pagina 3 di 9 negavano poi la qualità di coobbligato fideiussore in capo al NO
. Pt_1
Concludevano dunque gli attori, chiedendo la declaratoria della illegittimità della intervenuta escussione della polizza fideiussoria presso il Comune di Bari;
accertando quindi che la opposta non ha titolo per regredire sugli opponenti. Con specifico riferimento alla posizione del NO , accertare che “nessun obbligo può comunque riverire (sic Pt_1
in actis) in capo al sig. in quanto lo schema Parte_1
contrattuale utilizzato con modulo prestampato da parte della
Compagnia assicuratrice convenuta non può determinare la veste di fideiussore di quest'ultimo.
Vi era poi un tema squisitamente processuale, di possibile litispendenza con il Tribunale di Bari.
Si costituiva la convenuta, come detto in breve CP_1
Affermava la tardività della opposizione di CC.
In relazione alla posizione del NO – con opposizione Pt_1
ammissibile – affermava la infondatezza della opposizione del CP_1
NO . In primo luogo, affermava come non vi fosse Pt_1
litispendenza con causa in Bari ma, caso mai, continenza, in ogni caso con competenza di questo Tribunale felsineo.
pagina 4 di 9 Nel merito, rilevava la infondatezza della opposizione anche della persona fisica.
Con provvedimento del 19 giugno 2024, il giudice dottoressa Scala rilevava come non potesse escludersi litispendenza con il processo pugliese e negava provvisoria esecuzione.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione. Non si tratta di una effettiva udienza quanto di scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione della società CC è tardiva.
Va infatti rilevato questo: la notificazione alla CC è avvenuta, come per legge, a mezzo pec. La notificazione è avvenuta il giorno 7 settembre
2023 e la opposizione è stata notificata il 6 dicembre 2023.
Tali dati non sono peraltro contestati da parte opponente.
La opposizione della persona fisica è tempestiva ma infondata.
Scompare dall'orizzonte decisorio del Tribunale di Bologna il possibile conflitto di competenza fra i Tribunali di Bari e Bologna. Non è
contestato che il Tribunale di Bari si sia dichiarato incompetente in favore di quello di Bologna. In ogni caso, questo Tribunale condivide la decisione del Tribunale di Bari (giudice Ruffo, provvedimento 18 giugno pagina 5 di 9 2024), nel senso che non di litispendenza si tratterebbe ma di continenza, dunque con competenza in questo Tribunale.
Nel merito, la opposizione del NO è infondata. Pt_1
Due i motivi di opposizione.
Il primo si annida nel rapporto fra il Comune e la società; si contesta la ritualità della escussione da parte del Comune e la fondatezza.
Il motivo è infondato.
Infatti, il NO ha assunto una fideiussione di regresso;
segue Pt_1
dunque la posizione della società, l'altra opponente;
la segue “a calco”. Il
NO è fideiussore della società; poiché questa è tenuta, fra Pt_1
l'altro in via definitiva per la tardività della opposizione, conseguentemente, è obbligato il NO , che è fideiussore della Pt_1
società (per il regresso).
In ordine al secondo motivo di opposizione (pagina 5 della opposizione,
pur non numerata), si tratta di motivo al limite della ammissibilità, per la genericità. Sembra si neghi la esistenza di una fideiussione. Anche a ritenere ammissibile tale motivo, sì generico, va rilevato come il documento 2 di parte opposta chiaramente enuclei una fideiussione. Vi è una co-obbligazione fideiussoria. Il testo è chiarissimo, al punto da pagina 6 di 9 rendere persin difficile ogni motivazione sul punto: è una fideiussione. La chiarezza del testo esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Spese come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 16314/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA inammissibile la opposizione proposta da
, siccome tardiva. Parte_2
2. RESPINGE la opposizione, come proposta dal NO
. Parte_1
3. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte: capitale;
interessi come colà previsti;
spese del monitorio come colà liquidate.
4. DICHIARA ESECUTIVO il decreto ingiuntivo in ogni sua parte.
pagina 7 di 9 5. NA gli opponenti Parte_2
ed il NO , in solido fra loro, a
[...] Parte_1
pagare alla opposta le spese di lite della fase di opposizione, spese di lite che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 15.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, AS
professionale ed IVA, secondo il regime previdenziale e fiscale di competenza.
6. SI LI.
pagina 8 di 9 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 10 dicembre 2025
Il giudice
Marco D'AZ
pagina 9 di 9