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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7380/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona di Anna Pia
Perpetua; esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7380/2024,
RICORRENTE: MA LE IS nata a [...] il [...] c.f.
[...]
DIFENSORE: URLO MA, nei confronti dell'I.N.P.S. rapp.to e difeso dal funzionario dott. Alfonso Corvino
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
• PRESTAZIONE RICHIESTA: Condizione di disabilità - persona con necessità di sostegno intensivo in base all'art. 3 co. 3 l.104/1992
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
• Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
• Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona di Anna Pia
Perpetua; esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7380/2024,
RICORRENTE: MA LE IS nata a [...] il [...] c.f.
[...]
DIFENSORE: URLO MA, nei confronti dell'I.N.P.S. rapp.to e difeso dal funzionario dott. Alfonso Corvino
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
• PRESTAZIONE RICHIESTA: Condizione di disabilità - persona con necessità di sostegno intensivo in base all'art. 3 co. 3 l.104/1992
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
• Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
• Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua