Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.393/1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.393-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Viti
ricorrente nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Loiudice CP_1
R esistente e
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.10.2024 – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatrice” e Parte_1
di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra pagina 1 di 9
le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto da 3 persone, tra cui i due figli, uno dei quali minorenne, erano pari ad € 1.332,50, oltre alla rata di mutuo a tasso variabile pari a circa € 850/900
mensili, interamente sostenuta dai genitori;
non riceveva alcun contributo dall'ex coniuge e percepiva,
in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, € 1.158,96 a titolo di retribuzione mensile, oltre l'assegno unico per il figlio minore per un ammontare complessivo mensile pari ad € 233,50; era proprietaria di immobile gravato da mutuo ipotecario erogato in data 04/03/2008
per un importo di € 184.000,00, alla Via San Donato n. 20 in Altamura, il cui valore di mercato, secondo perizia giurata di stima, ammontava a circa € 106.735,00, nonché di autovettura di scarso valore economico, necessaria per gli spostamenti del figlio maggiorenne, studente universitario;
era titolare,
altresì, di conto corrente con saldo di € 2.747,35, di due libretti di deposito postale con saldi di pochi euro e di carta prepagata;
la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 157.267,74, oltre le competenze prededucibili dell'OCC, pari ad € 4.331,43, risultando composta nei seguenti termini:
pagina 2 di 9 - formulavano piano di rientro, contemplante il versamento dell'importo mensile di € 70,00 per 43
mensilità e un' ultima rata da € 76,19 a saldo dei creditori privilegiati, con accantonamento annuo in prededuzione della somma di € 50,00 sulla tredicesima mensilità per il rimborso delle spese vive di canone per il rinnovo annuale del domicilio digitale dedicato alla procedura;
previo accantonamento in prededuzione di € 900,00 per 4 mensilità e una 5° rata di € 731,43 fino alla concorrenza di € 4.332,43 pagati da finanza terza, ossia dai genitori della debitrice, i coniugi e , secondo il seguente piano: CP_3 Persona_1
pagina 3 di 9 All'esito della richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alle garanzie della finanza esterna, in data 6.11.2024 veniva emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia,
su istanza del debitore, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima e sospensione del procedimento di espropriazione forzata presso terzi, pendente presso il Tribunale di Bari,
iscritto al n. 3107/2024.
Con memoria del 2.12.2024 si costituiva nel procedimento l'avv. , depositando successiva CP_1
memoria, nella quale evidenziava che il credito professionale si fondava su provvedimento irrevocabile,
da cui emergeva l'insussistenza di omissioni dolose nell'attività di patrocinio.
Contestava altresì il creditore la completezza della documentazione, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
pagina 4 di 9 In data 13.12.2024 l'OCC depositava la relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari e di aver ricevuto osservazioni dal creditore . CP_1
Fissata udienza per la comparizione delle parti, il procedimento è stato riservato per la decisione all'udienza del 10.4.2025.
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Il piano proposto dalla ricorrente prevede le modalità di soddisfazione esposte in premessa.
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la non esercita attività imprenditoriale Pt_1
e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.
Tenuto conto dell'indicato reddito medio della ricorrente a fronte delle spese correnti mensili, di per sé
insostenibili senza il contributo economico dei genitori con particolare riguardo al mutuo ipotecario,
sussiste il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
In ordine agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità
economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.
Nel caso di specie deve escludersi colpa grave della ricorrente nell'assunzione dei debiti, posto che il mutuo ipotecario è stato contratto prima della separazione, allorché la poteva contare sul Pt_1
pagina 5 di 9 contributo economico del coniuge;
d'altra parte, dalla pronuncia irrevocabile prodotta dal creditore emerge che l'avv. ha patrocinato la ricorrente nel procedimento di separazione coniugale e di CP_1
modifica delle relative condizioni, nonché nella fase esecutiva dell'ordinanza presidenziale.
La prestazione difensiva è stata dunque richiesta per imprescindibili necessità difensive, originate dalla crisi coniugale.
Non è altresì ravvisabile colpa grave nel prolungato inadempimento all'obbligo di corresponsione dei compensi professionali, seguito da contestazione giudiziaria dei credito, ove si considerino i modesti redditi della ricorrente - a carico della quale di fatto gravava in via esclusiva il mantenimento dei figli,
non essendo emersa la capacità e l'effettiva contribuzione dell'ex coniuge – e la remota speranza di non dovervi fare fronte per il documentato risalente rapporto di amicizia, oltre che il ridimensionamento del credito professionale, vantato in ricorso, per i soli procedimenti civili, in € 10.554,84, oltre accessori ed accertato nella pronuncia irrevocabile nel minore importo di € 7.270,23 oltre accessori.
Le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione.
Il piano deve peraltro ritenersi sostenibile, tenuto conto delle entrate complessive della ricorrente, delle spese sostenute e del rateo mensile proposto, oltre che delle assicurate risorse esterne.
Quanto alle osservazioni del creditore, avv. , va dato atto che, all'esito del deposito delle relazioni CP_1
dell'OCC, corredate di documentazione, nonché delle memorie del creditore e della trattazione del procedimento in udienze destinate all'audizione delle parti, queste ultime hanno svolto ampia attività
difensiva, mentre la valutazione della congruità dei compensi dell'OCC va riservata al termine della fase esecutiva, ove intervenga l'omologazione.
Quanto alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, la ricorrente è comproprietaria di unità
abitativa, di circa 80 mq, e pertinenziale garage, in Altamura, del valore stimato nella perizia prodotta di
€ 106.735,00.
L'immobile è gravato da iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo in regolare ammortamento, con ratei mensili di € 850,00/900,00 circa e con debito residuo di € 136.579,68.
pagina 6 di 9 Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è emerso che il suo patrimonio è costituito altresì
dall'autovettura RENAULT tg EV413TX quotata € 5.500,00, dal saldo di € 2.747,35 sul conto corrente
BNL Banca s.p.a., dal saldo di € 4,88 sul libretto di risparmio postale n. 000027462992 e dal saldo di €
0,91 sul libretto di risparmio postale n. 000033391008.
Il comma 7, ultima parte, dell'art. 70 CCII dispone che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata
Nel caso di specie l'offerta al creditore privilegiato della somma di € 3.039,52, pari al 15% del dovuto,
non può ritenersi inferiore a quella realizzabile nella procedura liquidatoria, tenuto conto del credito ipotecario, pari ad € 136.579,68, al cui soddisfo integrale verrebbe destinato il ricavato della vendita coattiva dell'immobile, quand'anche aggiudicato al primo tentativo, per il valore di stima indicato in €
106.735,00, e dello scarso valore del veicolo di risalente, oltre che dalla modestia degli importi liquidi nella disponibilità della Pt_1
Non va trascurato, del resto, che in sede esecutiva l'aggiudicazione consegue, di frequente, al secondo tentativo di vendita e spesso con offerta minima e, d'altra parte, l'immobile non risulta ubicato in comune con vocazione turistica, né emerge una particolare appetibilità delle sue caratteristiche,
trattandosi di appartamento della superficie di circa 80 mq, con annesso garage.
Per tali ragioni, pur ipotizzando un maggior valore di stima, in percentuale congrua del 50%, tenuto conto altresì delle spese prededucibili della procedura esecutiva, appare preferibile all'alternativa liquidatoria, l'attuazione del piano proposto.
Il piano, infine, appare sostenibile, tenuto conto del contributo offerto dai genitori della ricorrente,
rispettivamente dell'età di 67 e 70 anni, la cui affidabilità è stata già favorevolmente valutata dall'Istituto di credito che nel 2008 ha erogato il mutuo della durata di 35 anni, acquisendo dai medesimi garanzia fideiussoria.
pagina 7 di 9 Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti della ricorrente va omologata.
P.Q.M.
letto l'art.67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, con ricorso dell'11.10.2024 da Parte_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei
dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c.
comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, autorizzando i pagamenti con periodicità trimestrale;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con la debitrice, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante pagina 8 di 9 dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
dichiara chiusa la procedura.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 9 di 9