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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 505/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avvocato
[...] C.F._2
VERONICA MARCHETTO e dall'Avvocato domiciliatario GERARDINA
ORLANDELLA, con studio in Via Facchinetti n. 12, Vicenza
PARTE APPELLANTE contro già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato
[...] P.IVA_1 domiciliatario MICHELE BENI, con studio in Viale F.lli Cairoli, 15 31100
TREVISO
Controparte_3 in persona del curatore già
[...] Controparte_4 [...]
contumace CP_5
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 7 febbraio 2022, n. 190 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO In parziale riforma della sentenza n. 190/2022 del Tribunale di Vicenza resa nel procedimento R.G. 9954/2016 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell' già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella
[...] causazione dei danni subiti dagli attori a seguito degli erronei trattamenti sanitari praticati su;
2) per l'effetto, Parte_1 condannare l' , già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli odierni attori nella misura determinata dal Collegio peritale quantificati per Parte_1
in euro 67.941,00 (all.
1 - utilizzando per il calcolo le Tabelle di
[...]
Milano 2024) e per in euro 32.308,20 (utilizzando per Parte_2 il calcolo le Tabelle di Roma 2023 che prevedono una espressa sezione per il danno non patrimoniale riflesso del congiunto di vittima di lesioni
– tabella E e F), salvo errori e/o omissioni e/o che l'Ecc.ma Corte
d'Appello Vorrà ritenere di Giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) per l'effetto, condannare l' , già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi subiti, per lucro cessante e per danno emergente, oltre alle spese sostenute e sostenende, come documentate e così in favore dell'attrice complessivi Euro 3.241,28 Parte_1
(doc. 12, 13, 14, 15 fascicolo di I grado), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che questa Ill.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) per l'effetto, condannare l' , già Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi subiti, per pag. 2/36 lucro cessante e per danno emergente, oltre alle spese sostenute e sostenende, come documentate dall'attore per Parte_2 complessivi Euro 1.590,05 (doc. 15 fascicolo di I grado), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che Ill.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) Accertare e dichiarare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo da parte della convenuta e, conseguentemente, condannarla al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. In ogni caso: 6) Con vittoria di spese e competenze per l'attività stragiudiziale svolta, come da nota spese allegata (doc. 16 fascicolo di I grado), nonché spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione, oltre accessori di legge per spese generali al
15%, C.P.A., IVA, in misura di legge, di spese di CTU di primo e secondo grado e CTP di primo e secondo grado con rimborso di quanto già versato. Con ogni riserva. In via istruttoria: voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello, rilevata la nullità della CTU dei dott.ri e e/o la Per_1 Per_2 sua incompletezza, confermare le risultanze della perizia di parte dei
CTP di parte attorea dott.ri e con la relativa Per_3 Per_4 quantificazione del danno come peraltro confermate dalla integrazione di CTU disposta dalla Corte d'Appello ed espletata in corso di causa. Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie attoree come indicate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6, nn. 2 dd. 1° aprile 2019 e ai sensi dell'art. 183 comma 6, nn.
3 c.p.c. dd. 16 aprile 2019 e ritualmente rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni e successive. Si chiede prova per testi sui pag. 3/36 seguenti capitoli: 5) Vero che la ferita chirurgica veniva suturata nonostante la riferita conta garze errata;
6) vero che l'esame RX addome per la verifica della presenza di materiale radiosensibile in sede operatoria (nella specie la garza radio opaca) veniva svolto dopo la sutura della ferita chirurgica (si veda descrizione intervento e referto RX eseguito in data 18.10.2007); 7) vero che in data 23 ottobre 2007 la sig.ra veniva dimessa con l'indicazione che se avesse Parte_1 avvertito dolori all'addome accompagnati da febbre avrebbe dovuto recarsi al Pronto Soccorso;
8) vero che il verificarsi di febbre e dolori veniva giustificato dalla probabile presenza di una garza rimasta in sede operatoria;
9) vero che in data 27 ottobre 2007 la sig.ra Parte_1 accedeva all'ospedale “ ” di Thiene CP_2 CP_2 lamentando dolori addominali e febbre alta che ne rendevano necessario il ricovero;
10) vero che in data 27 ottobre 2007 la sig.ra veniva nuovamente ricoverata nel reparto di ginecologia Parte_1 dell'ospedale “ ”; 11) vero che la temperatura CP_2 CP_2 corporea risultava essere di 38,8°; 12) vero che la sig.ra Parte_1 veniva visitata dal medico di guardia;
13) vero che i familiari della sig.ra chiedevano di poterla assistere nel corso della degenza Parte_1 notturna;
14) vero che il personale ospedaliero dell' “ CP_2 [...]
” negava l'autorizzazione ai familiari di permanere presso la CP_2 struttura sanitaria;
15) vero che la sig.ra veniva lasciata Parte_1 sola e priva di assistenza per tutta la notte;
16) vero che la sig.ra effettuava numerose chiamate di richiesta di assistenza al Parte_1 personale ospedaliero;
17) vero che nel corso della notte la sig.ra si recava al bagno, sveniva e si svegliava da sola qualche Parte_1 tempo dopo, riuscendo a tornare a coricarsi nel letto autonomamente, nonostante le numerose chiamate di richiesta di assistenza al personale ospedaliero;
18) vero che in data 28 ottobre 2007 la temperatura pag. 4/36 corporea della sig.ra risultava essere di 38°; 19) vero che
Parte_1 in data 28 ottobre 2007 la sig.ra veniva dimessa
Parte_1 dall'Ospedale U.L.SS. N. 4 “ ”; 21) vero che in data 28 CP_2 ottobre 2007 la sig.ra una volta dimessa, veniva
Parte_1 accompagnata all'auto in sedia a rotelle;
22) vero che nel corso delle settimane immediatamente successive all'intervento saltava un punto di sutura della ferita chirurgica, determinando l'uscita di liquido a zampilli dal ventre della sig.ra 23) vero che a causa della rottura
Parte_1 di un punto di sutura si rendeva necessario un nuovo accesso all'Ospedale “ ”; 24) vero che venivano CP_2 CP_2 eseguiti accertamenti medici (ecografia) dai quali emergeva la presenza di circa un litro di liquido nell'addome della sig.ra 25) vero
Parte_1 che veniva eseguiti accertamenti medici dai quali emergeva la comparsa di un sieroma;
6) vero che a circa 5-6 settimane dall'intervento, la sig.ra notava la comparsa di una tumefazione in sede di
Parte_1 cicatrice chirurgica;
28) vero che la tumefazione in sede di cicatrice raggiungeva le dimensioni di un melone;
29) vero che in data 24 giugno
2008 la sig.ra si sottoponeva ad ecografia dell'addome Parte_1
(doc. 2); 30) vero che veniva diagnosticato un laparocele, come confermato da TAC eseguita in data 25 settembre 2008 (docc. 3 e 4);
31) vero che l'operazione di asportazione del laparocele doveva essere svolta con urgenza;
32) vero che dal 19 al 25 novembre 2008 la sig.ra veniva ricoverata presso Casa di Cura Eretenia di Vicenza;
Parte_1
33) vero che in data 19 novembre 2008 la sig.ra veniva Parte_1 sottoposta ad intervento chirurgico finalizzato alla riduzione del laparocele (doc. 5); 49) vero che in seguito alle operazioni cui si è dovuta sottoporre la sig.ra le relazioni familiari e Parte_1 parentali si sono modificate;
50) vero che in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre la sig.ra il Parte_1
pag. 5/36 nucleo familiare ha modificato le proprie abitudini di vita;
51) vero che in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre la sig.ra
, la stessa ha intrapreso un percorso di sostegno
Parte_1 psicologico;
52) vero che in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre la sig.ra ha dovuto fruire di cure
Parte_1 specialistiche, anche chiropratiche;
53) vero che ha Parte_2 fornito assistenza alla moglie, prima durante e dopo gli interventi chirurgici;
54) vero che il sig. in seguito agli interventi Parte_2 cui si è dovuta sottoporre ha iniziato a soffrire di
Parte_1 episodi di ansia e preoccupazione;
55) vero che il sig. Parte_2 in seguito agli interventi cui si è dovuta sottoporre , a
Parte_1 partire dal 2013 si è dovuto rivolgere ad uno psicologo al fine di intraprendere un percorso psicoterapeutico;
56) vero che
[...]
e si sono rivolti alle cure di specialisti per
Parte_1 Parte_2 svolgere terapia di coppia;
57) vero che gli interventi e le lesioni subite dalla sig.ra hanno determinato l'alterazione delle
Parte_1 abitudini di vita del nucleo familiare nonché l'alterazione degli equilibri e del menage familiare. 58) vero che la sig.ra in seguito alle
Parte_1 operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre ha difficoltà a mangiare;
59) vero che la sig.ra in seguito alle
Parte_1 operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre avverte dolori addominali in seguito ai pasti;
60) vero che la sig.ra
Parte_1 in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre avverte nausea in seguito ai pasti. Per le circostanze di cui ai capitoli di prova da
1) a 27) relative all'esecuzione dell'intervento dd. 18.10.2007 presso
Azienda ULSS N. 4 “Alto Vicentino”, oggi e Controparte_1 relativi postumi, si indicano come testimoni i componenti dell'equipe operatoria: - , c/o - Testimone_1 Per_5 Controparte_1
dr. , c/o n.
7 - dr. Tes_2 Per_6 CP_1 CP_1 Tes_3 Per_7
pag. 6/36 c/o n. 7 - , strumentista c/o CP_1 CP_1 Controparte_6
n. 7 Si indicano quali testimoni per le circostanze CP_1 CP_1 di cui ai capitoli di prova da 1) a 60): - , residente in Testimone_4
Vicenza, Via Lago di Bolsena n.1; - , residente in Testimone_5
Monticello Conte Otto (VI), Via Fratelli Vianello Moro n. 3/A; -
[...]
residente in [...]
Moro n. 3/A; - , residente in [...]
Francesco Rizzolo n. 12.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: In via pregiudiziale. Per tutte le ragioni espresse in narrativa accertarsi e dichiararsi: - che il ricorso in riassunzione non contiene tutti gli elementi previsti ex art. 125, Disp. Att. c.p.c. con le conseguenti pronunce e statuizioni;
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché la sua inammissibilità e/o improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c.. Si ribadiscono le argomentazioni ed eccezioni riportate nelle note a trattazione scritta delle udienze del 19.06.2024 e del 20.06.2024 in particolare circa la inidonea ed intempestiva riassunzione del processo con conseguente pronuncia di estinzione del medesimo, eccepita nuovamente la nullità ed invalidità dell'atto di riassunzione privo di
“Apostille”. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via principale. Per le ragioni sopra esposte e da intendersi qui trascritte, ogni altra istanza respinta, compresa l'istanza di rinnovazione della
C.T.U. e della sostituzione dei Consulenti Tecnici, rigettarsi l'impugnazione proposta e confermarsi l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via subordinata. Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione,
7 insiste per l'accoglimento delle già rassegnate CP_1 CP_1 conclusioni di primo grado, che qui di seguito si riportano. “Voglia
pag. 7/36 l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito, in via principale: respingere integralmente tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati nella narrativa degli atti difensivi;
nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta, (già Azienda Ulss Controparte_1
n. 4 Alto Vicentino), circoscriversi l'eventuale condanna all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato dagli Attori e, conseguentemente, condannare
[...]
(poi ora CP_5 Controparte_7 [...]
, - ritualmente evocata in giudizio a Controparte_8 seguito di autorizzazione del Giudice e rimasta contumace - a manlevare la di quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere in favore degli Attori e/o di qualunque altro soggetto coinvolto nel presente procedimento, risultante di stretta giustizia, sia a titolo di risarcimento dei danni che a titolo di spese legali processuali pagate dall'Ente assicurato ex art. 1917 c.c., e che comunque l'
[...]
fosse condannata a pagare a qualsiasi titolo. In ogni caso: Parte_3 con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria. Si richiama la produzione documentale svolta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta ed in particolare i documenti contrassegnati coi numeri da 1 a 3. Per scrupolo difensivo, si reiterano le richieste istruttorie formulate con la memoria autorizzata ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. eventualmente non ammesse, anche a prova contraria, e si ribadiscono le contestazioni svolte con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 8/36 1. Con sentenza 7.2.2022 n. 190/2022 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dal coniuge nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' (già ) e Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_2 della per i danni conseguenti a un Controparte_9 intervento di isteroannessiectomia eseguito in data 18.10.2007 presso l'ospedale di Thiene e un intervento di riduzione di un laparocele ed addominoplastica eseguito in data 19.11.2008 presso la Casa di Cura.
Non si prendono in considerazione le posizioni della Casa di Cura
Eretenia, dei medici terzi chiamati in causa e Persona_8 [...]
e delle compagnie e Per_9 Controparte_10 [...] perché non coinvolte dai motivi di gravame. Parte_4
1.1 Nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta una CTU affidata al consulente dott coadiuvato dall'ausiliario Persona_10 specialista chirurgo dott. Sulla base delle allegazioni attoree, Per_11 con riferimento all'intervento del 18.10.2007, i consulenti si erano soffermati sulla lesione ureterale intra-operatoria con successiva idroureteronefrosi, all'origine della compromissione del rene destro e sulla sutura che avrebbe determinato la comparsa di un laparocele permagno, costringendo l'attrice a sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico.
1.2 Rispetto alla lesione del rene, l'azienda aveva fornito – spiega il
Tribunale - la prova liberatoria della causa non imputabile prevista dall'art. 1218 c.c.. La paziente presentava problemi di obesità (dalla visita anestesiologica del 9.10.2007 emerge che l'attrice era alta 1,70
m. e pesava 105 kg) e sindrome aderenziale pelvica, originata da due pag. 9/36 precedenti interventi chirurgici addominali a cui si era sottoposta per cisti ovarica e per gravidanza extrauterina. Evidenziato che l'intervento chirurgico di isterectomia e linfoadenectomia allargata bilaterale per carcinoma dell'utero era per queste ragioni di oggettiva complessità, la lesione ureterale riscontrata all'esame ecografico del 24.06.2008 (a distanza di otto mesi dall'intervento), è compatibile con una complicanza “prevedibile ma non prevenibile”. L'inevitabile devascolarizzazione, le aderenze pregresse e successive, le retrazioni tissutali post trattamento radiante sono alla base del progressivo instaurarsi della stenosi ureterale. Se è vero che il lungo lasso di tempo tra l'intervento e la diagnosi di idroureteronefrosi non esclude il nesso di causa tra i due eventi, l'insorgenza tardiva, soprattutto considerando gli interventi precedenti, è tipica di una complicanza a manovre chirurgiche necessarie per l'isteroannessiectomia e la linfoadenectomia allargata bilaterale.
1.3 Per quanto concerne il laparocele permagno, non è dimostrabile il legame eziologico tra la condotta dei sanitari e la patologia insorta.
Secondo il consulente non sono ravvisabili criticità nell'operato del personale medico. Costituisce una mera ipotesi astratta che la sutura a punti staccati avrebbe evitato la sua insorgenza. Con il criterio del “più probabile che non” è riconducibile alle condizioni della parete addominale già sottoposta a due precedenti laparotomie e, soprattutto, alla condizione di obesità della paziente, le cui oscillazioni di peso hanno comportato una costante ipersollecitazione della parete addominale.
1.4 Non vi era stata alcuna violazione dei principi in tema di consenso informato. La mancata acquisizione del consenso del paziente può assumere rilevanza autonoma rispetto alla prestazione medica, atteso pag. 10/36 che nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, neanche ove tale trattamento sia posto nell'esclusivo interesse del paziente. La struttura aveva però prodotto la cartella clinica comprensiva della scheda prestampata relativa all'acquisizione del consenso informato e il relativo modulo, con la sottoscrizione della paziente. Il modulo indica compiutamente la tipologia della patologia con la descrizione dell'operazione eseguita nonché le conseguenze e gli eventuali rischi connessi all'intervento. Il consenso deve ritenersi validamente prestato in quanto completo ed effettivo, come peraltro accertato anche dalla C.T.U.. Considerando che l'intervento era stato correttamente eseguito, la paziente aveva l'onere di dare la prova degli elementi sulla base dei quali ritenere che, se la stessa fosse stata informata in modo diverso, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento. La non aveva mai contestato la Parte_1 necessità di sottoporsi all'intervento né è verosimile che a fronte delle patologie riscontrate, si sarebbe discostata dalle indicazioni dei medici.
Non è in discussione la correttezza della scelta terapeutica.
2. Gli appellanti e chiedono che, Parte_1 Parte_2 in parziale riforma della sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell' CP_1 [...]
Non hanno proposto appello nei confronti della Casa di CP_1
Cura Eretenia e dei medici chiamati in causa della casa di cura.
Lamentano:
2.1 che, con riferimento alla lesione del rene, l' non Controparte_1 ha fornito la prova liberatoria, perché avrebbe dovuto dimostrare la corretta esecuzione della propria prestazione ponendo a confronto protocolli e linee guida con l'operato dei sanitari. L'assolvimento pag. 11/36 dell'onere della prova costituisce un fatto inesistente. Non erano stati allegati protocolli e linee guida né era stato eseguito alcun giudizio di comparazione;
2.2 che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una consulenza affetta da nullità per non aver fornito risposte ai quesiti formulati. I consulenti hanno attribuito le lesioni lamentate, quanto al rene, a esiti prevedibili ma non prevenibili e, quanto al laparocele, all'età, obesità e ai trattamenti radianti. I consulenti hanno “copiato” un articolo scientifico sulle lesioni uretrali, omettendo di riportare le parti favorevoli alla paziente;
2.3 che i CTP avevano osservato che le condizioni della paziente (in sovrappeso e reduce da due precedenti interventi) giustificavano delle precauzioni (utilizzo di stent uretrali e colposcopio) che avrebbero potuto evitare il danno verificatosi. I CTU non avevano preso posizione sulla necessità di utilizzare il cistoscopio e sulla necessità di adottare accorgimenti per isolare gli ureteri senza arrivare alla loro devascolarizzazione, per esempio ricorrendo a stent uretrali. L'atto operatorio era stato descritto genericamente;
2.4 che la devascolarizzazione dell'uretere non risulta un esito necessario, potendo essere evitata attraverso l'uso di stent uretrali particolarmente indicati in soggetti come la BO già a rischio per le condizioni di partenza;
2.5 che, documentata l'insorgenza della idroureteronefrosi a seguito dell'intervento presso l' e dell'assenza di precauzioni Controparte_1 intraoperatorie ad opera dei sanitari, il Tribunale aveva dato pag. 12/36 “inspiegabilmente prevalenza alle ragioni avversarie”, non sorrette da alcuna prova;
2.6 che, con riferimento all'insorgenza del laparocele, l'unico fattore di rischio era rappresentato dalla sutura chirurgica in una paziente sottoposta alla terza laparotomia. Ciò avrebbe costituito indicazione, oltre che per una particolare attenzione alla sintesi della parete, al posizionamento di una protesi come profilassi del laparocele, che diminuisce fino all'85% la possibilità di un suo sviluppo. I CTU avrebbero dovuto considerare la scelta di una via di accesso trasversale oppure nel caso di una terza re-laparotomia avrebbero dovuto porre particolare attenzione ad un'adeguata preparazione del piano fasciale oltre che all'impiego di materiale a lento assorbimento con la tecnica dei piccoli punti. Nessuno degli accorgimenti è stato invece descritto nell'atto operatorio;
2.7 che il laparocele rappresenta una grave complicanza post- operatoria, caratterizzata dalla fuoriuscita dei visceri contenuti nella cavità addominale attraverso una soluzione di continuo della parete formata nella fase di consolidamento cicatriziale di una ferita laparotomica. Erano identificabili due fattori che imponevano una particolare attenzione nel momento della sintesi della ferita chirurgica, rappresentati dalla re-laparotomia e dalla conformazione fisica della paziente. Non può concordarsi con le conclusioni della CTU, che rimandano all'obesità della paziente;
2.8 che, con riferimento al consenso informato, Parte_1 aveva contestato di essere stata effettivamente informata in ordine alle caratteristiche, alla tecnica di esecuzione, agli esiti prevedibili e ai rischi pag. 13/36 degli interventi. Nel caso di contestazione grava sul sanitario la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere una scelta consapevole. Il giudice aveva deciso senza verificare il fascicolo attoreo, contenente anche il modulo del consenso informato, rimasto nella disponibilità del CTU.
3. Con riferimento alla liquidazione dei danni, gli appellanti
[...]
e hanno dedotto (v. atto di appello, pag. Parte_1 Parte_2
47-49):
➢ che alla paziente spetta la somma di euro 178.134,23. Ha dovuto intraprendere un lungo percorso di sostegno psicologico per riuscire ad accettare il proprio aspetto fisico. L'invalidità permanente è stimabile nel 23%. È necessaria una personalizzazione del 36% e un ulteriore aumento di ½ per il danno morale. L'invalidità temporanea complessiva
è di 126 giorni e anche in questo caso al danno biologico deve essere aumentato di ½ per il danno morale;
➢ che al marito spetta la somma di euro Parte_2
50.000,00. Il risarcimento spetta anche al coniuge per aver subito a sua volta pesanti ripercussioni conseguenza delle macrolesioni che hanno afflitto la paziente;
➢ che per la perizia medico legale e l'acquisizione delle cartelle cliniche deve essere riconosciuta la somma di euro 2.068,67; per il sostegno psicologico alla la spesa ammonta a euro Parte_1
1.712,61 e per le cure, anche per terapia di coppia, del coniuge la spesa
è stata di euro 1.690,05.
4. L' ha chiesto che l'appello sia Controparte_1 dichiarato inammissibile o comunque rigettato. L' ha contestato CP_1 la notifica dell'atto di appello a presso Contec s.r.l. ed Controparte_5
pag. 14/36 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. perché
i CTU avevano congruamente risposto alle osservazioni dei CTP e l'impugnazione contiene una mera reiterazione delle difese già esaminate, rivelandosi manifestamente infondata. Rispetto ai motivi dell'appello, l' ha replicato: CP_1
- che il Tribunale aveva motivato sull'inevitabilità della complicanza e sul fatto che tale inevitabilità integra la prova liberatoria. Il mancato deposito di protocolli e linee guida è irrilevante perché deve tenersi conto del caso concreto;
- che le leges artis sono state prese in considerazione nella relazione tecnica e non vengono indicati i gravi motivi che giustificherebbero una sostituzione del consulente;
- che la sentenza non è viziata da motivazione apparente tenuto conto che il giudice ha aderito in maniera critica alle conclusioni del proprio consulente;
- che l'eccezione di nullità della CTU è tardiva e gli appellanti pretendono una nuova CTU solo perché le conclusioni raggiunte da quella esperita hanno comportato il rigetto della domanda di risarcimento;
- che la consulenza non ha accertato alcun danno permanente da laparocele sicché la parte non ha motivo di chiedere il risarcimento per un danno inesistente;
- che il consulente aveva anche accertato che la paziente non avanzava alcuna doglianza con riferimento alle informazioni ricevute né era stata posta in discussione la necessità dell'intervento.
5. Con ordinanza 6.7.2022, su richiesta della difesa di parte appellante (v. note scritte 1.7.2022), è stato disposto il rinnovo della notifica alla compagnia di assicurazione perché Controparte_5
pag. 15/36 eseguita presso una società (Contec s.r.l.) che non risultava più rappresentarla in Italia. Con ordinanza 17.7.2023, la Corte, ha però ritenuto che la notifica eseguita il 9.3.2022 alla compagnia di assicurazione, presso Contec s.r.l., fosse idonea a instaurare il contraddittorio, dichiarato la contumacia Controparte_11
(già e e disposto una CTU Controparte_12 Controparte_5 medico legale affidata al medico legale dott. e allo Persona_12 specialista in ostetricia e ginecologia prof. . Con Persona_13 ordinanza 27.9.2023, accertato che la compagnia di assicurazione era stata posta in liquidazione giudiziale, il giudizio è stato interrotto. A seguito di ricorso in riassunzione del 17.10.2023, è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio. La notifica alla procedura liquidatoria della compagnia di assicurazione è avvenuta correttamente il
18.1.2024, nel rispetto dell'art. 11 Reg(CE) 2020/1784, al curatore
Con ordinanza 1.7.2024, dichiarata la contumacia Persona_14 della procedura, è stata confermata la necessità di esperire una nuova consulenza. Al termine delle operazioni peritali, le parti hanno concluso il 5.3.2025. A seguito del trasferimento in altro ufficio di uno dei componenti del Collegio, le parti sono state invitate a precisare nuovamente le conclusioni il 4.6.2025.
6. Con l'ordinanza 17.7.2023 è già stato affermato che la notifica del
9.3.2022 alla compagnia di assicurazione presso Contec s.r.l. era idonea a instaurare il contraddittorio, prima del verificarsi dell'evento interruttivo, perché la parte non aveva mai comunicato la modifica del proprio domicilio in Italia. Dopo aver chiesto termine per il rinnovo della notifica (v. note scritte 1.7.2022, pag. 1 e 2), la difesa degli appellanti ha correttamente evidenziato (v. comparsa conclusionale 19.6.2023, pag. 5) che l'elezione di domicilio deve intendersi come atto giuridico pag. 16/36 unilaterale che spiega effetto indipendentemente dal consenso del domiciliatario ed indipendente da un accordo tra eleggente e domiciliatario (v. Cass., sez. 5, ord. n. 4320 del 2021). Il deposito con la comparsa di costituzione 15.6.2022 dell'Azienda di una comunicazione di Contec s.r.l. risalente ancora al 12.11.2018 sulla risoluzione del “contratto di affidamento incarico gestione sinistri” tra
Contec s.r.l. e e sulla previsione del successivo Controparte_5 trasferimento del domicilio non poteva quindi ritenersi decisiva al fine di escludere che l'impugnazione fosse stata notificata presso il domiciliatario.
7. Il ricorso in riassunzione degli appellanti è tempestivo e valido. Il giudizio è stato dichiarato interrotto all'udienza 27.9.2023. La documentazione che attestava l'esistenza della procedura concorsuale era stata depositata il 26.9.2023 dal legale dell' Il ricorso CP_1 in riassunzione degli appellanti è stato depositato il 17.10.2023. Il ricorso è tempestivo perché occorre fare riferimento alla data del suo deposito telematico nel PCT. Il richiamo della difesa dell' agli CP_1 artt. 167 e 347 c.p.c. appare inconferente perché il processo era stato interrotto dopo che nel giudizio di appello era stata riaperta la fase istruttoria per eseguire una CTU. All'atto difensivo di riassunzione non doveva essere apposta l'apostille prevista dall'art. 3 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri
(Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961) perché non si discute di uno degli atti pubblici formati sul territorio di uno Stato contraente e che debbono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente previsti dall'art. 1 della stessa convenzione.
pag. 17/36 8. Il difensore dell' ha contestato la tempestività del deposito CP_1 avvenuto alle ore 17:26 del 19 giugno 2024 di una nota del difensore degli appellanti con allegata la prova della notificazione del ricorso in riassunzione successivo all'interruzione del giudizio. Nel caso in cui un'udienza – nel caso in esame l'udienza fissata per il 19 giugno 2024, ore 10:30 - sia sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ai fini del rispetto del termine, occorre fare riferimento unicamente al giorno e non anche all'orario dell'udienza sostituita. Il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riguardando una nota scritta e quindi una memoria difensiva, è unicamente un termine a giorni ed è rispettato se la c.d. conferma del deposito della nota è generata, ai sensi dell'art. 196 sexies disp. att. c.p.c., entro la fine del giorno di scadenza.
9. Tenuto conto dei motivi di appello è stato ritenuto necessario rinnovare la CTU svolta nel giudizio di primo grado con una consulenza al fine di approfondire alcune questioni attinenti alla prova del corretto operato dei sanitari. È stato chiesto ai nuovi CTU di valutare:
- se l'utilizzo di stent o di un esame cistoscopico avrebbe potuto evitare o ridurre il danno iatrogeno di , eventualmente Parte_1 consentendo una riparazione immediata della lesione;
- se il momento in cui è stata accertata la lesione possa ritenersi indicativo del fatto che le modalità esecutive dell'intervento chirurgico fossero corrette;
- se la scelta di una via di accesso trasversale, un'accurata preparazione del piano fasciale, una sutura continua di materiale a lento assorbimento con la tecnica dei piccoli punti o l'uso di una rete profilattica avrebbero potuto evitare il laparocele.
pag. 18/36 Lo scopo era quello di approfondire le osservazioni presentate rispetto alle conclusioni della prima consulenza. Nonostante la doglianza del difensore dell' , deve escludersi che i nuovi consulenti, nel CP_1 rispondere al quesito, abbiano esorbitato dall'incarico a loro affidato. I consulenti non hanno sicuramente accertato fatti principali diversi da quelli dedotti dalla danneggiata a fondamento della domanda (cfr.
Cass., s.u., sent. n. 3086 del 2022).
10. La relazione depositata il 19.2.2025 dei CTU è Persona_15 giunta a conclusioni parzialmente diverse da quella eseguita in primo grado. Rispetto alla nuova relazione, nessuna delle parti ha presentato osservazioni (v. relazione 19.2.2025, pag. 49). La circostanza è particolarmente significativa e deve essere adeguatamente valorizzata.
10.1 L'uso della cistoscopia dopo intervento – spiegano i consulenti -
è ancora oggi dibattuto, risultando consigliato da alcune istituzioni, ed inutile da altre. Di fatto i dati di letteratura dimostrano lo scarso beneficio della cistoscopia intra operatoria, in particolare per la diagnosi di lesioni ureterali e, in assenza di linee guida, l'uso della cistoscopia di routine in sede intra-operatoria non costituisce prassi comune.
10.2 Anche l'impiego di stent uretrali, in assenza di linee guida è lasciato alla discrezionalità dell'operatore, tenuto conto delle specifiche condizioni presenti (endometriosi, miomi cervicali, precedente irradiazione) e della difficoltà contingente di riconoscere il normale decorso dell'uretere.
10.3 La paziente era però stata sottoposta ad una isterectomia extrafasciale (procedura standard per eseguire l'intervento), che pag. 19/36 prevede la legatura dell'arteria uterina medialmente all'uretere, in precedenza normale. Da un lato, l'ipotesi dei CTP degli appellanti relativa alla lesione diretta dell'uretere evidenziatasi a distanza di mesi
è possibile e, dall'altro, il report operatorio non riporta, condizioni anatomopatologiche ostative alla corretta riuscita dell'intervento con specifico riguardo alla lesione uretrale. Dal report operatorio non si comprende quale modalità sia stata eseguita per il riconoscimento dell'uretere da parte degli operatori sanitari e/o delle manovre eseguite per la linfoadenectomia. Sulla base dei dati documentali secondo criterio del “più probabile che non” può convenirsi che la lesione uretrale diagnosticata dopo otto mesi dall'intervento sia ascrivibile ad imperizia dell'èquipe operatoria. L'intervento poteva considerarsi complesso per la presenza di “estesa sindrome aderenziale” ed “obesità” (di entità media) ma la presenza di questi fattori costituisce una realtà di comune riscontro e non può ritenersi straordinaria ed eccezionale.
10.4 Il cedimento della fascia da tensione della parete addominale può manifestarsi sia precocemente che tardivamente nel periodo post operatorio con un'incidenza dal 0,4 al 3,5% nonostante i progressi nei materiali di sutura e nelle cure peri-operatorie. Nella descrizione dell'intervento è riportato “sutura della fascia in continua”. La lettura indica che l'incidenza di laparocele è inferiore se si impiega una sutura continua piuttosto che punti staccati, per fili a lento riassorbimento piuttosto che suture a rapido riassorbimento o non riassorbibili. La tecnica di chiusura di un'incisione addominale non è però standardizzata. Nel caso di specie si è eseguita una rilaparotomia mediana ombelico-pubica.
La scelta di una laparotomia trasversale avrebbe concesso un accesso molto più difficoltoso alla pelvi. L'intervento di linfadenectomia pag. 20/36 sistematica (definita radicale) imponeva di avere un campo operatorio ampio, meno facilmente ottenibile con una incisione trasversale. Quanto alla scelta di mettere una rete (mersh) in materiale non riassorbibile per prevenire il laparocele, l'intervento comportava l'apertura della vagina e l'inserzione di un corpo estraneo e avrebbe potuto aumentare in misura significativa il rischio di complicanze. In conclusione, il laparocele, di cui allo stato non vi è evidenza obiettiva, non appare riconducibile a profili di malpractise.
11. il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, tutti relativi alla lesione del rene, tenuto conto dell'esito della nuova
CTU medico legale, appaiono fondati nei limiti che seguono.
11.1 I ripetuti riferimenti della difesa degli appellanti alla nullità della
CTU eseguita nel giudizio di primo grado non colgono nel segno perché la consulenza è esente da vizi formali che incidono sulla validità dell'atto. Si conviene, invece, sul fatto che il giudizio sull'esistenza di una complicanza “prevedibile ma non prevenibile” (v. relazione 5.10.20 dott. pag. 83), connessa a manovre chirurgiche “necessarie”, in Per_1 un quadro caratterizzato da due precedenti interventi chirurgici, necessitasse di un maggiore approfondimento. Era stato fortemente contestato che le condizioni della paziente fossero sufficienti a spiegare la lesione e, in presenza di censure puntuali, s'imponeva un approfondimento, non potendo ritenersi sufficiente l'adesione del giudice alle conclusioni del consulente d'ufficio (cfr Cass., sez. 1, sent.
n. 15804 sull'onere di motivazione del giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico). I consulenti Persona_15 evidenziano che il report operatorio è generico e che non emergono pag. 21/36 circostanze che avrebbero potuto impedire la buona riuscita dell'intervento (v. supra paragrafo 10.3 della presente motivazione)
11.2 L'Azienda risponde nei confronti della paziente secondo le regole della responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di spedalità (Cass., sez. 3, ord. n. 7074 del 2024, Cass., sez. 3, sent. n.
11320 del 2022 e Cass., sez. 3, sent. n. 8826 del 2007). La distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario ha un rilievo meramente classificatorio. La struttura risponde sempre per fatto proprio e la responsabilità è soggettiva e diretta. La sussistenza di un nesso causale fra intervento del
18.10.2007 e lesione del rene era stata riconosciuta dal CTU Per_10
(v. relazione 5.10.20, pag. 83), avendo il consulente affermato
[...] che il lasso di tempo fra intervento e diagnosi di idroureteronefrosi non esclude il nesso eziologico. Entrambe le CTU eseguite per approfondire il caso di malpractise concordano pertanto nel sostenere che si discuta di un danno iatrogeno. Il Tribunale aveva concluso nel senso che la lesione uretrale costituisse una complicanza non prevenibile e non nel senso che la lesione non fosse ricollegabile all'intervento chirurgico. Sotto il profilo processuale, in assenza di un appello incidentale condizionato dell' , il giudizio di gravame deve intendersi limitato alla CP_1 valutazione della sussistenza di un inadempimento della struttura medica per causa non imputabile. Anche se si prescindesse da tale considerazione, di per sé dirimente, dopo le due consulenze tecniche d'ufficio e la mancata presentazione di osservazioni al più recente elaborato peritale, il nesso causale fra la lesione uretrale e l'intervento deve ritenersi ampiamente provato.
pag. 22/36 11.3 Muovendo dal presupposto che la struttura medica risponde verso la paziente ai sensi dell'art. 1218 c.c., la prova liberatoria non è stata fornita, anche se i nuovi CTU non ritengono che l'operato dei medici sia censurabile per il mancato uso della cistoscopia o di stent uretrali. A differenza della precedente, la nuova relazione si sofferma su tutti i rilievi dei CTP degli appellanti ed evidenzia che non vi siano linee guida o circostanze del caso concreto che consigliassero, al fine di prevenire la lesione, di avvalersi delle metodiche indicate dai consulenti della paziente. Le considerazioni dei nuovi CTU non sono sufficienti, tuttavia, per escludere la responsabilità dell' . La necessità CP_1 che la prestazione del debitore corrisponda all'interesse del creditore esclude la possibilità d'individuare in essa un contenuto del tutto specificamente individuato: deve piuttosto conformarsi, di volta in volta, al concreto interesse perseguito dal creditore. La “varietà” delle possibili inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadempiente del debitore nell'ambito di prestazioni composite, non corrisponde a diversi titoli di responsabilità, essendo univoco il giudizio di inadempimento e presupponendo esso esclusivamente il riscontro del mancato soddisfacimento dell'interesse del creditore (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
7074 del 2024 proprio in tema di responsabilità sanitaria).
11.4 I consulenti hanno escluso che la lesione possa Persona_15 ricondursi a manovre necessarie dei medici ed evidenziato che l'esistenza di due precedenti interventi, se ha reso più complicato il nuovo intervento, non lo ha reso eccezionalmente impegnativo. Specie considerando le carenti informazioni del report dell'atto chirurgico circa eventuali particolari condizioni anatomopatologiche, è probabile che vi sia stata una condotta imperita (v. relazione 19.2.2025, pag. 45 e 48).
La prestazione non richiedeva, dunque, la soluzione di problemi tecnici pag. 23/36 di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c. e, nello stesso tempo,
l' , quale debitore della prestazione, non ha fornito ex art. CP_1
1218 c.c. la prova liberatoria. Le carenti informazioni del report operatorio non consentono di affermare che l'operato dei sanitari non sia censurabile per l'esistenza di una complicanza non prevenibile.
12. Il sesto e il settimo motivo di appello sul laparocele non meritano accoglimento. Sul punto le conclusioni delle due consulenze tecniche d'ufficio sono sostanzialmente sovrapponibili: gli accorgimenti ipotizzati dagli appellanti o non avrebbero diminuito la probabilità del verificarsi del laparocele o presentavano significative controindicazioni. I CTU hanno escluso che nella tecnica utilizzata (sutura continua – rilaparatomia mediana ombelico-pubica – mancato inserimento di una rete) possano ravvisarsi profili di malpractise sicché l'ernia incisionale non è attribuibile all'imperizia dei medici dell'Ospedale di Thiene e di conseguenza la struttura non ne deve rispondere. Con riferimento a questa contestazione, la prova liberatoria dell'art. 1218 c.c. è stata fornita.
13. L'ottavo motivo di appello sulla lesione del diritto all'autodeterminazione è inammissibile ex art 342 c.p.c. per la sua genericità. Il riferimento alla mancata restituzione da parte del CTU del fascicolo di parte (v. atto di appello, pag. 45, dove la difesa allega la circostanza senza documentarla) e di conseguenza alla sua mancata valutazione da parte del giudice non è provato. Non è oggetto di contestazione che la scelta di procedere all'intervento chirurgico fosse corretta. Nella propria relazione il CTU dott. aveva riferito che Per_1 nella cartella clinica è presente la dichiarazione sottoscritta dalla paziente di essere stata informata, di avere compreso la finalità, i pag. 24/36 possibili rischi e le possibili complicanze del trattamento proposto, di averne consapevolmente accettato l'effettuazione e che nel corso dell'accertamento peritale non era stata sollevata alcuna doglianza relativa alle informazioni ricevute (v. relazione dott. 5.10.2020, Per_1 pag. 65). Posto che non è in discussione che il modulo del consenso informato sia stato sottoscritto dalla paziente, l'appellante non allega a) perché il modulo sottoscritto sarebbe generico;
b) quali sarebbero le informazioni sull'intervento che la paziente avrebbe ricevuto “solo sulla carta”; c) quali informazioni non ricevute avrebbero potuto indurla a orientarsi diversamente. Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo (Cass., sez. 3, ord. n. 3582 del 2025). Non si comprende quale prova la struttura ospedaliera avrebbe dovuto fornire.
14. Occorre procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale di conseguente alla lesione uretrale. Parte_1
14.1 Secondo le conclusioni dei CTU l'idroureteronefrosi destra ha comportato un'invalidità permanente del 15% e un'invalidità temporanea di 30 giorni al 50% e di 60 giorni al 25%. Rispetto al parere medico legale non sono state presentate osservazioni e nel precisare le conclusioni la difesa di parte appellante ha allegato un prospetto di calcolo che, quanto a grado d'invalidità e periodo d'invalidità temporanea, si allinea a tali conclusioni.
14.2 Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra pag. 25/36 dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. L'intervento chirurgico risale al 2007. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza la Tabella del Tribunale di Milano (Tabella del
Tribunale di Milano 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
2539 del 2024, Cass., sez. 3, sent. n. 8532 del 2020 e Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019).
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza pag. 26/36 interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
L'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
14.3 La diagnosi della lesione renale è stata eseguita a otto mesi di distanza dall'intervento del 18 ottobre 2007 (v. relazione dott. Per_1
5.10.20, pag. 83), quando la paziente aveva 48 anni con l'ecografia del
24 giugno 2008.
Le allegazioni sulla personalizzazione del danno non appaiono pertinenti. La paziente era in cura per una grave malattia (carcinoma pag. 27/36 dell'utero). La comparsa del laparocele non è attribuibile a una condotta imperita dei sanitari. L'affievolimento dei rapporti intimi con il marito così come la necessità di un lungo percorso di sostegno psicologico (v. atto di citazione di primo grado, pag. 16) non appaiono collegabili alla lesione del rene. Non viene spiegato quali riflessi negativi abbia avuto l'unica lesione imputabile ai medici nella vita della persona.
Partendo dal presupposto che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, non è riconoscibile neanche il danno morale. Né il grado d'invalidità permanente (15%) né le modalità del fatto sono sufficienti per presumere, in assenza di allegazioni diverse dalla mera ricostruzione della vicenda clinica, il danno morale, inteso un profondo turbamento, uno stato di profonda tristezza, preoccupazione e frustrazione. Nulla è emerso sulla necessità di nuovi interventi ricollegabili al danno iatrogeno attribuibile ai sanitari della struttura (v. atto di citazione di primo grado, pag. 18).
14.4 Considerando l'età (48 anni) e il grado d'invalidità (15%), il danno non patrimoniale permanente, costituito dal danno dinamico relazionale, è determinabile nella somma di euro 36.852,00. Non si applicano aumenti per la personalizzazione né per la sofferenza soggettiva interiore. Il valore monetario per l'invalidità temporanea è di euro 115,00 formato dalla componente dinamico relazionale (euro
84,00) e dalla componente di sofferenza soggettiva media (euro 31,00).
Il danno da invalidità temporanea, scorporata la voce della sofferenza soggettiva, può essere determinato nella somma di euro 2.520,00: euro
1.260,00 per 30 giorni di ITP al 50% (euro 84,00 X 30 gg X 50%) ed euro 1.260,00 per 60 giorni di ITP al 25% (euro 84,00 X 60 gg X 25%)
pag. 28/36 15. Le spese mediche rimborsabili costituite dalla relazione medico legale e ulteriori spese valutate come congrue dai CTU (doc. 12 e 13 att.) ammontano complessivamente a euro 2.068,67 (v. relazione
19.2.2025, pag. 48). Per effetto della rivalutazione Persona_15 monetaria, tenuto conto che l'obbligazione è di valore e che le spese sono state sostenute sino al 3 novembre 2012, la somma riconoscibile è di euro 2.532,05. Le ulteriori spese per sostegno psicologico e terapia di coppia (v. atto di appello, pag. 49) non sono riconoscibili perché non ricollegabili all'errore medico.
16. Un danno non patrimoniale può essere configurabile anche in presenza di lesione del rapporto parentale. Il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo a elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale (Cass., sez.
3, sent. n. 28989 del 2019). Il danno, consistente nella sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass., sez. 3, ord. n. 11212 del 2019). Non è ravvisabile alcun limite normativo che escluda il pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi (Cass., sez. 3, sent. n. 1752 del 2023). Nel caso in esame, peraltro, le allegazioni sul danno subito dal coniuge contenute pag. 29/36 nell'atto di appello sono apodittiche (v. atto di appello, pag. 48). Nel giudizio di primo grado era stato fatto riferimento allo stravolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare e al fatto che marito e moglie non avessero più relazioni intime: “… deve innanzitutto considerarsi che
a seguito degli interventi eseguiti sulla sig.ra anche lo Parte_1 stesso ha subito lo stravolgimento delle abitudini di Parte_2 vita del proprio nucleo familiare … ha vissuto un'intensa sofferenza per la grave compromissione delle condizioni di salute della congiunta, per il conseguente progressivo stravolgimento delle abitudini familiari, dovendo fornire la moglie doverosa assistenza alla luce dello stato di salute della stessa sia prima che, soprattutto, dopo gli interventi chirurgici nonché assistenza e sostegno psicologico … non ha più avuto relazioni intime con la moglie soffrendo fortemente del distacco fisico sorto successivamente ai fatti per cui è causa è tale per cui lo stato di prostrazione psicologica si è cronicizzato … lo stesso per comprendere e accettare la mutata situazione e per riuscire a trovare un nuovo equilibrio … si è rivolto, a sua volta, alle cure di uno psicologo” (v. atto di citazione di primo grado, pag. 19). Occorre considerare che
[...] soffriva per un carcinoma dell'utero e che ha subito più Parte_1 interventi nel corso del tempo si prima che dopo quello eseguito presso l'ospedale di Thiene: gli interventi chirurgici addominali per cisti ovarica e per gravidanza extrauterina e l'intervento di riduzione del laparocele ed addominoplastica. Non è dimostrabile che i pregiudizi lamentati dal coniuge siano ricollegabili alla lesione del rene avvenuta in conseguenza dell'intervento del 18 ottobre 2007.
17. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento.
pag. 30/36 17.1 Non potendosi individuare una data certa precedente, gli interessi sul danno non patrimoniale devono essere conteggiati dalla diagnosi della lesione uretrale del 24 giugno 2008. Essendo limitato il periodo d'invalidità temporanea, si prende in considerazione sempre la stessa data per l'intero danno non patrimoniale (euro 36.852,00 + euro
2.520,00 = euro 39.372,00). Per il danno patrimoniale si fa riferimento al 3 novembre 2012, perché le spese riconosciute sono state sostenute sino a quella data. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal
“coacervo” del credito originario via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non
è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
17.2 Il tasso degli intessi è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Esiste un precedente che ritiene l'art. 1284, comma 4, c.c. applicabile, oltre che alle obbligazioni contrattuali, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
61 del 2023) ma l'orientamento prevalente ne limita l'applicabilità ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e Cass., sez. 2, sent.
n. 14512 del 2022). Di recente, è stato nuovamente affermato che l'art.
pag. 31/36 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
14285 del 2025). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore, che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere di conseguenza liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione non deve peraltro avvenire in via automatica, né essere presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (v. Cass., sez.
3, sent. n. 19063 del 2023; cfr. anche le già citate Cass., sez. 3, ord. n.
7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Nel caso in esame, la sola entità delle somme liquidate non consente di presumere che gli importi, qualora tempestivamente corrisposti, sarebbero stati accantonati in modo da permettere alla danneggiata di conseguire degli interessi avvicinabili a quelli previsti per le transazioni commerciali. Non
è provato che il riconoscimento degli interessi compensativi con tasso pari a quello legale non sia sufficiente per garantire un effettivo ristoro del danno.
17.3 Deve aggiungersi che nelle obbligazioni di valore l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria pag. 32/36 fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno comportare una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la quantificazione del danno non sia agevole, come accade tipicamente con il danno non patrimoniale, e il danneggiato non provi in modo circostanziato il pregiudizio per il ritardo.
18. La polizza LIG depositata dall' decorre dal Controparte_1
31.12.2013 e scade il 31.12.2015. L'art. 24 prevede una retroattività sino al 1° gennaio 2000. La domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione, rimasta assorbita nel giudizio di primo grado a seguito del rigetto della domanda di risarcimento del danno, non può essere accolta. Dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (giorni 60 +
60 + 20) fossero stati assegnati all'udienza dell'11 ottobre 2018 con decorrenza dal 5 febbraio 2019 e rinvio all'udienza del 29 giugno 2019, Con successivamente differita al 12 settembre 2019. La polizza non era stata allegata né alla comparsa di costituzione e risposta né alle memorie ex art. 183 c.p.c., l'ultima delle quali depositata il 26 aprile
2019 ma solo a una memoria depositata il 10 gennaio 2020. La polizza era stata dunque depositata quando le preclusioni istruttorie erano già maturate. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è rilevabile d'ufficio e pertanto anche in assenza di eccezioni della terza chiamata, nel caso in esame rimasta contumace
(cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 16800 del 2018 con riferimento al termine pag. 33/36 per il deposito dei documenti). Il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. è applicabile unicamente nei confronti delle parti costituite.
19. Le spese delle due CTU medico legali devono essere poste a carico dell' . È riconosciuto anche il rimborso per le Controparte_1 spese di CTP (fatt. 25/001 del 10.4.25 Pianalto Saverio Donato). È stata documentata l'emissione della fattura del CTP ma non il pagamento. Di conseguenza, non sono dovuti gli interessi.
20. Le spese legali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, seguono la prevalente soccombenza dell' . La CP_1 soccombenza è parzialmente reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c. perché viene accolta unicamente la domanda di , Parte_1 anche se in misura sensibilmente più contenuta rispetto alla somma richiesta, mentre è respinta quella di Appare congrua Parte_2 una compensazione delle spese nei limiti della metà. Per il giudizio di primo grado i compensi vengono liquidati nella misura di euro 3.808,00
[(euro 1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00) –
1/2] e per l'appello in euro 4.995,50 [(euro 2.058,00 + euro 1.418,00
+ euro 3.045,00 + euro 3.470,00) – 1/2] Sono applicati parametri medi dello scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 nel rispetto del principio del decisum. Il soggetto assistito risultato vittorioso è unico né si è dovuta difendere nei Parte_1 confronti di due parti. Non vi è un rapporto diretto fra la danneggiata e la compagnia di assicurazione, che non si è nemmeno costituita. Non spetta l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del 2014 perché, a differenza di quanto dedotto nella memoria di replica del difensore degli appellanti, gli atti non possono considerarsi redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione: sono stati pag. 34/36 rinvenuti unicamente due link ipertestuali per le spese processuali nella memoria di replica 26.5.2025. Nei rapporti fra e la Controparte_1 procedura concorsuale non occorre provvedere sulle spese, per la contumacia di quest'ultima.
21. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' già Controparte_1 Controparte_2
e di
[...] Controparte_3 già avverso la
[...] Controparte_5 sentenza del Tribunale di Vicenza 7 febbraio 2022, n. 190/2022, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:
I condanna l' al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore di , liquidati: Parte_1
- nella somma di euro 39.372,00 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 24 giugno 2008 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- nella somma di euro 2.532,05 per danno patrimoniale, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 3 novembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
pag. 35/36 II pone le spese delle CTU medico-legale svolta nel giudizio di primo grado in via definitiva a carico dell' Controparte_1
[...]
III compensa per la metà le spese legali del giudizio di primo grado fra le parti costituite e condanna l' Controparte_1 al pagamento delle residue spese in favore di
[...] [...]
, liquidate nella somma di euro 3.808,00 per compensi ed Parte_1 euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) pone le spese della CTU medico legale svolta nel giudizio d'impugnazione in via definitiva a carico dell' Controparte_1
[...]
3) compensa per la metà le spese legali del giudizio di appello fra le parti costituite e condanna l' al Controparte_1 pagamento delle residue spese in favore di , Parte_1 liquidate nella somma di euro 4.995,50 per compensi ed euro 402,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. nonché al pagamento della somma di euro 3.050,00 per spese di CTP;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 4 giugno 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 505/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avvocato
[...] C.F._2
VERONICA MARCHETTO e dall'Avvocato domiciliatario GERARDINA
ORLANDELLA, con studio in Via Facchinetti n. 12, Vicenza
PARTE APPELLANTE contro già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato
[...] P.IVA_1 domiciliatario MICHELE BENI, con studio in Viale F.lli Cairoli, 15 31100
TREVISO
Controparte_3 in persona del curatore già
[...] Controparte_4 [...]
contumace CP_5
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 7 febbraio 2022, n. 190 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO In parziale riforma della sentenza n. 190/2022 del Tribunale di Vicenza resa nel procedimento R.G. 9954/2016 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell' già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella
[...] causazione dei danni subiti dagli attori a seguito degli erronei trattamenti sanitari praticati su;
2) per l'effetto, Parte_1 condannare l' , già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli odierni attori nella misura determinata dal Collegio peritale quantificati per Parte_1
in euro 67.941,00 (all.
1 - utilizzando per il calcolo le Tabelle di
[...]
Milano 2024) e per in euro 32.308,20 (utilizzando per Parte_2 il calcolo le Tabelle di Roma 2023 che prevedono una espressa sezione per il danno non patrimoniale riflesso del congiunto di vittima di lesioni
– tabella E e F), salvo errori e/o omissioni e/o che l'Ecc.ma Corte
d'Appello Vorrà ritenere di Giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) per l'effetto, condannare l' , già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi subiti, per lucro cessante e per danno emergente, oltre alle spese sostenute e sostenende, come documentate e così in favore dell'attrice complessivi Euro 3.241,28 Parte_1
(doc. 12, 13, 14, 15 fascicolo di I grado), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che questa Ill.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) per l'effetto, condannare l' , già Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi subiti, per pag. 2/36 lucro cessante e per danno emergente, oltre alle spese sostenute e sostenende, come documentate dall'attore per Parte_2 complessivi Euro 1.590,05 (doc. 15 fascicolo di I grado), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che Ill.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) Accertare e dichiarare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo da parte della convenuta e, conseguentemente, condannarla al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. In ogni caso: 6) Con vittoria di spese e competenze per l'attività stragiudiziale svolta, come da nota spese allegata (doc. 16 fascicolo di I grado), nonché spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione, oltre accessori di legge per spese generali al
15%, C.P.A., IVA, in misura di legge, di spese di CTU di primo e secondo grado e CTP di primo e secondo grado con rimborso di quanto già versato. Con ogni riserva. In via istruttoria: voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello, rilevata la nullità della CTU dei dott.ri e e/o la Per_1 Per_2 sua incompletezza, confermare le risultanze della perizia di parte dei
CTP di parte attorea dott.ri e con la relativa Per_3 Per_4 quantificazione del danno come peraltro confermate dalla integrazione di CTU disposta dalla Corte d'Appello ed espletata in corso di causa. Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie attoree come indicate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6, nn. 2 dd. 1° aprile 2019 e ai sensi dell'art. 183 comma 6, nn.
3 c.p.c. dd. 16 aprile 2019 e ritualmente rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni e successive. Si chiede prova per testi sui pag. 3/36 seguenti capitoli: 5) Vero che la ferita chirurgica veniva suturata nonostante la riferita conta garze errata;
6) vero che l'esame RX addome per la verifica della presenza di materiale radiosensibile in sede operatoria (nella specie la garza radio opaca) veniva svolto dopo la sutura della ferita chirurgica (si veda descrizione intervento e referto RX eseguito in data 18.10.2007); 7) vero che in data 23 ottobre 2007 la sig.ra veniva dimessa con l'indicazione che se avesse Parte_1 avvertito dolori all'addome accompagnati da febbre avrebbe dovuto recarsi al Pronto Soccorso;
8) vero che il verificarsi di febbre e dolori veniva giustificato dalla probabile presenza di una garza rimasta in sede operatoria;
9) vero che in data 27 ottobre 2007 la sig.ra Parte_1 accedeva all'ospedale “ ” di Thiene CP_2 CP_2 lamentando dolori addominali e febbre alta che ne rendevano necessario il ricovero;
10) vero che in data 27 ottobre 2007 la sig.ra veniva nuovamente ricoverata nel reparto di ginecologia Parte_1 dell'ospedale “ ”; 11) vero che la temperatura CP_2 CP_2 corporea risultava essere di 38,8°; 12) vero che la sig.ra Parte_1 veniva visitata dal medico di guardia;
13) vero che i familiari della sig.ra chiedevano di poterla assistere nel corso della degenza Parte_1 notturna;
14) vero che il personale ospedaliero dell' “ CP_2 [...]
” negava l'autorizzazione ai familiari di permanere presso la CP_2 struttura sanitaria;
15) vero che la sig.ra veniva lasciata Parte_1 sola e priva di assistenza per tutta la notte;
16) vero che la sig.ra effettuava numerose chiamate di richiesta di assistenza al Parte_1 personale ospedaliero;
17) vero che nel corso della notte la sig.ra si recava al bagno, sveniva e si svegliava da sola qualche Parte_1 tempo dopo, riuscendo a tornare a coricarsi nel letto autonomamente, nonostante le numerose chiamate di richiesta di assistenza al personale ospedaliero;
18) vero che in data 28 ottobre 2007 la temperatura pag. 4/36 corporea della sig.ra risultava essere di 38°; 19) vero che
Parte_1 in data 28 ottobre 2007 la sig.ra veniva dimessa
Parte_1 dall'Ospedale U.L.SS. N. 4 “ ”; 21) vero che in data 28 CP_2 ottobre 2007 la sig.ra una volta dimessa, veniva
Parte_1 accompagnata all'auto in sedia a rotelle;
22) vero che nel corso delle settimane immediatamente successive all'intervento saltava un punto di sutura della ferita chirurgica, determinando l'uscita di liquido a zampilli dal ventre della sig.ra 23) vero che a causa della rottura
Parte_1 di un punto di sutura si rendeva necessario un nuovo accesso all'Ospedale “ ”; 24) vero che venivano CP_2 CP_2 eseguiti accertamenti medici (ecografia) dai quali emergeva la presenza di circa un litro di liquido nell'addome della sig.ra 25) vero
Parte_1 che veniva eseguiti accertamenti medici dai quali emergeva la comparsa di un sieroma;
6) vero che a circa 5-6 settimane dall'intervento, la sig.ra notava la comparsa di una tumefazione in sede di
Parte_1 cicatrice chirurgica;
28) vero che la tumefazione in sede di cicatrice raggiungeva le dimensioni di un melone;
29) vero che in data 24 giugno
2008 la sig.ra si sottoponeva ad ecografia dell'addome Parte_1
(doc. 2); 30) vero che veniva diagnosticato un laparocele, come confermato da TAC eseguita in data 25 settembre 2008 (docc. 3 e 4);
31) vero che l'operazione di asportazione del laparocele doveva essere svolta con urgenza;
32) vero che dal 19 al 25 novembre 2008 la sig.ra veniva ricoverata presso Casa di Cura Eretenia di Vicenza;
Parte_1
33) vero che in data 19 novembre 2008 la sig.ra veniva Parte_1 sottoposta ad intervento chirurgico finalizzato alla riduzione del laparocele (doc. 5); 49) vero che in seguito alle operazioni cui si è dovuta sottoporre la sig.ra le relazioni familiari e Parte_1 parentali si sono modificate;
50) vero che in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre la sig.ra il Parte_1
pag. 5/36 nucleo familiare ha modificato le proprie abitudini di vita;
51) vero che in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre la sig.ra
, la stessa ha intrapreso un percorso di sostegno
Parte_1 psicologico;
52) vero che in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre la sig.ra ha dovuto fruire di cure
Parte_1 specialistiche, anche chiropratiche;
53) vero che ha Parte_2 fornito assistenza alla moglie, prima durante e dopo gli interventi chirurgici;
54) vero che il sig. in seguito agli interventi Parte_2 cui si è dovuta sottoporre ha iniziato a soffrire di
Parte_1 episodi di ansia e preoccupazione;
55) vero che il sig. Parte_2 in seguito agli interventi cui si è dovuta sottoporre , a
Parte_1 partire dal 2013 si è dovuto rivolgere ad uno psicologo al fine di intraprendere un percorso psicoterapeutico;
56) vero che
[...]
e si sono rivolti alle cure di specialisti per
Parte_1 Parte_2 svolgere terapia di coppia;
57) vero che gli interventi e le lesioni subite dalla sig.ra hanno determinato l'alterazione delle
Parte_1 abitudini di vita del nucleo familiare nonché l'alterazione degli equilibri e del menage familiare. 58) vero che la sig.ra in seguito alle
Parte_1 operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre ha difficoltà a mangiare;
59) vero che la sig.ra in seguito alle
Parte_1 operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre avverte dolori addominali in seguito ai pasti;
60) vero che la sig.ra
Parte_1 in seguito alle operazioni chirurgiche cui si è dovuta sottoporre avverte nausea in seguito ai pasti. Per le circostanze di cui ai capitoli di prova da
1) a 27) relative all'esecuzione dell'intervento dd. 18.10.2007 presso
Azienda ULSS N. 4 “Alto Vicentino”, oggi e Controparte_1 relativi postumi, si indicano come testimoni i componenti dell'equipe operatoria: - , c/o - Testimone_1 Per_5 Controparte_1
dr. , c/o n.
7 - dr. Tes_2 Per_6 CP_1 CP_1 Tes_3 Per_7
pag. 6/36 c/o n. 7 - , strumentista c/o CP_1 CP_1 Controparte_6
n. 7 Si indicano quali testimoni per le circostanze CP_1 CP_1 di cui ai capitoli di prova da 1) a 60): - , residente in Testimone_4
Vicenza, Via Lago di Bolsena n.1; - , residente in Testimone_5
Monticello Conte Otto (VI), Via Fratelli Vianello Moro n. 3/A; -
[...]
residente in [...]
Moro n. 3/A; - , residente in [...]
Francesco Rizzolo n. 12.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: In via pregiudiziale. Per tutte le ragioni espresse in narrativa accertarsi e dichiararsi: - che il ricorso in riassunzione non contiene tutti gli elementi previsti ex art. 125, Disp. Att. c.p.c. con le conseguenti pronunce e statuizioni;
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché la sua inammissibilità e/o improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c.. Si ribadiscono le argomentazioni ed eccezioni riportate nelle note a trattazione scritta delle udienze del 19.06.2024 e del 20.06.2024 in particolare circa la inidonea ed intempestiva riassunzione del processo con conseguente pronuncia di estinzione del medesimo, eccepita nuovamente la nullità ed invalidità dell'atto di riassunzione privo di
“Apostille”. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via principale. Per le ragioni sopra esposte e da intendersi qui trascritte, ogni altra istanza respinta, compresa l'istanza di rinnovazione della
C.T.U. e della sostituzione dei Consulenti Tecnici, rigettarsi l'impugnazione proposta e confermarsi l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via subordinata. Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione,
7 insiste per l'accoglimento delle già rassegnate CP_1 CP_1 conclusioni di primo grado, che qui di seguito si riportano. “Voglia
pag. 7/36 l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito, in via principale: respingere integralmente tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati nella narrativa degli atti difensivi;
nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta, (già Azienda Ulss Controparte_1
n. 4 Alto Vicentino), circoscriversi l'eventuale condanna all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato dagli Attori e, conseguentemente, condannare
[...]
(poi ora CP_5 Controparte_7 [...]
, - ritualmente evocata in giudizio a Controparte_8 seguito di autorizzazione del Giudice e rimasta contumace - a manlevare la di quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere in favore degli Attori e/o di qualunque altro soggetto coinvolto nel presente procedimento, risultante di stretta giustizia, sia a titolo di risarcimento dei danni che a titolo di spese legali processuali pagate dall'Ente assicurato ex art. 1917 c.c., e che comunque l'
[...]
fosse condannata a pagare a qualsiasi titolo. In ogni caso: Parte_3 con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria. Si richiama la produzione documentale svolta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta ed in particolare i documenti contrassegnati coi numeri da 1 a 3. Per scrupolo difensivo, si reiterano le richieste istruttorie formulate con la memoria autorizzata ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. eventualmente non ammesse, anche a prova contraria, e si ribadiscono le contestazioni svolte con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 8/36 1. Con sentenza 7.2.2022 n. 190/2022 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dal coniuge nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' (già ) e Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_2 della per i danni conseguenti a un Controparte_9 intervento di isteroannessiectomia eseguito in data 18.10.2007 presso l'ospedale di Thiene e un intervento di riduzione di un laparocele ed addominoplastica eseguito in data 19.11.2008 presso la Casa di Cura.
Non si prendono in considerazione le posizioni della Casa di Cura
Eretenia, dei medici terzi chiamati in causa e Persona_8 [...]
e delle compagnie e Per_9 Controparte_10 [...] perché non coinvolte dai motivi di gravame. Parte_4
1.1 Nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta una CTU affidata al consulente dott coadiuvato dall'ausiliario Persona_10 specialista chirurgo dott. Sulla base delle allegazioni attoree, Per_11 con riferimento all'intervento del 18.10.2007, i consulenti si erano soffermati sulla lesione ureterale intra-operatoria con successiva idroureteronefrosi, all'origine della compromissione del rene destro e sulla sutura che avrebbe determinato la comparsa di un laparocele permagno, costringendo l'attrice a sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico.
1.2 Rispetto alla lesione del rene, l'azienda aveva fornito – spiega il
Tribunale - la prova liberatoria della causa non imputabile prevista dall'art. 1218 c.c.. La paziente presentava problemi di obesità (dalla visita anestesiologica del 9.10.2007 emerge che l'attrice era alta 1,70
m. e pesava 105 kg) e sindrome aderenziale pelvica, originata da due pag. 9/36 precedenti interventi chirurgici addominali a cui si era sottoposta per cisti ovarica e per gravidanza extrauterina. Evidenziato che l'intervento chirurgico di isterectomia e linfoadenectomia allargata bilaterale per carcinoma dell'utero era per queste ragioni di oggettiva complessità, la lesione ureterale riscontrata all'esame ecografico del 24.06.2008 (a distanza di otto mesi dall'intervento), è compatibile con una complicanza “prevedibile ma non prevenibile”. L'inevitabile devascolarizzazione, le aderenze pregresse e successive, le retrazioni tissutali post trattamento radiante sono alla base del progressivo instaurarsi della stenosi ureterale. Se è vero che il lungo lasso di tempo tra l'intervento e la diagnosi di idroureteronefrosi non esclude il nesso di causa tra i due eventi, l'insorgenza tardiva, soprattutto considerando gli interventi precedenti, è tipica di una complicanza a manovre chirurgiche necessarie per l'isteroannessiectomia e la linfoadenectomia allargata bilaterale.
1.3 Per quanto concerne il laparocele permagno, non è dimostrabile il legame eziologico tra la condotta dei sanitari e la patologia insorta.
Secondo il consulente non sono ravvisabili criticità nell'operato del personale medico. Costituisce una mera ipotesi astratta che la sutura a punti staccati avrebbe evitato la sua insorgenza. Con il criterio del “più probabile che non” è riconducibile alle condizioni della parete addominale già sottoposta a due precedenti laparotomie e, soprattutto, alla condizione di obesità della paziente, le cui oscillazioni di peso hanno comportato una costante ipersollecitazione della parete addominale.
1.4 Non vi era stata alcuna violazione dei principi in tema di consenso informato. La mancata acquisizione del consenso del paziente può assumere rilevanza autonoma rispetto alla prestazione medica, atteso pag. 10/36 che nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, neanche ove tale trattamento sia posto nell'esclusivo interesse del paziente. La struttura aveva però prodotto la cartella clinica comprensiva della scheda prestampata relativa all'acquisizione del consenso informato e il relativo modulo, con la sottoscrizione della paziente. Il modulo indica compiutamente la tipologia della patologia con la descrizione dell'operazione eseguita nonché le conseguenze e gli eventuali rischi connessi all'intervento. Il consenso deve ritenersi validamente prestato in quanto completo ed effettivo, come peraltro accertato anche dalla C.T.U.. Considerando che l'intervento era stato correttamente eseguito, la paziente aveva l'onere di dare la prova degli elementi sulla base dei quali ritenere che, se la stessa fosse stata informata in modo diverso, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento. La non aveva mai contestato la Parte_1 necessità di sottoporsi all'intervento né è verosimile che a fronte delle patologie riscontrate, si sarebbe discostata dalle indicazioni dei medici.
Non è in discussione la correttezza della scelta terapeutica.
2. Gli appellanti e chiedono che, Parte_1 Parte_2 in parziale riforma della sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell' CP_1 [...]
Non hanno proposto appello nei confronti della Casa di CP_1
Cura Eretenia e dei medici chiamati in causa della casa di cura.
Lamentano:
2.1 che, con riferimento alla lesione del rene, l' non Controparte_1 ha fornito la prova liberatoria, perché avrebbe dovuto dimostrare la corretta esecuzione della propria prestazione ponendo a confronto protocolli e linee guida con l'operato dei sanitari. L'assolvimento pag. 11/36 dell'onere della prova costituisce un fatto inesistente. Non erano stati allegati protocolli e linee guida né era stato eseguito alcun giudizio di comparazione;
2.2 che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una consulenza affetta da nullità per non aver fornito risposte ai quesiti formulati. I consulenti hanno attribuito le lesioni lamentate, quanto al rene, a esiti prevedibili ma non prevenibili e, quanto al laparocele, all'età, obesità e ai trattamenti radianti. I consulenti hanno “copiato” un articolo scientifico sulle lesioni uretrali, omettendo di riportare le parti favorevoli alla paziente;
2.3 che i CTP avevano osservato che le condizioni della paziente (in sovrappeso e reduce da due precedenti interventi) giustificavano delle precauzioni (utilizzo di stent uretrali e colposcopio) che avrebbero potuto evitare il danno verificatosi. I CTU non avevano preso posizione sulla necessità di utilizzare il cistoscopio e sulla necessità di adottare accorgimenti per isolare gli ureteri senza arrivare alla loro devascolarizzazione, per esempio ricorrendo a stent uretrali. L'atto operatorio era stato descritto genericamente;
2.4 che la devascolarizzazione dell'uretere non risulta un esito necessario, potendo essere evitata attraverso l'uso di stent uretrali particolarmente indicati in soggetti come la BO già a rischio per le condizioni di partenza;
2.5 che, documentata l'insorgenza della idroureteronefrosi a seguito dell'intervento presso l' e dell'assenza di precauzioni Controparte_1 intraoperatorie ad opera dei sanitari, il Tribunale aveva dato pag. 12/36 “inspiegabilmente prevalenza alle ragioni avversarie”, non sorrette da alcuna prova;
2.6 che, con riferimento all'insorgenza del laparocele, l'unico fattore di rischio era rappresentato dalla sutura chirurgica in una paziente sottoposta alla terza laparotomia. Ciò avrebbe costituito indicazione, oltre che per una particolare attenzione alla sintesi della parete, al posizionamento di una protesi come profilassi del laparocele, che diminuisce fino all'85% la possibilità di un suo sviluppo. I CTU avrebbero dovuto considerare la scelta di una via di accesso trasversale oppure nel caso di una terza re-laparotomia avrebbero dovuto porre particolare attenzione ad un'adeguata preparazione del piano fasciale oltre che all'impiego di materiale a lento assorbimento con la tecnica dei piccoli punti. Nessuno degli accorgimenti è stato invece descritto nell'atto operatorio;
2.7 che il laparocele rappresenta una grave complicanza post- operatoria, caratterizzata dalla fuoriuscita dei visceri contenuti nella cavità addominale attraverso una soluzione di continuo della parete formata nella fase di consolidamento cicatriziale di una ferita laparotomica. Erano identificabili due fattori che imponevano una particolare attenzione nel momento della sintesi della ferita chirurgica, rappresentati dalla re-laparotomia e dalla conformazione fisica della paziente. Non può concordarsi con le conclusioni della CTU, che rimandano all'obesità della paziente;
2.8 che, con riferimento al consenso informato, Parte_1 aveva contestato di essere stata effettivamente informata in ordine alle caratteristiche, alla tecnica di esecuzione, agli esiti prevedibili e ai rischi pag. 13/36 degli interventi. Nel caso di contestazione grava sul sanitario la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere una scelta consapevole. Il giudice aveva deciso senza verificare il fascicolo attoreo, contenente anche il modulo del consenso informato, rimasto nella disponibilità del CTU.
3. Con riferimento alla liquidazione dei danni, gli appellanti
[...]
e hanno dedotto (v. atto di appello, pag. Parte_1 Parte_2
47-49):
➢ che alla paziente spetta la somma di euro 178.134,23. Ha dovuto intraprendere un lungo percorso di sostegno psicologico per riuscire ad accettare il proprio aspetto fisico. L'invalidità permanente è stimabile nel 23%. È necessaria una personalizzazione del 36% e un ulteriore aumento di ½ per il danno morale. L'invalidità temporanea complessiva
è di 126 giorni e anche in questo caso al danno biologico deve essere aumentato di ½ per il danno morale;
➢ che al marito spetta la somma di euro Parte_2
50.000,00. Il risarcimento spetta anche al coniuge per aver subito a sua volta pesanti ripercussioni conseguenza delle macrolesioni che hanno afflitto la paziente;
➢ che per la perizia medico legale e l'acquisizione delle cartelle cliniche deve essere riconosciuta la somma di euro 2.068,67; per il sostegno psicologico alla la spesa ammonta a euro Parte_1
1.712,61 e per le cure, anche per terapia di coppia, del coniuge la spesa
è stata di euro 1.690,05.
4. L' ha chiesto che l'appello sia Controparte_1 dichiarato inammissibile o comunque rigettato. L' ha contestato CP_1 la notifica dell'atto di appello a presso Contec s.r.l. ed Controparte_5
pag. 14/36 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. perché
i CTU avevano congruamente risposto alle osservazioni dei CTP e l'impugnazione contiene una mera reiterazione delle difese già esaminate, rivelandosi manifestamente infondata. Rispetto ai motivi dell'appello, l' ha replicato: CP_1
- che il Tribunale aveva motivato sull'inevitabilità della complicanza e sul fatto che tale inevitabilità integra la prova liberatoria. Il mancato deposito di protocolli e linee guida è irrilevante perché deve tenersi conto del caso concreto;
- che le leges artis sono state prese in considerazione nella relazione tecnica e non vengono indicati i gravi motivi che giustificherebbero una sostituzione del consulente;
- che la sentenza non è viziata da motivazione apparente tenuto conto che il giudice ha aderito in maniera critica alle conclusioni del proprio consulente;
- che l'eccezione di nullità della CTU è tardiva e gli appellanti pretendono una nuova CTU solo perché le conclusioni raggiunte da quella esperita hanno comportato il rigetto della domanda di risarcimento;
- che la consulenza non ha accertato alcun danno permanente da laparocele sicché la parte non ha motivo di chiedere il risarcimento per un danno inesistente;
- che il consulente aveva anche accertato che la paziente non avanzava alcuna doglianza con riferimento alle informazioni ricevute né era stata posta in discussione la necessità dell'intervento.
5. Con ordinanza 6.7.2022, su richiesta della difesa di parte appellante (v. note scritte 1.7.2022), è stato disposto il rinnovo della notifica alla compagnia di assicurazione perché Controparte_5
pag. 15/36 eseguita presso una società (Contec s.r.l.) che non risultava più rappresentarla in Italia. Con ordinanza 17.7.2023, la Corte, ha però ritenuto che la notifica eseguita il 9.3.2022 alla compagnia di assicurazione, presso Contec s.r.l., fosse idonea a instaurare il contraddittorio, dichiarato la contumacia Controparte_11
(già e e disposto una CTU Controparte_12 Controparte_5 medico legale affidata al medico legale dott. e allo Persona_12 specialista in ostetricia e ginecologia prof. . Con Persona_13 ordinanza 27.9.2023, accertato che la compagnia di assicurazione era stata posta in liquidazione giudiziale, il giudizio è stato interrotto. A seguito di ricorso in riassunzione del 17.10.2023, è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio. La notifica alla procedura liquidatoria della compagnia di assicurazione è avvenuta correttamente il
18.1.2024, nel rispetto dell'art. 11 Reg(CE) 2020/1784, al curatore
Con ordinanza 1.7.2024, dichiarata la contumacia Persona_14 della procedura, è stata confermata la necessità di esperire una nuova consulenza. Al termine delle operazioni peritali, le parti hanno concluso il 5.3.2025. A seguito del trasferimento in altro ufficio di uno dei componenti del Collegio, le parti sono state invitate a precisare nuovamente le conclusioni il 4.6.2025.
6. Con l'ordinanza 17.7.2023 è già stato affermato che la notifica del
9.3.2022 alla compagnia di assicurazione presso Contec s.r.l. era idonea a instaurare il contraddittorio, prima del verificarsi dell'evento interruttivo, perché la parte non aveva mai comunicato la modifica del proprio domicilio in Italia. Dopo aver chiesto termine per il rinnovo della notifica (v. note scritte 1.7.2022, pag. 1 e 2), la difesa degli appellanti ha correttamente evidenziato (v. comparsa conclusionale 19.6.2023, pag. 5) che l'elezione di domicilio deve intendersi come atto giuridico pag. 16/36 unilaterale che spiega effetto indipendentemente dal consenso del domiciliatario ed indipendente da un accordo tra eleggente e domiciliatario (v. Cass., sez. 5, ord. n. 4320 del 2021). Il deposito con la comparsa di costituzione 15.6.2022 dell'Azienda di una comunicazione di Contec s.r.l. risalente ancora al 12.11.2018 sulla risoluzione del “contratto di affidamento incarico gestione sinistri” tra
Contec s.r.l. e e sulla previsione del successivo Controparte_5 trasferimento del domicilio non poteva quindi ritenersi decisiva al fine di escludere che l'impugnazione fosse stata notificata presso il domiciliatario.
7. Il ricorso in riassunzione degli appellanti è tempestivo e valido. Il giudizio è stato dichiarato interrotto all'udienza 27.9.2023. La documentazione che attestava l'esistenza della procedura concorsuale era stata depositata il 26.9.2023 dal legale dell' Il ricorso CP_1 in riassunzione degli appellanti è stato depositato il 17.10.2023. Il ricorso è tempestivo perché occorre fare riferimento alla data del suo deposito telematico nel PCT. Il richiamo della difesa dell' agli CP_1 artt. 167 e 347 c.p.c. appare inconferente perché il processo era stato interrotto dopo che nel giudizio di appello era stata riaperta la fase istruttoria per eseguire una CTU. All'atto difensivo di riassunzione non doveva essere apposta l'apostille prevista dall'art. 3 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri
(Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961) perché non si discute di uno degli atti pubblici formati sul territorio di uno Stato contraente e che debbono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente previsti dall'art. 1 della stessa convenzione.
pag. 17/36 8. Il difensore dell' ha contestato la tempestività del deposito CP_1 avvenuto alle ore 17:26 del 19 giugno 2024 di una nota del difensore degli appellanti con allegata la prova della notificazione del ricorso in riassunzione successivo all'interruzione del giudizio. Nel caso in cui un'udienza – nel caso in esame l'udienza fissata per il 19 giugno 2024, ore 10:30 - sia sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ai fini del rispetto del termine, occorre fare riferimento unicamente al giorno e non anche all'orario dell'udienza sostituita. Il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riguardando una nota scritta e quindi una memoria difensiva, è unicamente un termine a giorni ed è rispettato se la c.d. conferma del deposito della nota è generata, ai sensi dell'art. 196 sexies disp. att. c.p.c., entro la fine del giorno di scadenza.
9. Tenuto conto dei motivi di appello è stato ritenuto necessario rinnovare la CTU svolta nel giudizio di primo grado con una consulenza al fine di approfondire alcune questioni attinenti alla prova del corretto operato dei sanitari. È stato chiesto ai nuovi CTU di valutare:
- se l'utilizzo di stent o di un esame cistoscopico avrebbe potuto evitare o ridurre il danno iatrogeno di , eventualmente Parte_1 consentendo una riparazione immediata della lesione;
- se il momento in cui è stata accertata la lesione possa ritenersi indicativo del fatto che le modalità esecutive dell'intervento chirurgico fossero corrette;
- se la scelta di una via di accesso trasversale, un'accurata preparazione del piano fasciale, una sutura continua di materiale a lento assorbimento con la tecnica dei piccoli punti o l'uso di una rete profilattica avrebbero potuto evitare il laparocele.
pag. 18/36 Lo scopo era quello di approfondire le osservazioni presentate rispetto alle conclusioni della prima consulenza. Nonostante la doglianza del difensore dell' , deve escludersi che i nuovi consulenti, nel CP_1 rispondere al quesito, abbiano esorbitato dall'incarico a loro affidato. I consulenti non hanno sicuramente accertato fatti principali diversi da quelli dedotti dalla danneggiata a fondamento della domanda (cfr.
Cass., s.u., sent. n. 3086 del 2022).
10. La relazione depositata il 19.2.2025 dei CTU è Persona_15 giunta a conclusioni parzialmente diverse da quella eseguita in primo grado. Rispetto alla nuova relazione, nessuna delle parti ha presentato osservazioni (v. relazione 19.2.2025, pag. 49). La circostanza è particolarmente significativa e deve essere adeguatamente valorizzata.
10.1 L'uso della cistoscopia dopo intervento – spiegano i consulenti -
è ancora oggi dibattuto, risultando consigliato da alcune istituzioni, ed inutile da altre. Di fatto i dati di letteratura dimostrano lo scarso beneficio della cistoscopia intra operatoria, in particolare per la diagnosi di lesioni ureterali e, in assenza di linee guida, l'uso della cistoscopia di routine in sede intra-operatoria non costituisce prassi comune.
10.2 Anche l'impiego di stent uretrali, in assenza di linee guida è lasciato alla discrezionalità dell'operatore, tenuto conto delle specifiche condizioni presenti (endometriosi, miomi cervicali, precedente irradiazione) e della difficoltà contingente di riconoscere il normale decorso dell'uretere.
10.3 La paziente era però stata sottoposta ad una isterectomia extrafasciale (procedura standard per eseguire l'intervento), che pag. 19/36 prevede la legatura dell'arteria uterina medialmente all'uretere, in precedenza normale. Da un lato, l'ipotesi dei CTP degli appellanti relativa alla lesione diretta dell'uretere evidenziatasi a distanza di mesi
è possibile e, dall'altro, il report operatorio non riporta, condizioni anatomopatologiche ostative alla corretta riuscita dell'intervento con specifico riguardo alla lesione uretrale. Dal report operatorio non si comprende quale modalità sia stata eseguita per il riconoscimento dell'uretere da parte degli operatori sanitari e/o delle manovre eseguite per la linfoadenectomia. Sulla base dei dati documentali secondo criterio del “più probabile che non” può convenirsi che la lesione uretrale diagnosticata dopo otto mesi dall'intervento sia ascrivibile ad imperizia dell'èquipe operatoria. L'intervento poteva considerarsi complesso per la presenza di “estesa sindrome aderenziale” ed “obesità” (di entità media) ma la presenza di questi fattori costituisce una realtà di comune riscontro e non può ritenersi straordinaria ed eccezionale.
10.4 Il cedimento della fascia da tensione della parete addominale può manifestarsi sia precocemente che tardivamente nel periodo post operatorio con un'incidenza dal 0,4 al 3,5% nonostante i progressi nei materiali di sutura e nelle cure peri-operatorie. Nella descrizione dell'intervento è riportato “sutura della fascia in continua”. La lettura indica che l'incidenza di laparocele è inferiore se si impiega una sutura continua piuttosto che punti staccati, per fili a lento riassorbimento piuttosto che suture a rapido riassorbimento o non riassorbibili. La tecnica di chiusura di un'incisione addominale non è però standardizzata. Nel caso di specie si è eseguita una rilaparotomia mediana ombelico-pubica.
La scelta di una laparotomia trasversale avrebbe concesso un accesso molto più difficoltoso alla pelvi. L'intervento di linfadenectomia pag. 20/36 sistematica (definita radicale) imponeva di avere un campo operatorio ampio, meno facilmente ottenibile con una incisione trasversale. Quanto alla scelta di mettere una rete (mersh) in materiale non riassorbibile per prevenire il laparocele, l'intervento comportava l'apertura della vagina e l'inserzione di un corpo estraneo e avrebbe potuto aumentare in misura significativa il rischio di complicanze. In conclusione, il laparocele, di cui allo stato non vi è evidenza obiettiva, non appare riconducibile a profili di malpractise.
11. il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, tutti relativi alla lesione del rene, tenuto conto dell'esito della nuova
CTU medico legale, appaiono fondati nei limiti che seguono.
11.1 I ripetuti riferimenti della difesa degli appellanti alla nullità della
CTU eseguita nel giudizio di primo grado non colgono nel segno perché la consulenza è esente da vizi formali che incidono sulla validità dell'atto. Si conviene, invece, sul fatto che il giudizio sull'esistenza di una complicanza “prevedibile ma non prevenibile” (v. relazione 5.10.20 dott. pag. 83), connessa a manovre chirurgiche “necessarie”, in Per_1 un quadro caratterizzato da due precedenti interventi chirurgici, necessitasse di un maggiore approfondimento. Era stato fortemente contestato che le condizioni della paziente fossero sufficienti a spiegare la lesione e, in presenza di censure puntuali, s'imponeva un approfondimento, non potendo ritenersi sufficiente l'adesione del giudice alle conclusioni del consulente d'ufficio (cfr Cass., sez. 1, sent.
n. 15804 sull'onere di motivazione del giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico). I consulenti Persona_15 evidenziano che il report operatorio è generico e che non emergono pag. 21/36 circostanze che avrebbero potuto impedire la buona riuscita dell'intervento (v. supra paragrafo 10.3 della presente motivazione)
11.2 L'Azienda risponde nei confronti della paziente secondo le regole della responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di spedalità (Cass., sez. 3, ord. n. 7074 del 2024, Cass., sez. 3, sent. n.
11320 del 2022 e Cass., sez. 3, sent. n. 8826 del 2007). La distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario ha un rilievo meramente classificatorio. La struttura risponde sempre per fatto proprio e la responsabilità è soggettiva e diretta. La sussistenza di un nesso causale fra intervento del
18.10.2007 e lesione del rene era stata riconosciuta dal CTU Per_10
(v. relazione 5.10.20, pag. 83), avendo il consulente affermato
[...] che il lasso di tempo fra intervento e diagnosi di idroureteronefrosi non esclude il nesso eziologico. Entrambe le CTU eseguite per approfondire il caso di malpractise concordano pertanto nel sostenere che si discuta di un danno iatrogeno. Il Tribunale aveva concluso nel senso che la lesione uretrale costituisse una complicanza non prevenibile e non nel senso che la lesione non fosse ricollegabile all'intervento chirurgico. Sotto il profilo processuale, in assenza di un appello incidentale condizionato dell' , il giudizio di gravame deve intendersi limitato alla CP_1 valutazione della sussistenza di un inadempimento della struttura medica per causa non imputabile. Anche se si prescindesse da tale considerazione, di per sé dirimente, dopo le due consulenze tecniche d'ufficio e la mancata presentazione di osservazioni al più recente elaborato peritale, il nesso causale fra la lesione uretrale e l'intervento deve ritenersi ampiamente provato.
pag. 22/36 11.3 Muovendo dal presupposto che la struttura medica risponde verso la paziente ai sensi dell'art. 1218 c.c., la prova liberatoria non è stata fornita, anche se i nuovi CTU non ritengono che l'operato dei medici sia censurabile per il mancato uso della cistoscopia o di stent uretrali. A differenza della precedente, la nuova relazione si sofferma su tutti i rilievi dei CTP degli appellanti ed evidenzia che non vi siano linee guida o circostanze del caso concreto che consigliassero, al fine di prevenire la lesione, di avvalersi delle metodiche indicate dai consulenti della paziente. Le considerazioni dei nuovi CTU non sono sufficienti, tuttavia, per escludere la responsabilità dell' . La necessità CP_1 che la prestazione del debitore corrisponda all'interesse del creditore esclude la possibilità d'individuare in essa un contenuto del tutto specificamente individuato: deve piuttosto conformarsi, di volta in volta, al concreto interesse perseguito dal creditore. La “varietà” delle possibili inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadempiente del debitore nell'ambito di prestazioni composite, non corrisponde a diversi titoli di responsabilità, essendo univoco il giudizio di inadempimento e presupponendo esso esclusivamente il riscontro del mancato soddisfacimento dell'interesse del creditore (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
7074 del 2024 proprio in tema di responsabilità sanitaria).
11.4 I consulenti hanno escluso che la lesione possa Persona_15 ricondursi a manovre necessarie dei medici ed evidenziato che l'esistenza di due precedenti interventi, se ha reso più complicato il nuovo intervento, non lo ha reso eccezionalmente impegnativo. Specie considerando le carenti informazioni del report dell'atto chirurgico circa eventuali particolari condizioni anatomopatologiche, è probabile che vi sia stata una condotta imperita (v. relazione 19.2.2025, pag. 45 e 48).
La prestazione non richiedeva, dunque, la soluzione di problemi tecnici pag. 23/36 di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c. e, nello stesso tempo,
l' , quale debitore della prestazione, non ha fornito ex art. CP_1
1218 c.c. la prova liberatoria. Le carenti informazioni del report operatorio non consentono di affermare che l'operato dei sanitari non sia censurabile per l'esistenza di una complicanza non prevenibile.
12. Il sesto e il settimo motivo di appello sul laparocele non meritano accoglimento. Sul punto le conclusioni delle due consulenze tecniche d'ufficio sono sostanzialmente sovrapponibili: gli accorgimenti ipotizzati dagli appellanti o non avrebbero diminuito la probabilità del verificarsi del laparocele o presentavano significative controindicazioni. I CTU hanno escluso che nella tecnica utilizzata (sutura continua – rilaparatomia mediana ombelico-pubica – mancato inserimento di una rete) possano ravvisarsi profili di malpractise sicché l'ernia incisionale non è attribuibile all'imperizia dei medici dell'Ospedale di Thiene e di conseguenza la struttura non ne deve rispondere. Con riferimento a questa contestazione, la prova liberatoria dell'art. 1218 c.c. è stata fornita.
13. L'ottavo motivo di appello sulla lesione del diritto all'autodeterminazione è inammissibile ex art 342 c.p.c. per la sua genericità. Il riferimento alla mancata restituzione da parte del CTU del fascicolo di parte (v. atto di appello, pag. 45, dove la difesa allega la circostanza senza documentarla) e di conseguenza alla sua mancata valutazione da parte del giudice non è provato. Non è oggetto di contestazione che la scelta di procedere all'intervento chirurgico fosse corretta. Nella propria relazione il CTU dott. aveva riferito che Per_1 nella cartella clinica è presente la dichiarazione sottoscritta dalla paziente di essere stata informata, di avere compreso la finalità, i pag. 24/36 possibili rischi e le possibili complicanze del trattamento proposto, di averne consapevolmente accettato l'effettuazione e che nel corso dell'accertamento peritale non era stata sollevata alcuna doglianza relativa alle informazioni ricevute (v. relazione dott. 5.10.2020, Per_1 pag. 65). Posto che non è in discussione che il modulo del consenso informato sia stato sottoscritto dalla paziente, l'appellante non allega a) perché il modulo sottoscritto sarebbe generico;
b) quali sarebbero le informazioni sull'intervento che la paziente avrebbe ricevuto “solo sulla carta”; c) quali informazioni non ricevute avrebbero potuto indurla a orientarsi diversamente. Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo (Cass., sez. 3, ord. n. 3582 del 2025). Non si comprende quale prova la struttura ospedaliera avrebbe dovuto fornire.
14. Occorre procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale di conseguente alla lesione uretrale. Parte_1
14.1 Secondo le conclusioni dei CTU l'idroureteronefrosi destra ha comportato un'invalidità permanente del 15% e un'invalidità temporanea di 30 giorni al 50% e di 60 giorni al 25%. Rispetto al parere medico legale non sono state presentate osservazioni e nel precisare le conclusioni la difesa di parte appellante ha allegato un prospetto di calcolo che, quanto a grado d'invalidità e periodo d'invalidità temporanea, si allinea a tali conclusioni.
14.2 Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra pag. 25/36 dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. L'intervento chirurgico risale al 2007. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza la Tabella del Tribunale di Milano (Tabella del
Tribunale di Milano 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le Tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
2539 del 2024, Cass., sez. 3, sent. n. 8532 del 2020 e Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019).
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza pag. 26/36 interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
L'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
14.3 La diagnosi della lesione renale è stata eseguita a otto mesi di distanza dall'intervento del 18 ottobre 2007 (v. relazione dott. Per_1
5.10.20, pag. 83), quando la paziente aveva 48 anni con l'ecografia del
24 giugno 2008.
Le allegazioni sulla personalizzazione del danno non appaiono pertinenti. La paziente era in cura per una grave malattia (carcinoma pag. 27/36 dell'utero). La comparsa del laparocele non è attribuibile a una condotta imperita dei sanitari. L'affievolimento dei rapporti intimi con il marito così come la necessità di un lungo percorso di sostegno psicologico (v. atto di citazione di primo grado, pag. 16) non appaiono collegabili alla lesione del rene. Non viene spiegato quali riflessi negativi abbia avuto l'unica lesione imputabile ai medici nella vita della persona.
Partendo dal presupposto che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, non è riconoscibile neanche il danno morale. Né il grado d'invalidità permanente (15%) né le modalità del fatto sono sufficienti per presumere, in assenza di allegazioni diverse dalla mera ricostruzione della vicenda clinica, il danno morale, inteso un profondo turbamento, uno stato di profonda tristezza, preoccupazione e frustrazione. Nulla è emerso sulla necessità di nuovi interventi ricollegabili al danno iatrogeno attribuibile ai sanitari della struttura (v. atto di citazione di primo grado, pag. 18).
14.4 Considerando l'età (48 anni) e il grado d'invalidità (15%), il danno non patrimoniale permanente, costituito dal danno dinamico relazionale, è determinabile nella somma di euro 36.852,00. Non si applicano aumenti per la personalizzazione né per la sofferenza soggettiva interiore. Il valore monetario per l'invalidità temporanea è di euro 115,00 formato dalla componente dinamico relazionale (euro
84,00) e dalla componente di sofferenza soggettiva media (euro 31,00).
Il danno da invalidità temporanea, scorporata la voce della sofferenza soggettiva, può essere determinato nella somma di euro 2.520,00: euro
1.260,00 per 30 giorni di ITP al 50% (euro 84,00 X 30 gg X 50%) ed euro 1.260,00 per 60 giorni di ITP al 25% (euro 84,00 X 60 gg X 25%)
pag. 28/36 15. Le spese mediche rimborsabili costituite dalla relazione medico legale e ulteriori spese valutate come congrue dai CTU (doc. 12 e 13 att.) ammontano complessivamente a euro 2.068,67 (v. relazione
19.2.2025, pag. 48). Per effetto della rivalutazione Persona_15 monetaria, tenuto conto che l'obbligazione è di valore e che le spese sono state sostenute sino al 3 novembre 2012, la somma riconoscibile è di euro 2.532,05. Le ulteriori spese per sostegno psicologico e terapia di coppia (v. atto di appello, pag. 49) non sono riconoscibili perché non ricollegabili all'errore medico.
16. Un danno non patrimoniale può essere configurabile anche in presenza di lesione del rapporto parentale. Il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo a elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale (Cass., sez.
3, sent. n. 28989 del 2019). Il danno, consistente nella sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass., sez. 3, ord. n. 11212 del 2019). Non è ravvisabile alcun limite normativo che escluda il pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi (Cass., sez. 3, sent. n. 1752 del 2023). Nel caso in esame, peraltro, le allegazioni sul danno subito dal coniuge contenute pag. 29/36 nell'atto di appello sono apodittiche (v. atto di appello, pag. 48). Nel giudizio di primo grado era stato fatto riferimento allo stravolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare e al fatto che marito e moglie non avessero più relazioni intime: “… deve innanzitutto considerarsi che
a seguito degli interventi eseguiti sulla sig.ra anche lo Parte_1 stesso ha subito lo stravolgimento delle abitudini di Parte_2 vita del proprio nucleo familiare … ha vissuto un'intensa sofferenza per la grave compromissione delle condizioni di salute della congiunta, per il conseguente progressivo stravolgimento delle abitudini familiari, dovendo fornire la moglie doverosa assistenza alla luce dello stato di salute della stessa sia prima che, soprattutto, dopo gli interventi chirurgici nonché assistenza e sostegno psicologico … non ha più avuto relazioni intime con la moglie soffrendo fortemente del distacco fisico sorto successivamente ai fatti per cui è causa è tale per cui lo stato di prostrazione psicologica si è cronicizzato … lo stesso per comprendere e accettare la mutata situazione e per riuscire a trovare un nuovo equilibrio … si è rivolto, a sua volta, alle cure di uno psicologo” (v. atto di citazione di primo grado, pag. 19). Occorre considerare che
[...] soffriva per un carcinoma dell'utero e che ha subito più Parte_1 interventi nel corso del tempo si prima che dopo quello eseguito presso l'ospedale di Thiene: gli interventi chirurgici addominali per cisti ovarica e per gravidanza extrauterina e l'intervento di riduzione del laparocele ed addominoplastica. Non è dimostrabile che i pregiudizi lamentati dal coniuge siano ricollegabili alla lesione del rene avvenuta in conseguenza dell'intervento del 18 ottobre 2007.
17. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento.
pag. 30/36 17.1 Non potendosi individuare una data certa precedente, gli interessi sul danno non patrimoniale devono essere conteggiati dalla diagnosi della lesione uretrale del 24 giugno 2008. Essendo limitato il periodo d'invalidità temporanea, si prende in considerazione sempre la stessa data per l'intero danno non patrimoniale (euro 36.852,00 + euro
2.520,00 = euro 39.372,00). Per il danno patrimoniale si fa riferimento al 3 novembre 2012, perché le spese riconosciute sono state sostenute sino a quella data. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal
“coacervo” del credito originario via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non
è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
17.2 Il tasso degli intessi è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Esiste un precedente che ritiene l'art. 1284, comma 4, c.c. applicabile, oltre che alle obbligazioni contrattuali, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
61 del 2023) ma l'orientamento prevalente ne limita l'applicabilità ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e Cass., sez. 2, sent.
n. 14512 del 2022). Di recente, è stato nuovamente affermato che l'art.
pag. 31/36 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
14285 del 2025). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore, che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere di conseguenza liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione non deve peraltro avvenire in via automatica, né essere presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (v. Cass., sez.
3, sent. n. 19063 del 2023; cfr. anche le già citate Cass., sez. 3, ord. n.
7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Nel caso in esame, la sola entità delle somme liquidate non consente di presumere che gli importi, qualora tempestivamente corrisposti, sarebbero stati accantonati in modo da permettere alla danneggiata di conseguire degli interessi avvicinabili a quelli previsti per le transazioni commerciali. Non
è provato che il riconoscimento degli interessi compensativi con tasso pari a quello legale non sia sufficiente per garantire un effettivo ristoro del danno.
17.3 Deve aggiungersi che nelle obbligazioni di valore l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria pag. 32/36 fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno comportare una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la quantificazione del danno non sia agevole, come accade tipicamente con il danno non patrimoniale, e il danneggiato non provi in modo circostanziato il pregiudizio per il ritardo.
18. La polizza LIG depositata dall' decorre dal Controparte_1
31.12.2013 e scade il 31.12.2015. L'art. 24 prevede una retroattività sino al 1° gennaio 2000. La domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione, rimasta assorbita nel giudizio di primo grado a seguito del rigetto della domanda di risarcimento del danno, non può essere accolta. Dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (giorni 60 +
60 + 20) fossero stati assegnati all'udienza dell'11 ottobre 2018 con decorrenza dal 5 febbraio 2019 e rinvio all'udienza del 29 giugno 2019, Con successivamente differita al 12 settembre 2019. La polizza non era stata allegata né alla comparsa di costituzione e risposta né alle memorie ex art. 183 c.p.c., l'ultima delle quali depositata il 26 aprile
2019 ma solo a una memoria depositata il 10 gennaio 2020. La polizza era stata dunque depositata quando le preclusioni istruttorie erano già maturate. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è rilevabile d'ufficio e pertanto anche in assenza di eccezioni della terza chiamata, nel caso in esame rimasta contumace
(cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 16800 del 2018 con riferimento al termine pag. 33/36 per il deposito dei documenti). Il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. è applicabile unicamente nei confronti delle parti costituite.
19. Le spese delle due CTU medico legali devono essere poste a carico dell' . È riconosciuto anche il rimborso per le Controparte_1 spese di CTP (fatt. 25/001 del 10.4.25 Pianalto Saverio Donato). È stata documentata l'emissione della fattura del CTP ma non il pagamento. Di conseguenza, non sono dovuti gli interessi.
20. Le spese legali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, seguono la prevalente soccombenza dell' . La CP_1 soccombenza è parzialmente reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c. perché viene accolta unicamente la domanda di , Parte_1 anche se in misura sensibilmente più contenuta rispetto alla somma richiesta, mentre è respinta quella di Appare congrua Parte_2 una compensazione delle spese nei limiti della metà. Per il giudizio di primo grado i compensi vengono liquidati nella misura di euro 3.808,00
[(euro 1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00) –
1/2] e per l'appello in euro 4.995,50 [(euro 2.058,00 + euro 1.418,00
+ euro 3.045,00 + euro 3.470,00) – 1/2] Sono applicati parametri medi dello scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 nel rispetto del principio del decisum. Il soggetto assistito risultato vittorioso è unico né si è dovuta difendere nei Parte_1 confronti di due parti. Non vi è un rapporto diretto fra la danneggiata e la compagnia di assicurazione, che non si è nemmeno costituita. Non spetta l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del 2014 perché, a differenza di quanto dedotto nella memoria di replica del difensore degli appellanti, gli atti non possono considerarsi redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione: sono stati pag. 34/36 rinvenuti unicamente due link ipertestuali per le spese processuali nella memoria di replica 26.5.2025. Nei rapporti fra e la Controparte_1 procedura concorsuale non occorre provvedere sulle spese, per la contumacia di quest'ultima.
21. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' già Controparte_1 Controparte_2
e di
[...] Controparte_3 già avverso la
[...] Controparte_5 sentenza del Tribunale di Vicenza 7 febbraio 2022, n. 190/2022, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:
I condanna l' al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore di , liquidati: Parte_1
- nella somma di euro 39.372,00 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 24 giugno 2008 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- nella somma di euro 2.532,05 per danno patrimoniale, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 3 novembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
pag. 35/36 II pone le spese delle CTU medico-legale svolta nel giudizio di primo grado in via definitiva a carico dell' Controparte_1
[...]
III compensa per la metà le spese legali del giudizio di primo grado fra le parti costituite e condanna l' Controparte_1 al pagamento delle residue spese in favore di
[...] [...]
, liquidate nella somma di euro 3.808,00 per compensi ed Parte_1 euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) pone le spese della CTU medico legale svolta nel giudizio d'impugnazione in via definitiva a carico dell' Controparte_1
[...]
3) compensa per la metà le spese legali del giudizio di appello fra le parti costituite e condanna l' al Controparte_1 pagamento delle residue spese in favore di , Parte_1 liquidate nella somma di euro 4.995,50 per compensi ed euro 402,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. nonché al pagamento della somma di euro 3.050,00 per spese di CTP;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 4 giugno 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
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