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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore pro tempore (cod. fisc. Parte_1
, sito in Messina, via La Farina n. 183, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Sebastiano Ghirlanda, presso il cui studio in Messina, Piazza Duomo n. 10 ha eletto domicilio opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, sito in Messina, via Domenico Faucello n. 4, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Simone La Rocca, presso il cui studio in Messina, via Giuseppe La Farina n.
64 ha eletto domicilio opposta
OGGETTO: decreto ingiuntivo in materia di appalto privato
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO pagina 1 di 21 Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1377/2020, emesso dal Tribunale di
Messina in data 20.10.2020 e notificatogli il 03.11.2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 22.971,65 (iva inclusa), Controparte_1
oltre spese e compensi, riferendo quanto di seguito riportato.
Con delibera assembleare del 26.05.2017, il Condominio attore approvava il preventivo della ditta per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_1
straordinaria previsti nel computo metrico a firma dell'arch. del 28.04.2017 e Per_1
procedeva a stipulare, in data 04.01.2019, un contratto di appalto con la società convenuta, pattuendo la corresponsione di un importo complessivo di € 99.746,00, indicando sia la data di inizio lavori – 07.01.2019 – che la fine degli stessi –
08.07.2019 – per totali 180 giorni.
Con successiva delibera assembleare del 09.03.2019, il appaltava alla Parte_1
ulteriori lavori di ristrutturazione, non ricompresi nel primo appalto, per un CP_1
importo aggiuntivo di € 14.900,00.
Il Condominio corrispondeva alla ditta appaltatrice, a pagamento delle fatture nn.
1/19, 2/19, 3/19, 8/19, 10/19, 11/19, 13/19 e 15/19 emesse dalla la CP_1
complessiva somma di € 89.074,60.
In ogni caso la società convenuta si rendeva più volte inadempiente, portando avanti i lavori mediante metodiche differenti da quelle contrattualmente definite e attuando continue e immotivate sospensioni, tanto che il effettuava diverse Parte_1
contestazioni al direttore dei lavori incaricato, dapprima con lettera del 24.05.2019, poi con ulteriore lettera del 12.09.2019.
In data 21.09.2019, alla presenza del direttore dei lavori, dei rappresentanti della e di alcuni condomini, l'amministratore del Condominio verbalizzava il CP_1
mancato corretto svolgimento dei lavori e la loro indebita sospensione. Nonostante ciò, in data 30.11.2019, il direttore dei lavori redigeva, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, il verbale “di fine lavori” e lo comunicava poi al in data Parte_1
pagina 2 di 21 04.12.2019; in tale verbale si evidenziava come la ditta non avesse eseguito alcuni interventi e che la stessa si impegnava a eseguirli prima del pagamento dell'ultimo
SAL.
In data 11.12.2019 veniva fatto un sopralluogo “per la consegna dei lavori” e il attore verbalizzava il mancato completamento dei lavori appaltati e la Parte_1
cattiva esecuzione di alcuni di essi, oltre i danni causati dalla stessa appaltatrice.
Nonostante ciò, in data 08.01.2020 la società convenuta emetteva fattura n. 1/2020 per un importo di € 21.780,00 e fattura n. 2/2020 per un importo di € 1.191,65, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Argomentava che a fronte dell'importo complessivo di tutti i lavori appaltati, pari ad
€ 114.646,00, dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti, pari ad € 71.760,63, tenuto conto dei danni prodotti nel corso dei lavori, quantificati in € 2.520,00 e della penale per il ritardo, pari ad € 7.350,00, la somma corrisposta dal era da Parte_1
considerarsi notevolmente superiore.
Tutto ciò premesso il proponeva opposizione eccependo, Parte_1
preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che l'appaltatrice avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini morosi.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito azionato, posto che la stessa ammetteva di non aver portato a termine i lavori appaltati. CP_1
Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare che l'importo dei lavori effettivamente svolti dalla ammonta ad € 71.760,63 (iva esclusa); di accertare e dichiarare CP_1
che l'importo complessivo versato dal ammonta ad € 89.047,33 (iva Parte_1
esclusa), di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti per inadempimento della ditta appaltatrice. In via riconvenzionale chiedeva di condannare la a restituire la somma di € 17.286,70 (iva esclusa), quale CP_1
differenza rispetto a quanto pagato in più dal alla ditta in ordine Parte_1 CP_1
ai lavori per cui è causa;
di condannare la società convenuta al pagamento della pagina 3 di 21 somma di € 27.934,63, a titolo di risarcimento danni a causa della mala gestio dei lavori effettuati dalla ditta, per l'esecuzione delle opere necessarie al completamento a regola d'arte dei lavori appaltati;
di condannare la al pagamento della CP_1
somma di € 2.772,00 pari ai danni prodotti dalla ditta nel corso dei lavori;
di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 50,00 al giorno a titolo di penale a partire dall'08.07.2019 e fino alla data dell'opposizione o, in subordine, al pagamento dell'importo totale di € 7.350,00 per 147 giorni di ritardo nella consegna dei lavori;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando quanto rappresentato dalla parte opponente e, in via preliminare,
[...]
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'amministratore del
Condominio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Contestava il difetto di legittimazione passiva dedotto dal opponente, in Parte_1
quanto la clausola di esclusione del vincolo di solidarietà riguarda il mancato o ritardato pagamento relativo a lavorazioni già eseguite per colpa dei condomini morosi e non anche l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia da imputare alle contestazioni da parte del committente circa l'ultimazione dei lavori appaltati. In ogni caso, rilevava che tale clausola era operativa esclusivamente nella fase esecutiva.
Contestava anche quanto eccepito dal circa la mancanza di certezza ed Parte_1
esigibilità del credito ed evidenziava che, durante l'esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice notava alcune problematiche di infiltrazioni non previste nell'originario computo metrico e, su espressa richiesta della direzione lavori, con nota del
29.07.2019, comunicava all'amministratore di condominio la necessità di ulteriori lavorazioni aggiuntive, per un importo pari ad € 17.694,90 (iva esclusa).
Il opponente, per i lavori appaltati e per quelli successivamente pattuiti, Parte_1
tutti ultimati in data 30.11.2019, corrispondeva la somma complessiva di € 89.074,60
(iva esclusa), rimanendo, quindi, inadempiente della somma di € 20.800,00 (iva esclusa) – così risultante, in luogo di quella di € 22.971,65 di cui al d.i. alla luce della pagina 4 di 21 correzione effettuata dalla in sede di opposizione circa l'errore commesso CP_1
nella redazione della fattura n. 2/20 – somma corrispondente ad € 22.880,00 (iva inclusa).
La convenuta osservava ancora che i lavori venivano ultimati con 145 giorni di ritardo rispetto alla data fissata per la scadenza, ma tale ritardo era dovuto alla commissione di opere ulteriori, non originariamente previste in contratto, e alla presenza di forti piogge nel periodo di esecuzione dei lavori – che avevano impedito o reso più difficoltosa l'ultimazione dei lavori nel tempo pattuito, senza che, però, fosse ritenuto necessario spostare in avanti il termine ultimo per l'effettuazione delle opere appaltate. Evidenziava, pertanto, che, tuttalpiù, il ritardo imputabile alla
è di 15 giorni, calcolati dal 16.11.2019 al 30.11.2019. In subordine rilevava CP_1
che, laddove si fossero contati anche i fenomeni di pioggia verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019, nessuna somma era dovuta a titolo di penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori.
Affermava, poi, che i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico ordinario venivano regolarmente eseguiti da una ditta individuale in possesso delle certificazioni di legge e che di tale circostanza il Condominio era stato reso edotto.
Contestava le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente ritenendo le stesse infondate in fatto e in diritto.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio, ritenendo lo stesso debitore della ulteriore somma di € 18.794,90 (iva esclusa) per i lavori sollecitati dal direttore dei lavori, in quanto necessari ad ovviare ai fenomeni infiltrativi manifestatisi in corso d'opera e per le lavorazioni eseguite nel valo scala.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'opposizione inammissibile per carenza di legittimazione ad agire;
di dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente; di dichiarare la legittimazione passiva del
Condominio nel procedimento monitorio. Nel merito chiedeva di dichiarare che la aveva eseguito correttamente e a regola d'arte i lavori appaltati e i lavori CP_1
pagina 5 di 21 extra appalto successivamente approvati;
per l'effetto, di rigettare le domande di parte opponente;
di dichiarare che la è creditrice della somma di € 22.971,65 (iva CP_1
inclusa) o, in subordine, della somma di € 22.800,00 (iva inclusa) e di condannare il opponente al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal dovuto sino al soddisfo. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 18.794,90 (iva esclusa) per i lavori sollecitati dal direttore dei lavori e per le lavorazioni eseguite nel valo scala;
con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante nomina del CTU, dott. ing. Persona_2
per accertare i lavori appaltati.
All'udienza dell'08.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti – con ordinanza comunicata il 22.1.2025 - il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di cui al primo motivo di opposizione, con cui il opponente invocava la propria carenza di legittimazione passiva. Parte_1
Secondo parte opponente la domanda di pagamento della sarebbe CP_1 improcedibile nei propri confronti in forza dell'art. 12 del contratto di appalto, in quanto la ditta opposta non avrebbe dovuto agire nei confronti del Condominio, bensì nei confronti dei condomini morosi.
L'art. 12 del contratto di appalto, richiamato da parte opponente, recita: “per patto espresso tra le parti contraenti, per i pagamenti relativi ai lavori eseguiti, è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al condominio, e pertanto l'appaltatore accetta sin d'ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite l'amministrazione condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i condomini
pagina 6 di 21 inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini e verso il ”. Parte_1
Orbene, si ritiene che il fine della clausola invocata da parte opponente non fosse quello di escludere la legittimazione passiva del nei giudizi di Parte_1
accertamento della consistenza creditoria, posto che il , in quanto parte Parte_1
contrattuale, si era assunto la responsabilità del pagamento del corrispettivo pattuito, quanto, piuttosto, quello di precisare – in conformità con le previsioni di legge e gli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità – che, una volta ottenuto, in sede monitoria, il titolo giudiziale per il recupero delle somme spettanti, l'appaltatore avrebbe dovuto agire pro quota esclusivamente nei confronti dei condomini resisi morosi circa il pagamento della propria quota di spettanza relativamente ai lavori appaltati.
In tal senso la clausola si inserisce in maniera coerente con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo la quale per le obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio verso i terzi la responsabilità dei singoli condomini è parziaria, rispondendo, questi, in proporzione delle rispettive quote, dovendosi escludere a priori la natura solidale delle obbligazioni condominiali (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9148/2008, Cass. civ. n. 22856/2017); nonché con quanto disposto dall'art. 63, co. 2 disp. att. c.c., secondo il quale “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”, che, di fatto, ha inteso riconoscere una responsabilità soltanto sussidiaria dei condomini non morosi, stante il beneficium excussionis previsto in loro favore.
Ed infatti, dal tenore letterale dell'art. 12 del contratto di appalto appare chiaro che la clausola invocata da parte opponente intendesse riferirsi alla ipotesi in cui il
“mancato e/o ritardato pagamento” da parte del committente degli Parte_1 importi pattuiti in favore dell'appaltatore fosse da imputare proprio all'omesso o tardivo pagamento da parte di singoli condomini morosi delle proprie quote di spettanza in relazione ai “lavori eseguiti” e non anche – come nel caso di specie –
pagina 7 di 21 alla differente ipotesi in cui il mancato pagamento delle somme fatturate derivasse dalle contestazioni mosse dal committente alla effettiva realizzazione delle opere da parte della CP_1
Ciò, peraltro, appare conforme a quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella celebre sentenza n. 9148/2008, in cui si precisa che il creditore di obbligazioni condominiali dapprima si forma un titolo giudiziale nei confronti del , in Parte_1
quanto ente di gestione, e solo dopo aver ottenuto la condanna al pagamento di quanto dovuto per i lavori eseguiti, può agire esecutivamente nei confronti dei condomini morosi, senza necessità di formare un ulteriore titolo nei confronti dei singoli.
Sempre in via preliminare, va parimenti disattesa l'eccezione di cui al secondo motivo di opposizione, con cui il Condominio opponente lamenta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare, per la mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittima emissione del decreto ingiuntivo – al più rilevante per la regolazione delle spese della fase monitoria – quanto, piuttosto, la verifica della effettiva debenza del credito azionato in via monitoria, sicché l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto opposto non preclude il potere-dovere del giudice adito di decidere la causa nel merito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16767/2014).
In ogni caso, ad abundantiam, si rileva che l'eccezione è infondata in quanto la nella fase monitoria, produceva il contratto di appalto stipulato con CP_1
l'opponente, le fatture nn. 1/20 e 2/20 emesse nei confronti del committente, recante la certificazione notarile di conformità della copia con l'originale annotato nel libro copia-fattura e il verbale di fine lavori (cfr. all. 1-2-3-4 ricorso per decreto ingiuntivo); ne discende che il credito azionato, quantomeno nel giudizio sommario, correttamente veniva ritenuto certo, in quanto l'appaltatore dimostrava l'esistenza di pagina 8 di 21 un credito nei confronti del resistente e il suo diritto a ricevere la somma pattuita (cfr. contratto di appalto e fatture certificate) e correttamente veniva ritenuto liquido in quanto l'appaltatore dimostrava l'assenza di vincoli e termini e, quindi, la debenza degli importi ingiunti, essendo stati ultimati i lavori appaltati (cfr. verbale di fine lavori).
Essendo stata fornita la regolare prova scritta prevista dagli artt. 633 e 634 c.p.c. ed essendo sussistenti i requisiti di legge, deve concludersi nel senso che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di cui ai punti 2-3 delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, con cui la CP_1
chiedeva di dichiarare inammissibile l'opposizione e, in subordine, la sola domanda riconvenzionale, per carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio.
Ed infatti, in primo luogo, si ricorda che la Cassazione ha più volte chiarito che l'amministratore di condominio può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, anche senza necessità di autorizzazione preventiva o ratifica, per tutte quelle controversie che rientrano nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1330 c.c., comprese quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un obbligo assunto dallo stesso amministratore per conto dei condòmini, essendo la legittimazione passiva dell'amministratore, in base all'art. 1331 c.c., di portata generale (Cass. civ. n. 16260/2016, Cass. civ. n.
12622/2010).
Con riferimento, invece, alla possibilità di proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione, la Cassazione ha precisato che detta azione esubera dai limiti di cui all'art. 1330 c.c., in quanto presuppone una legittimazione attiva dell'amministratore di condominio;
pertanto, l'amministratore dovrà munirsi di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale o, in alternativa,
pagina 9 di 21 ottenere, da parte dell'assemblea stessa, una ratifica del proprio operato (cfr. Cass. civ. n. 12525/2018, Cass. civ. n. 27236/2017).
Nel caso di specie, parte opponente produceva il verbale di assemblea condominiale del 24.09.2021, dal quale si evince la volontà della maggioranza condominiale di ratificare l'operato dell'amministratore nella causa Benedil c/ n. Parte_1
5297/2020 r.g., dando mandato alla amministratrice, dott.ssa , di Per_3
proseguire nel giudizio. Si deve, pertanto, ritenere che la ratifica abbia sanato l'originario difetto di rappresentanza processuale circa la proposizione delle domande riconvenzionali da parte del opponente. Parte_1
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta opposta, con cui si chiedeva la condanna del al pagamento dei lavori extra appalto, realizzati dalla su ordine Parte_1 CP_1
del Direttore dei Lavori e non ricomprese nelle opere commissionate.
E difatti, nel giudizio ordinario di cognizione instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto (Cass. civ. n.
5415/2019).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta non può qualificarsi quale reconventio reconventionis, in quanto essa non dipende dalla pretesa avanzata dal tramite le proprie domande riconvenzionali – aventi Parte_1
ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati, asseritamente causati dalla CP_1 nell'esecuzione dei lavori appaltati – bensì concerne il pagamento di somme per lavori extra appalto, neppure menzionati nell'atto di opposizione da parte del
, e rispetto ai quali, quindi, la pretesa creditoria di parte opposta appare Parte_1
esorbitare il diritto di difesa ivi tutelato.
pagina 10 di 21 Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente, che è attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, sull'opposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
Nel merito, parte opponente chiedeva di accertare che il aveva eseguito Parte_1 solo parte dei lavori appaltati, per un ammontare complessivo di € 73.760,63 (iva esclusa), invece, il aveva versato un corrispettivo pari a complessivi € Parte_1
89.047,33 (iva esclusa), sicché la somma ingiunta non era dovuta alla CP_1
A tal proposito questo Giudice ritiene di poter condividere la relazione tecnica a firma del CTU, ing. , in quanto analitica, motivata e fondata su un Persona_2
attento esame dei documenti in atti e le cui conclusioni, così come integrate in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, sono da ritenersi esenti da vizi logici e pienamente condivisibili.
Va, tuttavia, precisato che nel computo dei rapporti di dare-avere tra le parti in causa, non si terrà conto dei lavori extra appalto, che non formano oggetto di contratto né di successiva approvazione da parte della committenza, stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla ut supra chiarito. CP_1
Procedendo per gradi e valutando, quindi, soltanto le opere appaltate così come commissionate dal opponente, si osserva che i lavori appaltati con il Parte_1
contratto del 04.01.2019 ammontano ad € 99.746,00, ma l'importo totale dei lavori di cui all'ultimo SAL del 15.12.2019 risultava inferiore, per complessivi € 95.057,34, sicché è questo l'importo che deve considerarsi quale corrispettivo dei lavori come pagina 11 di 21 richiesto dalla a tale somma devono aggiungersi le somme per i lavori CP_1
ulteriori, commissionati con offerta dell'08.03.2019, per un importo di € 14.900,00. I lavori appaltati, pertanto, ammontano a complessivi € 109.957,34 (cfr. pagg. 13-14 perizia).
Al totale devono, poi, aggiungersi, quali importi ulteriori dovuti alla ditta appaltatrice, la somma pari ad € 468,98, derivante da un errore nella contabilità in merito allo smontaggio del ponteggio, che veniva erroneamente decurtato due volte
(cfr. pag. 25 perizia) e la somma pari ad € 478,54, per le opere provvisionali relative agli scarichi dei pluviali (cfr. pag. 6 risposta alle osservazioni), sicché si giunge ad un importo complessivo di € 110.904,86 (iva esclusa).
Da tale importo devono essere sottratte le somme necessarie alla risoluzione dei vizi riscontrati nonché le somme ulteriori che, in modo condivisibile, il perito ha segnalato l'opportunità di decurtare alla luce dei difetti presenti nelle opere non realizzate a regola d'arte, quantificate in € 7.719,59 per i vizi relativi ai lavori esterni scala A, € 3.429,60 per i vizi relativi ai lavori interni scala A, € 2.049,73 per i vizi relativi ai lavori nell'edificio B a tre elevazioni f.t. ed € 265,72 per i vizi relativi ai lavori di cui all'offerta di marzo 2019 (cfr. pagg. 84-91 all. 11 perizia).
Deve, altresì, decurtarsi la somma di € 1.700,00 (iva esclusa), pari all'importo stimato per un intervento di tecnici terzi necessario a restituire al committente una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito, su incarico della dalla ditta RA Vincenzo, dal momento che la certificazione in atti risulta CP_1
viziata nella forma e, pertanto, non idonea allo scopo (cfr. pagg. 10-11 risposta alle osservazioni).
L'ammontare complessivo delle somme da decurtare è, quindi, pari ad € 15.164,64
(iva esclusa).
Pertanto, a fronte delle somme dovute dal alla ditta per i lavori Parte_1 CP_1
appaltati, pari a complessivi € 110.904,86 (iva esclusa), detraendo le somme necessarie alla eliminazione dei vizi riscontrati, pari a complessivi € 15.164,64 (iva pagina 12 di 21 esclusa), l'importo effettivamente spettante alla ammonta ad € 95.740,22, iva CP_1
esclusa (110.904,86 - € 15.164,64).
Orbene, dalla documentazione in atti, il perito verificava che il Parte_1
opponente aveva versato alla ditta appaltatrice la somma complessiva di € 89.074,60
(iva esclusa).
Ne discende che, la differenza tra l'importo effettivamente spettante alla ditta appaltatrice per i lavori appaltati – al netto delle decurtazioni – e la somma corrisposta dal committente è pari ad € 6.665,62 iva esclusa (€ Parte_1
95.740,22 - € 89.074,60).
Va, pertanto, rigettata, in quanto infondata, la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni dell'opponente, stante l'avvenuto accertamento della sussistenza di un credito vantato dalla ditta opposta nei confronti del per i lavori appaltati Parte_1
effettivamente eseguiti;
mentre vanno parzialmente accolte le domande di cui ai punti
4-5 delle conclusioni dell'opponente, essendo stata accertata l'esecuzione, da parte della di opere – al netto delle decurtazioni – per un importo inferiore rispetto CP_1
a quello richiesto in via monitoria.
Parimenti, per le medesime ragioni, va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente al punto 7 delle conclusioni di cui all'opposizione, volta ad ottenere la restituzione della differenza tra quanto versato alla e quanto CP_1
dovuto alla stessa per i lavori eseguiti.
Proseguendo nell'esame del merito della controversia, parte opponente chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del contratto stesso, regolante la durata dei lavori commissionati.
Orbene, giova ricordare che per pacifiche coordinate ermeneutiche nel caso in cui il committente lamenti che la ditta appaltatrice non porta a termine l'esecuzione dell'opera commissionata o che la consegna con ritardo rispetto al termine pattuito, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt.
pagina 13 di 21 1453 e 1455 c.c., laddove la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine e regolarmente consegnata, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 13983/2011, Cass. civ. n. 27994/2018).
Devono, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri generali in materia di inadempimento, dal momento che parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto per la tardiva ultimazione dei lavori.
A tal riguardo, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
grava, invece, sul debitore convenuto, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa – quale l'avvenuto adempimento – o di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ex multis Cass. SS.UU. n.
13533/2001 e in senso conforme Cass. civ. n. 15659/2011).
È circostanza incontestata e documentalmente provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, essendo stato prodotto sia il contratto di appalto stipulato in data 04.01.2019 sia l'offerta del marzo 2019 per ulteriori lavori di ristrutturazione.
Parimenti deve ritenersi allegato l'inadempimento della ditta appaltatrice, identificato specificamente nella tardiva ultimazione dei lavori rispetto al termine pattuito;
e, infatti, in sede di conclusioni di cui all'atto introduttivo, il opponente Parte_1
chiedeva la risoluzione ai sensi dell'art. 10 del contratto, secondo il quale il committente avrebbe potuto risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore
“laddove il ritardo sulla ultimazione dei lavori eccedesse il termine di giorni 40
(quaranta)”.
Parte opposta non smentiva la circostanza che le opere appaltate venivano consegnate tardivamente, limitandosi a rilevare che tale ritardo fosse da imputare, in primis,
pagina 14 di 21 all'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli di cui al contratto originario, approvati dall'assemblea condominiale in data 09.03.2019 e all'esecuzione di lavori extra appalto, non commissionati dal , ma ordinati dalla Direzione dei Parte_1
lavori, in quanto necessari al compimento dell'opera a regola d'arte; in secundis, alle avverse condizioni meteorologiche registratesi nella città di Messina.
Con riferimento alla prima circostanza parte opposta osservava che l'esecuzione di tali opere aveva determinato un prolungamento dei termini necessari per la consegna dell'opera appaltata, pari ad almeno 77 giorni (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione).
Dalla documentazione in atti emerge che il Condominio committente, nel richiedere alla nel marzo del 2019, l'esecuzione di lavori aggiuntivi relativi ai CP_1
pavimenti dei ballatoi e dell'androne della scala A, non concedeva alla ditta appaltatrice alcuna proroga dei termini per la consegna dei lavori appaltati, che rimaneva il medesimo previsto in contratto, ossia 08.07.2019.
Nessuno slittamento veniva concordato circa i lavori extra appalto, dal momento che gli stessi non venivano neppure ordinati dal committente.
Se, quindi, alcuno slittamento del termine finale era stato pattuito tra le parti in causa,
è pur vero che, come rilevato dal CTU, ing. , le opere ulteriori eseguite dalla Per_2
– quantomeno quelle ordinate dall'opponente, escludendo quelle extra CP_1 appalto in quanto non commissionate dal – “sono state eseguite Parte_1
unitamente ai lavori di cui al contratto di appalto, pertanto è facile dedurre che queste ultime abbiano inevitabilmente subito uno slittamento temporale”, sebbene lo stesso appaia di difficile contabilizzazione (pag. 30 perizia).
D'altra parte, deve osservarsi come a fronte delle allegazioni di parte opposta, la quale osservava che i lavori aggiuntivi commissionati avevano comportato un prolungamento dei tempi di ultimazione originariamente pattuiti, il non Parte_1
effettuava alcuna specifica contestazione, sicché deve presumersi che, come riferito dalla e come confermato dal CTU, era impossibile per la ditta appaltatrice CP_1 rispettare il termine inizialmente fissato per l'ultimazione delle opere appaltate.
pagina 15 di 21 Deve, poi, ritenersi provata la sussistenza di cause di forza maggiore che hanno parzialmente impedito all'appaltatore di consegnare per tempo i lavori appaltati, costituite dalle piogge che, interessando la città di Messina nel periodo tra il
07.01.2019 – data di inizio dei lavori – e il 30.11.2019 – data di consegna dei lavori – per un totale di giorni 73 (cfr. all 15 comparsa di costituzione e risposta), impedivano l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'esterno del palazzo.
Queste ultime certamente vanno tenute in considerazione nel computo del ritardo imputabile all'appaltatore, dal momento che lo stesso art. 10, co. 1 del contratto riconosce la possibilità di sospendere i lavori per “cause di forza maggiore (eventi naturali)” (cfr. contratto di appalto).
Orbene, si deve ritenere che quando lo slittamento temporale nell'esecuzione dipenda da cause di forza maggiore – come nel caso della pioggia – o da fatto del committente
– come nel caso in cui vengano commissionate opere ulteriori rispetto a quelle originariamente appaltate – il ritardo nelle consegna debba essere considerato, secondo i principi generali di cui all'art. 1218 c.c. quale ipotesi di “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui (il debitore) non imputabile”.
In ogni caso, anche a voler ritenere il ritardo imputabile alla ditta appaltatrice – con esclusione dei 73 giorni di pioggia, certamente da escludere ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto – va ricordato che in tema di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. giova verificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1455 c.c., la “non scarsa importanza” dell'inadempienza. Difatti, il Giudice adito deve tenere conto della effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale, verificando se, in considerazione della mancata esecuzione della prestazione dovuta, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (Cass. civ. n. 409/2012).
La “gravità” dell'inadempimento rappresenta un concetto non predeterminabile in astratto, bensì definibile solo a posteriori con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte è grave pagina 16 di 21 l'inadempimento che quantitativamente o qualitativamente abbia impedito alla controparte di conseguire l'utilità che si riprometteva dal contratto. In altri termini l'art. 1455 c.c. esprime “una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione - che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici - occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.”
(in tal senso Cass. civ. n. 8063/2001). Il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per determinare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è stato definito “relativistico”, in quanto, per stabilire se l'inadempimento sia grave, va coordinata la valutazione dell'elemento obiettivo, ossia la mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, unitamente all'elemento soggettivo, e cioè con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
Secondo questo Giudice, il ritardo nella consegna dei lavori da parte della CP_1
non sarebbe in ogni caso qualificabile come “grave”, non essendosi determinata una effettiva e notevole alterazione del sinallagma e dell'economia contrattuale.
Da tutto quanto sopra rilevato deriva, pertanto, che la domanda di parte opponente di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice deve essere rigettata.
Proseguendo nel merito, deve valutarsi, altresì, la fondatezza della domanda con cui il chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni per mala Parte_1 CP_1
gestio, quantificati in € 25.395,12 quale somma stimata per il completamento a regola d'arte dei lavori appaltati.
pagina 17 di 21 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta separatamente e indipendentemente da quella di risoluzione, dal momento che l'art. 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento – vittorioso – dell'azione di risoluzione. Quest'ultima, infatti, costituisce un rimedio a tutela dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa delle conseguenze risarcitorie in favore del creditore della prestazione inadempiuta. (cfr. Cass. civ. n.
20067/2008, Cass. civ. n. 23273/2006).
D'altra parte, a ben vedere, le ragioni fondative delle due azioni da parte del sono differenti: la risoluzione viene chiesta per l'inadempimento Parte_1
costituito dal ritardo nella consegna dei lavori, mentre il risarcimento è domandato per i vizi causati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori (cfr. conclusioni di cui all'opposizione).
Anche in questo caso e per le ragioni già richiamate, trovano applicazione i criteri generali in materia di inadempimento.
Ritenuta incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale, la parte opponente allegava, al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti, l'inadempimento della ditta appaltatrice, costituito dall'avere eseguito opere non a regola d'arte e dall'avere causato danni nel corso dei lavori.
Sul punto la non riusciva a dimostrare di avere correttamente adempiuto alle CP_1
obbligazioni assunte contrattualmente. E la perizia a firma dell'ing. Per_2
accertava che, sebbene i lavori appaltati fossero stati essenzialmente eseguiti, gli stessi erano affetti da “difetti e vizi che possono ricondurre ad una loro non corretta
e/o scrupolosa esecuzione” (pag. 25 perizia).
Circa il presupposto della “non scarsa importanza” dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., si ritiene che, stante la volontà manifestata dai contraenti, la natura e la finalità del rapporto, nonché il concreto interesse del all'esatta Parte_1
pagina 18 di 21 prestazione della lavorazione appaltata, deve ritenersi senz'altro integrato il requisito della “gravità” dell'inadempimento; difatti il mancato adempimento dell'obbligo assunto dalla ditta convenuta ha cagionato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, determinando una persistente diminuzione dell'utilità che la committente si aspettava di trarre dal contratto, dovendo, questi, peraltro, procedere all'esecuzione di opere di ristrutturazione volta ad eliminare i difetti delle opere commissionate.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio dell'appalto spiegata dall'opponente va, pertanto, accolta.
Si ricorda che, come sopra osservato, i vizi e i difetti riscontrati con riferimento alle opere eseguite dalla in forza del contratto di appalto e della successiva CP_1
integrazione del marzo 2019, venivano quantificati dal CTU in complessivi €
15.164,64 (iva esclusa).
Tale importo, tuttavia, non potrà essere liquidato in favore del Parte_1
committente in quanto trattasi di somme già decurtate dal quantum dovuto alla ditta appaltatrice a titolo di compenso per i lavori effettivamente eseguiti;
ad argomentare in contrario, si assisterebbe ad una ingiustificata duplicazione delle somme spettanti al committente per i vizi e difetti dell'opera, posto che il risarcimento verrebbe calcolato sia in “compensazione” con il credito vantato dalla a titolo di CP_1
corrispettivo, sia quale autonomo credito nei confronti dell'opposta, determinandosi nella sfera patrimoniale del Condominio una situazione economica migliore rispetto a quella antecedente all'evento lesivo.
Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal con cui Parte_1
questi chiede di condannare la al risarcimento dei danni dalla stessa causati CP_1
nel corso dei lavori, quantificati in € 2.520,00.
Tale allegazione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio, appare, infatti, eccessivamente generica e non supportata da elementi di fatto che consentano, anche pagina 19 di 21 solo presuntivamente, di accertare la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riscontrati dal CTU relativamente ai vizi e ai difetti delle opere appaltate.
Va, infine, rigettata la domanda con la quale la parte opponente chiede la condanna della al pagamento della penale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto. CP_1
Secondo la Suprema Corte, infatti, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, venga a mutare l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno;
pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, gravando, in mancanza, sul committente, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (Cass. civ. n. 8405/2019).
Da tutto quanto sin qui esposto discende che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto integralmente sostituito dal presente accertamento e il opponente va condannato al pagamento, in favore della ditta opposta, Parte_1 della somma di € 6.665,62 (iva esclusa).
In punto di spese, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della parziale debenza delle somme da parte del e dell'accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale del per difetto delle opere, nonché dell'inammissibilità Parte_1
della domanda riconvenzionale dell'opposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Si pongono, altresì, definitivamente a carico di entrambe le parte, ciascuna in misura del 50%, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5297/2020 R.G. così provvede:
pagina 20 di 21 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e, operata la compensazione con il risarcimento dei danni subiti dal per i vizi e difetti dell'opera, Parte_1
condanna il a pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 6.665,62 oltre iva;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta;
3) rigetta le altre domande proposte da parte opponente;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura del 50%.
Così deciso in Messina, il 21.5.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore pro tempore (cod. fisc. Parte_1
, sito in Messina, via La Farina n. 183, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Sebastiano Ghirlanda, presso il cui studio in Messina, Piazza Duomo n. 10 ha eletto domicilio opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, sito in Messina, via Domenico Faucello n. 4, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Simone La Rocca, presso il cui studio in Messina, via Giuseppe La Farina n.
64 ha eletto domicilio opposta
OGGETTO: decreto ingiuntivo in materia di appalto privato
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO pagina 1 di 21 Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1377/2020, emesso dal Tribunale di
Messina in data 20.10.2020 e notificatogli il 03.11.2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 22.971,65 (iva inclusa), Controparte_1
oltre spese e compensi, riferendo quanto di seguito riportato.
Con delibera assembleare del 26.05.2017, il Condominio attore approvava il preventivo della ditta per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_1
straordinaria previsti nel computo metrico a firma dell'arch. del 28.04.2017 e Per_1
procedeva a stipulare, in data 04.01.2019, un contratto di appalto con la società convenuta, pattuendo la corresponsione di un importo complessivo di € 99.746,00, indicando sia la data di inizio lavori – 07.01.2019 – che la fine degli stessi –
08.07.2019 – per totali 180 giorni.
Con successiva delibera assembleare del 09.03.2019, il appaltava alla Parte_1
ulteriori lavori di ristrutturazione, non ricompresi nel primo appalto, per un CP_1
importo aggiuntivo di € 14.900,00.
Il Condominio corrispondeva alla ditta appaltatrice, a pagamento delle fatture nn.
1/19, 2/19, 3/19, 8/19, 10/19, 11/19, 13/19 e 15/19 emesse dalla la CP_1
complessiva somma di € 89.074,60.
In ogni caso la società convenuta si rendeva più volte inadempiente, portando avanti i lavori mediante metodiche differenti da quelle contrattualmente definite e attuando continue e immotivate sospensioni, tanto che il effettuava diverse Parte_1
contestazioni al direttore dei lavori incaricato, dapprima con lettera del 24.05.2019, poi con ulteriore lettera del 12.09.2019.
In data 21.09.2019, alla presenza del direttore dei lavori, dei rappresentanti della e di alcuni condomini, l'amministratore del Condominio verbalizzava il CP_1
mancato corretto svolgimento dei lavori e la loro indebita sospensione. Nonostante ciò, in data 30.11.2019, il direttore dei lavori redigeva, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, il verbale “di fine lavori” e lo comunicava poi al in data Parte_1
pagina 2 di 21 04.12.2019; in tale verbale si evidenziava come la ditta non avesse eseguito alcuni interventi e che la stessa si impegnava a eseguirli prima del pagamento dell'ultimo
SAL.
In data 11.12.2019 veniva fatto un sopralluogo “per la consegna dei lavori” e il attore verbalizzava il mancato completamento dei lavori appaltati e la Parte_1
cattiva esecuzione di alcuni di essi, oltre i danni causati dalla stessa appaltatrice.
Nonostante ciò, in data 08.01.2020 la società convenuta emetteva fattura n. 1/2020 per un importo di € 21.780,00 e fattura n. 2/2020 per un importo di € 1.191,65, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Argomentava che a fronte dell'importo complessivo di tutti i lavori appaltati, pari ad
€ 114.646,00, dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti, pari ad € 71.760,63, tenuto conto dei danni prodotti nel corso dei lavori, quantificati in € 2.520,00 e della penale per il ritardo, pari ad € 7.350,00, la somma corrisposta dal era da Parte_1
considerarsi notevolmente superiore.
Tutto ciò premesso il proponeva opposizione eccependo, Parte_1
preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che l'appaltatrice avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini morosi.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito azionato, posto che la stessa ammetteva di non aver portato a termine i lavori appaltati. CP_1
Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare che l'importo dei lavori effettivamente svolti dalla ammonta ad € 71.760,63 (iva esclusa); di accertare e dichiarare CP_1
che l'importo complessivo versato dal ammonta ad € 89.047,33 (iva Parte_1
esclusa), di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti per inadempimento della ditta appaltatrice. In via riconvenzionale chiedeva di condannare la a restituire la somma di € 17.286,70 (iva esclusa), quale CP_1
differenza rispetto a quanto pagato in più dal alla ditta in ordine Parte_1 CP_1
ai lavori per cui è causa;
di condannare la società convenuta al pagamento della pagina 3 di 21 somma di € 27.934,63, a titolo di risarcimento danni a causa della mala gestio dei lavori effettuati dalla ditta, per l'esecuzione delle opere necessarie al completamento a regola d'arte dei lavori appaltati;
di condannare la al pagamento della CP_1
somma di € 2.772,00 pari ai danni prodotti dalla ditta nel corso dei lavori;
di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 50,00 al giorno a titolo di penale a partire dall'08.07.2019 e fino alla data dell'opposizione o, in subordine, al pagamento dell'importo totale di € 7.350,00 per 147 giorni di ritardo nella consegna dei lavori;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando quanto rappresentato dalla parte opponente e, in via preliminare,
[...]
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'amministratore del
Condominio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Contestava il difetto di legittimazione passiva dedotto dal opponente, in Parte_1
quanto la clausola di esclusione del vincolo di solidarietà riguarda il mancato o ritardato pagamento relativo a lavorazioni già eseguite per colpa dei condomini morosi e non anche l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia da imputare alle contestazioni da parte del committente circa l'ultimazione dei lavori appaltati. In ogni caso, rilevava che tale clausola era operativa esclusivamente nella fase esecutiva.
Contestava anche quanto eccepito dal circa la mancanza di certezza ed Parte_1
esigibilità del credito ed evidenziava che, durante l'esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice notava alcune problematiche di infiltrazioni non previste nell'originario computo metrico e, su espressa richiesta della direzione lavori, con nota del
29.07.2019, comunicava all'amministratore di condominio la necessità di ulteriori lavorazioni aggiuntive, per un importo pari ad € 17.694,90 (iva esclusa).
Il opponente, per i lavori appaltati e per quelli successivamente pattuiti, Parte_1
tutti ultimati in data 30.11.2019, corrispondeva la somma complessiva di € 89.074,60
(iva esclusa), rimanendo, quindi, inadempiente della somma di € 20.800,00 (iva esclusa) – così risultante, in luogo di quella di € 22.971,65 di cui al d.i. alla luce della pagina 4 di 21 correzione effettuata dalla in sede di opposizione circa l'errore commesso CP_1
nella redazione della fattura n. 2/20 – somma corrispondente ad € 22.880,00 (iva inclusa).
La convenuta osservava ancora che i lavori venivano ultimati con 145 giorni di ritardo rispetto alla data fissata per la scadenza, ma tale ritardo era dovuto alla commissione di opere ulteriori, non originariamente previste in contratto, e alla presenza di forti piogge nel periodo di esecuzione dei lavori – che avevano impedito o reso più difficoltosa l'ultimazione dei lavori nel tempo pattuito, senza che, però, fosse ritenuto necessario spostare in avanti il termine ultimo per l'effettuazione delle opere appaltate. Evidenziava, pertanto, che, tuttalpiù, il ritardo imputabile alla
è di 15 giorni, calcolati dal 16.11.2019 al 30.11.2019. In subordine rilevava CP_1
che, laddove si fossero contati anche i fenomeni di pioggia verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019, nessuna somma era dovuta a titolo di penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori.
Affermava, poi, che i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico ordinario venivano regolarmente eseguiti da una ditta individuale in possesso delle certificazioni di legge e che di tale circostanza il Condominio era stato reso edotto.
Contestava le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente ritenendo le stesse infondate in fatto e in diritto.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio, ritenendo lo stesso debitore della ulteriore somma di € 18.794,90 (iva esclusa) per i lavori sollecitati dal direttore dei lavori, in quanto necessari ad ovviare ai fenomeni infiltrativi manifestatisi in corso d'opera e per le lavorazioni eseguite nel valo scala.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'opposizione inammissibile per carenza di legittimazione ad agire;
di dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente; di dichiarare la legittimazione passiva del
Condominio nel procedimento monitorio. Nel merito chiedeva di dichiarare che la aveva eseguito correttamente e a regola d'arte i lavori appaltati e i lavori CP_1
pagina 5 di 21 extra appalto successivamente approvati;
per l'effetto, di rigettare le domande di parte opponente;
di dichiarare che la è creditrice della somma di € 22.971,65 (iva CP_1
inclusa) o, in subordine, della somma di € 22.800,00 (iva inclusa) e di condannare il opponente al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal dovuto sino al soddisfo. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 18.794,90 (iva esclusa) per i lavori sollecitati dal direttore dei lavori e per le lavorazioni eseguite nel valo scala;
con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante nomina del CTU, dott. ing. Persona_2
per accertare i lavori appaltati.
All'udienza dell'08.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti – con ordinanza comunicata il 22.1.2025 - il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di cui al primo motivo di opposizione, con cui il opponente invocava la propria carenza di legittimazione passiva. Parte_1
Secondo parte opponente la domanda di pagamento della sarebbe CP_1 improcedibile nei propri confronti in forza dell'art. 12 del contratto di appalto, in quanto la ditta opposta non avrebbe dovuto agire nei confronti del Condominio, bensì nei confronti dei condomini morosi.
L'art. 12 del contratto di appalto, richiamato da parte opponente, recita: “per patto espresso tra le parti contraenti, per i pagamenti relativi ai lavori eseguiti, è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al condominio, e pertanto l'appaltatore accetta sin d'ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite l'amministrazione condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i condomini
pagina 6 di 21 inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini e verso il ”. Parte_1
Orbene, si ritiene che il fine della clausola invocata da parte opponente non fosse quello di escludere la legittimazione passiva del nei giudizi di Parte_1
accertamento della consistenza creditoria, posto che il , in quanto parte Parte_1
contrattuale, si era assunto la responsabilità del pagamento del corrispettivo pattuito, quanto, piuttosto, quello di precisare – in conformità con le previsioni di legge e gli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità – che, una volta ottenuto, in sede monitoria, il titolo giudiziale per il recupero delle somme spettanti, l'appaltatore avrebbe dovuto agire pro quota esclusivamente nei confronti dei condomini resisi morosi circa il pagamento della propria quota di spettanza relativamente ai lavori appaltati.
In tal senso la clausola si inserisce in maniera coerente con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo la quale per le obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio verso i terzi la responsabilità dei singoli condomini è parziaria, rispondendo, questi, in proporzione delle rispettive quote, dovendosi escludere a priori la natura solidale delle obbligazioni condominiali (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9148/2008, Cass. civ. n. 22856/2017); nonché con quanto disposto dall'art. 63, co. 2 disp. att. c.c., secondo il quale “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”, che, di fatto, ha inteso riconoscere una responsabilità soltanto sussidiaria dei condomini non morosi, stante il beneficium excussionis previsto in loro favore.
Ed infatti, dal tenore letterale dell'art. 12 del contratto di appalto appare chiaro che la clausola invocata da parte opponente intendesse riferirsi alla ipotesi in cui il
“mancato e/o ritardato pagamento” da parte del committente degli Parte_1 importi pattuiti in favore dell'appaltatore fosse da imputare proprio all'omesso o tardivo pagamento da parte di singoli condomini morosi delle proprie quote di spettanza in relazione ai “lavori eseguiti” e non anche – come nel caso di specie –
pagina 7 di 21 alla differente ipotesi in cui il mancato pagamento delle somme fatturate derivasse dalle contestazioni mosse dal committente alla effettiva realizzazione delle opere da parte della CP_1
Ciò, peraltro, appare conforme a quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella celebre sentenza n. 9148/2008, in cui si precisa che il creditore di obbligazioni condominiali dapprima si forma un titolo giudiziale nei confronti del , in Parte_1
quanto ente di gestione, e solo dopo aver ottenuto la condanna al pagamento di quanto dovuto per i lavori eseguiti, può agire esecutivamente nei confronti dei condomini morosi, senza necessità di formare un ulteriore titolo nei confronti dei singoli.
Sempre in via preliminare, va parimenti disattesa l'eccezione di cui al secondo motivo di opposizione, con cui il Condominio opponente lamenta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare, per la mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittima emissione del decreto ingiuntivo – al più rilevante per la regolazione delle spese della fase monitoria – quanto, piuttosto, la verifica della effettiva debenza del credito azionato in via monitoria, sicché l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto opposto non preclude il potere-dovere del giudice adito di decidere la causa nel merito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16767/2014).
In ogni caso, ad abundantiam, si rileva che l'eccezione è infondata in quanto la nella fase monitoria, produceva il contratto di appalto stipulato con CP_1
l'opponente, le fatture nn. 1/20 e 2/20 emesse nei confronti del committente, recante la certificazione notarile di conformità della copia con l'originale annotato nel libro copia-fattura e il verbale di fine lavori (cfr. all. 1-2-3-4 ricorso per decreto ingiuntivo); ne discende che il credito azionato, quantomeno nel giudizio sommario, correttamente veniva ritenuto certo, in quanto l'appaltatore dimostrava l'esistenza di pagina 8 di 21 un credito nei confronti del resistente e il suo diritto a ricevere la somma pattuita (cfr. contratto di appalto e fatture certificate) e correttamente veniva ritenuto liquido in quanto l'appaltatore dimostrava l'assenza di vincoli e termini e, quindi, la debenza degli importi ingiunti, essendo stati ultimati i lavori appaltati (cfr. verbale di fine lavori).
Essendo stata fornita la regolare prova scritta prevista dagli artt. 633 e 634 c.p.c. ed essendo sussistenti i requisiti di legge, deve concludersi nel senso che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di cui ai punti 2-3 delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, con cui la CP_1
chiedeva di dichiarare inammissibile l'opposizione e, in subordine, la sola domanda riconvenzionale, per carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio.
Ed infatti, in primo luogo, si ricorda che la Cassazione ha più volte chiarito che l'amministratore di condominio può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, anche senza necessità di autorizzazione preventiva o ratifica, per tutte quelle controversie che rientrano nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1330 c.c., comprese quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un obbligo assunto dallo stesso amministratore per conto dei condòmini, essendo la legittimazione passiva dell'amministratore, in base all'art. 1331 c.c., di portata generale (Cass. civ. n. 16260/2016, Cass. civ. n.
12622/2010).
Con riferimento, invece, alla possibilità di proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione, la Cassazione ha precisato che detta azione esubera dai limiti di cui all'art. 1330 c.c., in quanto presuppone una legittimazione attiva dell'amministratore di condominio;
pertanto, l'amministratore dovrà munirsi di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale o, in alternativa,
pagina 9 di 21 ottenere, da parte dell'assemblea stessa, una ratifica del proprio operato (cfr. Cass. civ. n. 12525/2018, Cass. civ. n. 27236/2017).
Nel caso di specie, parte opponente produceva il verbale di assemblea condominiale del 24.09.2021, dal quale si evince la volontà della maggioranza condominiale di ratificare l'operato dell'amministratore nella causa Benedil c/ n. Parte_1
5297/2020 r.g., dando mandato alla amministratrice, dott.ssa , di Per_3
proseguire nel giudizio. Si deve, pertanto, ritenere che la ratifica abbia sanato l'originario difetto di rappresentanza processuale circa la proposizione delle domande riconvenzionali da parte del opponente. Parte_1
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta opposta, con cui si chiedeva la condanna del al pagamento dei lavori extra appalto, realizzati dalla su ordine Parte_1 CP_1
del Direttore dei Lavori e non ricomprese nelle opere commissionate.
E difatti, nel giudizio ordinario di cognizione instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto (Cass. civ. n.
5415/2019).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta non può qualificarsi quale reconventio reconventionis, in quanto essa non dipende dalla pretesa avanzata dal tramite le proprie domande riconvenzionali – aventi Parte_1
ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati, asseritamente causati dalla CP_1 nell'esecuzione dei lavori appaltati – bensì concerne il pagamento di somme per lavori extra appalto, neppure menzionati nell'atto di opposizione da parte del
, e rispetto ai quali, quindi, la pretesa creditoria di parte opposta appare Parte_1
esorbitare il diritto di difesa ivi tutelato.
pagina 10 di 21 Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente, che è attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, sull'opposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
Nel merito, parte opponente chiedeva di accertare che il aveva eseguito Parte_1 solo parte dei lavori appaltati, per un ammontare complessivo di € 73.760,63 (iva esclusa), invece, il aveva versato un corrispettivo pari a complessivi € Parte_1
89.047,33 (iva esclusa), sicché la somma ingiunta non era dovuta alla CP_1
A tal proposito questo Giudice ritiene di poter condividere la relazione tecnica a firma del CTU, ing. , in quanto analitica, motivata e fondata su un Persona_2
attento esame dei documenti in atti e le cui conclusioni, così come integrate in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, sono da ritenersi esenti da vizi logici e pienamente condivisibili.
Va, tuttavia, precisato che nel computo dei rapporti di dare-avere tra le parti in causa, non si terrà conto dei lavori extra appalto, che non formano oggetto di contratto né di successiva approvazione da parte della committenza, stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla ut supra chiarito. CP_1
Procedendo per gradi e valutando, quindi, soltanto le opere appaltate così come commissionate dal opponente, si osserva che i lavori appaltati con il Parte_1
contratto del 04.01.2019 ammontano ad € 99.746,00, ma l'importo totale dei lavori di cui all'ultimo SAL del 15.12.2019 risultava inferiore, per complessivi € 95.057,34, sicché è questo l'importo che deve considerarsi quale corrispettivo dei lavori come pagina 11 di 21 richiesto dalla a tale somma devono aggiungersi le somme per i lavori CP_1
ulteriori, commissionati con offerta dell'08.03.2019, per un importo di € 14.900,00. I lavori appaltati, pertanto, ammontano a complessivi € 109.957,34 (cfr. pagg. 13-14 perizia).
Al totale devono, poi, aggiungersi, quali importi ulteriori dovuti alla ditta appaltatrice, la somma pari ad € 468,98, derivante da un errore nella contabilità in merito allo smontaggio del ponteggio, che veniva erroneamente decurtato due volte
(cfr. pag. 25 perizia) e la somma pari ad € 478,54, per le opere provvisionali relative agli scarichi dei pluviali (cfr. pag. 6 risposta alle osservazioni), sicché si giunge ad un importo complessivo di € 110.904,86 (iva esclusa).
Da tale importo devono essere sottratte le somme necessarie alla risoluzione dei vizi riscontrati nonché le somme ulteriori che, in modo condivisibile, il perito ha segnalato l'opportunità di decurtare alla luce dei difetti presenti nelle opere non realizzate a regola d'arte, quantificate in € 7.719,59 per i vizi relativi ai lavori esterni scala A, € 3.429,60 per i vizi relativi ai lavori interni scala A, € 2.049,73 per i vizi relativi ai lavori nell'edificio B a tre elevazioni f.t. ed € 265,72 per i vizi relativi ai lavori di cui all'offerta di marzo 2019 (cfr. pagg. 84-91 all. 11 perizia).
Deve, altresì, decurtarsi la somma di € 1.700,00 (iva esclusa), pari all'importo stimato per un intervento di tecnici terzi necessario a restituire al committente una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito, su incarico della dalla ditta RA Vincenzo, dal momento che la certificazione in atti risulta CP_1
viziata nella forma e, pertanto, non idonea allo scopo (cfr. pagg. 10-11 risposta alle osservazioni).
L'ammontare complessivo delle somme da decurtare è, quindi, pari ad € 15.164,64
(iva esclusa).
Pertanto, a fronte delle somme dovute dal alla ditta per i lavori Parte_1 CP_1
appaltati, pari a complessivi € 110.904,86 (iva esclusa), detraendo le somme necessarie alla eliminazione dei vizi riscontrati, pari a complessivi € 15.164,64 (iva pagina 12 di 21 esclusa), l'importo effettivamente spettante alla ammonta ad € 95.740,22, iva CP_1
esclusa (110.904,86 - € 15.164,64).
Orbene, dalla documentazione in atti, il perito verificava che il Parte_1
opponente aveva versato alla ditta appaltatrice la somma complessiva di € 89.074,60
(iva esclusa).
Ne discende che, la differenza tra l'importo effettivamente spettante alla ditta appaltatrice per i lavori appaltati – al netto delle decurtazioni – e la somma corrisposta dal committente è pari ad € 6.665,62 iva esclusa (€ Parte_1
95.740,22 - € 89.074,60).
Va, pertanto, rigettata, in quanto infondata, la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni dell'opponente, stante l'avvenuto accertamento della sussistenza di un credito vantato dalla ditta opposta nei confronti del per i lavori appaltati Parte_1
effettivamente eseguiti;
mentre vanno parzialmente accolte le domande di cui ai punti
4-5 delle conclusioni dell'opponente, essendo stata accertata l'esecuzione, da parte della di opere – al netto delle decurtazioni – per un importo inferiore rispetto CP_1
a quello richiesto in via monitoria.
Parimenti, per le medesime ragioni, va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente al punto 7 delle conclusioni di cui all'opposizione, volta ad ottenere la restituzione della differenza tra quanto versato alla e quanto CP_1
dovuto alla stessa per i lavori eseguiti.
Proseguendo nell'esame del merito della controversia, parte opponente chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del contratto stesso, regolante la durata dei lavori commissionati.
Orbene, giova ricordare che per pacifiche coordinate ermeneutiche nel caso in cui il committente lamenti che la ditta appaltatrice non porta a termine l'esecuzione dell'opera commissionata o che la consegna con ritardo rispetto al termine pattuito, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt.
pagina 13 di 21 1453 e 1455 c.c., laddove la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine e regolarmente consegnata, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 13983/2011, Cass. civ. n. 27994/2018).
Devono, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri generali in materia di inadempimento, dal momento che parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto per la tardiva ultimazione dei lavori.
A tal riguardo, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
grava, invece, sul debitore convenuto, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa – quale l'avvenuto adempimento – o di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ex multis Cass. SS.UU. n.
13533/2001 e in senso conforme Cass. civ. n. 15659/2011).
È circostanza incontestata e documentalmente provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, essendo stato prodotto sia il contratto di appalto stipulato in data 04.01.2019 sia l'offerta del marzo 2019 per ulteriori lavori di ristrutturazione.
Parimenti deve ritenersi allegato l'inadempimento della ditta appaltatrice, identificato specificamente nella tardiva ultimazione dei lavori rispetto al termine pattuito;
e, infatti, in sede di conclusioni di cui all'atto introduttivo, il opponente Parte_1
chiedeva la risoluzione ai sensi dell'art. 10 del contratto, secondo il quale il committente avrebbe potuto risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore
“laddove il ritardo sulla ultimazione dei lavori eccedesse il termine di giorni 40
(quaranta)”.
Parte opposta non smentiva la circostanza che le opere appaltate venivano consegnate tardivamente, limitandosi a rilevare che tale ritardo fosse da imputare, in primis,
pagina 14 di 21 all'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli di cui al contratto originario, approvati dall'assemblea condominiale in data 09.03.2019 e all'esecuzione di lavori extra appalto, non commissionati dal , ma ordinati dalla Direzione dei Parte_1
lavori, in quanto necessari al compimento dell'opera a regola d'arte; in secundis, alle avverse condizioni meteorologiche registratesi nella città di Messina.
Con riferimento alla prima circostanza parte opposta osservava che l'esecuzione di tali opere aveva determinato un prolungamento dei termini necessari per la consegna dell'opera appaltata, pari ad almeno 77 giorni (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione).
Dalla documentazione in atti emerge che il Condominio committente, nel richiedere alla nel marzo del 2019, l'esecuzione di lavori aggiuntivi relativi ai CP_1
pavimenti dei ballatoi e dell'androne della scala A, non concedeva alla ditta appaltatrice alcuna proroga dei termini per la consegna dei lavori appaltati, che rimaneva il medesimo previsto in contratto, ossia 08.07.2019.
Nessuno slittamento veniva concordato circa i lavori extra appalto, dal momento che gli stessi non venivano neppure ordinati dal committente.
Se, quindi, alcuno slittamento del termine finale era stato pattuito tra le parti in causa,
è pur vero che, come rilevato dal CTU, ing. , le opere ulteriori eseguite dalla Per_2
– quantomeno quelle ordinate dall'opponente, escludendo quelle extra CP_1 appalto in quanto non commissionate dal – “sono state eseguite Parte_1
unitamente ai lavori di cui al contratto di appalto, pertanto è facile dedurre che queste ultime abbiano inevitabilmente subito uno slittamento temporale”, sebbene lo stesso appaia di difficile contabilizzazione (pag. 30 perizia).
D'altra parte, deve osservarsi come a fronte delle allegazioni di parte opposta, la quale osservava che i lavori aggiuntivi commissionati avevano comportato un prolungamento dei tempi di ultimazione originariamente pattuiti, il non Parte_1
effettuava alcuna specifica contestazione, sicché deve presumersi che, come riferito dalla e come confermato dal CTU, era impossibile per la ditta appaltatrice CP_1 rispettare il termine inizialmente fissato per l'ultimazione delle opere appaltate.
pagina 15 di 21 Deve, poi, ritenersi provata la sussistenza di cause di forza maggiore che hanno parzialmente impedito all'appaltatore di consegnare per tempo i lavori appaltati, costituite dalle piogge che, interessando la città di Messina nel periodo tra il
07.01.2019 – data di inizio dei lavori – e il 30.11.2019 – data di consegna dei lavori – per un totale di giorni 73 (cfr. all 15 comparsa di costituzione e risposta), impedivano l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'esterno del palazzo.
Queste ultime certamente vanno tenute in considerazione nel computo del ritardo imputabile all'appaltatore, dal momento che lo stesso art. 10, co. 1 del contratto riconosce la possibilità di sospendere i lavori per “cause di forza maggiore (eventi naturali)” (cfr. contratto di appalto).
Orbene, si deve ritenere che quando lo slittamento temporale nell'esecuzione dipenda da cause di forza maggiore – come nel caso della pioggia – o da fatto del committente
– come nel caso in cui vengano commissionate opere ulteriori rispetto a quelle originariamente appaltate – il ritardo nelle consegna debba essere considerato, secondo i principi generali di cui all'art. 1218 c.c. quale ipotesi di “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui (il debitore) non imputabile”.
In ogni caso, anche a voler ritenere il ritardo imputabile alla ditta appaltatrice – con esclusione dei 73 giorni di pioggia, certamente da escludere ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto – va ricordato che in tema di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. giova verificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1455 c.c., la “non scarsa importanza” dell'inadempienza. Difatti, il Giudice adito deve tenere conto della effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale, verificando se, in considerazione della mancata esecuzione della prestazione dovuta, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (Cass. civ. n. 409/2012).
La “gravità” dell'inadempimento rappresenta un concetto non predeterminabile in astratto, bensì definibile solo a posteriori con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte è grave pagina 16 di 21 l'inadempimento che quantitativamente o qualitativamente abbia impedito alla controparte di conseguire l'utilità che si riprometteva dal contratto. In altri termini l'art. 1455 c.c. esprime “una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione - che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici - occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.”
(in tal senso Cass. civ. n. 8063/2001). Il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per determinare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è stato definito “relativistico”, in quanto, per stabilire se l'inadempimento sia grave, va coordinata la valutazione dell'elemento obiettivo, ossia la mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, unitamente all'elemento soggettivo, e cioè con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
Secondo questo Giudice, il ritardo nella consegna dei lavori da parte della CP_1
non sarebbe in ogni caso qualificabile come “grave”, non essendosi determinata una effettiva e notevole alterazione del sinallagma e dell'economia contrattuale.
Da tutto quanto sopra rilevato deriva, pertanto, che la domanda di parte opponente di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice deve essere rigettata.
Proseguendo nel merito, deve valutarsi, altresì, la fondatezza della domanda con cui il chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni per mala Parte_1 CP_1
gestio, quantificati in € 25.395,12 quale somma stimata per il completamento a regola d'arte dei lavori appaltati.
pagina 17 di 21 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta separatamente e indipendentemente da quella di risoluzione, dal momento che l'art. 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento – vittorioso – dell'azione di risoluzione. Quest'ultima, infatti, costituisce un rimedio a tutela dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa delle conseguenze risarcitorie in favore del creditore della prestazione inadempiuta. (cfr. Cass. civ. n.
20067/2008, Cass. civ. n. 23273/2006).
D'altra parte, a ben vedere, le ragioni fondative delle due azioni da parte del sono differenti: la risoluzione viene chiesta per l'inadempimento Parte_1
costituito dal ritardo nella consegna dei lavori, mentre il risarcimento è domandato per i vizi causati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori (cfr. conclusioni di cui all'opposizione).
Anche in questo caso e per le ragioni già richiamate, trovano applicazione i criteri generali in materia di inadempimento.
Ritenuta incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale, la parte opponente allegava, al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti, l'inadempimento della ditta appaltatrice, costituito dall'avere eseguito opere non a regola d'arte e dall'avere causato danni nel corso dei lavori.
Sul punto la non riusciva a dimostrare di avere correttamente adempiuto alle CP_1
obbligazioni assunte contrattualmente. E la perizia a firma dell'ing. Per_2
accertava che, sebbene i lavori appaltati fossero stati essenzialmente eseguiti, gli stessi erano affetti da “difetti e vizi che possono ricondurre ad una loro non corretta
e/o scrupolosa esecuzione” (pag. 25 perizia).
Circa il presupposto della “non scarsa importanza” dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., si ritiene che, stante la volontà manifestata dai contraenti, la natura e la finalità del rapporto, nonché il concreto interesse del all'esatta Parte_1
pagina 18 di 21 prestazione della lavorazione appaltata, deve ritenersi senz'altro integrato il requisito della “gravità” dell'inadempimento; difatti il mancato adempimento dell'obbligo assunto dalla ditta convenuta ha cagionato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, determinando una persistente diminuzione dell'utilità che la committente si aspettava di trarre dal contratto, dovendo, questi, peraltro, procedere all'esecuzione di opere di ristrutturazione volta ad eliminare i difetti delle opere commissionate.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio dell'appalto spiegata dall'opponente va, pertanto, accolta.
Si ricorda che, come sopra osservato, i vizi e i difetti riscontrati con riferimento alle opere eseguite dalla in forza del contratto di appalto e della successiva CP_1
integrazione del marzo 2019, venivano quantificati dal CTU in complessivi €
15.164,64 (iva esclusa).
Tale importo, tuttavia, non potrà essere liquidato in favore del Parte_1
committente in quanto trattasi di somme già decurtate dal quantum dovuto alla ditta appaltatrice a titolo di compenso per i lavori effettivamente eseguiti;
ad argomentare in contrario, si assisterebbe ad una ingiustificata duplicazione delle somme spettanti al committente per i vizi e difetti dell'opera, posto che il risarcimento verrebbe calcolato sia in “compensazione” con il credito vantato dalla a titolo di CP_1
corrispettivo, sia quale autonomo credito nei confronti dell'opposta, determinandosi nella sfera patrimoniale del Condominio una situazione economica migliore rispetto a quella antecedente all'evento lesivo.
Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal con cui Parte_1
questi chiede di condannare la al risarcimento dei danni dalla stessa causati CP_1
nel corso dei lavori, quantificati in € 2.520,00.
Tale allegazione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio, appare, infatti, eccessivamente generica e non supportata da elementi di fatto che consentano, anche pagina 19 di 21 solo presuntivamente, di accertare la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riscontrati dal CTU relativamente ai vizi e ai difetti delle opere appaltate.
Va, infine, rigettata la domanda con la quale la parte opponente chiede la condanna della al pagamento della penale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto. CP_1
Secondo la Suprema Corte, infatti, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, venga a mutare l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno;
pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, gravando, in mancanza, sul committente, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (Cass. civ. n. 8405/2019).
Da tutto quanto sin qui esposto discende che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto integralmente sostituito dal presente accertamento e il opponente va condannato al pagamento, in favore della ditta opposta, Parte_1 della somma di € 6.665,62 (iva esclusa).
In punto di spese, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della parziale debenza delle somme da parte del e dell'accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale del per difetto delle opere, nonché dell'inammissibilità Parte_1
della domanda riconvenzionale dell'opposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Si pongono, altresì, definitivamente a carico di entrambe le parte, ciascuna in misura del 50%, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5297/2020 R.G. così provvede:
pagina 20 di 21 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e, operata la compensazione con il risarcimento dei danni subiti dal per i vizi e difetti dell'opera, Parte_1
condanna il a pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 6.665,62 oltre iva;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta;
3) rigetta le altre domande proposte da parte opponente;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura del 50%.
Così deciso in Messina, il 21.5.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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