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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 19/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORE Parte_1 C.F._1
ARTURO, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLI 42 TORINO presso il difensore avv. AMORE
ARTURO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CALVANESE MARIA e dell'avv. BRANCA MARIA ANTONIETTA ( VIALE MASINI N. 12/14 - C/O C.F._2 Controparte_1
40126 ; ( ) VIALE
[...] CP_1 CP_2 C.F._3
MASINI N. 12/14 - C/O 40126 Controparte_1
; ( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O CP_1 Parte_2 C.F._4
40126 ; , elettivamente CP_1 Controparte_1 CP_1 domiciliato in VIALE MASINI N. 12/14 C/O Controparte_1
40126 presso il difensore avv. CALVANESE MARIA
[...] CP_1
(C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03-01-2020, opponeva l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione N°864/2015, emessa dalla DTL di e notificata in data 23-11-2015, CP_1
e la relativa la Cartella di Pagamento N°0682019002758105200, notificatagli in data 13-
11-2019 dall . Controparte_3
Affermava che l'ordinanza ingiunzione opposta traeva origine dal verbale unico di accertamento ispettivo e notificazione N° BO537/2913-9-01 del 19-01-2013, con cui era stata accertata la violazione dell'art.3 comma 3 del d.l. 12/2002, dell'art.39, commi 1 e 2 del d.l. 112/2008 e dell'art.4 bis, comma 2 del d.lgs. 181/2000, per avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato con il signor . Parte_3
Affermava poi che l'Ordinanza Ingiunzione opposta non gli era stata notificata, e lo stesso ricorrente ne era venuto a conoscenza solo quattro anni dopo con la notifica della Cartella di Pagamento dell' Controparte_3
N°0682019002758105200, in data 13-11-2019.
Esponeva che, a seguito di verifiche, risultava che l'ordinanza ingiunzione N°864/2015 era stata notificata a a mezzo del servizio postale, presso la sua Parte_1 residenza in Pozzuolo Martesana (MI), via Siena n.11, mediante consegna dell'atto a mani proprie, in data 23-11-2015. Precisava sul punto che, tuttavia, la firma sulla cartolina non era stata apposta dal bensì da altro soggetto che aveva firmato con il nome del ricorrente. Pt_1
Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva la sospensione della cartella di pagamento N°068 2019 00275810 52 00 e dell'Ordinanza Ingiunzione N° 864/2015, proponendo anche querela di falso in via incidentale, in ordine al soggetto che aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento della notifica dell'Ordinanza Ingiunzione.
Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro:
- dichiarasse illegittima, nulla, annullabile, e comunque annullarsi e/o revocarsi la cartella di pagamento 068 2019 00275810 52 00, dichiarando insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in ragione della Parte_1 mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione della di Parte_4
n. 864/2015; CP_1 dichiarasse illegittima, nulla, annullabile, e comunque annullarsi elo revocarsi la cartella di pagamento 068 2019 00275810 52 00 e/o l'ordinanza ingiunzione della
di n. 864/2015, nonchè tutti gli atti Parte_4 CP_1 presupposti e/o connessi, attesa l'avvenuta prescrizione estintiva quinquennale della pretesa sanzionatoria, in considerazione della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, dichiarasse illegittima, nulla, annullabile, e comunque annullarsi e/o revocarsi la cartella di pagamento 068 2019 00275810 52 00 e/o l'ordinanza ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna n. 864/2015 e/o il verbale unico di accertamento e notificazione
pagina 2 di 7 N°B0537/2013 - 9 -01 del 19.01.2013, nonchè tutti gli atti presupposti e/o connessi, atteso il difetto di motivazione e di prova dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la totale insussistenza della violazione contestata, e comunque per i motivi tutti di cui al presente atto;
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
* Contr Si costituiva in giudizio la di affermando l'infondatezza del ricorso e la CP_1 fondatezza e legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni indicate in comparsa costituzione e risposta. In particolare, rilevava la validità della notifica dell'ordinanza ingiunzione effettuata dall'Agente Postale incaricato di recapitare l'atto giudiziario in quanto l'agente postale svolge in tale circostanza funzioni di pubblico ufficiale la cui attività di verbalizzazione ha valore fino a querela di falso. Precisava che, non essendo stata proposta querela di falso, la firma apposta esplicava piena effettività con conseguente validità della notifica del 23-11-2013. Alla luce della validità della notifica, contestava l'avvenuta prescrizione sostenuta dal ricorrente ed eccepiva il decorso dei termini per impugnare il merito della cartella esattoriale. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale della domanda di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.
* Il processo di svolgeva alle udienze del 11-09-2020, 11-01-2021, 26-04-2021 con chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, la quale rimaneva contumace. Con ordinanza del 03-05-2021, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella esattoriale opposta, per i motivi indicati nella stessa Ordinanza. Il processo veniva sospeso in data 27-09-2021, poiché il ricorrente proponeva, dinnanzi alle sezioni civili, procedimento di querela di falso contro l'avviso di notifica dell'Ordinanza Ingiunzione N°864/2015 del 23-11-2015, eccependo che la sottoscrizione apposta sulla carolina di notifica non era autografa. Il processo veniva poi riassunto in data 28-10-2024, all'esito del giudizio civile sulla querela di falso, e proseguiva alle udienze del 16-12-2024 e 24-03-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, per quanto attiene all'eccezione di parte ricorrente sulla nullità della cartella di pagamento N°0682019002758105200, notificata in data 13- Contr 11-2019, emessa sulla base dell'ordinanza ingiunzione N°864/2015 della di notificata in data 23-11-2015, posto che, asseritamente, quest'ultima non CP_1
pagina 3 di 7 sarebbe mai stata notificata al ricorrente, l'eccezione è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi. Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio, a seguito del ricevimento della Cartella
Esattoriale N°068201900275810520, parte ricorrente ha affermato che l'ordinanza ingiunzione N°864/2015, presupposto della cartella di pagamento, non gli era mai stata notificata. Dopo aver chiesto chiarimenti alla DTL e aver preso visione dell'Ordinanza Ingiunzione notificata a mezzo raccomandata A.R. dall' , mediante consegna a Controparte_1 mani proprie nella residenza anagrafica, ha affermato che la firma apposta in calce all'Avviso di Ricevimento, non era autografa. Successivamente il ricorrente ha proposto querela di falso, in via incidentale al presente giudizio, definita con sentenza del Tribunale Civile di Bologna N°2351/2024 pubblicata in data 04-09-2024 e passata in giudicato. Tale sentenza ha accertato che la sottoscrizione a nome del ricorrente, apposta sull'Avviso di Ricevimento dell'Ordinanza Ingiunzione, quale destinatario, in data 23- 11- 2015, non era autografa del ricorrente . Parte_1
Ciò posto, osserva il Tribunale che tale circostanza, non è idonea ad inficiare la regolarità ed efficacia della notifica. È infatti emerso che, in data 23-11-2015, copia dell'atto suddetto è stata consegnata dal Pubblico Ufficiale addetto alla notifica, all'indirizzo di residenza del ricorrente ed ivi ritirato da persona qualificatasi come , che, come tale, ha sottoscritto Parte_1
l'avviso di ricevimento. Queste circostanze risultano dall'attestazione del notificante prodotta in giudizio e che, concernendo attività dallo stesso svolte, dichiarazioni da lui ricevute e fatti verificatisi alla sua presenza, fa piena prova fino a querela di falso (da ultimo Cass. Civ. Ord. N°22058/2019). Ora, la querela di falso presentata dal ricorrente nel corso del presente giudizio è invece limitata al diverso aspetto dell'apocrifia della sottoscrizione “al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione”. Entro tali limiti deve perciò essere compresa la statuizione del Tribunale di Bologna che, accogliendo la querela di falso, ha dichiarato la sottoscrizione come non apposta dal ricorrente: “Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, istituita con ordinanza collegiale 27.04.2023, danno conto che la sottoscrizione oggetto della presente querela
“non è riconducibile alla mano di , pertanto è apocrifa” (pag. 34 Parte_1 elaborato depositato il 05.10.2023). Non si riscontrano ragioni per discostarsi dalla chiara conclusione cui è pervenuta la consulente, in ragione della particolare conoscenza della materia come risultante dalla complessa attività di analisi compiuta;
nessuna contestazione è stata proposta in ordine al suo operato.
5. In questi termini, ed in questi limiti, viene accolta la domanda attorea.
pagina 4 di 7 Viene quindi riconosciuto ed affermato che la sottoscrizione ” Pt_1 Parte_1 posta nell'avviso di ricevimento n. cron n. 0864/2015 del 23.11.2015., è falsa non appartenendo alla grafomotricità di parte attrice. Estranee, infine, all'oggetto della presente decisione le questioni relative alla validità della notificazione, il cui esame è riservato al giudice della causa di opposizione all'ingiunzione di pagamento”. Si tratta dunque, in questa sede, di valutare se una notifica effettuata con le modalità descritte, sia da ritenersi valida o nulla, qualora la sottoscrizione apposta dal ricevente risulti apocrifa, in mancanza di ulteriori allegazioni sul punto da parte del ricorrente. In altre parole, si tratta di stabilire se l'apocrifia della firma apposta dal ricevente sia, di per sé sola, elemento sufficiente ad invalidare una notificazione svolta nelle forme di legge alla residenza del destinatario.
Sul punto, osserva il Tribunale che il sistema delle notificazioni appare ordinato dal legislatore al fine di contemperare interessi diversi e potenzialmente confliggenti. Da un lato vi è l'interesse di chi esegue la notifica alla maggiore speditezza possibile, dall'altro l'interesse del ricevente alla piena ed effettiva conoscenza, sopra di essi l'interesse generale alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche. A ciò appaiono rivolte le norme in materia di notificazione che, da un lato precisano le forme, i tempi, i luoghi e le cautele con cui gli atti devono essere portati nella sfera di conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, del destinatario e dall'altro equiparano la conoscenza legale, ossia il rispetto di quelle forme, alla conoscenza effettiva. A tale riguardo, si osserva che il Pubblico Ufficiale che effettua la notifica, non verifica l'identità di chi riceve l'atto notificato, né è tenuto a farlo. Tant'è vero che la Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione esclude che la difformità tra quanto dichiarato nella realtà, ovvero tra la cosiddetta “verità estrinseca” delle dichiarazioni e la “verità intrinseca” delle stesse, sia coperta dalla fede privilegiata dell'atto pubblico (Cass. Civ., Ord. N°29974/2017). Ciò porta a ritenere che, in un caso come quello di specie, la notifica effettuata in data certa dal Pubblico Ufficiale incaricato, all'indirizzo del destinatario e ritirata da persona presente in quel domicilio, qualificatasi come il destinatario, sia da ritenersi validamente effettuata. Infatti, a prescindere dall'identificazione esatta del soggetto che ha ritirato il verbale notificato con la persona di , la presenza di un tale soggetto nel Parte_1 domicilio del destinatario e l'attività di ritiro degli atti indirizzati al da Pt_1 parte di soggetto qualificatosi come tale, porta a presumere, in mancanza di qualsivoglia allegazione contraria da parte del ricorrente, che si tratti di persona di casa o di famiglia. Come affermato dalla Corte di Cassazione sul punto, “con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario di questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali
pagina 5 di 7 da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto” (Cass., sez. Lav N°9793/2015). Ne consegue che le circostanze di causa sopra riportate, possono ben far presumere la
“comunanza di rapporti” cui la Suprema Corte fa riferimento, presunzione che non può essere superata stante la mancanza di allegazioni contrarie da parte del ricorrente. Appare pertanto superata in tal modo l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza Contr ingiunzione N°864/2015 della di Bologna notificata in data 23-11-2015 e la conseguente eccezione di nullità della Cartella di Pagamento N°0682019002758105200, notificata in data 13-11-2019. Per quanto attiene invece l'eccezione di parte ricorrente sulla prescrizione e il merito dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente causa, entrambe le eccezioni sono infondate e pertanto respinte. Invero, stante la piena efficacia della notifica dell'ordinanza ingiunzione e della relativa cartella esattoriale, ai sensi della l'art.28 della legge 24 novembre 1981 N°689 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Fra la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (23-11-2015) e la data della notifica della cartella esattoriale (13-11-2019) non è decorso il termine di cinque anni per dichiarare tale diritto prescritto. Per quanto attiene invece al merito dell'ordinanza ingiunzione, stante sempre la validità della notifica, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di contestare i motivi che hanno portato la DTL di ad emettere l'ordinanza ingiunzione. CP_1
Il merito avrebbe dovuto essere contestato, con ricorso in opposizione davanti a questo Tribunale, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto oggetto di causa, ossia entro trenta giorni dal 23-11-2015. Da ultimo, osserva il Tribunale che è infondata anche l'eccezione svolta da parte ricorrente, unicamente in sede di note conclusive, circa la nullità della notifica per assenza della c.d. CAD. Infatti, essendo avvenuta la notifica, formalmente a mani proprie, l'Agente Postale non Parte_ era tenuto all'invio della . Osserva da ultimo il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, nel contesto sopra delineato, sarebbe stato onere del ricorrente indicare chi fosse la persona presente nella residenza dello stesso ricorrente, che aveva ritirato la notifica, sottoscrivendo l'Avviso con il nome del ricorrente, indicando altresì le presumili ragioni per cui tale persona, necessariamente persona di famiglia, non aveva poi trasmesso l'atto notificato, al ricorrente stesso. Tali allegazioni difettano radicalmente nel ricorso introduttivo del giudizio, e pertanto devono essere respinte le domande del ricorrente. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro respinge il ricorso proposto da contro la cartella esattoriale Parte_1
N°068 2019 0027581052 000 e contro l'Ordinanza Ingiunzione dell'
[...]
di N°864/2015. Controparte_1 CP_1
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore Parte_1 dell' , divenuto Controparte_1 Controparte_5
, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre
[...] accessori di legge. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 24/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 19/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORE Parte_1 C.F._1
ARTURO, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLI 42 TORINO presso il difensore avv. AMORE
ARTURO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CALVANESE MARIA e dell'avv. BRANCA MARIA ANTONIETTA ( VIALE MASINI N. 12/14 - C/O C.F._2 Controparte_1
40126 ; ( ) VIALE
[...] CP_1 CP_2 C.F._3
MASINI N. 12/14 - C/O 40126 Controparte_1
; ( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O CP_1 Parte_2 C.F._4
40126 ; , elettivamente CP_1 Controparte_1 CP_1 domiciliato in VIALE MASINI N. 12/14 C/O Controparte_1
40126 presso il difensore avv. CALVANESE MARIA
[...] CP_1
(C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03-01-2020, opponeva l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione N°864/2015, emessa dalla DTL di e notificata in data 23-11-2015, CP_1
e la relativa la Cartella di Pagamento N°0682019002758105200, notificatagli in data 13-
11-2019 dall . Controparte_3
Affermava che l'ordinanza ingiunzione opposta traeva origine dal verbale unico di accertamento ispettivo e notificazione N° BO537/2913-9-01 del 19-01-2013, con cui era stata accertata la violazione dell'art.3 comma 3 del d.l. 12/2002, dell'art.39, commi 1 e 2 del d.l. 112/2008 e dell'art.4 bis, comma 2 del d.lgs. 181/2000, per avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato con il signor . Parte_3
Affermava poi che l'Ordinanza Ingiunzione opposta non gli era stata notificata, e lo stesso ricorrente ne era venuto a conoscenza solo quattro anni dopo con la notifica della Cartella di Pagamento dell' Controparte_3
N°0682019002758105200, in data 13-11-2019.
Esponeva che, a seguito di verifiche, risultava che l'ordinanza ingiunzione N°864/2015 era stata notificata a a mezzo del servizio postale, presso la sua Parte_1 residenza in Pozzuolo Martesana (MI), via Siena n.11, mediante consegna dell'atto a mani proprie, in data 23-11-2015. Precisava sul punto che, tuttavia, la firma sulla cartolina non era stata apposta dal bensì da altro soggetto che aveva firmato con il nome del ricorrente. Pt_1
Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva la sospensione della cartella di pagamento N°068 2019 00275810 52 00 e dell'Ordinanza Ingiunzione N° 864/2015, proponendo anche querela di falso in via incidentale, in ordine al soggetto che aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento della notifica dell'Ordinanza Ingiunzione.
Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro:
- dichiarasse illegittima, nulla, annullabile, e comunque annullarsi e/o revocarsi la cartella di pagamento 068 2019 00275810 52 00, dichiarando insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in ragione della Parte_1 mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione della di Parte_4
n. 864/2015; CP_1 dichiarasse illegittima, nulla, annullabile, e comunque annullarsi elo revocarsi la cartella di pagamento 068 2019 00275810 52 00 e/o l'ordinanza ingiunzione della
di n. 864/2015, nonchè tutti gli atti Parte_4 CP_1 presupposti e/o connessi, attesa l'avvenuta prescrizione estintiva quinquennale della pretesa sanzionatoria, in considerazione della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, dichiarasse illegittima, nulla, annullabile, e comunque annullarsi e/o revocarsi la cartella di pagamento 068 2019 00275810 52 00 e/o l'ordinanza ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna n. 864/2015 e/o il verbale unico di accertamento e notificazione
pagina 2 di 7 N°B0537/2013 - 9 -01 del 19.01.2013, nonchè tutti gli atti presupposti e/o connessi, atteso il difetto di motivazione e di prova dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la totale insussistenza della violazione contestata, e comunque per i motivi tutti di cui al presente atto;
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
* Contr Si costituiva in giudizio la di affermando l'infondatezza del ricorso e la CP_1 fondatezza e legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni indicate in comparsa costituzione e risposta. In particolare, rilevava la validità della notifica dell'ordinanza ingiunzione effettuata dall'Agente Postale incaricato di recapitare l'atto giudiziario in quanto l'agente postale svolge in tale circostanza funzioni di pubblico ufficiale la cui attività di verbalizzazione ha valore fino a querela di falso. Precisava che, non essendo stata proposta querela di falso, la firma apposta esplicava piena effettività con conseguente validità della notifica del 23-11-2013. Alla luce della validità della notifica, contestava l'avvenuta prescrizione sostenuta dal ricorrente ed eccepiva il decorso dei termini per impugnare il merito della cartella esattoriale. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale della domanda di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.
* Il processo di svolgeva alle udienze del 11-09-2020, 11-01-2021, 26-04-2021 con chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, la quale rimaneva contumace. Con ordinanza del 03-05-2021, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella esattoriale opposta, per i motivi indicati nella stessa Ordinanza. Il processo veniva sospeso in data 27-09-2021, poiché il ricorrente proponeva, dinnanzi alle sezioni civili, procedimento di querela di falso contro l'avviso di notifica dell'Ordinanza Ingiunzione N°864/2015 del 23-11-2015, eccependo che la sottoscrizione apposta sulla carolina di notifica non era autografa. Il processo veniva poi riassunto in data 28-10-2024, all'esito del giudizio civile sulla querela di falso, e proseguiva alle udienze del 16-12-2024 e 24-03-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, per quanto attiene all'eccezione di parte ricorrente sulla nullità della cartella di pagamento N°0682019002758105200, notificata in data 13- Contr 11-2019, emessa sulla base dell'ordinanza ingiunzione N°864/2015 della di notificata in data 23-11-2015, posto che, asseritamente, quest'ultima non CP_1
pagina 3 di 7 sarebbe mai stata notificata al ricorrente, l'eccezione è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi. Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio, a seguito del ricevimento della Cartella
Esattoriale N°068201900275810520, parte ricorrente ha affermato che l'ordinanza ingiunzione N°864/2015, presupposto della cartella di pagamento, non gli era mai stata notificata. Dopo aver chiesto chiarimenti alla DTL e aver preso visione dell'Ordinanza Ingiunzione notificata a mezzo raccomandata A.R. dall' , mediante consegna a Controparte_1 mani proprie nella residenza anagrafica, ha affermato che la firma apposta in calce all'Avviso di Ricevimento, non era autografa. Successivamente il ricorrente ha proposto querela di falso, in via incidentale al presente giudizio, definita con sentenza del Tribunale Civile di Bologna N°2351/2024 pubblicata in data 04-09-2024 e passata in giudicato. Tale sentenza ha accertato che la sottoscrizione a nome del ricorrente, apposta sull'Avviso di Ricevimento dell'Ordinanza Ingiunzione, quale destinatario, in data 23- 11- 2015, non era autografa del ricorrente . Parte_1
Ciò posto, osserva il Tribunale che tale circostanza, non è idonea ad inficiare la regolarità ed efficacia della notifica. È infatti emerso che, in data 23-11-2015, copia dell'atto suddetto è stata consegnata dal Pubblico Ufficiale addetto alla notifica, all'indirizzo di residenza del ricorrente ed ivi ritirato da persona qualificatasi come , che, come tale, ha sottoscritto Parte_1
l'avviso di ricevimento. Queste circostanze risultano dall'attestazione del notificante prodotta in giudizio e che, concernendo attività dallo stesso svolte, dichiarazioni da lui ricevute e fatti verificatisi alla sua presenza, fa piena prova fino a querela di falso (da ultimo Cass. Civ. Ord. N°22058/2019). Ora, la querela di falso presentata dal ricorrente nel corso del presente giudizio è invece limitata al diverso aspetto dell'apocrifia della sottoscrizione “al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione”. Entro tali limiti deve perciò essere compresa la statuizione del Tribunale di Bologna che, accogliendo la querela di falso, ha dichiarato la sottoscrizione come non apposta dal ricorrente: “Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, istituita con ordinanza collegiale 27.04.2023, danno conto che la sottoscrizione oggetto della presente querela
“non è riconducibile alla mano di , pertanto è apocrifa” (pag. 34 Parte_1 elaborato depositato il 05.10.2023). Non si riscontrano ragioni per discostarsi dalla chiara conclusione cui è pervenuta la consulente, in ragione della particolare conoscenza della materia come risultante dalla complessa attività di analisi compiuta;
nessuna contestazione è stata proposta in ordine al suo operato.
5. In questi termini, ed in questi limiti, viene accolta la domanda attorea.
pagina 4 di 7 Viene quindi riconosciuto ed affermato che la sottoscrizione ” Pt_1 Parte_1 posta nell'avviso di ricevimento n. cron n. 0864/2015 del 23.11.2015., è falsa non appartenendo alla grafomotricità di parte attrice. Estranee, infine, all'oggetto della presente decisione le questioni relative alla validità della notificazione, il cui esame è riservato al giudice della causa di opposizione all'ingiunzione di pagamento”. Si tratta dunque, in questa sede, di valutare se una notifica effettuata con le modalità descritte, sia da ritenersi valida o nulla, qualora la sottoscrizione apposta dal ricevente risulti apocrifa, in mancanza di ulteriori allegazioni sul punto da parte del ricorrente. In altre parole, si tratta di stabilire se l'apocrifia della firma apposta dal ricevente sia, di per sé sola, elemento sufficiente ad invalidare una notificazione svolta nelle forme di legge alla residenza del destinatario.
Sul punto, osserva il Tribunale che il sistema delle notificazioni appare ordinato dal legislatore al fine di contemperare interessi diversi e potenzialmente confliggenti. Da un lato vi è l'interesse di chi esegue la notifica alla maggiore speditezza possibile, dall'altro l'interesse del ricevente alla piena ed effettiva conoscenza, sopra di essi l'interesse generale alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche. A ciò appaiono rivolte le norme in materia di notificazione che, da un lato precisano le forme, i tempi, i luoghi e le cautele con cui gli atti devono essere portati nella sfera di conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, del destinatario e dall'altro equiparano la conoscenza legale, ossia il rispetto di quelle forme, alla conoscenza effettiva. A tale riguardo, si osserva che il Pubblico Ufficiale che effettua la notifica, non verifica l'identità di chi riceve l'atto notificato, né è tenuto a farlo. Tant'è vero che la Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione esclude che la difformità tra quanto dichiarato nella realtà, ovvero tra la cosiddetta “verità estrinseca” delle dichiarazioni e la “verità intrinseca” delle stesse, sia coperta dalla fede privilegiata dell'atto pubblico (Cass. Civ., Ord. N°29974/2017). Ciò porta a ritenere che, in un caso come quello di specie, la notifica effettuata in data certa dal Pubblico Ufficiale incaricato, all'indirizzo del destinatario e ritirata da persona presente in quel domicilio, qualificatasi come il destinatario, sia da ritenersi validamente effettuata. Infatti, a prescindere dall'identificazione esatta del soggetto che ha ritirato il verbale notificato con la persona di , la presenza di un tale soggetto nel Parte_1 domicilio del destinatario e l'attività di ritiro degli atti indirizzati al da Pt_1 parte di soggetto qualificatosi come tale, porta a presumere, in mancanza di qualsivoglia allegazione contraria da parte del ricorrente, che si tratti di persona di casa o di famiglia. Come affermato dalla Corte di Cassazione sul punto, “con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario di questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali
pagina 5 di 7 da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto” (Cass., sez. Lav N°9793/2015). Ne consegue che le circostanze di causa sopra riportate, possono ben far presumere la
“comunanza di rapporti” cui la Suprema Corte fa riferimento, presunzione che non può essere superata stante la mancanza di allegazioni contrarie da parte del ricorrente. Appare pertanto superata in tal modo l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza Contr ingiunzione N°864/2015 della di Bologna notificata in data 23-11-2015 e la conseguente eccezione di nullità della Cartella di Pagamento N°0682019002758105200, notificata in data 13-11-2019. Per quanto attiene invece l'eccezione di parte ricorrente sulla prescrizione e il merito dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente causa, entrambe le eccezioni sono infondate e pertanto respinte. Invero, stante la piena efficacia della notifica dell'ordinanza ingiunzione e della relativa cartella esattoriale, ai sensi della l'art.28 della legge 24 novembre 1981 N°689 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Fra la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (23-11-2015) e la data della notifica della cartella esattoriale (13-11-2019) non è decorso il termine di cinque anni per dichiarare tale diritto prescritto. Per quanto attiene invece al merito dell'ordinanza ingiunzione, stante sempre la validità della notifica, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di contestare i motivi che hanno portato la DTL di ad emettere l'ordinanza ingiunzione. CP_1
Il merito avrebbe dovuto essere contestato, con ricorso in opposizione davanti a questo Tribunale, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto oggetto di causa, ossia entro trenta giorni dal 23-11-2015. Da ultimo, osserva il Tribunale che è infondata anche l'eccezione svolta da parte ricorrente, unicamente in sede di note conclusive, circa la nullità della notifica per assenza della c.d. CAD. Infatti, essendo avvenuta la notifica, formalmente a mani proprie, l'Agente Postale non Parte_ era tenuto all'invio della . Osserva da ultimo il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, nel contesto sopra delineato, sarebbe stato onere del ricorrente indicare chi fosse la persona presente nella residenza dello stesso ricorrente, che aveva ritirato la notifica, sottoscrivendo l'Avviso con il nome del ricorrente, indicando altresì le presumili ragioni per cui tale persona, necessariamente persona di famiglia, non aveva poi trasmesso l'atto notificato, al ricorrente stesso. Tali allegazioni difettano radicalmente nel ricorso introduttivo del giudizio, e pertanto devono essere respinte le domande del ricorrente. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro respinge il ricorso proposto da contro la cartella esattoriale Parte_1
N°068 2019 0027581052 000 e contro l'Ordinanza Ingiunzione dell'
[...]
di N°864/2015. Controparte_1 CP_1
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore Parte_1 dell' , divenuto Controparte_1 Controparte_5
, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre
[...] accessori di legge. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 24/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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