Ordinanza collegiale 14 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21702 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21702/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6829 del 2022, proposto dal sig. DA Bolognesi, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23» sostenuta da parte ricorrente in data 28 marzo 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio pari a 66, inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico sopraddetto assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e fuorvianti; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con riferimento alle domande nn. 3 e 47 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, in riferimento alle domande nn. 3 e 47, redatti dalla Commissione nazione di cui all''art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del decreto dipartimentale, n. 23 del 5.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti con cui sono state formulate e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in luogo della prova scritta e la relativa prova scritta e le relative opzioni di risposta, con riferimento alle domande nn. 3 e 47 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e fuorviante;
nonché, per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l''adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell''inclusione di parte ricorrente nell''elenco degli ammessi alla prova orale, relativamente alla classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Vista la dichiarazione del 16 giugno 2025, notificata il 19 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, in data 19 giugno 2025, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, dal medesimo sottoscritta e notificata alle parti, quindi rispettosa delle formalità di cui all’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS GI | AU NT |
IL SEGRETARIO