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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/08/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1692/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. SEGANTINI EMANUELA C.F._1
FRANCESCA
contro nato a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. MURARO SILVIA, C.F._2
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 il Giudice relatore esperiva un tentativo di
Pagina 1 di 4 conciliazione nell'ambito del quale formulava alle parti una proposta di soluzione condivisa che le stesse accettavano rassegnando le seguenti conclusioni conformi, alle quali seguiva discussione orale dei loro difensori:
1) Conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con impegno da parte del resistente ad individuare modalità
comunicative dirette con la figlia più adeguate all'età della stessa e nonché
occasioni di incontro tra di loro in spazi autonomi.
2) contributo al mantenimento di a carico del padre nella misura di Per_1
€ 350 mensili a decorrere dal mese di luglio c.a. da versarsi alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre al contributo alle spese straordinarie al
50&% con impegno da entrambe le parti di osservare il Protocollo del
Tribunale di Verona per quanto riguarda anche le modalità di comunicazione delle stesse;
3) Attribuzione dell'assegno unico universale in misura integrale alla
Signora a decorrere del 01 luglio c.a. Pt_1
4) Pagamento da parte del entro 7 giorni da oggi della mensilità CP_1
mancante di contributo al mantenimento (febbraio 2025);
5) Pagamento delle spese straordinarie pregresse da quantificarsi sulla base della documentazione in possesso della signora entro fine luglio Pt_1
da parte del resistente.
Pagina 2 di 4 6) Rinuncia alla rivalutazione del contributo al mantenimento per le mensilità pregresse da parte della ricorrente:
7) Le comunicazioni tra le parti relativamente alla necessità della figlia verrà effettuata via e-mail con segnalazione via whatsapp dell'invio dell'e-
mail, agli indirizzi di email che verranno scambiati tra le parti entro 7
giorni.
8) Spese compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
Il resistente contestava le allegazioni avversarie, chiedendo la conferma le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1541/2021 del Tribunale di
Verona;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole loro il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
Pagina 3 di 4
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15/07/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. SEGANTINI EMANUELA C.F._1
FRANCESCA
contro nato a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. MURARO SILVIA, C.F._2
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 il Giudice relatore esperiva un tentativo di
Pagina 1 di 4 conciliazione nell'ambito del quale formulava alle parti una proposta di soluzione condivisa che le stesse accettavano rassegnando le seguenti conclusioni conformi, alle quali seguiva discussione orale dei loro difensori:
1) Conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con impegno da parte del resistente ad individuare modalità
comunicative dirette con la figlia più adeguate all'età della stessa e nonché
occasioni di incontro tra di loro in spazi autonomi.
2) contributo al mantenimento di a carico del padre nella misura di Per_1
€ 350 mensili a decorrere dal mese di luglio c.a. da versarsi alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre al contributo alle spese straordinarie al
50&% con impegno da entrambe le parti di osservare il Protocollo del
Tribunale di Verona per quanto riguarda anche le modalità di comunicazione delle stesse;
3) Attribuzione dell'assegno unico universale in misura integrale alla
Signora a decorrere del 01 luglio c.a. Pt_1
4) Pagamento da parte del entro 7 giorni da oggi della mensilità CP_1
mancante di contributo al mantenimento (febbraio 2025);
5) Pagamento delle spese straordinarie pregresse da quantificarsi sulla base della documentazione in possesso della signora entro fine luglio Pt_1
da parte del resistente.
Pagina 2 di 4 6) Rinuncia alla rivalutazione del contributo al mantenimento per le mensilità pregresse da parte della ricorrente:
7) Le comunicazioni tra le parti relativamente alla necessità della figlia verrà effettuata via e-mail con segnalazione via whatsapp dell'invio dell'e-
mail, agli indirizzi di email che verranno scambiati tra le parti entro 7
giorni.
8) Spese compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
Il resistente contestava le allegazioni avversarie, chiedendo la conferma le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1541/2021 del Tribunale di
Verona;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole loro il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
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ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15/07/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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