Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 27 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8838/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Raffaele Leone 1, C. F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Rosaria Rossella Danile per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Antoniotto Usodimare n. 31, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Luca Malerba giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- Resistente -
Oggetto: pensione di invalidità ex art. 19 Regolamento delle attività istituzionali della Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2023 parte ricorrente, esponeva:
- che essendo affetto da diverse patologie tali da causare la riduzione della propria capacità di lavoro a meno di un terzo, in data 16/03/2022 aveva proposto domanda alla per ottenere il riconoscimento del diritto alla Controparte_1 pensione di invalidità ex art. 19 Regolamento;
Controparte_1
- che sulla detta domanda la (Nota prot. Controparte_1
ENA220000272447U del 06/10/2022 - all n. 1 produzione ricorrente) aveva rigettato la domanda in quanto non ricorrevano le condizioni richieste (veniva riconosciuta una invalidità del 65%, percentuale inferiore a quella minima richiesta dall'art. 19 comma 1 lett. A del Regolamento);
- che avverso tale atto presentava richiesta di visita collegiale e il Collegio arbitrale adottava verbale di visita collegiale con cui il D'EA veniva ancora
“riconosciuto invalido permanente parziale nella misura del 65% ex art. 19 Regolamento ”, non riscontrando una riduzione della capacità Controparte_1 lavorativa nella percentuale stabilita dall'art. 19 del Regolamento richiamato ( cfr doc n. 2 produzione ricorrente);
1
;
[...] che già in sede di accertamento per l'invalidità civile esso ricorrente era stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12 legge
118/71): 100%”;
- che esso ricorrente risultava in possesso anche del requisito extra-sanitario richiesto (contribuzione).
Chiedeva quindi l'accertamento del proprio stato di invalidità con permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa (invalidità permanente parziale nella misura maggiore o uguale al 67% ) e per l'effetto condannare la CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della pensione di invalidità a decorrere dalla domanda oltre interessi legali e rivalutazione con vittoria di spese competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario. Formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 già dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa,
[...] versava nelle condizioni di invalidità permanente parziale nella misura maggiore
o uguale al 67% prevista dagli artt. 19 e segg del Regolamento delle attività istituzionali della;
Controparte_1
2) condannare l' in persona del Presidente pro-tempore alla concessione CP_1 dell'invalidità permanente parziale nella misura maggiore o uguale al 67% ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi della provvidenza economica di cui in oggetto dalla data sopra indicata, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti fino al saldo dalla domanda amministrativa….[…]… Con vittoria di spese,competenze ed onorario da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore….”.
Si costituiva la contestando il contenuto del ricorso e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Precisava che il ricorrente aveva già presentato una prima domanda di pensione di invalidità in data 24.07.2019 che veniva rigettata anche in sede di visita collegiale che gli riconosceva una invalidità permanente pari al 65% con decorrenza dal
24.07.2020. Che l'azione giudiziaria dal medesimo intrapresa, sulla base delle stesse argomentazioni in fatto e diritto proposte nella presente sede, era stata rigettata con sentenza n. 655/2022 del 21.02.2022 resa dall' intestato Tribunale in diversa composizione.
Nel merito, che la aveva posto in essere nei confronti dell'istante tutti CP_1
i controlli volti ad accertare se la capacità lavorativa di quest'ultimo fosse ridotta in modo continuativo a meno di un terzo ma che all'esito degli accertamenti previsti era risultato che non sussistevano le condizioni medico legali per la concessione del beneficio previdenziale chiesto dall'odierno ricorrente.
Pur dando per ammesso il requisito contributivo, supponendosi sussistente al momento della proposizione della domanda (altrimenti il ricorrente non sarebbe nemmeno stato sottoposto a visita da parte del medico fiduciario ), CP_1 difettava sicuramente uno dei due requisiti – quello sanitario – richiesto dal 2 Regolamento ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, opponendosi dunque allo svolgimento di CTU medico legale in quanto inutile.
Concludeva dunque per il rigetto del ricorso, chiedendo “respingere la domanda perché infondata e non provata con condanna del ricorrente alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Acquisita documentazione in relazione al requisito contributivo, veniva espletata c.t.u. medico legale.
L'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
_____________________
La domanda è infondata e va rigettata, stante il difetto in capo a parte ricorrente del requisito sanitario, prescritto ai fini dell'erogazione delle prestazione invocata.
Ed invero, il nominato consulente tecnico d'ufficio, sulla base dell'esame della documentazione clinica e dell'obiettività rilevata, ha accertato che il ricorrente
“Sig. nato a [...] il [...], agente di commercio, è Parte_1 affetto da: “Esiti di pregressa tiroidectomia con linfoadenectomia bilaterale (1994)
e timectomia (1995) con permanenza di tessuto tiroideo, presumibilmente a localizzazione polmonare, in trattamento sostitutivo con levo-Tiroxina.
Ipoparatiroidismo iatrogeno, in trattamento farmacologico. Ipertensione arteriosa con tachiaritmia, in terapia con beta-bloccante. Sindrome ansioso-depressiva”” (cfr conclusioni del CTU a pag. 11 della Relazione).
Precisa, invero il CTU che “Dette infermità producono a carico del sunnominato un grado percentuale di invalidità nella misura del 65% (sessantacinque percento), sussistente all'epoca dell'istanza del 16/03/2022. Le stesse, dunque, non sono in grado di ridurre la sua capacità lavorativa a meno di 1/3 della totale”, confermando così il giudizio medico espresso in sede amministrativa.
Invero, il CTU ha chiarito come: “…. Il follow-up oncologico ha comportato il periodico controllo clinico specialistico (endocrinologico), l'esecuzione di ecografia del collo e la determinazione dei livelli circolanti di TSH, FT4, FT3, anticorpi anti-tireoglobulina e tireoglobulina, marker di malattia nel paziente tiroidectomizzato.
Nel caso in esame si è manifestata, nel corso degli anni, una bassa ma rilevabile concentrazione di tireoglobulina nel sangue che tuttavia, da sola e senza altri dati di conferma, non è diagnostica di certezza di ricomparsa della neoplasia o di sue metastasi. Si tenga presente, d'altra parte, che sono trascorsi più di 30 anni dall'intervento di tiroidectomia e più di 25 anni dall'ultimo ciclo di terapia radiometabolica con I131 in totale assenza di segni o sintomi di ripresa della malattia neoplastica nel collo, nei polmoni o in altre sedi;
3. le ripercussioni sull'attività professionale del ricorrente degli esiti e delle patologie richiamate nelle precedenti conclusioni possono considerarsi minime, se non del tutto assenti, trattandosi di attività che non prevede particolare impegno psico-fisico né esposizione a rilevanti fattori di rischio di natura biologica, chimica, fisica od organizzativa, tenuto conto anche della possibilità per il lavoratore – entro certi limiti – di pianificare e svolgere la propria giornata in autonomia secondo i 3 suoi tempi e le sue peculiari esigenze e con ampie caratteristiche di flessibilità. Gli esiti riportati e le altre malattie rilevate, tutte soggette e ben controllate dalla terapia farmacologica prescritta e seguita, non controindicano la predetta mansione lavorativa né la guida di autovetture, anche per intervalli prolungati nel corso della giornata.
In conclusione, per quanto sin qui argomentato, gli esiti e le infermità acclarate a carico del ricorrente non risultano in grado di produrre per lo stesso un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi della totale. Si ritiene, dunque, di poter ragionevolmente confermare la percentuale di invalidità nella misura del 65% come espresso dal Collegio Medico Arbitrale in data 11/05/2023 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16/03/2022, decisione con la quale si concorda..” (cfr - Relazione del CTU in atti).
Quanto alle considerazioni del Difensore di parte ricorrente e del Consulente tecnico di parte e ai rilievi mossi (gli stessi di quelli riproposti in seno alle note scritte conclusive), ha rilevato che: “1. l'inizio delle operazioni peritali è stato regolarmente stabilito, in prima istanza, nella data del 1° agosto 2024 con rituale comunicazione alle parti a mezzo PEC;
in seguito alla segnalazione del legale di parte ricorrente dell'indisponibilità dello stesso per la data fissata, in considerazione anche della consueta pausa estiva del mese di agosto, le operazioni sono state differite al 5 settembre 2024 (si allega copia dei relativi messaggi di posta elettronica certificata);
2. nel corso della visita medico-legale di cui detto, in data 05/09/2024, è stata debitamente raccolta l'anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa e patologica del periziando ed è stata eseguita la visita medica diretta sulla sua persona;
nel suddetto colloquio è stata dato ampio spazio alla descrizione dell'attività lavorativa del ricorrente e dei suoi disturbi, pregressi e attuali;
va inoltre precisato che tutte le operazioni medico-legali sono state eseguite al cospetto di entrambi i pregiati CT
(dott. e dott. che, a tale proposito, non hanno mosso Per_1 Per_2 osservazioni o censure nei confronti del sottoscritto CTU, partecipando infine alla prolungata fase di contraddittorio sul caso de quo con ampia possibilità di formulare le considerazioni di rito sulla valutazione delle infermità rilevate e sul relativo impatto sull'attività lavorativa del sig. e/o su eventuali attività Pt_1 compatibili e confacenti alle sue attitudini e al suo stato di salute;
3. non risulta che sia mai stato affermato, in nessuna fase del giudizio, che il ricorrente sia “perfettamente uguale a una persona in buona salute”, tenuto conto in particolare delle conclusioni diagnostiche rese e indicate nella relazione inviata alle parti in via preliminare, che non sono state contestate dai Colleghi di Parte e che vale la pena di riprendere nella presente sede: “… affetto da: 'Esiti di pregressa tiroidectomia con linfoadenectomia bilaterale (1994) e timectomia (1995) con permanenza di tessuto tiroideo, presumibilmente a localizzazione polmonare, in trattamento sostitutivo con levo-Tiroxina. Ipoparatiroidismo iatrogeno, in trattamento farmacologico. Ipertensione arteriosa con tachiaritmia, in terapia con beta-bloccante. Sindrome ansioso-depressiva', tanto che viene espressamente specificato che le stesse infermità “producono a carico del sunnominato un grado
4 percentuale di invalidità nella misura del 65% (sessantacinque percento), sussistente all'epoca dell'istanza del 16 marzo 2022”;
4. le suddette patologie con la rispettiva natura, insorgenza ed entità sono già state trattate nella relazione “in bozza”, cui si rimanda;
per quanto riguarda, in particolare, l'enfasi assegnata dal CT ricorrente alla conseguenze patologiche della lesione iatrogena delle ghiandole paratiroidi si cita quanto illustrato al riguardo nel manuale MSD, uno dei più noti testi utilizzato nella pratica medica quotidiana: “L'ipoparatiroidismo è una carenza di paratormone spesso provocata da una malattia autoimmune o da un danno iatrogeno o dalla rimozione delle ghiandole durante la tiroidectomia o la paratiroidectomia. I sintomi dell'ipoparatiroidismo sono dovuti all'ipocalcemia e comprendono formicolio alle mani o intorno alla bocca e crampi muscolari. Nei casi più gravi, si verifica la tetania. La sintomatologia del disturbo causale può anche essere presente. La misurazione dei livelli di paratormone è necessaria per la diagnosi. Il trattamento comprende integratori di calcio e vitamina D”1; fermo restando che nella documentazione sanitaria acquisita in atti non risulta essere presente alcun dosaggio di paratormone e che trattasi di diagnosi desunta delle certificazioni prodotte, il ricorrente è in trattamento da tempo con Calcio e Vit. D e non ha riferito di sintomi riconducibili a un eventuale mancato compenso ormono-metabolico (crampi o formicolio alle mani e alla bocca, né tantomeno di tetania2); non ben si comprende, quindi, il riferimento alle 'lipotimie' da perdita di sali minerali nei casi di alte temperature inserito nelle note di parte ricorrente, atteso che tale sintomatologia non viene generalmente ascritta a condizioni di ipoparatiroidismo e che il periziato non lavora in ambienti con elevata temperatura e umidità (come ad esempio, serre o fonderie);
5. si ribadisce, infine, che per la richiesta valutazione del caso in esame devono essere prese in considerazione, tra le infermità sussistenti, solo le patologie in grado di determinare un impatto funzionale rilevante per l'attività lavorativa tralasciando tutte le altre, pur presenti, cui non conseguono alterazioni sensibili per l'occupazione svolta o per eventuali altre, compatibili e confacenti alle attitudini del soggetto;
l'individuazione della percentuale invalidante, quindi, è indicativa e deve tenere in debito conto quanto detto in precedenza…” (cfr Relazione di CTU -
Risposta alle note di parte ricorrente).
Sulla base delle conclusioni del nominato perito, di cui alla relazione in atti, qui condivise attesa la completezza degli accertamenti espletati e la coerenza delle argomentazioni medico – legali (né apparendo in alcun modo suffragata la richiesta di rinnovazione della CTU), va negata la sussistenza del requisito sanitario prescritto ai fini dell'erogazione della pensione di invalidità richiesta.
Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda proposta da parte ricorrente va rigettata.
Avuto riguardo alla qualità delle parti e alla natura della controversia, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, sì come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente). 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8838/2023 R.G., sulla domanda proposta dalla parte ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, il 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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