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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3439 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. SARA BATTOLU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. EMILIO FLORIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
pagina 1 di 13 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1. pronunciare ai sensi della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Capoterra in data 18 marzo 2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Capoterra, (atto n. 1 parte II Serie A del Comune dal Comune di Capoterra) tra la Sig.ra e il Sig. . Parte_1 CP_1
2. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e AR le quali, restano affidate ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, che risulta assegnataria della casa di proprietà IACP e per la quale paga regolare canone di locazione.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale adottando sempre consensualmente le scelte di maggior interesse per le minori, tra cui le scelte educative scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto ed uso di mezzi di trasposto personali.
5. Per ciò che attiene ai tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, verranno seguite le seguenti modalità:
a) le minori staranno con il padre il lunedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore
22,00 ed a settimane alternate anche per l'intero fine settimana, dal sabato mattina fino alla domenica sera.
b) con la madre i restanti giorni.
pagina 2 di 13 c) In caso di malattia delle minori durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con la madre, ovvero modificare i giorni di visita,
sempre previo accordo con la madre.
d) Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori, fosse fuori sede e/o impegnato per motivi di lavoro, il giorno infrasettimanale ed il fine settimana potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre.
e) Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che frequentino.
f) Durante il periodo di vacanze estive le minori trascorreranno, presso ciascun genitore, 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, a seconda dei rispettivi impegni di lavoro ad anni alterni precisando che il sig. dovrà comunicare alla sig.ra in quali giorni CP_1 Parte_1
intenderà tenerle con sé entro il 1° giugno di ogni anno.
g) Durante il periodo delle vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni presso l'abitazione dell'uno i giorni del 24 dicembre e presso l'abitazione di un genitore ed il 25 dicembre presso l'altro genitore alternativamente il giorno 31 dicembre ed il giorno 1° gennaio. Le minori Durante le restanti festività il diritto di visita subirà il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze e tenuto conto del consenso delle figlie minori.
h) Durante il periodo delle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
i) Ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dal minore con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
l) Le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà pagina 3 di 13 possibilmente trascorso con entrambi i genitori congiuntamente e/o disgiuntamente (alternando di anno in anno la presenza delle minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio/pernotto).
m) Qualora un genitore intenda trascorrere con le figlie più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in penisola e/o all'estero),
il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare con le bambine.
Il tutto tranne diversi accordi raggiunti dalle parti.
6. Il sig. contribuirà al mantenimento e alla cura delle figlie finché non saranno CP_1
economicamente autosufficienti e non avranno raggiunto la piena e totale indipendenza ed autonomia economica attraverso il pagamento alla Sig.ra della somma di € 354,00 somma Parte_1
aggiornata dal giorno di emissione del provvedimento di omologazione ad oggi secondo gli indici
ISTAT il quale continuerà ad essere aggiornato secondo gli stessi indici ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% che seguiranno il regime che si specifica:
Spese straordinarie
- Porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute per le CP_1
figlie minori AR e purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre Per_1
secondo la seguente elencazione indicativa e non esaustiva:
A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
pagina 4 di 13 C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
( frequenta la AF International Academy Ldt); c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di Per_2
inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
f) mensa;
D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo (da scegliere tra quelli che hanno il miglior rapporto qualità prezzo).
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
sportive, ricreative, ludiche e le pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze;
d)
pernottamenti extra presso strutture alberghiere e/o case vacanza/private. Il tutto salvo diversi accordi scritti che dovranno essere scambiati tra le parti.
Con
7. Si precisa che il sig. dal momento della separazione ad oggi non ha mai contribuito al sostentamento delle figlie e non ha mai versato il contributo di mantenimento alla madre e tantomeno il
50% delle spese straordinarie.
8. L'Assegno unico è stato recepito interamente dalla sig.ra con il quale la stessa ha potuto Pt_1
far fronte alle spese straordinarie relative all'acquisto del materiale scolastico, delle spese mediche e di tutto quanto richiesto di seguito a titolo di spese straordinarie.
Si precisa altresì che il sig. tramite il proprio difensore, nelle note conclusionali del CP_1
12.06.2024, ha prestato il consenso a che la sig.ra percepisca per intero il sopracitato Parte_1
Assegno Unico, pertanto, si chiede che il Giudice formalizzi tale accordo.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
pagina 5 di 13 10. Si dà atto che i coniugi hanno definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, in sede di separazione consensuale e pertanto nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
11. Si da, altresì, atto del fatto che i coniugi hanno prestato il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio in sede di separazione consensuale.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti dando ogni altro provvedimento consequenziale e di legge.
A) Affidare le figlie AR e , congiuntamente ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1
esercitare la responsabilità genitoriale, adottando le decisioni di maggiore interesse per le bambine.
B) Salvo diverso accordo, stabilire che le minori trascorrano col padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e il padre le riaccompagnerà alla dimora materna. A fine settimana alterni, il padre le prenderà il sabato dalle ore 17.00 le terrà a cena e a dormire e le riporterà
dalla madre la domenica alle ore 22.00.
C) Le minori, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale
con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro, il giorno di Pasqua con uno, il giorno di Pasquetta con l'altro. Le restanti festività verranno concordati di volta in volta,
rispettando sempre il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori e in ogni caso sempre nel rispetto delle esigenze dei minori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno dieci giorni consecutivi con il padre che dovrà comunicare alla madre l'inizio delle vacanze estive in quale periodo intenda tenere con sé i figli.
D) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative alla istruzione, all'educazione, alla salute vengano assunte di medesimo accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
E) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla madre entro il 30 di pagina 6 di 13 ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie. Rassegnato l'assegno unico a lui spettante di circa € 200,00 mensili alla madre nell'interesse delle minori.
F) Disporre che entrambi i genitori si obblighino a comunicare ogni cambio di residenza anagrafica”.
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e . Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Capoterra (CA) il 18/03/2017, e che dall'unione affettiva fra le CP_1
parti erano nate le figlie AR (23/08/2012) e (15/12/2014); che del nucleo familiare faceva Per_1
altresì parte la figlia (13/09/2007), nata da altra unione affettiva della ricorrente;
Persona_3
che il marito, impiegato nel settore edilizio, non provvedeva con regolarità al mantenimento delle figlie, e per tale ragione era stata costretta a sporgere querela;
che era assegnataria di una casa popolare per il canone di euro 13,00 al mese, e percepiva il reddito di cittadinanza oltre a essere aiutata economicamente dai propri genitori e da amici;
che erano intervenuti i Servizi Sociali per valutare la situazione del nucleo familiare;
ciò premesso, ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso delle minori con disciplina del diritto di visita paterno, e la previsione in capo al resistente di un contributo di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 14/11/2022, eccependo CP_1
preliminarmente l'inefficacia della separazione dei coniugi essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale fra loro successivamente alla omologa, in seguito nuovamente cessata quando la ricorrente aveva instaurato una relazione sentimentale con altro uomo, chiedendo quindi il rigetto della domanda di divorzio.
In via subordinata, ha chiesto, previa valutazione dei servizi sociali, l'affidamento condiviso delle pagina 7 di 13 minori e il loro collocamento presso il padre con disciplina del diritto di visita della madre, e previsione in capo a questa del contributo economico al mantenimento delle figlie ritenuto congruo,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha in particolare sostenuto che durante la ripresa della convivenza aveva provveduto in maniera diretta al mantenimento delle figlie, fino a quando la moglie legatasi a tale CP_2
aveva con lui instaurato una convivenza portando con sé le figlie. Tale situazione, particolarmente preoccupante in quanto l'uomo interferiva nel ruolo genitoriale del padre ed era solito minacciarlo anche per iscritto, aveva reso necessario l'intervento dei Servizi Sociali di Capoterra che avevano predisposto un progetto educativo per le figlie.
Contr Riguardo la propria condizione economica, il ha affermato di avere raggiunto una situazione di stabilità che gli avrebbe consentito di accogliere le figlie presso di sé.
Sentiti i coniugi, e acquisita informazione dai Servizi sociali circa la pendenza di un procedimento davanti al tribunale per i minorenni per la tutela delle minori con attivazione di un ampio programma di supporto e la ripresa dei rapporti fra le minori e il padre, con provvedimento del 23/03/2023, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione, e quindi l'affido condiviso, il collocamento presso la madre e il diritto di visita del padre, e il versamento dell'assegno di euro 300 al mese, oltre spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 30/11/2023, le parti hanno dichiarato di essere disponibili alla definizione della causa relativamente all'affidamento condiviso delle minori, con collocamento presso la madre e previsione del diritto di visita paterno il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle 22.00 e nel finesettimana alternati. La ha dichiarato di percepire interamente l'assegno unico per Pt_1
Contr l'importo di euro 400,00, e di svolgere saltuariamente lavori di pulizia per euro 10,00 all'ora, il a invece dichiarato di essere disoccupato dal mese di maggio 2023, e di percepire euro 950,00.
La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate. pagina 8 di 13 ***
La domanda di divorzio deve essere accolta.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta. Infatti, l'eccezione di inefficacia formulata inizialmente dal resistente non è stata conclusivamente reiterata, e deve pertanto intendersi implicitamente rinunciata.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
***
L'affidamento condiviso delle minori AR (23/08/2012) e (15/12/2014), chiesto concordemente Per_1
dalle parti, deve essere confermato.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Capoterra dell'11/03/2024 (periodo di riferimento ottobre 2023 –
marzo 2024) non emergono infatti criticità tali da giustificare una deroga alla regola prioritaria posta,
ai sensi degli artt. 337ter c.c. e 6 l. n.898/1970, a garanzia di rapporti equilibrati e continuativi del minore con entrambi i genitori e del suo diritto alla bigenitorialità, diritto soggettivo rientrante tra quelli della personalità a lui spettanti, e che si realizza garantendo la frequentazione e l'apporto educativo di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 19386/2014).
Non vi è inoltre motivo per disattendere la concorde richiesta di un collocamento prevalente delle minori presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare, di proprietà del Comune.
Quanto ai tempi di permanenza e visita presso ciascuno dei genitori, le parti concordano che le minori trascorreranno con il padre i giorni del lunedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 alle pagina 9 di 13 ore 22,00, ed a settimane alternate anche per l'intero fine settimana, dal sabato mattina fino alla domenica sera.
Deve essere inoltre confermato l'importo stabilito di euro 300 al mese quale contributo al mantenimento delle figlie in capo al padre.
La ricorrente, giovane (40 anni) e dotata di piena capacità lavorativa, ha dichiarato di svolgere lavori occasionali e saltuari di pulizia per 10 euro l'ora, di essere assegnataria di alloggio popolare.
Per concorde volontà delle parti, è la ricorrente a percepire l'intero importo dell'assegno unico di euro
400,00 al mese.
Il resistente (51 anni), anch'egli dotato di piena capacità lavorativa, non gravato da oneri abitativi, ha dichiarato di percepire il sussidio di disoccupazione di euro 950,00 al mese, e di avere lavorato fra il
2022 e il 2023 nel settore edile per la retribuzione di euro 1.300 circa al mese.
L'importo stabilito appare dunque proporzionale alla capacità economica delle parti (art. 316 bis, art. 337ter c.c.) e congruo anche rispetto ai tempi di permanenza delle minori presso ciascuno.
La puntuale regolamentazione delle spese straordinarie indicata dalla ricorrente non può essere recepita in assenza di accordo fra le parti.
Le spese del giudizio, considerato il sostanziale accordo fra le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], celebrato in CP_1
CAPOTERRA, in data 18/03/2017, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune, atto n. 1,
parte II, serie A, anno 2017, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
2. dispone l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e pagina 10 di 13 conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale adottando sempre concordemente le decisioni più importanti per le minori, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che le minori siano collocate presso la madre;
4. dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre tenga con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 22,00, e a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera;
5. conferma, salvo diversi accordi fra le parti, quanto stabilito con la separazione consensuale circa i seguenti profili:
c) In caso di malattia delle minori durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con la madre, ovvero modificare i giorni di visita,
sempre previo accordo con la madre.
d) Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori, fosse fuori sede e/o impegnato per motivi di lavoro, il giorno infrasettimanale ed il fine settimana potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre.
e) Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che frequentino.
f) Durante il periodo di vacanze estive le minori trascorreranno, presso ciascun genitore, 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, a seconda dei rispettivi impegni di lavoro ad anni alterni precisando che il sig. dovrà comunicare alla sig.ra in quali giorni CP_1 Parte_1
intenderà tenerle con sé entro il 1° giugno di ogni anno.
pagina 11 di 13 g) Durante il periodo delle vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni presso l'abitazione dell'uno i giorni del 24 dicembre e presso l'abitazione di un genitore ed il 25 dicembre presso l'altro genitore alternativamente il giorno 31 dicembre ed il giorno 1° gennaio. Le minori Durante le restanti festività il diritto di visita subirà il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze e tenuto conto del consenso delle figlie minori.
h) Durante il periodo delle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
i) Ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dal minore con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
l) Le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà
possibilmente trascorso con entrambi i genitori congiuntamente e/o disgiuntamente (alternando di anno in anno la presenza delle minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio/pernotto).
m) Qualora un genitore intenda trascorrere con le figlie più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in penisola e/o all'estero),
il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare con le bambine;
6. dispone che versi in favore di la somma di euro 300,00, CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 del mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate salvo le urgenti;
7. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla madre;
Parte_1
pagina 12 di 13 8. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 22/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3439 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. SARA BATTOLU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. EMILIO FLORIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
pagina 1 di 13 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1. pronunciare ai sensi della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Capoterra in data 18 marzo 2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Capoterra, (atto n. 1 parte II Serie A del Comune dal Comune di Capoterra) tra la Sig.ra e il Sig. . Parte_1 CP_1
2. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e AR le quali, restano affidate ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, che risulta assegnataria della casa di proprietà IACP e per la quale paga regolare canone di locazione.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale adottando sempre consensualmente le scelte di maggior interesse per le minori, tra cui le scelte educative scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto ed uso di mezzi di trasposto personali.
5. Per ciò che attiene ai tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, verranno seguite le seguenti modalità:
a) le minori staranno con il padre il lunedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore
22,00 ed a settimane alternate anche per l'intero fine settimana, dal sabato mattina fino alla domenica sera.
b) con la madre i restanti giorni.
pagina 2 di 13 c) In caso di malattia delle minori durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con la madre, ovvero modificare i giorni di visita,
sempre previo accordo con la madre.
d) Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori, fosse fuori sede e/o impegnato per motivi di lavoro, il giorno infrasettimanale ed il fine settimana potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre.
e) Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che frequentino.
f) Durante il periodo di vacanze estive le minori trascorreranno, presso ciascun genitore, 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, a seconda dei rispettivi impegni di lavoro ad anni alterni precisando che il sig. dovrà comunicare alla sig.ra in quali giorni CP_1 Parte_1
intenderà tenerle con sé entro il 1° giugno di ogni anno.
g) Durante il periodo delle vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni presso l'abitazione dell'uno i giorni del 24 dicembre e presso l'abitazione di un genitore ed il 25 dicembre presso l'altro genitore alternativamente il giorno 31 dicembre ed il giorno 1° gennaio. Le minori Durante le restanti festività il diritto di visita subirà il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze e tenuto conto del consenso delle figlie minori.
h) Durante il periodo delle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
i) Ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dal minore con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
l) Le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà pagina 3 di 13 possibilmente trascorso con entrambi i genitori congiuntamente e/o disgiuntamente (alternando di anno in anno la presenza delle minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio/pernotto).
m) Qualora un genitore intenda trascorrere con le figlie più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in penisola e/o all'estero),
il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare con le bambine.
Il tutto tranne diversi accordi raggiunti dalle parti.
6. Il sig. contribuirà al mantenimento e alla cura delle figlie finché non saranno CP_1
economicamente autosufficienti e non avranno raggiunto la piena e totale indipendenza ed autonomia economica attraverso il pagamento alla Sig.ra della somma di € 354,00 somma Parte_1
aggiornata dal giorno di emissione del provvedimento di omologazione ad oggi secondo gli indici
ISTAT il quale continuerà ad essere aggiornato secondo gli stessi indici ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% che seguiranno il regime che si specifica:
Spese straordinarie
- Porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute per le CP_1
figlie minori AR e purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre Per_1
secondo la seguente elencazione indicativa e non esaustiva:
A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
pagina 4 di 13 C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
( frequenta la AF International Academy Ldt); c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di Per_2
inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
f) mensa;
D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo (da scegliere tra quelli che hanno il miglior rapporto qualità prezzo).
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
sportive, ricreative, ludiche e le pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze;
d)
pernottamenti extra presso strutture alberghiere e/o case vacanza/private. Il tutto salvo diversi accordi scritti che dovranno essere scambiati tra le parti.
Con
7. Si precisa che il sig. dal momento della separazione ad oggi non ha mai contribuito al sostentamento delle figlie e non ha mai versato il contributo di mantenimento alla madre e tantomeno il
50% delle spese straordinarie.
8. L'Assegno unico è stato recepito interamente dalla sig.ra con il quale la stessa ha potuto Pt_1
far fronte alle spese straordinarie relative all'acquisto del materiale scolastico, delle spese mediche e di tutto quanto richiesto di seguito a titolo di spese straordinarie.
Si precisa altresì che il sig. tramite il proprio difensore, nelle note conclusionali del CP_1
12.06.2024, ha prestato il consenso a che la sig.ra percepisca per intero il sopracitato Parte_1
Assegno Unico, pertanto, si chiede che il Giudice formalizzi tale accordo.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
pagina 5 di 13 10. Si dà atto che i coniugi hanno definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, in sede di separazione consensuale e pertanto nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
11. Si da, altresì, atto del fatto che i coniugi hanno prestato il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio in sede di separazione consensuale.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti dando ogni altro provvedimento consequenziale e di legge.
A) Affidare le figlie AR e , congiuntamente ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1
esercitare la responsabilità genitoriale, adottando le decisioni di maggiore interesse per le bambine.
B) Salvo diverso accordo, stabilire che le minori trascorrano col padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e il padre le riaccompagnerà alla dimora materna. A fine settimana alterni, il padre le prenderà il sabato dalle ore 17.00 le terrà a cena e a dormire e le riporterà
dalla madre la domenica alle ore 22.00.
C) Le minori, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale
con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro, il giorno di Pasqua con uno, il giorno di Pasquetta con l'altro. Le restanti festività verranno concordati di volta in volta,
rispettando sempre il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori e in ogni caso sempre nel rispetto delle esigenze dei minori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno dieci giorni consecutivi con il padre che dovrà comunicare alla madre l'inizio delle vacanze estive in quale periodo intenda tenere con sé i figli.
D) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative alla istruzione, all'educazione, alla salute vengano assunte di medesimo accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
E) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla madre entro il 30 di pagina 6 di 13 ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie. Rassegnato l'assegno unico a lui spettante di circa € 200,00 mensili alla madre nell'interesse delle minori.
F) Disporre che entrambi i genitori si obblighino a comunicare ogni cambio di residenza anagrafica”.
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e . Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Capoterra (CA) il 18/03/2017, e che dall'unione affettiva fra le CP_1
parti erano nate le figlie AR (23/08/2012) e (15/12/2014); che del nucleo familiare faceva Per_1
altresì parte la figlia (13/09/2007), nata da altra unione affettiva della ricorrente;
Persona_3
che il marito, impiegato nel settore edilizio, non provvedeva con regolarità al mantenimento delle figlie, e per tale ragione era stata costretta a sporgere querela;
che era assegnataria di una casa popolare per il canone di euro 13,00 al mese, e percepiva il reddito di cittadinanza oltre a essere aiutata economicamente dai propri genitori e da amici;
che erano intervenuti i Servizi Sociali per valutare la situazione del nucleo familiare;
ciò premesso, ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso delle minori con disciplina del diritto di visita paterno, e la previsione in capo al resistente di un contributo di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 14/11/2022, eccependo CP_1
preliminarmente l'inefficacia della separazione dei coniugi essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale fra loro successivamente alla omologa, in seguito nuovamente cessata quando la ricorrente aveva instaurato una relazione sentimentale con altro uomo, chiedendo quindi il rigetto della domanda di divorzio.
In via subordinata, ha chiesto, previa valutazione dei servizi sociali, l'affidamento condiviso delle pagina 7 di 13 minori e il loro collocamento presso il padre con disciplina del diritto di visita della madre, e previsione in capo a questa del contributo economico al mantenimento delle figlie ritenuto congruo,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha in particolare sostenuto che durante la ripresa della convivenza aveva provveduto in maniera diretta al mantenimento delle figlie, fino a quando la moglie legatasi a tale CP_2
aveva con lui instaurato una convivenza portando con sé le figlie. Tale situazione, particolarmente preoccupante in quanto l'uomo interferiva nel ruolo genitoriale del padre ed era solito minacciarlo anche per iscritto, aveva reso necessario l'intervento dei Servizi Sociali di Capoterra che avevano predisposto un progetto educativo per le figlie.
Contr Riguardo la propria condizione economica, il ha affermato di avere raggiunto una situazione di stabilità che gli avrebbe consentito di accogliere le figlie presso di sé.
Sentiti i coniugi, e acquisita informazione dai Servizi sociali circa la pendenza di un procedimento davanti al tribunale per i minorenni per la tutela delle minori con attivazione di un ampio programma di supporto e la ripresa dei rapporti fra le minori e il padre, con provvedimento del 23/03/2023, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione, e quindi l'affido condiviso, il collocamento presso la madre e il diritto di visita del padre, e il versamento dell'assegno di euro 300 al mese, oltre spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 30/11/2023, le parti hanno dichiarato di essere disponibili alla definizione della causa relativamente all'affidamento condiviso delle minori, con collocamento presso la madre e previsione del diritto di visita paterno il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle 22.00 e nel finesettimana alternati. La ha dichiarato di percepire interamente l'assegno unico per Pt_1
Contr l'importo di euro 400,00, e di svolgere saltuariamente lavori di pulizia per euro 10,00 all'ora, il a invece dichiarato di essere disoccupato dal mese di maggio 2023, e di percepire euro 950,00.
La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate. pagina 8 di 13 ***
La domanda di divorzio deve essere accolta.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta. Infatti, l'eccezione di inefficacia formulata inizialmente dal resistente non è stata conclusivamente reiterata, e deve pertanto intendersi implicitamente rinunciata.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
***
L'affidamento condiviso delle minori AR (23/08/2012) e (15/12/2014), chiesto concordemente Per_1
dalle parti, deve essere confermato.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Capoterra dell'11/03/2024 (periodo di riferimento ottobre 2023 –
marzo 2024) non emergono infatti criticità tali da giustificare una deroga alla regola prioritaria posta,
ai sensi degli artt. 337ter c.c. e 6 l. n.898/1970, a garanzia di rapporti equilibrati e continuativi del minore con entrambi i genitori e del suo diritto alla bigenitorialità, diritto soggettivo rientrante tra quelli della personalità a lui spettanti, e che si realizza garantendo la frequentazione e l'apporto educativo di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 19386/2014).
Non vi è inoltre motivo per disattendere la concorde richiesta di un collocamento prevalente delle minori presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare, di proprietà del Comune.
Quanto ai tempi di permanenza e visita presso ciascuno dei genitori, le parti concordano che le minori trascorreranno con il padre i giorni del lunedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 alle pagina 9 di 13 ore 22,00, ed a settimane alternate anche per l'intero fine settimana, dal sabato mattina fino alla domenica sera.
Deve essere inoltre confermato l'importo stabilito di euro 300 al mese quale contributo al mantenimento delle figlie in capo al padre.
La ricorrente, giovane (40 anni) e dotata di piena capacità lavorativa, ha dichiarato di svolgere lavori occasionali e saltuari di pulizia per 10 euro l'ora, di essere assegnataria di alloggio popolare.
Per concorde volontà delle parti, è la ricorrente a percepire l'intero importo dell'assegno unico di euro
400,00 al mese.
Il resistente (51 anni), anch'egli dotato di piena capacità lavorativa, non gravato da oneri abitativi, ha dichiarato di percepire il sussidio di disoccupazione di euro 950,00 al mese, e di avere lavorato fra il
2022 e il 2023 nel settore edile per la retribuzione di euro 1.300 circa al mese.
L'importo stabilito appare dunque proporzionale alla capacità economica delle parti (art. 316 bis, art. 337ter c.c.) e congruo anche rispetto ai tempi di permanenza delle minori presso ciascuno.
La puntuale regolamentazione delle spese straordinarie indicata dalla ricorrente non può essere recepita in assenza di accordo fra le parti.
Le spese del giudizio, considerato il sostanziale accordo fra le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], celebrato in CP_1
CAPOTERRA, in data 18/03/2017, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune, atto n. 1,
parte II, serie A, anno 2017, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
2. dispone l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e pagina 10 di 13 conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale adottando sempre concordemente le decisioni più importanti per le minori, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che le minori siano collocate presso la madre;
4. dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre tenga con sé le figlie il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 22,00, e a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera;
5. conferma, salvo diversi accordi fra le parti, quanto stabilito con la separazione consensuale circa i seguenti profili:
c) In caso di malattia delle minori durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con la madre, ovvero modificare i giorni di visita,
sempre previo accordo con la madre.
d) Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori, fosse fuori sede e/o impegnato per motivi di lavoro, il giorno infrasettimanale ed il fine settimana potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre.
e) Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che frequentino.
f) Durante il periodo di vacanze estive le minori trascorreranno, presso ciascun genitore, 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, a seconda dei rispettivi impegni di lavoro ad anni alterni precisando che il sig. dovrà comunicare alla sig.ra in quali giorni CP_1 Parte_1
intenderà tenerle con sé entro il 1° giugno di ogni anno.
pagina 11 di 13 g) Durante il periodo delle vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni presso l'abitazione dell'uno i giorni del 24 dicembre e presso l'abitazione di un genitore ed il 25 dicembre presso l'altro genitore alternativamente il giorno 31 dicembre ed il giorno 1° gennaio. Le minori Durante le restanti festività il diritto di visita subirà il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze e tenuto conto del consenso delle figlie minori.
h) Durante il periodo delle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
i) Ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dal minore con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
l) Le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà
possibilmente trascorso con entrambi i genitori congiuntamente e/o disgiuntamente (alternando di anno in anno la presenza delle minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio/pernotto).
m) Qualora un genitore intenda trascorrere con le figlie più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in penisola e/o all'estero),
il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare con le bambine;
6. dispone che versi in favore di la somma di euro 300,00, CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 del mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate salvo le urgenti;
7. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla madre;
Parte_1
pagina 12 di 13 8. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 22/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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