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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo Presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere
Dott. Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4556/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 15.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente tra le seguenti parti
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato dalla in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2 tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sabino (c.f. ) – APPELLANTE - C.F._1
E
(c.f. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Serenella Cosenza (c.f. ) C.F._3
-APPELLATA -
Oggetto: Opposizione a precetto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ L' impugna la sentenza del Tribunale di Roma 1399/2021, che ha accolto l'opposizione al Pt_1 precetto di rilascio dell'immobile sito in Roma, Via T. Collatino 175, notificato a , in CP_1 data 1° aprile 2019, in esecuzione della sentenza, n. 12878/10, che ha accertato l'occupazione abusiva di esso.
§ Il tribunale ha rilevato una contraddizione tra l'esecuzione del titolo, da cui muove il precetto di rilascio, e la possibilità, riconosciuta alla , di usufruire di una sanatoria, con l'acquisto CP_1 dell'immobile in contestazione. In sostanza, ha interpretato il comportamento dell' come una Pt_1 rinuncia implicita all'esecuzione del titolo.
§ L' ribadisce la legittimità del precetto di rilascio, che trae origine da una sentenza passata in Pt_1 giudicato, e contesta l'esistenza di un provvedimento di sanatoria della posizione della e di un CP_1 accordo intervenuto tra le parti: il tribunale avrebbe dato rilievo alla semplice istanza di regolarizzazione della posizione abusiva, non risultando un provvedimento di accoglimento dell'istanza, né che la abbia sottoscritto un impegno preliminare di acquisto e, ancor prima, CP_1 che l'immobile sia stato posto in vendita;
la sanatoria, inoltre, costituirebbe solo una mera possibilità, offerta dall' , di regolarizzare una posizione, in ogni caso, abusiva, mentre vari sarebbero i Pt_1 requisiti, richiesti dalla normativa, per il riconoscimento del diritto ad esercitare l'opzione di acquisto, e sicuramente il perdurare della morosità nel pagamento dell'indennità di occupazione non deporrebbe a favore dell'istante. L'appello è fondato. L'atto di precetto trae origine dalla sentenza n. 12878/2010 di condanna della all'immediato CP_1 rilascio dell'immobile, in Roma, via Tarquinio Collatino 175, occupato senza titolo.
, nel marzo 2015, ha chiesto di usufruire delle agevolazioni di cui la lg. n. 164/2014, al CP_1 fine di beneficiare del diritto di opzione all'acquisto dell'immobile. La , con la missiva 11 maggio 2015, ha semplicemente comunicato l'avvio di Parte_2 un procedimento di regolarizzazione, per poter godere delle agevolazioni, previste dall'art. 3 dl. 351/2001, consistenti nel diritto ad esercitare l'opzione, prelazione, garanzia e prezzo, in caso di dismissione del patrimonio e semprecchè in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, per ottenere il riconoscimento, con invito a compilare il modulo, necessario per usufruire della sanatoria, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera, pena la definizione in via giudiziaria della sua posizione. In sostanza, ha invitato la alla compilazione del modulo, salvo poi verificare la sussistenza dei CP_1 requisiti di legge, per procedere alla regolarizzazione con l'ingresso alle indicate agevolazioni. Manca un successivo provvedimento di regolarizzazione della posizione, così come non vi è prova di un accordo in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di rilascio. Non si comprende, dunque, il contrasto, rilevato dal tribunale, tra una semplice comunicazione di avvio della procedura amministrativa ed il titolo esecutivo, che, peraltro, risulta azionato circa 4 anni dopo la comunicazione. La risulta ancora inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione abusiva - non vi è prova degli intervenuti pagamenti - e, pur volendo ritenere non decisiva tale circostanza, appare assorbente la considerazione che la stessa vanta solo una mera aspettativa riguardo ad una possibile sanatoria, ancora tutta da verificare riguardo alla sussistenza dei presupposti di legge. Ebbene, non è stato raggiunto alcun accordo in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di rilascio, né volendo ritenere che l'invocata opzione sia stata validamente esercitata in via stragiudiziale (non essendovi prova di un positivo riscontro, in tal senso, da parte dell'ente di gestione, circa l'obiettiva sussistenza dei requisiti legali necessari alla regolarizzazione dell'occupante), né ammettendo che con l'opposizione, per cui è gravame, la abbia in realtà voluto chiedere il CP_1 riconoscimento dell'avvenuto positivo esercizio dell'opzione dedotta. Non solo perché tale domanda non risulta espressamente contenuta nelle conclusioni rassegnate (con cui si chiede solo la caducazione del precetto), ma anche perché il possesso dei requisiti previsti per poter esercitare validamente l'opzione, (art.
7-bis d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005 n. 248, e come modificata, quanto alla proroga al 31.12.2013 del termine per poter aderire all'opzione, dall'art. 20, comma 4, lett. c-bis, l. 11 novembre 2014 n. 164) non è nemmeno stato compiutamente allegato dalla . CP_1
La sentenza va, dunque, riformata ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, per il doppio grado di giudizio, che si liquidano,viste le note spese in atti, tenendo conto delle tariffe, di cui al d.m. 55/2014, previste per lo scaglione di riferimento delle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le tariffe vanno applicate nel valore minimo, considerato anche il numero e la natura delle questioni affrontate e, in appello, la linea difensiva sostanzialmente sovrapponibile rispetto a quella in primo grado (esclusa la fase istruttoria/trattazione, del tutto mancata).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 1399/2021,
- Accoglie l'appello e rigetta l'opposizione, proposta da , confermando l'efficacia del CP_1 precetto di rilascio;
- condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di controparte, liquidate, CP_1 per il giudizio innanzi al tribunale, in € 3800,00, e, per il giudizio in appello, in € 3473,00, oltre il costo del contributo unificato;
spese generali ed accessori di legge. Roma, 15.1.2025
IL PRESIDENTE rel.