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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 2315/21, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Loredana Del
Sorbo e dall'Avv. Barbara Vicedomini, e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentato e P.IVA_1 difeso da funzionarie delegate ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2832/19415 del
18/03/2021, emessa nei suoi confronti in qualità di amministratore unico della con la quale veniva contestata l'utilizzazione di manodopera CP_2 in violazione delle norme di legge, con irrogazione di sanzioni amministrative pari ad euro 23.750,00.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva: difetto di legittimazione passiva dell'attuale ricorrente la nullità dell'ordinanza Parte_2 ingiunzione per carenza di elementi essenziali e/o incompletezza.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_1 chiedeva al Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In merito alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva risulta pacifico che il Vicedomini fosse il legale rappresentante della CP_2 all'epoca commesse violazioni, e, dunque, responsabile ai in virtù del disposto della L. 689/81.
Quanto, invece, al secondo motivo di doglianza relativa all'incompletezza dell'atto notificato, il suddetto risulta superato poiché nell'ordinanza ingiunzione impugnata vi è espresso richiamo al verbale di notificazione di illecito amministrativo del 09.06.2016 prot. n. 24183, che risulta ricevuto da controparte in pari data, come da avviso di ricevimento in atti, ove vengono esplicitate le condotte illecite accertate, con salvezza del diritto di difesa di parte ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fato e di diritto trattate e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
pag. 2/3 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 1.400,00, oltre accessori di legge, se dovuti
Nocera Inferiore, 08.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 2315/21, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Loredana Del
Sorbo e dall'Avv. Barbara Vicedomini, e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentato e P.IVA_1 difeso da funzionarie delegate ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2832/19415 del
18/03/2021, emessa nei suoi confronti in qualità di amministratore unico della con la quale veniva contestata l'utilizzazione di manodopera CP_2 in violazione delle norme di legge, con irrogazione di sanzioni amministrative pari ad euro 23.750,00.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva: difetto di legittimazione passiva dell'attuale ricorrente la nullità dell'ordinanza Parte_2 ingiunzione per carenza di elementi essenziali e/o incompletezza.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_1 chiedeva al Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In merito alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva risulta pacifico che il Vicedomini fosse il legale rappresentante della CP_2 all'epoca commesse violazioni, e, dunque, responsabile ai in virtù del disposto della L. 689/81.
Quanto, invece, al secondo motivo di doglianza relativa all'incompletezza dell'atto notificato, il suddetto risulta superato poiché nell'ordinanza ingiunzione impugnata vi è espresso richiamo al verbale di notificazione di illecito amministrativo del 09.06.2016 prot. n. 24183, che risulta ricevuto da controparte in pari data, come da avviso di ricevimento in atti, ove vengono esplicitate le condotte illecite accertate, con salvezza del diritto di difesa di parte ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fato e di diritto trattate e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
pag. 2/3 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 1.400,00, oltre accessori di legge, se dovuti
Nocera Inferiore, 08.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3