Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6224/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHETTO GLORIA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti conclusioni congiunte: 1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Canneto Sull'Oglio (MN),
Via Tarquinio Zambelli n.3, di proprietà esclusivadella GN , Parte_1 venga assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima, la quale vi risiederà unitamente ai tre figli.
3) Considerato che l'abitazione è facilmente divisibile in due unità abitative, i coniugi si accordano affinché il signor trasferisca la propria CP_1
Comunale la creazione di un proprio nucleo familiare distinto ed autonomo.
L'abitazione in cui il signor trasferirà la propria residenza viene CP_1 concessa al medesimo dalla GN , in uso gratuito, a tempo Parte_1 indeterminato.
4) Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i quali, nutrendo reciproco rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo al medesimo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio. Le decisioni inerenti all'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
6) I coniugi concordano che il collocamento del figlio avvenga in modo paritario, in forma alternata per una settimana ciascuno, dal lunedì alla domenica. I genitori trascorreranno, inoltre, con il figlio la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali ovvero il giorno della Vigilia di
Natale, del Natale e Santo Stefano, di Capodanno, la Santa Pasqua e il giorno dell'Angelo. Ogni altra principale festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festività del Patrono) sarà trascorsa dal figlio singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti. Il figlio soggiornerà, inoltre, durante il periodo estivo, per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi tra i coniugi con un preavviso di almeno tre mesi;
qualsiasi altro viaggio dovesse essere organizzato, dovrà essere concordato dai genitori con un analogo preavviso.
Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai coniugi.
7) I coniugi danno atto che, avendo concordato per un collocamento paritario del figlio, ciascuno provvederà in via diretta al mantenimento del medesimo. I coniugi si obbligano, inoltre, al pagamento di tutte le ulteriori spese che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, incluso il vestiario, nella misura del 50% ciascuno e di cui al Protocollo d'intesa sul regime delle spese straordinarie, sottoscritto dal Tribunale di Mantova e dall'Ordine degli Avvocati di Mantova come di seguito dettagliate: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede
2 universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa. Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
8) Considerata l'età del figlio, i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti del medesimo, qualora quest'ultimo manifesti la volontà di non soggiornare con l'uno o con l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo delle vacanze estive.
9) I coniugi si impegnano ed obbligano, inoltre, a concedere, in caso di incolpevole impedimento di uno dei due alla frequentazione del figlio, negli orari o nei giorni concordati, il recupero dell'ora o del giorno perso, purché sia compatibile con le esigenze e la volontà del figlio.
10) L'assegno unico spettante per il nucleo familiare verrà percepito nella misura del 100% dal Sig. come da accordi tra i coniugi. CP_1
11) L'autovettura Golf, targata EV 967 CL intestata alla GN , Parte_1 ma in uso al figlio viene assegnata a quest'ultimo, a definizione degli CP_2 accordi di separazione, a condizione che il signor versi a favore CP_1 della GN , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 la somma di €.1.000,00 (mille/00). Resta a carico del figlio , quale Controparte_3 assegnatario dell'autovettura, il costo del passaggio di proprietà e tutti i successivi oneri quali bollo e assicurazione.
12) I coniugi concordano, inoltre, che nessun nuovo compagna/o potrà essere presentato al figlio minorenne , il quale dovrà rimanere estraneo alle Per_1 eventuali nuove frequentazioni dei genitori, fino al raggiungimento della maggiore età.
13) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento della GN Parte_1 siccome economicamente autonoma, godendo di reddito e di risorse patrimoniali proprie. Nulla a titolo di concorso nel mantenimento del signor CP_1 siccome economicamente autonomo, godendo di reddito e di risorse patrimoniali proprie.
14) I coniugi dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, dipendente dal matrimonio.
15) I coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne . …(omissis)…” Per_1
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CANNETO SULL'OGLIO in data 15/09/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 10 parte II, serie A, anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 3.4.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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