TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 9647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9647 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025 TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Romania) il 30.10.1993, residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio, presso il quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 il difensore del ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
14.10.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2025, 31 anni, celibe e senza Parte_1 figli, esponeva che sin dall'infanzia, e poi più nettamente durante l'adolescenza, aveva manifestato un'evidente incongruenza di genere, consistente in una forte e persistente identificazione psichica nel sesso opposto a quello biologico, discrepanza che gli aveva procurato un crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portato a provare un senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
rappresentava di aver intrapreso in passato ed allo stato consolidato un
1 2
percorso di affermazione della sua reale identità di genere senza temere di esternarla in ambito sociale tanto da utilizzare i nomi e Persona_1 mostrarsi in pubblico con abbigliamento ed acconciatura prettamente femminili;
deduceva di aver affrontato, una prima volta nel 2011 e poi negli anni successivi, un percorso di valutazione psicologica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli, per approfondire e valutare la presenza di tratti psichici e temperamentali tipici del genere sessuale femminile ed avviato una terapia ormonale ad azione femminilizzante, dapprima assunta in maniera discontinua e poi, dal gennaio 2024, in maniera costante e continuativa sotto il controllo medico degli endocrinologici del Controparte_1 specializzati in incongruenza di genere (cfr. certificato del 17.6.2024
[...] diretto dalla prof.ssa Controparte_2
, a firma del dottor allegato in atti di parte); attraverso Persona_2 CP_3 tali percorsi era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto maschile adulto (cfr., da ultimo, relazione di aggiornamento del 1.8.2024 a firma del prof. dott. Ambulatorio di psicologia clinica e psicopatologia clinica Persona_3 della Disforia di Genere, Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli, allegata in atti di parte); deduceva pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al femminile, che il suo l'aspetto esteriore aveva assunto fattezze muliebri, che indossava abbigliamento tipicamente femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che intendeva portare a compimento il suo percorso di Persona_1 transizione, definendolo a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, avendo peraltro già praticato interventi di chirurgia estetica secondaria come laser al viso, ma anche completarlo a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al
Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza del giorno 25.9.2025, veniva liberamente interrogata la parte;
appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il vissuto interiore e la realtà della sua condizione esistenziale: da sola ad CO, la mia famiglia è composta da i miei genitori adottivi e mia
2 3
RE , ho conseguito il titolo di diploma superiore, e di recente, anzi Pt_2 oggi, mi sono iscritta all'università, alla facoltà di Giurisprudenza, ho lavorato in passato presso ditte funebri e ora sto svolgendo un tirocinio retribuito presso il
Comune di CO, con mansioni amministrative, ma dal punto di vista economico mi aiutano i miei genitori;
sin da bambino provavo attrazione per i giochi e vestititi da femmina, mi piacevano le bambole e in particolare le Barbie, i vestiti e le scarpe col tacco di mia madre, quando a mia RE è venuto Pt_2 il ciclo per la prima volta ho provato “invidia” nel senso che avrei voluto anch'io uno sviluppo fisico femminile, a 14 anni circa ho fatto coming-out con i miei genitori, dicendo loro che sentivo di essere una ragazzina e non un maschietto, hanno reagito abbastanza bene, almeno mia madre, mio padre solo col tempo mi ha compreso, attualmente sono ben accolta da entrambi i miei genitori che infatti mi hanno accompagnato oggi per sostenermi;
a 18 anni mi sono rivolta al di Napoli e lì ho svolto percorsi psicologici di valutazione Controparte_1 all'esito dei quali mi è stata diagnosticata l'incongruenza di genere;
sono stata avviata alla terapia ormonale, ma per anni l'ho seguito in maniera parziale e disordinata, non perché avessi dubbi sul mio percorso di appartenenza e transizione nel genere femminile, ma perché sono stata distratta e coinvolta in vicende familiari che mi hanno assorbito, mio padre muratore con una sua ditta si
è ammalato, a causa della sua malattia ho dovuto iniziare a lavorare per dare una mano in famiglia e ho trovato collocazione nell'ambiente delle pompe funebri, nel quale non potevo manifestarmi nella mia femminilità trattandosi di un ambiente molto chiuso e maschile, la sera però tornata a casa, se uscivo mi vestivo e mi truccavo da femmina;
nella mia vita di relazione e sociale ho cominciato a declinarmi al femminile e presentarmi come sempre intorno Per_1 ai 18 anni;
dal 2024 assumo la terapia ormonale femminilizzante in maniera precisa e continuativa, sotto il controllo del dott. del , che CP_3 CP_1 pochi giorni fa mi ha sostituito il Proginova con l'Estreva gel;
assumo estrogeni e antiandrogeni, per effetto della terapia ormonale il mio corpo è cambiato, si è arrestata la crescita dei peli di gambe e braccia, è sparita la barba, avevo già trattato il viso col laser, ma ora si è ulteriormente ingentilito, la voce è cambiata, mi è cresciuto il seno, e anche la pelle è cambiata, mi sento a mio agio in questo
“nuovo corpo”, ad eccezione della parte genitale che non corrisponde al genere femminile e che voglio eliminare, motivo per cui intendo sottopormi quanto prima
3 4
ad intervento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome
, che ho scelto perchè ammiro l'attrice ed anche i nomi Per_1 CP_4
, che piace a mia madre, e mi crea disagio sentirmi chiamare Per_1 Per_1
e non porto mai i documenti di identità con me per evitare di doverli Parte_1 mostrare, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai;
addirittura ho già creato il mio manifesto funebre con il nome di per Persona_1 gioco visto che ho lavorato nelle imprese funebri e facevo anche i manifesti;
desidero adeguare, oltre che il mio corpo, anche il mio nome alla realtà; la questione della rettifica anagrafica è di fondamentale importanza ed è impellente, perché condiziona la mia vita di relazione>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante è di stato libero (cfr. certificazione versata in atti) e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (relazione 1.08.2024 a firma del prof. emerge che vive una condizione Persona_3 Parte_1 di incongruenza di genere in soggetto biologicamente maschio;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile e si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto in fase di post transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si
4 5
apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione delirante;
l'appartenenza al genere femminile presenta un adeguato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, indipendentemente dall'intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri sessuali primari cui la persona comunque allo stato intende sottoporsi, giustifica l'attribuzione del sesso femminile e dei nomi , quale identità di genere corrispondente al soggetto che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assessment psicologico, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia caratterizzata da incongruenza di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile, e consolidata la trasformazione del soggetto, avendo la parte intrapreso dal tempo trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione femminilizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali muliebri secondari (timbro di voce, scomparsa della peluria virile, distribuzione corporea della massa grassa e di quella muscolare), così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere “donna”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
5 6
Risulta quindi ed in definitiva maturata e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso femminile, condizione psicofisica che, come evidenziato nelle relazioni mediche in atti, specificatamente in quella più recente, legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti, e dal fatto che la persona è già intervenuta sulle sembianze fisiche del volto con laser, ed ha optato per la terapia ormonale femminilizzante, alla quale si sottopone da anni, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che almeno dall'età adolescenziale ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
A tali considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015,
Affaire . Turquie). CP_5
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula
6 7
normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
7 8
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di una incongruenza nell'identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale medico presso il si evidenziava in una Controparte_1 Parte_1 condizione di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post transazione.
Nella relazione del 1.8.2024, a firma del dott. in atti, le cui Persona_3 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, si legge tra l'altro che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio
8 9
clinico effettuato, è possibile confermare la diagnosi, già precedentemente formulata, di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. In ragione di ciò e in considerazione della condizione di buon compenso psicopatologico manifestato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra di Pt_1 ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero oggi ad essere elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si vede necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale cui egli/ella non esclude di volersi sottoporre in futuro, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado di benessere psicologico e sociale della persona interessata>>.
Nel caso in esame, dunque, come sopra ampiamente illustrato, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia e adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto e che prosegue costantemente, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale
9 10
diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi in futuro agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in Persona_1 luogo del nome “ , indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in Parte_1 futuro riterrà eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Si ricorda inoltre la recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici,
10 11
rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
11 12
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessiterà di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale;
conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CO di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ Parte_1 [...]
(Atto n. 12 p. II s. B anno 1996 – Comune di CO); Persona_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025 TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Romania) il 30.10.1993, residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio, presso il quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 il difensore del ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
14.10.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2025, 31 anni, celibe e senza Parte_1 figli, esponeva che sin dall'infanzia, e poi più nettamente durante l'adolescenza, aveva manifestato un'evidente incongruenza di genere, consistente in una forte e persistente identificazione psichica nel sesso opposto a quello biologico, discrepanza che gli aveva procurato un crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portato a provare un senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
rappresentava di aver intrapreso in passato ed allo stato consolidato un
1 2
percorso di affermazione della sua reale identità di genere senza temere di esternarla in ambito sociale tanto da utilizzare i nomi e Persona_1 mostrarsi in pubblico con abbigliamento ed acconciatura prettamente femminili;
deduceva di aver affrontato, una prima volta nel 2011 e poi negli anni successivi, un percorso di valutazione psicologica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli, per approfondire e valutare la presenza di tratti psichici e temperamentali tipici del genere sessuale femminile ed avviato una terapia ormonale ad azione femminilizzante, dapprima assunta in maniera discontinua e poi, dal gennaio 2024, in maniera costante e continuativa sotto il controllo medico degli endocrinologici del Controparte_1 specializzati in incongruenza di genere (cfr. certificato del 17.6.2024
[...] diretto dalla prof.ssa Controparte_2
, a firma del dottor allegato in atti di parte); attraverso Persona_2 CP_3 tali percorsi era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto maschile adulto (cfr., da ultimo, relazione di aggiornamento del 1.8.2024 a firma del prof. dott. Ambulatorio di psicologia clinica e psicopatologia clinica Persona_3 della Disforia di Genere, Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli, allegata in atti di parte); deduceva pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al femminile, che il suo l'aspetto esteriore aveva assunto fattezze muliebri, che indossava abbigliamento tipicamente femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che intendeva portare a compimento il suo percorso di Persona_1 transizione, definendolo a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, avendo peraltro già praticato interventi di chirurgia estetica secondaria come laser al viso, ma anche completarlo a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al
Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza del giorno 25.9.2025, veniva liberamente interrogata la parte;
appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il vissuto interiore e la realtà della sua condizione esistenziale: da sola ad CO, la mia famiglia è composta da i miei genitori adottivi e mia
2 3
RE , ho conseguito il titolo di diploma superiore, e di recente, anzi Pt_2 oggi, mi sono iscritta all'università, alla facoltà di Giurisprudenza, ho lavorato in passato presso ditte funebri e ora sto svolgendo un tirocinio retribuito presso il
Comune di CO, con mansioni amministrative, ma dal punto di vista economico mi aiutano i miei genitori;
sin da bambino provavo attrazione per i giochi e vestititi da femmina, mi piacevano le bambole e in particolare le Barbie, i vestiti e le scarpe col tacco di mia madre, quando a mia RE è venuto Pt_2 il ciclo per la prima volta ho provato “invidia” nel senso che avrei voluto anch'io uno sviluppo fisico femminile, a 14 anni circa ho fatto coming-out con i miei genitori, dicendo loro che sentivo di essere una ragazzina e non un maschietto, hanno reagito abbastanza bene, almeno mia madre, mio padre solo col tempo mi ha compreso, attualmente sono ben accolta da entrambi i miei genitori che infatti mi hanno accompagnato oggi per sostenermi;
a 18 anni mi sono rivolta al di Napoli e lì ho svolto percorsi psicologici di valutazione Controparte_1 all'esito dei quali mi è stata diagnosticata l'incongruenza di genere;
sono stata avviata alla terapia ormonale, ma per anni l'ho seguito in maniera parziale e disordinata, non perché avessi dubbi sul mio percorso di appartenenza e transizione nel genere femminile, ma perché sono stata distratta e coinvolta in vicende familiari che mi hanno assorbito, mio padre muratore con una sua ditta si
è ammalato, a causa della sua malattia ho dovuto iniziare a lavorare per dare una mano in famiglia e ho trovato collocazione nell'ambiente delle pompe funebri, nel quale non potevo manifestarmi nella mia femminilità trattandosi di un ambiente molto chiuso e maschile, la sera però tornata a casa, se uscivo mi vestivo e mi truccavo da femmina;
nella mia vita di relazione e sociale ho cominciato a declinarmi al femminile e presentarmi come sempre intorno Per_1 ai 18 anni;
dal 2024 assumo la terapia ormonale femminilizzante in maniera precisa e continuativa, sotto il controllo del dott. del , che CP_3 CP_1 pochi giorni fa mi ha sostituito il Proginova con l'Estreva gel;
assumo estrogeni e antiandrogeni, per effetto della terapia ormonale il mio corpo è cambiato, si è arrestata la crescita dei peli di gambe e braccia, è sparita la barba, avevo già trattato il viso col laser, ma ora si è ulteriormente ingentilito, la voce è cambiata, mi è cresciuto il seno, e anche la pelle è cambiata, mi sento a mio agio in questo
“nuovo corpo”, ad eccezione della parte genitale che non corrisponde al genere femminile e che voglio eliminare, motivo per cui intendo sottopormi quanto prima
3 4
ad intervento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome
, che ho scelto perchè ammiro l'attrice ed anche i nomi Per_1 CP_4
, che piace a mia madre, e mi crea disagio sentirmi chiamare Per_1 Per_1
e non porto mai i documenti di identità con me per evitare di doverli Parte_1 mostrare, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai;
addirittura ho già creato il mio manifesto funebre con il nome di per Persona_1 gioco visto che ho lavorato nelle imprese funebri e facevo anche i manifesti;
desidero adeguare, oltre che il mio corpo, anche il mio nome alla realtà; la questione della rettifica anagrafica è di fondamentale importanza ed è impellente, perché condiziona la mia vita di relazione>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante è di stato libero (cfr. certificazione versata in atti) e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (relazione 1.08.2024 a firma del prof. emerge che vive una condizione Persona_3 Parte_1 di incongruenza di genere in soggetto biologicamente maschio;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile e si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto in fase di post transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si
4 5
apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione delirante;
l'appartenenza al genere femminile presenta un adeguato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, indipendentemente dall'intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri sessuali primari cui la persona comunque allo stato intende sottoporsi, giustifica l'attribuzione del sesso femminile e dei nomi , quale identità di genere corrispondente al soggetto che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assessment psicologico, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia caratterizzata da incongruenza di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile, e consolidata la trasformazione del soggetto, avendo la parte intrapreso dal tempo trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione femminilizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali muliebri secondari (timbro di voce, scomparsa della peluria virile, distribuzione corporea della massa grassa e di quella muscolare), così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere “donna”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
5 6
Risulta quindi ed in definitiva maturata e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso femminile, condizione psicofisica che, come evidenziato nelle relazioni mediche in atti, specificatamente in quella più recente, legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti, e dal fatto che la persona è già intervenuta sulle sembianze fisiche del volto con laser, ed ha optato per la terapia ormonale femminilizzante, alla quale si sottopone da anni, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che almeno dall'età adolescenziale ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
A tali considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015,
Affaire . Turquie). CP_5
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula
6 7
normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
7 8
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di una incongruenza nell'identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale medico presso il si evidenziava in una Controparte_1 Parte_1 condizione di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post transazione.
Nella relazione del 1.8.2024, a firma del dott. in atti, le cui Persona_3 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, si legge tra l'altro che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio
8 9
clinico effettuato, è possibile confermare la diagnosi, già precedentemente formulata, di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. In ragione di ciò e in considerazione della condizione di buon compenso psicopatologico manifestato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra di Pt_1 ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero oggi ad essere elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si vede necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale cui egli/ella non esclude di volersi sottoporre in futuro, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado di benessere psicologico e sociale della persona interessata>>.
Nel caso in esame, dunque, come sopra ampiamente illustrato, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia e adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto e che prosegue costantemente, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale
9 10
diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi in futuro agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in Persona_1 luogo del nome “ , indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in Parte_1 futuro riterrà eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Si ricorda inoltre la recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici,
10 11
rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
11 12
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessiterà di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale;
conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CO di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ Parte_1 [...]
(Atto n. 12 p. II s. B anno 1996 – Comune di CO); Persona_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
12