Articolo 1 della Legge 16 giugno 1949, n. 447
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14 agosto 1949
Art. 1. Articolo unico.

A decorrere dal 1 luglio 1948, e' elevato a L. 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall' art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065 , aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572 , per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.
Alla relativa maggiore spesa si fari fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero dalla difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 14 agosto 1949