Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 marzo 1992
Art. 6. 1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicita' concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 15 marzo 1992
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