Sentenza breve 8 settembre 2025
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L'indennità di accompgamento non fa reddito L'ISEE è l'unico indicatore legittimo per valutare la capacità contributiva nelle prestazioni socio-sanitarie. Gli enti locali non possono applicare criteri discrezionali o extra-normativi per negare o diminuire l'aiuto integrativo per la retta della RSA. In questo quadro, l'indennità di accompagnamento riveste un ruolo particolare. Trattasi infatti di una misura compensativa per la grave disabilità ed esente da IRPEF. Il D.L. n. 42/2016 del resto ne vieta esplicitamente il computo nel calcolo ISEE. Considerarla reddito disponibile quindi è un atto illegittimo. Lo ha precisato il TAR Lecce n. 169-2026. Comune nega l'integrazione della retta RSA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 08/09/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ermelinda Maulucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
del verbale di scrutinio finale della classe 2D del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di VI IN (VI) del 09.06.2025 nella parte in cui è stata disposta la non ammissione alla classe successiva dello studente -OMISSIS-, del documento di valutazione anno scolastico 2024/2025 del 09.06.2025 con il quale è stata attestata la non ammissione alla classe successiva, del conseguente elenco ammessi/non ammessi alla classe successiva del 09.06.2025, di ogni ulteriore atto ancorché non conosciuto antecedente, successivo, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, di anni tredici, ha frequentato, nell’anno scolastico 2024-2025, il secondo anno della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di VI IN (VI).
Già nel corso del precedente anno scolastico 2023/2024 -OMISSIS- aveva manifestato delle difficoltà nel comportamento che avevano indotto i genitori a richiedere l’aiuto della scuola e l’attivazione della psicologa scolastica, figura presente all’interno dell’Istituto “-OMISSIS-”.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico i genitori decidevano di rivolgersi ad una psicologa esterna all’Istituto, la dott.ssa -OMISSIS-, professionista che lavora anche presso la ULSS 8 Berica.
La dott.ssa -OMISSIS- prendeva in carico -OMISSIS- e lo sottoponeva a diversi accertamenti cognitivi e psicologici.
Nel frattempo continuavano ad essere registrati alcuni problemi di comportamento; precisamente, viene riferito che l’alunno teneva “ comportamenti inappropriati e reiterati anche a sfondo sessuale ”.
In data 6 novembre 2024, il Consiglio di Classe adottava un provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno vietando allo stesso di partecipare alla corsa campestre ed alla prima uscita didattica.
A seguito di tale provvedimento i genitori del ragazzo chiedevano un colloquio con la Dirigente Scolastica.
Nel corso dell’incontro i due genitori riferivano alla Dirigente che loro figlio era seguito da alcuni mesi dalla psicologa dott.ssa -OMISSIS- e che erano in attesa della sua relazione.
Pochi giorni dopo la psicologa consegnava ai genitori il proprio elaborato dal quale emergeva la presenza della neurodivergenza Plusdotazione cognitiva: “ da un punto di vista clinico quindi non sono presenti difficoltà clinicamente significative ma un pattern comportamentale che si identifica come plusdotazione ”.
La psicologa evidenziava inoltre che la plusdotazione implica avere “ un QI alto e una immaturità comportamentale (che) porta il ragazzo a provare noia, demotivazione e frustrazione durante le lezioni mettendo in atto comportamenti disturbanti per la lezione” con conseguente “ricerca di stimoli attivanti ”.
La psicologa nella propria relazione indicava le caratteristiche dei ragazzi plusdotati e la necessità, “ per aiutare -OMISSIS- nel periodo della scuola secondaria di primo grado ” di “a ttivare un BES (il Miur nel 2019 ha riconosciuto gli alunni con alto potenziale intellettivo nell’ambito dei bisogni educativi speciali) a scuola e delle attività specifiche nel pomeriggio ”.
I genitori del ragazzo consegnavano a scuola la relazione chiedendo, come sollecitato dalla stessa psicologa, di attivare il percorso per studenti con Bisogni Educativi Speciali e la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che, tuttavia, non veniva adottato.
A novembre 2024 i ricorrenti affidavano -OMISSIS- ad una nuova professionista, la dott.ssa -OMISSIS- del centro Woli spt specializzato in disturbi del neurosviluppo.
Veniva comunicato alla scuola che -OMISSIS- aveva iniziato un percorso di psicoterapia e veniva fissato un colloquio con gli insegnanti del ragazzo e la dott. -OMISSIS-.
L’incontro si teneva il 14/01/2025 ed in tale circostanza la dott.ssa -OMISSIS-, confermando la diagnosi di plusdotazione, chiedeva alla scuola che venisse predisposto un PDP.
Nemmeno dopo tale incontro i genitori sono stati contattati dalla scuola per la stesura del PDP.
A marzo 2025 i ricorrenti chiedevano un ulteriore colloquio a scuola della psicologa.
Nel corso dell’incontro, che avveniva in data 25/03/25, la psicologa invitava di nuovo la scuola ad attuare un PDP; nella relazione della dott. -OMISSIS- si legge infatti “ PDP… richiesto più volte dalla terapeuta (dal 14/01/2025) ”.
In data 9/04/25, i genitori dell’alunno chiedevano un ennesimo colloquio con la Dirigente per sollecitare la scuola ad adottare un PDP.
La Dirigente riferiva che il PDP non poteva essere attuato in quanto la relazione risultava priva della quantificazione del Q.I. dell’alunno.
Il 9/06/2025, i ricorrenti venivano chiamati dalla scuola che comunicava loro la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva alla luce dell’insufficienza riportata relativamente al voto di condotta; non figurano, infatti, ulteriori insufficienze, avendo il ragazzo riportato quattro votazioni con “8”, quattro votazioni con “7” e quattro votazioni con “6”.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
1) insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento come risulta dal verbale di scrutinio finale;
2) contraddittorietà del provvedimento che indica sia la non ammissione dello studente che, contemporaneamente, la necessità per lo stesso di un preteso recupero previsto per gli alunni con insufficienze;
3) erronea applicazione della Legge 150/2024 e dei principi che la regolano;
4) violazione dei criteri di valutazione deliberati dallo stesso Istituto;
5) violazione della Nota Ministeriale 2867/25 in merito all’adeguata comunicazione alle famiglie sulle novità legislative;
6) mancanza di attuazione di interventi volti al coinvolgimento dello studente in attività per la comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti ex L 150/2024, art. 5;
7) mancata considerazione della non ammissione come evento eccezionale nel corso della scuola secondaria di primo grado ex D.L.vo 62/2017 e mancanza di esame predittivo sulle possibilità di recupero nell’anno scolastico successivo (Consiglio di Sato 3906/2020, 4107/2020, 13042/2023), anche in considerazione della raccomandazione della psicologa di effettuare un cambio di sezione dell’alunno;
8) mancato inserimento del ragazzo tra gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nonostante la presentazione di idonea certificazione già dall’inizio dell’anno scolastico;
9) assenza di interventi specifici a supporto dello studente e mancata messa in atto delle strategie consigliate dalle psicologhe del ragazzo pur essendo la scuola consapevole delle difficoltà anche emotive e relazionali del ragazzo già dall’inizio dell’anno scolastico a seguito di specifica certificazione depositata dalla famiglia;
10) in presenza di certificazione protocollata di neurodiversità del ragazzo, in particolare di plusdotazione con immaturità comportamentale, demotivazione e frustrazione durante la lezione, mancata adozione di un PDP e/o di opportune strategie senza alcuna discussione in merito da parte del Consiglio di Classe e senza fornire in corso di anno alcuna giustificazione di mancata assunzione di tali interventi nonostante le richieste dei professionisti e dei genitori;
11) disparità di trattamento sofferta dal minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto. Il giovane -OMISSIS- non è pertanto stato messo nelle condizioni di poter svolgere adeguatamente il proprio percorso emotivo, sociale e relazionale.
La causa veniva chiamata alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2025 in seno alla quale il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è fondato.
A tal fine è sufficiente evidenziare, ai sensi dell’art. 74 cpa, nella parte in cui dispone che “ la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”, che, sebbene l’adozione del PDP per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sia affidata al Consiglio di Classe, nel caso di specie, la decisione di non adottarlo è stata assunta sulla (errata) affermazione secondo cui la certificazione di plusdotazione fornita non fosse idonea mancando l’indicazione del QI (“ A seguito della prima relazione fornita dai genitori in ottobre (protocollo n.8290 del 29/11/2024) che riferiva di un comportamento problematico, il C.d.c. ha ritenuto che tale documento fosse insufficiente ai fini della stesura di un PDP in quanto non completo, non forniva dati precisi (QI dell'alunno, pur menzionandone la valutazione) ”.
Come osservato dalla parte ricorrente, mancano riferimenti normativi che impongano, per il caso di soggetto plusdotato, l’indicazione, al fine della predisposizione del PDP, del QI, non risulta possibile negare tale supporto in presenza di comprovate necessità.
Ne è seguita una disparità di trattamento del minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1°, lett. e), del cod. proc. amm., l’Amministrazione dovrà, quindi, rideterminarsi circa l’ammissione dell’alunno alla classe successiva tenendo in debita considerazione:
- il fatto che il minore ha riportato, come sopra indicato, la sufficienza in tutte le materie con voti anche alti in alcune discipline;
- il dato per cui la non ammissione di un soggetto plusdotato alla classe successiva, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti posti a fondamento del negativo voto di condotta, con il rischio concreto che la bocciatura e gli effetti della medesima fungano da elementi amplificativi delle condotte stigmatizzate, il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission .
Le spese, eccezionalmente, vanno compensate, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.