Versione
15 marzo 1992
15 marzo 1992
Art. 6. 1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicita' concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 51Provvedimento: N. 00054/2006 REG.RIC. N. 00051/2011 REG.PROV.COLL. N. 00054/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 54 del 2006, proposto da ZZ SI e OM NA IA, nella loro qualità di soci e legali rappresentanti della società Foto Click S.n.c. di OM NA IA & C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Accordino e Marina Baruffi, con domicilio eletto presso l'avv. Marina Baruffi in PA, via Cantelli 9; contro il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vezzulli, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Zucchi in PA, via Cantelli 9; per la condanna dell'intimato al …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- prova del danno·
- danno da sospensione attività commerciale·
- risarcimento danni·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- spese di giudizio·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- sospensione attività professionale·
- art. 6 legge 5.2.1992 n. 175