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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2083/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 03 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Cinzia Cellerino;
- per parte opposta: l'avv. Alessandra Aiuti in sostituzione dell'avv. Nicola Dottore.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 16/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2083/2024 N. 2083/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2083/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Cellerino del
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via del Chiassatello n. 96, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Dottore del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura in atti Email_1
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 720/2024 del 11/09/2024.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata 16/05/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia:
a) nel merito , revocare il decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 11/09/2024 RG n. 1627/2024 in ogni sua parte o capo, compreso anche quello relativo alle spese, per i motivi indicati in narrativa dichiarando che la comparente nulla deve all'opposta o che comunque non deve la somma così come ingiunta attesi i pagamenti effettuati anche nel corso del giudizio.
b) nel merito ed in via riconvenzionale, compensare giudizialmente la somma di € 793,00 o quella diversa, maggiore o minore che sarà provata in corso di causa, con l'eventuale credito vantato dalla nei confronti della odierna opponente, per le causali esposte in narrativa. CP_1
c) con vittoria di onorari e spese di lite”.
2 R.G. 2083/2024 Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova:
- in via preliminare: disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo opposto, nella parte in cui ingiunge il pagamento della somma di “€ 11990,47” invece che di “€
10990,47”;
- nel merito, per le ragioni in atto, senza inversione alcuna dell'onere probatorio avversario:
• in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• in subordine, condannare la società attrice-opponente al pagamento, in favore della convenuta- opposta, della somma capitale di € 9.990,47, salvo maggiore e/o diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi di mora di cui al d. lgs. 231/2002, oltre € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 del medesimo d. lgs.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, per entrambe le fasi, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA e IVA nelle misure di legge”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_1
società ingiunzione di pagamento della Parte_1
somma di € 11.990,47 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato per la fornitura di humus ed € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001; dimetteva fatture alle quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di
[...] procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente Parte_1 opposizione non contestando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti così come l'effettiva fornitura di humus risultante dalle fatture azionate in via monitoria da di € Controparte_1
11.990,47-, ma deducendo, in primo luogo, l'erronea computazione del credito ingiunto, atteso l'intervenuto pagamento di n. 2 acconti di € 1.000,00 ciascuno – eseguiti rispettivamente in data
30/08/2024 e 30/09/2024 - da detrarsi all'importo oggetto di ingiunzione e, in secondo luogo, la sussistenza di un controcredito per complessivi € 988,20 relativi a spese di riparazione sostenute sui due macchinari spargi humus concessigli in comodato d'uso gratuito dalla stessa parte opposta;
infine, parte opponente ha contestato la quantificazione del rimborso forfettario ex art. 6 comma 2 3 R.G. 2083/2024 D.lgs. 231/2001 in € 200,00 anziché nella minor somma di € 40,00 ed ha insistito, pertanto, nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/02/2025 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato. Controparte_1
In particolare, con riferimento al versamento dell'importo di € 1.000,00 in data 30/08/2024, ha rilevato di aver depositato nel corso del giudizio monitorio atto denominato “integrazione ricorso per decreto ingiuntivo” con il quale dava atto di aver ricevuto la suddetta somma;
il decreto ingiuntivo emesso, dunque, riporterebbe per mero errore materiale la somma originariamente ingiunta – pari ad € 11.990,47 – e non quella decurtata dell'acconto ricevuto;
con riferimento, poi, al successivo pagamento di ulteriori € 1.000,00 effettuato dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notifica, quest'ultimo confermerebbe la bontà della pretesa creditoria avanzata dall'opposta.
Parte opposta ha, altresì, dedotto la corretta quantificazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs 231/2002 e ha contestato la sussistenza di un controcredito in capo alla società opponente per i lavori di riparazione eseguiti sui macchinari concessi in comodato d'uso gratuito, insistendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente.
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
4 R.G. 2083/2024 In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le odierne parti in causa - quale creditrice opposta e Controparte_1 Parte_1
quale debitrice opponente - è circostanza pacifica e non contestata, atteso che è la
[...]
stessa parte opponente a confermare il rapporto negoziale e l'effettiva fornitura di humus ricevuta dalla come da fatture azionate in via monitoria. Controparte_1
1.1. Parte opponente, tuttavia, ha eccepito di aver provveduto ad effettuare – in data 29/08/2024,
30/09/2024 e 31/10/2024 – il versamento di n. 3 acconti dell'importo di € 1.000,00 ciascuno, i quali dunque dovrebbero essere detratti dall'importo originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto emesso in via monitoria.
L'eccezione è fondata, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui l'oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. n. 21432/2011; Cass. Civ. n. 21840/2013).
Nel caso di specie, parte opponente ha provveduto ad effettuare il primo dei suddetti versamenti in data 29/08/2024 indicando quale casuale “acconto su fatt. n. 413-23” (cfr. doc. 8 di parte opponente) e, dunque, in data antecedente l'emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il
12/09/2024; i successivi acconti, invece, risultano effettuati in data 30/09/2024 – anch'esso riportante la descrizione “acconto su fattura n. 413-23” (cfr. doc. 8 di parte opponente) - e in data
31/10/2024, recante causale “saldo fattura n. 413 e acconto fattura n. 424” (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente).
5 R.G. 2083/2024 Ebbene, posto che gli acconti versati da parte opponente si riferiscono a due delle cinque fatture azionate in via monitoria dalla società e, precisamente alle fatture n. Controparte_1
413/2023 e 424/2023, il decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 12/09/2024 emesso dal Tribunale di
Pistoia deve essere revocato.
1.2. Quanto al residuo credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente si osserva quanto segue.
Parte opponente eccepisce la sussistenza di un controcredito nei confronti della società opposta per un importo complessivo pari ad € 988,20 e relativo a spese di riparazione che la stessa opponente avrebbe eseguito su uno dei macchinari “spargi humus” concessigli in comodato d'uso gratuito proprio dalla società e da quest'ultima mai rimborsati. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Sul punto basti qui richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla” (cfr. Cass. Civ. n. 15699/2018).
Ebbene, nel caso di specie parte opponente si è limitata a produrre le fatture emesse dall'officina presso cui sono stati ricoverati i macchinari e i pagamenti effettuati per la riparazione degli stessi, allegando il carattere necessario ed urgente delle suddette opere manutentive ma omettendo di fornire alcuna prova sul punto, di talché non può riconoscersi a quest'ultima alcun diritto al rimborso delle spese sostenute.
1.3. Parte opponente eccepisce, infine, l'errata quantificazione del risarcimento del danno di cui all'art. 6 d.lgs 231/2002, determinato da parte opposta in € 40,00 per ciascuna fattura rimasta impagata e, dunque, in complessivi € 200,00-.
Anche tale eccezione è infondata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha chiarito che l'art. 6 d.lgs 231/2002 – attuativo della direttiva 2000/35/CE nel testo modificato dal d.lgs 192/2012, il quale ha recepito la nuova direttiva 2011/7/UE – deve essere interpretato nel senso che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (C-585/2020); pertanto, parte opposta ha correttamente quantificato l'importo del
6 R.G. 2083/2024 suddetto risarcimento nella misura di € 40,00 per ognuna delle cinque fatture azionate in via monitoria, così per complessivi € 200,00-.
1.4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il credito vantato da Controparte_1
nei confronti di deve essere rideterminato, Parte_1 detratto l'importo di € 3.000,00 portato dai n. 3 acconti corrisposti dalla opponente e rigettata l'eccezione di compensazione sollevata da quest'ultima, nel minor importo di € 8.990,47-, oltre interessi legali ex D.lgs 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze al saldo e oltre € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 D.lgs 231/2002.
Sulle spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
Per i residui due terzi (2/3) le spese di lite sia del presente giudizio di opposizione sia della fase monitoria seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima e liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (€ 8.990,47) ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, atteso che parte opposta ha provveduto al deposito della sola memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e ad essa non è seguita alcuna ulteriore attività e ridotto, altresì, del 50% il compenso per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 12/09/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 8.990,47 oltre interessi legali ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole
[...] scadenze al saldo e oltre € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 D.lgs 231/2002; compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); condanna
alla refusione dei residui due terzi (2/3) delle Parte_1
7 R.G. 2083/2024 spese di lite in favore di liquidate complessivamente in € 3.387,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge per la fase di opposizione, ed € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge per la fase monitoria.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
8 R.G. 2083/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 03 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Cinzia Cellerino;
- per parte opposta: l'avv. Alessandra Aiuti in sostituzione dell'avv. Nicola Dottore.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 16/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2083/2024 N. 2083/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2083/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Cellerino del
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via del Chiassatello n. 96, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Dottore del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura in atti Email_1
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 720/2024 del 11/09/2024.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata 16/05/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia:
a) nel merito , revocare il decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 11/09/2024 RG n. 1627/2024 in ogni sua parte o capo, compreso anche quello relativo alle spese, per i motivi indicati in narrativa dichiarando che la comparente nulla deve all'opposta o che comunque non deve la somma così come ingiunta attesi i pagamenti effettuati anche nel corso del giudizio.
b) nel merito ed in via riconvenzionale, compensare giudizialmente la somma di € 793,00 o quella diversa, maggiore o minore che sarà provata in corso di causa, con l'eventuale credito vantato dalla nei confronti della odierna opponente, per le causali esposte in narrativa. CP_1
c) con vittoria di onorari e spese di lite”.
2 R.G. 2083/2024 Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova:
- in via preliminare: disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo opposto, nella parte in cui ingiunge il pagamento della somma di “€ 11990,47” invece che di “€
10990,47”;
- nel merito, per le ragioni in atto, senza inversione alcuna dell'onere probatorio avversario:
• in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• in subordine, condannare la società attrice-opponente al pagamento, in favore della convenuta- opposta, della somma capitale di € 9.990,47, salvo maggiore e/o diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi di mora di cui al d. lgs. 231/2002, oltre € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 del medesimo d. lgs.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, per entrambe le fasi, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA e IVA nelle misure di legge”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_1
società ingiunzione di pagamento della Parte_1
somma di € 11.990,47 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato per la fornitura di humus ed € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001; dimetteva fatture alle quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di
[...] procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente Parte_1 opposizione non contestando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti così come l'effettiva fornitura di humus risultante dalle fatture azionate in via monitoria da di € Controparte_1
11.990,47-, ma deducendo, in primo luogo, l'erronea computazione del credito ingiunto, atteso l'intervenuto pagamento di n. 2 acconti di € 1.000,00 ciascuno – eseguiti rispettivamente in data
30/08/2024 e 30/09/2024 - da detrarsi all'importo oggetto di ingiunzione e, in secondo luogo, la sussistenza di un controcredito per complessivi € 988,20 relativi a spese di riparazione sostenute sui due macchinari spargi humus concessigli in comodato d'uso gratuito dalla stessa parte opposta;
infine, parte opponente ha contestato la quantificazione del rimborso forfettario ex art. 6 comma 2 3 R.G. 2083/2024 D.lgs. 231/2001 in € 200,00 anziché nella minor somma di € 40,00 ed ha insistito, pertanto, nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/02/2025 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato. Controparte_1
In particolare, con riferimento al versamento dell'importo di € 1.000,00 in data 30/08/2024, ha rilevato di aver depositato nel corso del giudizio monitorio atto denominato “integrazione ricorso per decreto ingiuntivo” con il quale dava atto di aver ricevuto la suddetta somma;
il decreto ingiuntivo emesso, dunque, riporterebbe per mero errore materiale la somma originariamente ingiunta – pari ad € 11.990,47 – e non quella decurtata dell'acconto ricevuto;
con riferimento, poi, al successivo pagamento di ulteriori € 1.000,00 effettuato dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notifica, quest'ultimo confermerebbe la bontà della pretesa creditoria avanzata dall'opposta.
Parte opposta ha, altresì, dedotto la corretta quantificazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs 231/2002 e ha contestato la sussistenza di un controcredito in capo alla società opponente per i lavori di riparazione eseguiti sui macchinari concessi in comodato d'uso gratuito, insistendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente.
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
4 R.G. 2083/2024 In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le odierne parti in causa - quale creditrice opposta e Controparte_1 Parte_1
quale debitrice opponente - è circostanza pacifica e non contestata, atteso che è la
[...]
stessa parte opponente a confermare il rapporto negoziale e l'effettiva fornitura di humus ricevuta dalla come da fatture azionate in via monitoria. Controparte_1
1.1. Parte opponente, tuttavia, ha eccepito di aver provveduto ad effettuare – in data 29/08/2024,
30/09/2024 e 31/10/2024 – il versamento di n. 3 acconti dell'importo di € 1.000,00 ciascuno, i quali dunque dovrebbero essere detratti dall'importo originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto emesso in via monitoria.
L'eccezione è fondata, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui l'oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. n. 21432/2011; Cass. Civ. n. 21840/2013).
Nel caso di specie, parte opponente ha provveduto ad effettuare il primo dei suddetti versamenti in data 29/08/2024 indicando quale casuale “acconto su fatt. n. 413-23” (cfr. doc. 8 di parte opponente) e, dunque, in data antecedente l'emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il
12/09/2024; i successivi acconti, invece, risultano effettuati in data 30/09/2024 – anch'esso riportante la descrizione “acconto su fattura n. 413-23” (cfr. doc. 8 di parte opponente) - e in data
31/10/2024, recante causale “saldo fattura n. 413 e acconto fattura n. 424” (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente).
5 R.G. 2083/2024 Ebbene, posto che gli acconti versati da parte opponente si riferiscono a due delle cinque fatture azionate in via monitoria dalla società e, precisamente alle fatture n. Controparte_1
413/2023 e 424/2023, il decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 12/09/2024 emesso dal Tribunale di
Pistoia deve essere revocato.
1.2. Quanto al residuo credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente si osserva quanto segue.
Parte opponente eccepisce la sussistenza di un controcredito nei confronti della società opposta per un importo complessivo pari ad € 988,20 e relativo a spese di riparazione che la stessa opponente avrebbe eseguito su uno dei macchinari “spargi humus” concessigli in comodato d'uso gratuito proprio dalla società e da quest'ultima mai rimborsati. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Sul punto basti qui richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla” (cfr. Cass. Civ. n. 15699/2018).
Ebbene, nel caso di specie parte opponente si è limitata a produrre le fatture emesse dall'officina presso cui sono stati ricoverati i macchinari e i pagamenti effettuati per la riparazione degli stessi, allegando il carattere necessario ed urgente delle suddette opere manutentive ma omettendo di fornire alcuna prova sul punto, di talché non può riconoscersi a quest'ultima alcun diritto al rimborso delle spese sostenute.
1.3. Parte opponente eccepisce, infine, l'errata quantificazione del risarcimento del danno di cui all'art. 6 d.lgs 231/2002, determinato da parte opposta in € 40,00 per ciascuna fattura rimasta impagata e, dunque, in complessivi € 200,00-.
Anche tale eccezione è infondata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha chiarito che l'art. 6 d.lgs 231/2002 – attuativo della direttiva 2000/35/CE nel testo modificato dal d.lgs 192/2012, il quale ha recepito la nuova direttiva 2011/7/UE – deve essere interpretato nel senso che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (C-585/2020); pertanto, parte opposta ha correttamente quantificato l'importo del
6 R.G. 2083/2024 suddetto risarcimento nella misura di € 40,00 per ognuna delle cinque fatture azionate in via monitoria, così per complessivi € 200,00-.
1.4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il credito vantato da Controparte_1
nei confronti di deve essere rideterminato, Parte_1 detratto l'importo di € 3.000,00 portato dai n. 3 acconti corrisposti dalla opponente e rigettata l'eccezione di compensazione sollevata da quest'ultima, nel minor importo di € 8.990,47-, oltre interessi legali ex D.lgs 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze al saldo e oltre € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 D.lgs 231/2002.
Sulle spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
Per i residui due terzi (2/3) le spese di lite sia del presente giudizio di opposizione sia della fase monitoria seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima e liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (€ 8.990,47) ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, atteso che parte opposta ha provveduto al deposito della sola memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e ad essa non è seguita alcuna ulteriore attività e ridotto, altresì, del 50% il compenso per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 12/09/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 8.990,47 oltre interessi legali ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole
[...] scadenze al saldo e oltre € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 D.lgs 231/2002; compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); condanna
alla refusione dei residui due terzi (2/3) delle Parte_1
7 R.G. 2083/2024 spese di lite in favore di liquidate complessivamente in € 3.387,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge per la fase di opposizione, ed € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge per la fase monitoria.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
8 R.G. 2083/2024