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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FELIZIANI ALBERTO e Parte_1
dall'avv. VITELLOZZI VANESSA elett. dom.to in C.SO CAVOUR 130 FERMO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI CORINNA elett.te dom.to in Controparte_1
VIA ASTI 12/A 63821 PORTO SANT'ELPIDIO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società propone appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Parte_1
di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 109/2024 emessa in data 07/05/2024, depositata in pari data, con la quale veniva respinta l'opposizione al D.I. n. 29/2024 emesso il 30/01/2024 dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, ottenuto da per il pagamento del TFR con conseguente Controparte_1
condanna della società alla refusione delle spese legali del giudizio, nonché ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.500,00 oltre rivalutazione e interessi. pagina 1 di 4 L'appellante censura la predetta decisione per i seguenti motivi: I. Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto, in merito alle trattative intercorse. Erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto delle trattative intercorse;
II Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto in merito all'incidenza della procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa sui diritti dei lavoratori. Insussistenza di colpa grave nella formalizzazione e proposizione dell'opposizione.
Chiede, pertanto, che vengano accolte le conclusioni di cui al primo grado (“Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 29/2024 emesso dal
Magistrato del Lavoro in data 30/01/2024, in quanto errato ed illegittimo per tutti i motivi dedotti in premessa. Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Controparte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”); ovvero, in via subordinata, che la Corte voglia confermare il D.I. opposto nel giudizio n.
177/2024 R.G. Lav. Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, riformi la sentenza appellata compensando le spese di giudizio ed emendando la condanna ex art. 96 c.p.c., posta l'assenza di qualsivoglia temerarietà nell'esercizio dell'unica tutela giurisdizionale prevista per scongiurare il pericolo determinato – con i danni prevedibili – dalla liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è infondato e va respinto.
Si precisa, innanzitutto, come, seppure l'atto di appello concluda, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con le note scritte l'appellante ha, in realtà, meglio specificato che “mai si è contestato il credito del lavoratore”, e che “L'impugnazione della sentenza, quindi, riguarda la condanna alla refusione di pesantissime spese di lite oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c. a favore della controparte, condanne disposte dal Giudice del Lavoro Dott. sulla base di erronee valutazioni in Per_1 fatto ed in diritto, nonchè erronee valutazioni delle prove offerte e dell'atteggiamento dell'imprenditore, che comunque aveva sempre messo a disposizione le somme (seppur rateizzate secondo effettiva sostenibilità finanziaria)”.
Dunque, l'appello riguarda solo la parte della sentenza che ha disposto la condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c. così motivata dal primo giudice: “non si può non evidenziare la pretestuosità
pagina 2 di 4 dei motivi di opposizione, fondata su una parallela procedura non avente incidenza nella vicenda in esame e su presunti accordi stragiudiziali non giunti a buon fine. Si ricava il carattere meramente dilatorio dell'opposizione finalizzata unicamente a ritardare di onorare un credito di un lavoratore, al cui pagamento la parte datoriale avrebbe dovuto far fronte senza indugio con la provvista anno per anno accantonata in corso di rapporto lavorativo. Ne discende l'esistenza quantomeno di colpa grave nella formalizzazione e proposizione dell'opposizione ed il diritto del lavoratore al ristoro del danno per esser stato coinvolto in un procedimento di opposizione inutile e defatigatorio, danno che si reputa equo quantificare in € 1.500,00”.
Ebbene, come noto, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
Secondo la Cassazione, i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -13- 22 febbraio
2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
Ebbene, la violazione del grado minimo di diligenza è facilmente ravvisabile nel caso in esame, laddove, come espressamente ammesso dall'appellante, il credito del lavoratore per TFR non è mai stato contestato, sicché ci si deve chiedere quale fosse il motivo dell'opposizione al decreto ingiuntivo che, come noto, deve riguardare il merito della pretesa azionata e non, eventualmente, il quando o la modalità di soddisfacimento del credito.
pagina 3 di 4 In altre parole, non avendo l'opponente avanzato contestazione sull'esistenza del credito, non si vede quale motivo avesse l'opposizione se non la finalità dilatoria o quella di invitare (ovvero costringere) il lavoratore ad accettare la richiesta di rateazione.
In questo quadro, anche ammettendo che il lavoratore avesse interrotto le trattative con colpa grave (il che appare, comunque, di difficile verificazione, non essendovi alcun obbligo di accettare pagamenti dilazionati) ciò non avrebbe, comunque, potuto comportare la revoca del decreto ingiuntivo, quanto, semmai, legittimare una eventuale domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove la società avesse subito dei danni dimostrabili, a seguito dell'interruzione delle trattative (azione che non risulta essere stata proposta, essendo ben diversa dalla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta con l'opposizione e che presuppone, comunque, la soccombenza in giudizio, nel caso di impossibile verificazione stante la non contestazione del credito portato dal decreto ingiuntivo).
Ineccepibile appare, dunque, la motivazione addotta dal primo giudice a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 96 III co. C.p.c., essendosi in presenza di una ipotesi di abuso del processo.
Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che la società fosse destinataria di misure protettive, non incidendo la procedura sui diritti di credito dei lavoratori ed anzi, essendo proprio la situazione di difficoltà finanziaria a dover consigliare ampia prudenza nell'attivazione di iniziative giudiziarie
(compresa la presente) di sicuro insuccesso, al fine di non gravare la stessa di ulteriori, evitabili, spese.
In questo quadro, l'appello non può che essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FELIZIANI ALBERTO e Parte_1
dall'avv. VITELLOZZI VANESSA elett. dom.to in C.SO CAVOUR 130 FERMO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI CORINNA elett.te dom.to in Controparte_1
VIA ASTI 12/A 63821 PORTO SANT'ELPIDIO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società propone appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Parte_1
di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 109/2024 emessa in data 07/05/2024, depositata in pari data, con la quale veniva respinta l'opposizione al D.I. n. 29/2024 emesso il 30/01/2024 dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, ottenuto da per il pagamento del TFR con conseguente Controparte_1
condanna della società alla refusione delle spese legali del giudizio, nonché ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.500,00 oltre rivalutazione e interessi. pagina 1 di 4 L'appellante censura la predetta decisione per i seguenti motivi: I. Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto, in merito alle trattative intercorse. Erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto delle trattative intercorse;
II Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto in merito all'incidenza della procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa sui diritti dei lavoratori. Insussistenza di colpa grave nella formalizzazione e proposizione dell'opposizione.
Chiede, pertanto, che vengano accolte le conclusioni di cui al primo grado (“Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 29/2024 emesso dal
Magistrato del Lavoro in data 30/01/2024, in quanto errato ed illegittimo per tutti i motivi dedotti in premessa. Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Controparte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”); ovvero, in via subordinata, che la Corte voglia confermare il D.I. opposto nel giudizio n.
177/2024 R.G. Lav. Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, riformi la sentenza appellata compensando le spese di giudizio ed emendando la condanna ex art. 96 c.p.c., posta l'assenza di qualsivoglia temerarietà nell'esercizio dell'unica tutela giurisdizionale prevista per scongiurare il pericolo determinato – con i danni prevedibili – dalla liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è infondato e va respinto.
Si precisa, innanzitutto, come, seppure l'atto di appello concluda, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con le note scritte l'appellante ha, in realtà, meglio specificato che “mai si è contestato il credito del lavoratore”, e che “L'impugnazione della sentenza, quindi, riguarda la condanna alla refusione di pesantissime spese di lite oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c. a favore della controparte, condanne disposte dal Giudice del Lavoro Dott. sulla base di erronee valutazioni in Per_1 fatto ed in diritto, nonchè erronee valutazioni delle prove offerte e dell'atteggiamento dell'imprenditore, che comunque aveva sempre messo a disposizione le somme (seppur rateizzate secondo effettiva sostenibilità finanziaria)”.
Dunque, l'appello riguarda solo la parte della sentenza che ha disposto la condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c. così motivata dal primo giudice: “non si può non evidenziare la pretestuosità
pagina 2 di 4 dei motivi di opposizione, fondata su una parallela procedura non avente incidenza nella vicenda in esame e su presunti accordi stragiudiziali non giunti a buon fine. Si ricava il carattere meramente dilatorio dell'opposizione finalizzata unicamente a ritardare di onorare un credito di un lavoratore, al cui pagamento la parte datoriale avrebbe dovuto far fronte senza indugio con la provvista anno per anno accantonata in corso di rapporto lavorativo. Ne discende l'esistenza quantomeno di colpa grave nella formalizzazione e proposizione dell'opposizione ed il diritto del lavoratore al ristoro del danno per esser stato coinvolto in un procedimento di opposizione inutile e defatigatorio, danno che si reputa equo quantificare in € 1.500,00”.
Ebbene, come noto, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
Secondo la Cassazione, i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -13- 22 febbraio
2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
Ebbene, la violazione del grado minimo di diligenza è facilmente ravvisabile nel caso in esame, laddove, come espressamente ammesso dall'appellante, il credito del lavoratore per TFR non è mai stato contestato, sicché ci si deve chiedere quale fosse il motivo dell'opposizione al decreto ingiuntivo che, come noto, deve riguardare il merito della pretesa azionata e non, eventualmente, il quando o la modalità di soddisfacimento del credito.
pagina 3 di 4 In altre parole, non avendo l'opponente avanzato contestazione sull'esistenza del credito, non si vede quale motivo avesse l'opposizione se non la finalità dilatoria o quella di invitare (ovvero costringere) il lavoratore ad accettare la richiesta di rateazione.
In questo quadro, anche ammettendo che il lavoratore avesse interrotto le trattative con colpa grave (il che appare, comunque, di difficile verificazione, non essendovi alcun obbligo di accettare pagamenti dilazionati) ciò non avrebbe, comunque, potuto comportare la revoca del decreto ingiuntivo, quanto, semmai, legittimare una eventuale domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove la società avesse subito dei danni dimostrabili, a seguito dell'interruzione delle trattative (azione che non risulta essere stata proposta, essendo ben diversa dalla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta con l'opposizione e che presuppone, comunque, la soccombenza in giudizio, nel caso di impossibile verificazione stante la non contestazione del credito portato dal decreto ingiuntivo).
Ineccepibile appare, dunque, la motivazione addotta dal primo giudice a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 96 III co. C.p.c., essendosi in presenza di una ipotesi di abuso del processo.
Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che la società fosse destinataria di misure protettive, non incidendo la procedura sui diritti di credito dei lavoratori ed anzi, essendo proprio la situazione di difficoltà finanziaria a dover consigliare ampia prudenza nell'attivazione di iniziative giudiziarie
(compresa la presente) di sicuro insuccesso, al fine di non gravare la stessa di ulteriori, evitabili, spese.
In questo quadro, l'appello non può che essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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