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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 3173/2024
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi alla Giudice, dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per in proprio e quale legale rappresentante CE SRL l'avv. Parte_1
PIERO GIORDANO.
Per l' la Controparte_1
dott.ssa . Controparte_2
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 3173/2024 R.G. promossa: da
(C.F. ) e CE SRL (C.F. ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIORDANO PIERO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), in proprio difeso dai dottori , P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
e CP_5 Controparte_6 Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte_2
1) in via preliminare:
disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività del verbale di accertamento impugnato ricorrendo, come evidenziato in narrativa, i presupposti del periculum in mora e del fumus bonis iuris, anche in considerazione dell'elevato importo richiesto;
2) nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente annullamento e/o revoca delle ordinanze di ingiunzione 208/209 ovvero in subordine, per i motivi esposti in narrativa, accertare e
2 dichiarare l'illegittimità delle ordinanze impugnate, procedendo alla revoca o alla modifica delle stesse e di ogni altro atto alle stesse connesso;
3) In subordine: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
4) in via istruttoria: ordinare al Curatore delle società fallite e dott. Pt_3 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
con studio in Via Tirana, 25 35138 Padova (PD), ovvero ai dipendenti indicati Persona_1 nelle ordinanze opposte l'esibizione delle lettere di assunzione, ed al consulente del lavoro dott. con studio in Via Germania, Vigonza (PD) l'esibizione del libro unico Persona_2
del lavoro relativo alle società che avevano alle dipendenze i lavoratori oggetto delle opposte ordinanze di ingiunzione.
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI E : CP_1 CP_1
In via preliminare, in rito:
ritenere tempestiva ex art. 14 della legge n. 689/1981 la notifica delle Ordinanze Ingiunzione relative al Rapporto n. 208/2020 e al Rapporto n. 209/2020, facenti seguito al Verbale unico di accertamento e notificazione n. PD00000/2019-443-01 del 11/11/2019 prot. nr. 30983 del
13/11/2019 e n. PD00000/2019-443-01 del 11/11/2019 prot. nr. 30984 del 13/11/2019.
Nel merito:
respingersi, perché infondata, la presente opposizione, confermandosi le ordinanze- ingiunzione N. 208/2020 e 209/2020, con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015.
In via subordinata:
nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, tenersi indenne l'Amministrazione dal pagamento delle spese processuali, in quanto, in base agli elementi raccolti in fase di ispezione, la stessa non avrebbe potuto procedere all'archiviazione delle violazioni senza esporsi al rischio di possibile responsabilità erariale, considerata la piena evidenza probatoria dei suddetti elementi.
In via istruttoria:
nell' ipotesi per cui l'Ill.mo Sig. Giudice decidesse di procedere all'assunzione dei mezzi di prova si chiede: prova per testi con i sigg.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
e sulla seguente circostanza: Testimone_5 Testimone_6
3 1) Vero che in data 09.01.2019 Lei ha rilasciato le dichiarazioni di cui al Verbale di primo accesso ispettivo che le si rammostra e di cui conferma il contenuto (doc. da 37 a 42).
Prova per testi con la sig.ra sulle seguenti circostanza: Testimone_2
CP_1 1) Vero che dal 2009 lei ha lavorato per i fratelli , e dapprima Parte_1 Parte_4
Cont Cont Part come dipendente CE, poi e poi di nuovo CE;
2) Vero che si è occupata di archiviazione documenti e registrazione contabile degli acquisti, ricevendo disposizioni da per tutte le società per le quali ha lavorato;
Parte_5
3) Vero che i documenti che archiviava venivano predisposti e stampati dallo stesso Pt_5
;
[...]
Cont Cont Part 4) Vero che non ha mai conosciuto gli amministratori della o ed ha sempre ricevuto istruzioni unicamente da;
Parte_5
5) Vero che è stato a chiederle ogni volta di presentare le dimissioni. Parte_5
Prova per testi con il sig. sulle seguenti circostanze: CP_11
1) Vero che lei ha lavorato come autista di camion per i fratelli per circa 3 anni dal Pt_5
2013 al 2016;
2) Vero che all'inizio era dipendente CE e poi dopo circa due anni è stato licenziato e riassunto come dipendete Pt_3
3) Vero che in via della Navigazione Interna a non vi sono mai stati uffici CP_1
Part riconducibili alla e che tale nome figurava solo sulle buste paga;
4) Vero che gestiva gli ordini, si occupava del camion e Parte_1 Parte_4
si occupava dei contratti e dell'amministrazione. Parte_5
Prova per testi con il sig. sulle seguenti circostanze: Testimone_7
1) Vero che ha iniziato a lavorare per la società nell'aprile 2017 fino a dicembre, per CP_7
poi passare alle dipendenze della CE;
Cont 2) Vero che quando ha lavorato per la non ha mai avuto nessun contatto con il sig.
[...]
come da dichiarazioni rilasciate agli ispettori Locorvo e Zuferli in data 24.09.2019 Per_3
che le vengono rammostrate (doc. 31);
Cont 3) Vero che nelle relazioni con l'esterno non ha mai utilizzato il nominativo della ma solo il nome CE.
Prova per testi con la sig.ra sulle seguenti circostanze: Parte_6
1)Vero che il sig. per conto della società CE nel 2012 le ha fatto firmare il Parte_5
suo licenziamento e le ha chiesto di tornare lo stesso giorno in ufficio per svolgere il medesimo incarico;
4 2) Vero che le diceva di presentarsi al telefono come CE e dire che avevano Parte_5
Cont Cont sbagliato numero se cercavano la o la;
Cont Cont 3) Vero che i fratelli avevano creato una sede fittizia per la e per la in un Pt_5
ufficio attiguo a quello dove lei lavorava.
Prova per testi con il sig. sulle seguenti circostanze: Testimone_8
CP_1 1) Vero che ha lavorato dal 2013 fino alla prima metà del 2015 per i fratelli , e Parte_1
; Parte_4
2)Vero che fece il colloquio e fu assunto da , che si occupava delle assunzioni;
Parte_5
3) Vero che si occupava della logistica;
Parte_1
4) Vero che effettuava le consegne presentandosi come CE anche quando era dipendente
Cont Part
o ;
5)Vero che è stato licenziato e contestualmente riassunto più volte ma di fatto lavorava sempre per i fratelli;
Pt_5
6) Vero che tale procedura di licenziamento e riassunzione avveniva circa ogni due anni per tutti gli autisti.
Solo nella denegata ipotesi di contestazione tardiva del punto 5) dell'ordinanza, prove per testi con i sigg.ri , , Testimone_9 Tes_10 Testimone_2 Testimone_5
, , , e sulle seguenti Testimone_1 Tes_4 Tes_3 Testimone_6 Tes_11
circostanze:
1)Vero che ha svolto la sua attività sempre in ufficio;
2) Vero che le ore di straordinario venivano conteggiata in busta paga alla voce “trasferta”.
5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 22 L. 689/21981 e 6 D. Lgs. 150/2011, Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante di CE RL, impugna le ordinanze
[...]
ingiunzioni relative ai rapporti 208/2020 e 209/2020 con le quali, accertate omesse registrazioni di lavoratori nel LUL, omessa consegna all'atto dell'instaurazione del rapporto della lettera di assunzione, omessa comunicazione preventiva on line di assunzione e registrazioni infedeli al LUL, l di ha Controparte_1 Controparte_1 irrogato la sanzione amministrativa di € 93.149,90 oltre spese di notifica, eccependo 1) la violazione del termine ex art. 14 l. 689/81; 2) l'infondatezza nel merito degli addebiti, essendo tutti i lavoratori in questione regolarmente assunti e alle dipendenze di altre società, Pt_3
e e non avendo CE RL alcun rapporto con gli stessi e 3) la CP_7 CP_8 CP_9
prescrizione, risalendo l'accertamento al 2015.
1.1 Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_12
evidenziando 1) la tempestività della contestazione, alla luce della data di conclusione, il
24.9.2019, dei complessivi accertamenti resisi necessari;
2) la valida interruzione della prescrizione tramite la notifica del verbale prima e delle ingiunzioni poi;
3) la fondatezza delle contestazioni basate su indagini che avevano evidenziato come il rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori nei confronti delle varie società che si erano succedute nel tempo
( fosse soltanto fittizio, poiché fittizie erano le CP_9 Parte_3 CP_7 CP_8
stesse società, e di fatto sussisteva soltanto il rapporto di lavoro subordinato facente capo alla
CE S.r.l. ed in particolare dei componenti della famiglia;
in ogni caso;
4) la mancata Pt_5
contestazione del punto 5 delle opposte ordinanze ingiunzioni, per l'indicazione di trasferte senza alcun giustificativo, con conseguente non contestazione della debenza di tale importo.
1.2 Rigettata la richiesta di sospensione, la causa giunge in decisione allo stato degli atti, essendo stato ritenuto l'ordine di esibizione richiesto dai ricorrenti superfluo, non essendo contestata la regolarità formale delle assunzioni presso le società fallite e parimenti superflue le prove orali chieste dall' , in difetto di specifiche contestazioni al contenuto delle CP_1
dichiarazioni rese dai dipendenti.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di impugnazione, non ricorre la dedotta violazione dell'art. 14 legge
689/81 e del principio di ragionevole durata dei tempi dell'accertamento ispettivo.
6 A norma del citato articolo “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Gli opponenti deducono che gli Ispettori, pur acquisita piena contezza dell'asserita infrazione, avrebbero impiegato ingiustificatamente oltre 356 giorni per concludere l'accertamento e notificare le opposte ingiunzioni.
La tesi non può essere accolta.
L'accertamento non si può ridurre all'acquisizione della pura e semplice notizia dei fatti e della loro materiale verificazione, ma implica la completa valutazione di tutti gli elementi istruttori necessari.
Tale interpretazione è quella fatta propria dalla costante giurisprudenza di legittimità: “in tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile” (Cass. sentenza n. 5467 del 2008).
Nel caso in esame la complessità degli accertamenti, facilmente ricavabile dalla pluralità dei soggetti coinvolti, dalla necessità di incrociare i dati e verificare le diverse posizioni coinvolte, è stata ampiamente dimostrata dall' . CP_1
Come riportato alle pagine 5, 6 e 7 della memoria di costituzione, gli accertamenti avevano inizio con l'accesso ispettivo del 9.1.2019, seguivano l'acquisizione documentale presso lo studio , iniziata il 31.1.2019 e conclusasi il 21.6.2019, l'11.2.2019 la verifica dei Per_2
cronotachigrafi, l'acquisizione di documenti presso il centro per l'impiego, chiesta il
17.5.2019 e consegnata il 28.5.2019 nonché l'acquisizione di ulteriori dichiarazioni dei lavoratori, più volte convocati, il 26.2.2019, 16.4.2019, 30.4.2019, 8.6.20195.8.2019,
7.8.2019 e 24.9.2019.
Appare quindi evidente, alla luce di quanto sopra riportato, che i tempi dell'accertamento sono stati assolutamente congrui e ragionevoli, se rapportati alla complessità dell'indagine svolta e alla necessità di riscontrare quanto accertato in occasione dell'accesso.
7 Gli accertamenti complessivamente svolti si sono pertanto conclusi il 24.9.2019.
I verbali unici di accertamento sono stati notificati il 15.11.2019 e quindi nel termine dell'art. 14 invocato.
Il primo motivo va pertanto respinto.
2.1 Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata alla luce del fatto che le condotte contestate risalirebbero al 2015.
Come dedotto dall , costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione la CP_1 notifica dell'accertamento della violazione e la successiva ordinanza ingiunzione.
I due verbali ispettivi dell'11.11.2019 (doc. 1 e 4 conv.) hanno, infatti, preso in considerazione le violazioni consumate nel periodo dall'1.1.2015 al 31.1.2019, quindi nel rispetto del termine di 5 anni.
La notifica dell'ordinanza ingiunzione il 21.5.2024 ha nuovamente interrotto il termine.
Anche il terzo motivo è pertanto infondato.
2.2 Venendo al secondo motivo dell'opposizione, attinente il merito della contestazione, in diritto va osservato che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa e i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori1. L'assunto posto a base delle odierne ingiunzioni è che il rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori nei confronti delle varie società che si sono succedute nel tempo ( CP_9 [...]
fosse fittizio, sussistendo soltanto il rapporto di lavoro Pt_3 CP_7 CP_8
subordinato facente capo alla CE S.r.l. ed in particolare ai componenti della famiglia
. I lavoratori venivano periodicamente licenziati per passare da una società fittizia Pt_5 all'altra ed in tali passaggi mantenevano sempre lo stesso inquadramento ed espletavano le stesse mansioni, ricevendo le direttive sempre dalle medesime persone fisiche, dapprima il sig. , successivamente i figli e , solo da ultimo CP_13 Parte_1 Parte_5 Pt_4
.
[...]
Le società sono poi state dichiarate fallite. CP_9 Parte_3 CP_7 CP_8
Nel caso in esame le dichiarazioni assunte in sede di indagini penali e dagli Ispettori sono numerose, tutte tra loro concordanti e altresì dettagliate.
A titolo esemplificativo, ha dichiarato (doc. 36 foglio n.8 ): “…di punto in Parte_6
bianco, nel 2012 mi ha fatto firmare un foglio di licenziamento della CE, mi Parte_5 ha chiesto di recarmi presso l'ufficio collocamento per la mobilità e di tornare, lo stesso giorno, presso lo stesso luogo di lavoro CE con lo stesso incarico…ricordo che tra le raccomandazioni che mi faceva c'era quella in cui mi diceva di rispondere al Parte_5
telefono come CE e che, qualora avessero chiesto di parlare con altre società come la BTL cooperativa prima e la BSL RL dop, di dire che avevano sbagliato numero telefonico, che non sapevo nulla delle altre società; questo perché avevano creato una sede fittizia per la BTL cooperativa prima e per la dopo, ubicata in realtà presso un ufficio in disuso attiguo CP_9 al nostro…siccome non ho ricevuto la cassa integrazione nei mesi di novembre e dicembre
2012, mi sono recata nel 2013 all'Inps per chiedere spiegazioni, lì ho scoperto che la titolare della BTL cooperativa era una donna di origini moldave e credo possa trattarsi della donna di nazionalità moldava che si occupava delle pulizie all'interno degli uffici della CE”.
Dello stesso tenore quelle rese sempre alla Guardia di Finanza da , Persona_4 [...]
, , (tutte riportate nel citato doc. 36) e Tes_8 Persona_5 Testimone_2 CP_11
quelle assunte dagli Ispettori e rese da (doc. 37), (doc. 38), Testimone_1 Testimone_2
(doc. 39), (doc. 40), (doc. 41) e Tes_3 Parte_7 Testimone_5 Testimone_6
(doc. 42), nonché (doc. 21), (doc. 22), CP_14 Controparte_15 [...]
(doc. 24), (doc. 25), (doc. 26), (doc. Parte_8 CP_16 Parte_9 Parte_10
9 28), (doc. 30), (doc. 31), (doc. 32), Parte_11 Tes_10 Testimone_9
(doc. 33) e (doc. 34). CP_17 Testimone_7
Tutti hanno riportato di aver sempre lavorato per conto della famiglia , mantenendo, Pt_5
nei diversi passaggi societari, le medesime funzioni e di aver sottoscritto via via i contratti con le diverse società loro indicate dalla famiglia . Pt_5
Nessuno ha avuto rapporti come datore di lavoro con i legali rappresentanti delle altre società, ovvero , e;
come evidenziato Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_3
dall'Ispettorato nessuno dei lavoratori li ha indicati come soggetti con i quali avevano firmato i contratti di assunzione o dai quali ricevevano indicazioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anzi, è stata identificata come l'addetta alle pulizie della sede della CE. Persona_8
Gli opponenti non hanno svolto contestazioni specifiche (per esempio eccependo la non attendibilità dei dichiaranti o evidenziando incongruenze o contraddizioni) con riferimento ad alcuna di tali dichiarazioni, neppure dopo la costituzione in giudizio dell che ne ha CP_1
riportato ampi stralci nei propri atti, anzi non hanno svolto proprio alcuna contestazione circa tali dichiarazioni, limitandosi a sostenere che i dipendenti in questione erano tutti regolarmente assunti alle dipendenze delle società poi fallite, le quali avevano effettuato tutte le comunicazioni agli enti preposti, consegnato le lettere di assunzione ed effettuato le dovute registrazioni al LUL.
Si tratta, però, di difesa irrilevante, perché non inficia il dato che l'effettivo datore di lavoro dei citati dipendenti fosse in realtà la CE RL e la famiglia . Pt_5
Il complessivo materiale probatorio in atti conferma quindi gli assunti dell posti a CP_1
base delle ingiunzioni impugnate.
Anche il secondo motivo va pertanto rigettato.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.lgs. 149/2015 che dispone che “L può farsi rappresentare e difendere, nel primo CP_1
e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n 150 nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. …In caso di esito favorevole della lite all sono CP_1
riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si
10 applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell e ne CP_1 integrano le dotazioni finanziarie”.
La liquidazione avviene in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, nulla per l'istruttoria e minimi per la decisionale, vista la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di ulteriori atti difensivi, con la riduzione del 20%.
P. Q. M.
La Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: respinge il ricorso. condanna e CE RL in solido a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
di le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
[...] Controparte_1
5.045,60 per onorari.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Padova, 28 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità,
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” Cass. n. 6565 del 2007).
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