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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 359/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 359/2020 R.G., nonché nel procedimento riunito n. 362/2020 RG, di appello avverso la sentenza n. 544/2020 pubblicata il 17/11/2020 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 194/2015 R.G., notificata il 18/11/20 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SABATINI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DE ATTELLIS 11 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
(C.F.: Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
, (C.F.: Parte_4 C.F._5
, (C.F.: ) Parte_5 C.F._6
, (C.F.: ) Parte_6 C.F._7 in proprio e nella qualità di eredi del Sig. Parte_7
(C.F.: ) nella sua qualità di erede della Sig.ra Persona_1 C.F._8
Persona_2
[...]
, C.F.
[...] C.F._9
Pag. 1 a 17 , Parte_8 CodiceFiscale_10
Tutti rappresentati e difesi rispettivamente dagli avv.ti Avv. Mauro Tedino, Avv. Giuseppe De Rubertis, Avv. Camilla Quartieri, Avv. Nicola Lucarelli, indirizzi pec
Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
APPELLATI
, (C.F.: ) CP_2 C.F._11
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._12
, (C.F.: Controparte_4 C.F._13 nella qualità di eredi legittime dei sig. , Persona_3
APPELLATE
(C.F.: ) CP_5 C.F._14
(C.F.: Parte_9 C.F._15 nella loro qualità di eredi della Sig.ra Persona_2
APPELLATE
, (C.F.: Controparte_6 C.F._16
, (C.F.: Parte_10 C.F._17
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_7 (P.IVA ), P.IVA_1
APPELLATO
APPELLANTE – nel procedimento riunito n. 362/20 RG- non costituito a seguito di dichiarazione di interruzione parziale del procedimento
E
(P.I. ), Controparte_8 P.IVA_2 con l'Avv. Maurizio Occhionero, PEC Email_5
APPELLATA
E
, ( P.I. ), Controparte_9 P.IVA_3 rappresentato e difeso, dagli avv. Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco pec: ampobasso.avvocatura. Emai_6 Email_7
APPELLATO -appellante incidentale
E
(C.F. ) Controparte_10 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Di Biase Mariangela, sito in Campobasso, via San Giovanni n. 1, appellata/terza chiamata dall'NG. Controparte_11
(C.F. ),
[...] P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Campobasso al C.so Vittorio Emanuele II, n. 63 presso e
Pag. 2 a 17 nello studio dell'Avv. Raffaella Vitale, che la rappresenta e la difende
APPELLATA-terza chiamata in causa da impresa Controparte_8
(partita IVA n. ), Controparte_12 P.IVA_6 elettivamente domiciliata in Campobasso, Via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferri che la rappresenta e difende
APPELLATA-terza chiamata in causa da
[...]
(C.F. Controparte_13 P.IVA_7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/1/25, tenuta con trattazione scritta:
• l'appellante chiede che la Corte voglia così provvedere: Parte_1
“Nel merito in accoglimento del presente atto di appello per i motivi tutti innanzi formulati Voglia riformare la sentenza n. n.544/2020 pubblicata l'11 novembre 2020 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento R.G.N. n. 194/2015 e per l'effetto:
-Rigettare integralmente le domande tutte proposte dagli appellati nell'atto di citazione formulato nel corso del giudizio di primo grado in quanto infondate in punto di fatto e/o di diritto e/o dichiarare inammissibile e/o improcedibile le domande tutte formulate nei confronti dell'NG. per evidente decadenza dell'azione ex art 1669 cc e/o Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, non essendo egli stato evocato in Giudizio nelle fasi sommarie precedenti a seguito delle quali si è formato un giudicato.
- In via gradata nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere sussistente un qualsivoglia profilo di responsabilità dell'NG. , Voglia Parte_1 comunque ritenere e dichiarare efficace ed operativa la polizza assicurativa di R.C. stipulata dall'NG. con i Lloyds di Londra ovvero Quegli che hanno garantito Pt_1 Parte_11 la polizza n. A114C65655 per i motivi rassegnati nel proposto atto di appello, dichiarando altresì l'obbligo di questi di manlevare e tenere indenne l'NG. da Parte_1 qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o statuizione di condanna, ivi compreso quanto dovuto dal predetto per spese giudiziali e compensi legali connessi e derivanti dal giudizio sia di CP_14 che di , e quindi condannare la stessa compagnia assicurativa a provvedere a CP_15 qualsivoglia pagamento dovuto dall'NG. . Pt_1
- In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
• L' riportandosi integralmente al contenuto della propria comparsa di CP_11 costituzione e risposta in appello a tutti i propri atti ed a tutte le deduzioni ed eccezioni ivi formulate, con ogni rigetto delle avverse pretese e richieste.
• la con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_10
n. A114C65655, “insiste in tutto quanto dedotto, eccepito, chiesto e concluso in seno agli atti di parte, da intendersi come qui integralmente riportato e trascritto e, preso atto dell'intervenuta riassunzione del giudizio di appello promosso dall'NG. nei confronti del Pt_1 fallimento e della mancata costituzione in giudizio della procedura chiede assumersi i provvedimenti conseguenti, dovendosi ritenere abbandonato il gravame proposto dalla curatela della pendente con il Controparte_7
n. 362/2020 RG e riunito al presente con provvedimento del 12 maggio 2021, non avendo la curatela provveduto alla riassunzione entro i termini di legge”.
• Il Comune di Campobasso chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1. in via diretta o in accoglimento dell'appello incidentale, venga dichiarato prescritto, rispetto al il diritto a risarcimento del danno e, per effetto, venga dichiarato CP_9
Pag. 3 a 17 inammissibile ed improcedibile l'appello principale;
2. l'appello principale, nei limiti in cui è per sé pregiudizievole nonché nelle istruttorie, venga rigettato in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, con conferma della sentenza di primo grado;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande contro il condannare CP_9 in forza di polizza n. 249454158 del 30/10/2006 a Controparte_16 manlevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria e, comunque, a pagare ogni risarcimento o rimborsargli quanto dovesse essere tenuto a pagare, comprese spese e compensi di giudizio;
4. condannare comunque i soccombenti alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio che dovranno includere anche gli oneri riflessi dovuti in luogo di IVA e CPA, trattandosi di una amministrazione pubblica difesa da avvocati iscritti all'Elenco speciale degli avvocati degli Enti Pubblici”.
• ed altri codomini danneggiati costituiti, chiedono che la Corte Controparte_1 voglia così provvedere:
“NEL MERITO, rigettare l'appello proposto limitatamente ai motivi in cui si esclude la responsabilità della nonché rigettare Controparte_7 l'appello proposto limitatamente ai motivi in cui si esclude la responsabilità dell'ing.
e si contesta la quantificazione del danno, venendo quindi a confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Campobasso oggi impugnata, riaffermando la responsabilità dell'appellata e la responsabilità dell'ing. e la Controparte_7 Parte_1 correttezza della quantificazione del danno indicato in sentenza;
- Rigettare l'appello incidentale proposto dal venendo quindi Controparte_9 a confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso oggi impugnata;
- Sui restanti motivi di impugnazione, si rimette alla valutazione di questa Ecc.ma Corte;
- infine, condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite tutte, oltre spese generali ed accessori di legge”.
• “chiede che la Corte di Appello voglia rigettare Controparte_12 l'impugnazione, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado relative a CP_12
e condannando i soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
[...]
• La chiede che la Corte voglia così provvedere: Controparte_8
“- nel merito dichiarare l'inammissibilità nei propri confronti del proposto appello, ex art. art. 342 o 348 bis c.p.c., comunque rigettandolo nel merito ed attestando il giudicato formatosi sulle non gravate statuizioni rese sull'autonomo e scindibile rapporto processuale intercorso con la chiamante;
CP_7
- sempre nel merito ed in via ulteriormente gradata, rammenta che il primo Giudice (giammai rigettandola per infondatezza) ha incidentalmente dichiarato assorbita per mancato accoglimento della domanda nei propri confronti svolta dalla chiamante la CP_7 domanda di manleva spiegata nei confronti della propria assicuratrice sicché CP_11 ancora insiste (ancorché a meri fini tuzioristici) per il relativo accoglimento sottolineando che le contestazioni e posizioni svolte ed assunte dalla stessa si sono appalesate tutte infondate e pretestuose (a partire dalla eccezione di tardiva denuncia del sinistro, questa documentalmente smentita dalla non contestata produzione effettuata);
- condannare gli appellanti – nessuno dei quali ha dichiarato l'evocazione in giudizio della deducente a soli fini di integrità del contraddittorio ma anzi chiedendo l'integrale riforma della sentenza per altri motivi e su altre statuizioni gravata – o comunque i soccombenti al pagamento spese e competenze del grado, queste da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che, avendole anticipate e non riscosse, si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 13.2.2015, , Controparte_1 Parte_2 Pt_12
Pag. 4 a 17 , ; , , Pt_13 Persona_3 CP_5 Parte_9 Controparte_6 Parte_10
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_2
, nella qualità di proprietari di appartamenti siti in Campobasso via Parte_14 Roma n.17, nonché comproprietari delle parti comuni dell'edificio, convenivano in giudizio la e l'NG. , quale progettista e direttore Controparte_7 Parte_1 dei lavori, al fine sentire accertata la loro responsabilità solidale e concorrente per tutti i danni subiti e subendi sia del fabbricato di via Roma n.17, sia dei locali di loro CP_17 esclusiva proprietà, in uno con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, variamente quantificati per ciascuno.
Esponevano che la in qualità di proprietaria Controparte_7 dell'immobile sito in via Roma n. 25 -ex sede Enel- nel corso del 2008 intraprendeva essa stessa, sulla base del progetto dell'ing. , lavori di demolizione e ricostruzione del Pt_1 predetto immobile, effettuando consistenti lavori di scavo dell'area di sedime dell'ex edificio (il progetto prevedeva la realizzazione di due piani sottoterra che necessitavano di uno scavo di profondità massica di ml. 7.78 – come risulta dalla relazione dell'ATP) che avevano provocato crepe e lesioni nel fabbricato di proprietà degli attori e nelle singole unità abitative;
erano state esperite le procedure cautelari n. 480/2001 - ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. depositato in data 23.3.2011 (notificato alla impresa ) -, e n. 1763/2011 - CP_7 ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.11.2011(notificato alla impresa ); il CP_7 CTU ing. , nominato nel procedimento ex art. 696 cpc, aveva accertato che il Persona_4 cedimento differenziale della fondazione era stato causato dalla presenza di tiranti in cemento ed acciaio, posti dall'impresa sotto il fabbricato condominiale, senza CP_7 autorizzazione dei condomini;
il consulente aveva anche indicato gli interventi necessari per contenere i danni prodotti;
con il procedimento ex art. 700 cpc erano state richieste dai condomini l'immediata sospensione dei lavori e la rimozione dei tiranti attivi posti abusivamente nel sottosuolo dello stabile;
all'esito della relazione del CTU CP_17 nominato, ing. , il tribunale ordinava alla ditta di eseguire Persona_5 CP_7 immediatamente opere di consolidamento e nominava un collegio peritale composto dall'ing. , dall'ing. e dal geologo dr. ; il collegio peritale Per_5 Per_4 Persona_6 redigeva una relazione nella quale venivano indicate le ulteriori opere da eseguire;
Il Tribunale, a conclusione del procedimento ex art. 700 cpc, ordinava alla impresa CP_7 l'esecuzione delle opere indicate nella relazione collegiale, con decisione che veniva confermata dal collegio del Tribunale, a seguito dell'interposto reclamo;
gli attori contestavano la violazione dell'art. 840 c.c. commessa dai convenuti, nonché la responsabilità aquiliana in cui erano incorsi i medesimi, dovendo la Ditta committente ingerirsi nell'esecuzione dell'opera progettata qualora essa si fosse manifestata dannosa verso i terzi, e la responsabilità dell'NG. , quale progettista strutturale e direttore dei Pt_1 lavori, essendo l'indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio suo compito specifico.
Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale relativo alla sistemazione e al ripristino delle parti comuni dell'edificio, nonché del danno patrimoniale alle singole unità abitative, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, la condanna dei convenuti alla rimozione dei tiranti posti nel sottosuolo della proprietà degli attori, l'indennizzo per ogni anno di servitù subita.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_7 chiedendo di chiamare in causa la ditta e il Controparte_8 CP_9
, quali autori dell'illecito; proponeva domanda di manleva nei confronti la
[...] [...]
della quale chiedeva la chiamata in causa, in relazione alla polizza Controparte_13 assicurativa n. 706.03.2165 stipulata in data 22.4.2004; chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli attori;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna della compagnia di alla restituzione della somma di € 50.347,17 e di € 14278,00 per CP_13 CP_13
l'esecuzione di prove prognostiche;
con la citazione per chiamata in causa chiedeva che fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del , nonché Controparte_9 della Controparte_18
Si costituiva in giudizio l'NG. , quale progettista e direttore dei lavori, Parte_1
Pag. 5 a 17 chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Lloyd's S.p.a., Parte avendo sottoscritto la polizza assicurativa n. B11241N3000002; chiedeva che fosse dichiarata la decadenza dell'azione ex art. 1669 cc;
chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver preso parte alle fasi sommarie precedenti;
chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea;
contestava il quantum delle pretese attoree.
Si costituiva in giudizio la ditta chiedendo il rigetto Controparte_19 della domanda proposta nei suoi confronti;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia l' e di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. CP_11
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda;
chiedeva Controparte_9 di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Generali ass.ni spa e di essere manlevato in caso di accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio, chiamata in causa dalla la CP_7 CP_20 [...] condividendo le eccezioni di merito sollevate dalla sua assicurata, in Parte_16 particolare quelle contro gli attori e quelle attributive dell'intera responsabilità dei danni dall'ing. , alla e al;
Pt_1 Controparte_19 Controparte_9 chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli attori contro l'impresa ; chiedeva il CP_7 rigetto della domanda di garanzia proposta dall'impresa nei suoi confronti;
in via subordinata chiedeva il ridimensionamento della domanda risarcitoria attorea;
chiedeva che fosse dichiarato il concorrente apporto causale dell'ing. , e dei terzi chiamati;
chiedeva che Pt_1 fosse ridimensionata la domanda di garanzia nel limite di massimale di polizza di € 50.000,00.
Si costituivano in giudizio gli che avevano sottoscritto la polizza Parte_17 n. A114C65655, chiamati in garanzia da parte dell'ing. , chiedendo il rigetto Parte_1 delle domande proposte contro l'ing. ed il rigetto della domanda proposta da Pt_1 quest'ultimo nei loro confronti;
in caso di accoglimento chiedevano contenere l'obbligo di manleva entro il limite del massimale di polizza.
Si costituiva l' , chiamata in garanzia dalla , CP_11 Controparte_19 chiedendo il rigetto della domanda attorea e il rigetto della domanda di manleva;
in subordine chiedeva la determinazione dell'indennizzo entro il limite di massimale.
Si costituiva in giudizio la chiamata in garanzia dal Controparte_12 CP_9
, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei confronti del
[...] CP_9 ; chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
[...]
Disposta ed espletata ctu a mezzo dell'ing. , il Tribunale di Campobasso con Per_7 sentenza n. 544/2020 pubblicata il 17/11/2020, notificata il 18/11/20, così provvedeva:
“accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità, concorrente e in solido, dell'impresa
., in persona dell'Amministratore p.t, e dell'ing. Controparte_21
nella causazione dei danni provocati nel fabbricato condominiale di via Parte_1
Roma n.17 e negli appartamenti e nei locali di proprietà esclusiva degli attori;
per l'effetto condanna in solido l'impresa ., Controparte_21 in persona dell'Amministratore p.t., e l'NG. al pagamento in favore di: Parte_1
1. e della somma di euro 21.675; Controparte_1 Parte_2
2. erede di , della somma di euro 18.261; Parte_3 Persona_8
3. , , , quali eredi di , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 della somma di euro 10.800;
4. e , della somma di euro 20.758; Persona_2 Parte_8
5. , , , quali eredi di CP_5 Persona_1 Parte_9 Per_9
, della somma di euro 48.299;
[...]
6. della somma di euro 11.139; Parte_18
7. della somma di euro 34.602; Parte_10
Pag. 6 a 17 8. , , , la prima - Parte_4 Parte_5 Parte_6
- in proprio, e tutti nella qualità di eredi di , della Parte_4 Parte_7 somma di euro 36.046, e così per un totale di euro 169.139; condanna in solido l' in persona Controparte_7 dell'Amministratore p.t, e l'NG. al pagamento in favore di tutti i predetti Parte_1 attori delia somma di euro 89.060 per i danni causati alle parti comuni del condominio nonché euro 11.975 per ii danno cagionato ai condomini dalla costituzione di servitù permanente costituita dai tiranti attivi nel sottosuolo condominiale;
rigetta tutte le altre domande risarcitorie;
condanna in solido l'impresa in persona Controparte_22 dell'Amministratore p.t., e l'NG. a1 pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e erede di , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_8 CP_2
, , eredi di , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 Persona_2
, , , , quali eredi di Parte_8 CP_5 Persona_1 Parte_9
, Persona_2 Controparte_6 Parte_10 Parte_4
, delle spese di giudizio con distrazione in Parte_5 Parte_6 favore dei tre procuratori antistatari che liquida in euro complessivi 20.141, oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge, nonché a quelle di C.T.P. che liquida in euro 3.000 per l'NG. ed euro 5.000 per l'NG. Per_10 Per_11 rigetta la domanda avanzata dall'ing. avverso quegli Parte_1 Parte_17 che hanno sottoscritto la polizza n. Al14C65655;
[...] per l'effetto condanna l'NG. al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore di quegli che hanno sottoscritto la polizza n. A114C65655 che Parte_17 liquida in euro 2768 oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge;
rigetta la domanda avanzata dall'impresa Controparte_7 avverso la .; Controparte_8 per l'effetto condanna l'impresa al Controparte_7 pagamento delle spese di giudizio in favore della . che liquida Controparte_8 in euro 7795 oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge;
CP_ dichiara cessata la materia de! contendere tra la e Controparte_8 compensando le spese di lite tra di loro;
CP_11 rigetta la domanda avanzata dall''impresa Controparte_21 avverso il Comune di Campobasso;
per l'effetto condanna l'impresa
[...] [...] al pagamento delle spese di giudizio in favore del Controparte_7 CP_9 che liquida in euro 7795 oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva
[...]
e Cap come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere tra il e Controparte_9 [...]
compensando le spese di lite tra di loro;
CP_12 accoglie la domanda avanzata dall' Parte_19
., avverso e per l'effetto condanna la
[...] Parte_20 al versamento in favore degli attori in solido della Parte_20 somma di euro 50.343,17, oltre accessori come per legge;
condanna la Società. al pagamento delle spese di Parte_20 giudizio in favore dell' che liquida in euro Controparte_7
2768 oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per . Pt_21 pone le spese di C.T.U. a carico delle parti pro-quota.”
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata Parte_1 il 17/12/20 e iscritta a ruolo il 22/12/2020, chiedendo che fossero rigettate le domande proposte dagli attori nei suoi confronti;
in via gradata chiedeva che fosse dichiarata operativa la polizza assicurativa stipulata con con vittoria di spese di Controparte_23 Parte_11
Pag. 7 a 17 doppio grado.
Si costituiva l' , chiedendo Controparte_7 la riunione del procedimento iscritto al n. 362/2020, avente ad oggetto l'appello da lei proposto avverso la medesima sentenza, al presente procedimento e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel procedimento da riunire.
Si costituiva la chiedendo che fosse dichiarata Controparte_8 l'inammissibilità nei propri confronti del proposto appello, ex art. art. 342 o 348 bis c.p.c., comunque rigettandolo nel merito e/o attestando il giudicato formatosi sulla statuizione inerente all'autonomo e scindibile rapporto processuale intercorso con la chiamante
, con vittoria di spese e competenze del presente grado. CP_7
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello; proponeva Controparte_9 appello incidentale chiedendo che fosse dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti del nel caso di accoglimento delle domande proposte nei CP_9 confronti del chiedeva che fosse disposta la manleva da parte della CP_9 [...] in forza di polizza n. 249454158 del 30/10/2006. Controparte_16
Si costituivano i condomini attori, come indicati in epigrafe, chiedendo la conferma della responsabilità dell'NG. e la conferma della quantificazione del danno Parte_1 indicato in sentenza.
Si costituiva la con riferimento al rischio assunto con Controparte_10 il certificato n. A114C65655, chiedendo che la Corte volesse:
“- adottare le statuizioni che riterrà conformi a legge con riguardo ai motivi di impugnazione sub 1, 2 e 3;
- rigettare i motivi di impugnazione sub 4-5, siccome erronei ed infondati, per i motivi esposti in narrativa, confermando, in parte qua, l'impugnata pronuncia, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite nei confronti della deducente. In subordine, così statuire:
- accertare la quota di responsabilità personale dell'NG. anche in rapporto con Pt_1 quella delle altre parti che fossero ritenute responsabili in via solidale con lui, anche ai fini di eventuali azioni di regresso;
- rideterminare l'obbligo indennitario in applicazione dell'articolo 1893 c.c.; - in ogni caso, contenere l'obbligo di manleva, come rideterminato, alla quota di responsabilità ascritta all'assicurato e, comunque, entro il limite del massimale di cui alla polizza n. A114C65655 e previa detrazione della franchigia applicabile.”
Si costituiva la chiedendo che fosse dichiarato inammissibile l'appello CP_11 proposto;
nel merito chiedeva che fosse rigettato integralmente l'appello proposto avverso la sentenza in quanto infondato.
Con separata citazione iscritta al procedimento n. 362/20 RG la Controparte_7 proponeva appello avverso la medesima sentenza chiedendo che la Corte
[...] volesse così provvedere:
“ Nel merito in accoglimento del presente atto di appello per i motivi tutti innanzi formulati riformare la sentenza n. n.544/2020 pubblicata il 17 novembre 2020 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento R.G.N. n. 194/2015 e per l'effetto:
Accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via gradata ritenere sussistente la responsabilità esclusiva dell'NG. Parte_1 del e della , escludendo qualsivoglia Controparte_9 Controparte_8 responsabilità dell'odierna appellante;
In ogni caso condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Il procedimento n. 362/20 RG veniva riunito al presente con ordinanza del 12/5/21.
Pag. 8 a 17 Rigettata la richiesta di inibitoria formulata dagli appellanti e , Pt_1 Controparte_7 con ordinanza depositata il 20/9/24 il procedimento veniva dichiarato interrotto, limitatamente alla in quanto Controparte_7 dichiarata fallita;
il procedimento veniva riassunto dall'NG. in data 22/10/24 nei Pt_1 confronti della curatela, che non si costituiva all'udienza successiva del 15/1/25, nonostante la tempestiva notificazione del ricorso e del decreto effettuata in data 22/10/24.
Con ordinanza del 16/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va rilevato che il procuratore dell'Impresa , con le note di CP_7 udienza del 13/2/24 ha chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del procedimento, dando prova di aver comunicato a tutte le controparti (ivi compresa alla difesa dell'ing. ; non Pt_1 è stata data prova della avvenuta comunicazione della sentenza di fallimento alla curatela) a mezzo pec inviata e ricevuta in data 8/1/24, la sentenza del Tribunale di Campobasso dell' 11/10/22 dichiarativa del fallimento della propria assistita;
con ordinanza resa in data 20/9/24 la Corte ha dichiarato l'interruzione parziale del procedimento, limitatamente alla posizione relativa all' in quanto Controparte_7 dichiarata fallita;
il procedimento veniva riassunto in data 22/10/24 dalla difesa dell'NG.
nei confronti della curatela, che non si costituiva all'udienza successiva del 15/1/25, Pt_1 nonostante la notificazione del ricorso e del decreto effettuata in data 22/10/24, nel termine stabilito nel decreto emesso per la riassunzione.
La difesa dell'ing. ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza di primo Pt_1 grado relativamente alla pronuncia nei confronti dell' , avendo la stessa Controparte_7 abbandonato il gravame proposto dalla società in bonis;
il ha Controparte_9 richiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento riunito n. 362/2020 RG. in relazione al fatto che la curatela non ha provveduto alla riassunzione nel termine di tre mesi del detto giudizio;
i condomini danneggiati hanno dedotto il passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione della per mancata coltivazione Controparte_7 dell'impugnazione da parte della curatela, che aveva peraltro ammesso al passivo i condomini appellati quali creditori chirografari, riconoscendo il debito e l'obbligo risarcitorio derivante dalla sentenza impugnata;
la ha richiesto CP_10 Controparte_10 l'estinzione del procedimento riunito per mancata riassunzione nel termine di legge da parte della curatela.
Preliminarmente va rilevato che la riassunzione può essere richiesta unicamente dalle parti legittimate alla prosecuzione del procedimento;
la parziale sospensione ha riguardato unicamente le domande proposte dai danneggiati- attori nei confronti dell'impresa , CP_7 nonché le domande proposte dalla di manleva e restituzione somme proposte CP_7 contro la propria impresa assicuratrice, nonché le domande proposte dall'impresa CP_7 di accertamento della responsabilità esclusiva o solidale del e Controparte_9 dell'impresa di perforazioni;
nessuno dei predetti soggetti ha proposto ricorso per la riassunzione, a seguito della ordinanza di dichiarazione di interruzione depositata in data 20/9/24 e comunicata dalla Cancelleria in pari data a tutte le parti del procedimento “nonché avv. , Curatore del fallimento (proc. n. 6/2022 R.F. - Tribunale di Campobasso) CP_24 per le sue determinazioni”, come espressamente disposto con la predetta ordinanza.
Osserva la Corte che le SSUU della Cassazione hanno recentemente precisato che l'automatica interruzione del processo (avente ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che deriva, ai sensi dell'art. 43, 3° co., l. fall., dall'apertura del fallimento, va tenuta distinta dalla decorrenza del termine per la relativa riassunzione o prosecuzione (possibile solo al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l .fall.). Più precisamente, alla data di dichiarazione giudiziale del fallimento di una delle parti, consegue l'automatica interruzione del processo in fieri, mentre il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto per fallimento, oggi trimestrale, decorre dalla conoscenza in forma legale della dichiarazione giudiziale d'interruzione, da riconnettersi alla necessaria dichiarazione giudiziale della causa interruttiva, se pronunciata in udienza con riguardo alla parte che sia
Pag. 9 a 17 o debba essere presente in udienza, ovvero alla notificazione alle parti o al curatore, a cura della parte interessata a far decorrere il termine, o anche alla comunicazione disposta direttamente d'ufficio dal giudice. Deve per contro escludersi che il termine possa essere computato a far data dalla conoscenza effettiva ( C., S.U., 12154/2021).
Orbene, avuto riguardo alla conoscenza di tutte le parti, ivi compresa la curatela, in forma legale, del provvedimento di interruzione, a far data dal 20/9/24, con decorrenza da tale giorno deve ritenersi che le parti interessate avrebbero dovuto procedere alla riassunzione, entro il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 cpc;
nella fattispecie nessuna delle parti interessate alla prosecuzione ha proposto detta istanza, non potendosi ritenere produttiva di effetti la riassunzione effettuata dalla difesa dell'NG. , del tutto Pt_1 indifferente alle posizioni processuali delle parti interessate dalla sospensione parziale.
Tenuto conto del fatto che nessuna parte ha effettuato la riassunzione nei termini deve essere dichiarata l'estinzione parziale del procedimento ex art. 307 u.c.. cpc limitatamente ai rapporti tra le parti interessate;
le spese del procedimento estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 cpc.
Infine, va dato rilievo al fatto che, in ogni caso, osta alla decisione della causa nel merito il disposto degli artt. 51 e 52 LF;
Una volta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art. 52 L.F., in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento;
l'improcedibilità di qualsiasi domanda di accertamento di credito nei confronti di procedura di fallimento può essere rilevata anche d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione (Cass. 4.10.2018, n. 24156); del resto la stessa difesa dei condomini ha fatto rilevare l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento dei condomini stessi in qualità di creditori chirografari.
3. In via preliminare, va rilevato che l'appello proposto da è stato Parte_1 redatto con osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
4. I motivi si appello proposti dall'ing sono i seguenti: Pt_1
I) “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE”
II) ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCERTATO E DICHIARATO LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL' ING. . INSUSSISTENZA Parte_1
DI RESPONSABILITA' IN CAPO ALL'ING. . VIOLAZIONE PRINCIPIO CONTRADDITTORIO. Pt_1
RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”;
III) ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI GRAUDARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ING. ; Pt_1
IV) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA COSTITUZIONE DEGLI AVV.TI LUISA GATTI E
PER “ CHE HANNO Controparte_25 Controparte_26
SOTTOSCITTO LA POLIZZA N. A114C65655 “CON CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI
Pag. 10 a 17 INEFFICACIA DELLE DIFESE ED ECCEZIONI IVI SVOLTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 125. CPC. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART.101 C.P.C.”
V) “SULL'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA N. A114C65655 SOTTOSCRITTA DELL'ING.
. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1892-1893 C.C.. VESSATORIETÀ Pt_1 DELL'ART. B2 DELLA POLIZZA N. A114C65655 . CARENZA DI MOTIVAZIONE
5. L'unico motivo di appello incidentale proposto dal riguarda Controparte_9 l'assunta formazione del giudicato sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la richiesta di pronuncia di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del CP_9
6. Con il primo motivo di appello principale “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE” l'NG. contesta che la sentenza impugnata Pt_1 conterrebbe una mera elencazione di massime giurisprudenziali e la mancanza di argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture giurisprudenziali.
Il motivo è del tutto infondato.
Con la sentenza impugnata, in alcune parti della motivazione (pag. 15, pag. 18, 19-24), sono state riportate testualmente alcune massime giurisprudenziali di legittimità, e tanto ai fini di delineare i principi statuiti dalla giurisprudenza in relazione ad ipotesi di responsabilità ricollegabili a quelle per cui è causa;
ciò non toglie che il tribunale, successivamente ai richiami giurisprudenziali ha concretamente motivato nel merito in ordine ai singole domande e alle singole eccezioni oggetto di contestazione;
la riprova di tanto è data dagli stessi motivi successivi della citazione in appello, con i quali si contestano nel merito l'attribuzione della responsabilità dall'ing. e l'erroneo rigetto delle domande di Pt_1 manleva proposte contro la società di assicurazione.
7. Con il secondo motivo “ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCERTATO E DICHIARATO LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL' ING. Parte_1
. INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA' IN CAPO ALL'ING. . VIOLAZIONE PRINCIPIO
[...] Pt_1 CONTRADDITTORIO. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO” si contesta che l'accoglimento della domanda attorea e quindi anche quella relativa all'accertamento di responsabilità dell' NG. , su una motivazione apparente, con Pt_1 conseguente difficile interpretazione e con grave lesione del diritto di difesa dell'appellante; si contesta il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, perché tutti i procedimenti sommari di cui alle ATP versate in atti si sono celebrati senza che l'NG. ne fosse parte Pt_1 processuale e non sono allo stesso opponibili;
si contesta che parte attrice deve essere considerata decaduta ex art 1669 del codice civile;
l'appellante si è riportato alle osservazioni redatte dal proprio CTP, NG. , alla relazione peritale del CTU NG. Persona_12
, il quale aveva individuato nell'appaltatore, nel committente, e nel Per_7 CP_9
, profili di responsabilità, mentre aveva escluso la responsabilità dell'ing. ,
[...] Pt_1 accertamento disatteso dal Giudice di Prime cure, che non lo aveva ritenuto condivisibile;
l'appellante ha reiterato la richiesta di rinnovazione della CTU anche in relazione alla circostanza che il Tribunale ha posto alla base della propria decisione le risultanze della CTU dell'ING. resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. cui non ha preso parte l'NG. Per_4 Pt_1
, configurandosi una violazione del contraddittorio.
7.1. Il tribunale motivando al riguardo ha ritenuto:
-che era infondata l'eccezione di inopponibilità/inutilizzabilità avverso la difesa dell'ing. delle C.T.U. svolte nei procedimenti aventi nn. 480/2001 e 1763/2011 R.G.A.C., Pt_1 non sussistendo nel codice di rito civile una disposizione analoga all'art. 403 c.p.p. e vigendo invece la norma desumibile dagli artt. 115 - 116 c.p.c.. che consente al giudice di porre fondamento della decisione le prove raccolte dalle parti in diverso giudizio - fra le stesse altre parti - come qualsiasi altra produzione delle parti stesse;
- che l'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dalla difesa dell'ing. era Pt_1
Pag. 11 a 17 infondata sia perché si verteva in materia di responsabilità extra-contrattuale verso terzi, mentre la norma invocata riguardava specificamente i rapporti interni tra committente e appaltatore – ruoli, tra l'altro, mai ricoperti dall'ing. , sia perché l'illecito in questione Pt_1 era da qualificare come permanente, essendosi protratta la condotta lavorativa e cantieristica quantomeno sino all'Agosto 2010, cosicché il termine della prescrizione quinquennale ex artt. 2943 - 2947 c.c., non era decorso alla data di notifica dell'atto di citazione, ossia il 5.2.2015;
- le lesioni riscontrate nei vari locali esaminati e l'abusiva, presenza dei tiranti attivi nel sottosuolo del erano stati accertate sia dalla CTU espletata nel giudizio di merito, CP_27 sia durante la fase pre-processuale; i CTU avevano accertato la sussistenza del nesso di causalità tra i lavori edili svolti dalla proprietaria ed esecutrice dei lavori Controparte_7 dal 29 Giugno 2009 (ероca dell'inizio dei lavori a seguito della variante n. 95 del
[...] 15.6.2009 al progetto iniziale relativo al permesso a costruire n. 232 del 18.12.2007 - cfr. comunicazione al Comune di Campobasso e alla Regione Molise dei DD.LL. arch. Per_13 e ing. , in relazione all'attestato di deposito del 26.6.2009 Prot. n.428, in allegato alla Pt_1 C.T.U. ) e fino all'Agosto 2010; erano stati accertati i danni prodotti all'edificio Per_7 sito in Campobasso, Via Roma n. 17 (Cfr. C.T.U. del 18.10.2011, pagg. 6-9; C.T.U. Per_4
del 7.2.2019, pagg. 13, cpv. 4°, 5°, 6°, - 15); lo scavo in profondità effettuato dai Per_7 convenuti , di circa 8 metri dal piano campagna, e l'esecuzione delle diverse fasi di realizzazione dei tiranti, avevano squilibrato il precario piano di fondazione del finitimo immobile condominiale, provocando il cedimento differenziale dello stesso;
la circostanza che le opere eseguende avrebbero potuto arrecare danni all'immobile degli attori era ben nota all'impresa e all'ing , tenuto conto delle asserzioni contenute nella CP_7 Pt_1 relazione di quest'ultimo del 16.6.2009, descrittiva del progetto esecutivo delle strutture, depositato presso gli uffici competenti;
rilevante era la mancata richiesta di assenso ai proprietari finitimi di istallazione di tiranti attivi nel sottosuolo condominiale degli attori, installati abusivamente senza il consenso dei proprietari;
era configurabile una concorrente e solidale responsabilità del proprietario esecutore dei lavori con quella del progettista tenuto conto: -del fatto che era sussistente imperita e imprudente previsione delle conseguenze pericolose e dannose che il programma costruttivo andava a realizzare sulle costruzione finitime, tanto più in presenza di terreni di scadente consistenza litologica;
-del fatto che il direttore dei lavori ometteva di vigilare sulle conseguenze che le opere andavano man mano realizzando sugli edifici contermini;
risultava omesso il sistema di monitoraggio per verificare il cedimento dei terreni di scavo in ambito urbano ai fini della sicurezza dei manufatti adiacenti previsto le N.T.C poste dal D.M. 14.1.2008, vigente all'epoca dei lavori, nelle sue Sezioni 6.4 e 6.5.3.2.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
7.2. Deve essere del tutto escluso che il riconoscimento della corresponsabilità dell'ing.
sia affetto da motivazione apparente, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in Pt_1 relazione al riconoscimento della responsabilità del professionista;
nessuna grave lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante può essere configurata.
7.3. Il fatto che i procedimenti sommari di cui all' ATP e al procedimento ex art. 700 cpc si sono celebrati senza che l'NG. ne fosse parte processuale non comportano come Pt_1 conseguenza alcun difetto di legittimazione passiva dello stesso;
nel giudizio di merito il progettista e direttore dei lavori è stato correttamente evocato;
il tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9843/14, 2885/08, 12422/00, 260/04) secondo la quale il giudice di merito può tener conto delle prove e della consulenza tecnica eseguita in altro giudizio, anche se celebrato tra altre parti, a condizione che la relativa documentazione sia ritualmente acquisita al processo civile;
le circostanze dell'effettuazione dello scavo di rilevante entità, dell'apposizione dei tiranti al di sotto dello stabile degli attori e della presenza di lesioni nel detto stabile non sono state mai oggetto di contestazione e sono evincibili dalla documentazione (anche fotografica che rappresenta lo stato dei luoghi); peraltro nel giudizio di merito è stata espletata la consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. , avente tra l'altro l'incarico di accertare proprio l'esistenza e l'entità Per_7 delle eventuali responsabilità dei convenuti.
Pag. 12 a 17 7.4. L'eccezione di decadenza ex art. 1669 cc è del tutto infondata, tenuto conto della motivazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al fatto che la norma invocata riguarda i rapporti tra appaltatore e committente nel caso di rovina di immobili, mentre nella fattispecie si verte in tema di danno a terzi per l'esecuzione di opere in un edificio attiguo, fattispecie ricadente nell'ambito della responsabilità civile verso terzi;
non sono stati effettuati ulteriori rilievi critici in relazione alla tempestività della domanda proposta (il Tribunale ha motivato anche sull'avvenuto rispetto del termine quinquennale per la proposizione della domanda di risarcimento del danno aquiliano).
7.5. Le contestazioni relative al fatto che nella relazione peritale del CTU NG.
, erano stati individuati nell'appaltatore, nel committente, e nel Per_7 CP_9
profili di responsabilità, con esclusione della responsabilità dell'ing. , e
[...] Pt_1 che il Tribunale avrebbe posto alla base della propria decisione le risultanze della CTU dell'ING. resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. al quale l'appellante non aveva Per_4 partecipato, sono infondate.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il CTU ing. , nominato Per_7 nel giudizio di merito, ha effettuato specifici accertamenti sulla responsabilità dell'ing. , Pt_1 quale progettista e direttore dei lavori, perché avrebbe dovuto ipotizzare interventi meno invasivi che riducessero al minimo le interferenze nell'altrui proprietà; come pure rilevato nella sentenza impugnata, il C.T.U. aveva evidenziato l'esistenza di sistemi Per_7 alternativi all'immissione dei tiranti attivi con effetti non invasivi;
il CTU ha accertato che l'esecuzione dei tiranti ha interferito con il bulbo di pressione delle fondazioni;
le vibrazioni trasmesse al terreno in fase di realizzazione delle lavorazioni relative ai tiranti si sono trasmesse dalle fondazioni al parametro murario in elevazione al fabbricato (vedi pagg.
8-9 della relazione); a pag. 13 della relazione il medesimo ctu ha accertato che, tenuto conto dell'interferenza con il bulbo di pressione delle fondazioni esistenti, era possibile stabilire, con ragionevole certezza, il nesso causale tra il quadro fessurativo in atto e le lavorazioni poste in essere.
Vanno pienamente condivisi i rilievi del Tribunale relativi alla imperita e imprudente mancata previsione delle conseguenze pericolose e dannose che il programma costruttivo andava a realizzare sulle costruzioni finitime, e all'omessa vigilanza del direttore dei lavori sulle conseguenze che le opere andavano man mano realizzando sugli edifici contigui.
Il direttore dei lavori risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte. (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15789 del 22/10/2003; Cass. n. 9965/22);
“Il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo un'attività pericolosa di scavo ed il tecnico da lui designato quale direttore dei lavori rispondono in solido (art. 2055 cod. civ.) dei danni cagionati a terzi essendo in particolare il direttore dei lavori, quale ausiliario e mandatario del proprietario, obbligato ad attuare quella stessa sorveglianza e quella medesima ingerenza alle quali è tenuto il proprietario e comunque tenuto a norma dell'art. 2043 cod. civ. ad adoperarsi affinché l'attività sia eseguita a regola d'arte ed in guisa da non arrecare danni a terzi (a meno che questa non sia svolta a sua insaputa e fuori dalla sua sfera di sorveglianza) tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo abbia stipulato un contratto di appalto con terzi per l'esecuzione di detta attività, posto che egli, per il divieto di eseguire lavori di escavazione sul suo fondo, che cagionino danni al vicino, è tenuto a rispondere direttamente, unitamente ai suoi ausiliari e collaboratori, del danno derivato alla proprietà aliena, e ciò indipendentemente dal suo diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore." (Cass. Sez. 2, Sent. n. 6739 del 12/12/1988; vedi pure Cass. n. 14732/22)
Non può essere accolta la richiesta dell'appellante di rinnovazione della CTU, tenuto conto dell'espletamento di svariati accertamenti tecnici giudiziali (nelle fasi sommarie e nella fase di merito); il CTU ha correttamente replicato alle osservazioni del CTP Per_7
, confermando la necessità di esecuzione di interventi meno invasivi, ed il nesso Per_12
Pag. 13 a 17 causale tra le lavorazioni eseguite e le lesioni verificatesi a causa delle vibrazioni prodotte, sia per la realizzazione dei micropali che dei tiranti(vedi pagg.
4-5 della replica alle osservazioni delle parti in data 5/4/19), con motivazione che deve essere pienamente condivisa in questa sede;
la circostanza che il CTU nominato non fosse un ingegnere strutturista, ma un ingegnere meccanico, non è circostanza tale da incidere sul contenuto e alla completezza della relazione e degli accertamenti eseguiti, sottoposti alle osservazioni delle parti, tale da giustificare la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.
8. Con il terzo motivo di appello “ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI GRAUDARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ING. CANU” si contesta l'erroneo mancato accertamento delle rispettive responsabilità dei danneggianti.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha accertato la responsabilità “concorrente e in solido dell'lmpresa
[...]
., in persona dell'Amministratore p.t, e dell'ing. Controparte_21 [...]
nella causazione dei danni provocati nel fabbricato condominiale di via Roma Parte_1 n.17 e negli appartamenti e nei locali di proprietà esclusiva degli attori”.
La stessa parte appellante ha dato atto che l'art. 2055 c.c. prevede che : “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
L'NG. , costituendosi in giudizio, si è limitato a contestare l'insussistenza di profili Pt_1 di responsabilità a suo carico e ha chiesto il rigetto della domanda, senza proporre alcuna domanda in ordine all'accertamento delle rispettive responsabilità.
In ogni caso va rilevato che dalla lettura della relazione redatta dal CTU è stata ritenuta una pari responsabilità tra tutte le parti responsabili della causazione del danno;
come stabilito dall'art. 2055 cc colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.
9. Con il quarto motivo “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA COSTITUZIONE DEGLI AVV.TI LUISA GATTI E PER “ CHE Controparte_25 Controparte_26 HANNO SOTTOSCITTO LA POLIZZA N. A114C65655 “CON CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE DIFESE ED ECCEZIONI IVI SVOLTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 125. CPC. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART.101 C.P.C.” l'appellante ha riformulato in appello l'eccezione, proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, di nullità della comparsa di costituzione della società assicuratrice, per il fatto che la non si è costituita in proprio o per il convenuto di Controparte_28 CP_10
Londra, bensì a favore e per “ quegli , che hanno sottoscritto la polizza Parte_17
n. a114c65655” ( di seguito ) , cioè a favore di soggetto indeterminato Parte_17
e non individuabile in violazione dell'art. 125 Cpc;
l'appellante ha fatti rilevare che il difetto della titolarità della situazione soggettiva può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato di ufficio dal giudice;
secondo parte appellante “
[...] che hanno sottoscritto la polizza n. A114C65655” non avrebbero Controparte_26 fornito la prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, ovvero di essere le effettive parti del contratto assicurativo stipulato con l'NG. . Pt_1
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato la tardività e l'infondatezza dell'eccezione processuale di nullità della comparsa di costituzione e risposta dei chiamati in causa, tenuto conto sia della proposizione della stessa in comparsa conclusionale, sia del fatto che i soggetti costituiti erano quelli che avevano stipulato il contratto assicurativo dedotto dal chiamante in garanzia, che non avevano mai rifiutato di tutelare verso terzi l'assicurato - salvo le eccezioni interne al loro rapporto contrattuale.
Preliminarmente, va rilevato, come contestato dalla società di assicurazione, che l'appellante ha sovrapposto l'eccezione processuale di nullità della comparsa di risposta alla
Pag. 14 a 17 diversa eccezione di difetto di titolarità della posizione soggettiva passiva.
A norma dell'art. 157 cpc “Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio [c.p.c. 158, 164]. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”.
Va evidenziato che la notifica della chiamata del terzo è stata eseguita nei confronti della con sede al Corso G. Garibaldi 86 20121 Milano e che lo stesso Parte_22 chiamante in causa ha depositato la polizza di assicurazione Certificato N° A114C65655; la stessa clausola di notifica atti e giurisdizione depositata dal chiamante, prevede che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al contratto d'assicurazione presso Il Rappresentante Generale per l'Italia di Corso CP_10 Garibaldi, 86 - 20121 Milano;
la comparsa di costituzione riporta quale soggetto costituito
SOTTOSCITTO LA POLIZZA N. A114C65655, Controparte_29 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliato al medesimo indirizzo dove è stata effettuata la notifica della citazione per chiamata in causa, come espressamente previsto dalla stessa documentazione depositata dall'appellante; per il riferimento alla polizza specificamente indicata, nessun dubbio vi è che il Rappresentante si sia costituito per l'assicurazione in relazione al rapporto di assicurazione dedotto in giudizio;
ne consegue la perfetta individuazione della persona giuridica e la sua indubbia riconducibilità alla parte contraente della polizza assicurativa intervenuta con l'NG. e dallo stesso invocata, in Pt_1 giudizio, ai fini della manleva, con conseguente insussistenza dell'adombrato difetto di legittimazione passiva della chiamata in causa.
10. Con il quinto motivo “SULL'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA N. A114C65655 SOTTOSCRITTA DELL'ING. . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1892-1893 Pt_1 C.C.. VESSATORIETÀ DELL'ART. B2 DELLA POLIZZA N. A114C65655 . CARENZA DI MOTIVAZIONE” si contesta la motivazione “apparente”, l'erronea interpretazione delle clausole del contratto di polizza , la violazione e falsa interpretazione degli art.1892 c.c. e 1893 c.c..
Il tribunale, motivando al riguardo, ha rilevato che era fondata l'eccezione dell'assicurazione di inoperatività di cui agli artt. B.
1 - B.2 della LI, laddove si escludeva dalla copertura i danni derivanti da attività professionali, qualora l'assicurato non avesse tempestivamente denunciato alla Compagnia un "Reclamo", per tale intendendosi anche: "Qualsiasi circostanza ... di cui l'assicurato venga a conoscenza che si presume possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell' "; Parte_23 inoltre in relazione alle previsioni di cui agli artt. 1892 - 1893 c.c., disciplinanti la perdita dell'indennizzo ovvero la riduzione del medesimo in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato dovute a dolo o colpa grave, l'NG. , nel rispondere al Pt_1 questionario sottopostogli al momento di stipulazione della LI (allegato alla LI sub Sez. D, pag.23), aveva negato di essere a conoscenza di: "azioni, omissioni o fatti dai quali potevano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica del proponente".
Il motivo di appello è del tutto infondato.
Preliminarmente, va dato atto della avvenuta motivazione della ritenuta inoperatività della polizza, sia in relazione al fatto della mancata proposizione tempestiva di reclamo, sia in relazione alle reticenze dell'assicurato al momento della sottoscrizione.
Come correttamente sostenuto dalla chiamata in causa, la polizza è stata sottoscritta in data 6.6.2014, per il periodo annuale successivo, epoca dell'avvenuta citazione in giudizio risarcitorio;
emergeva dagli atti del procedimento che l'assicurato aveva comunque avuto conoscenza delle vicende per cui era causa, delle doglianze degli attori e dei procedimenti giudiziari in corso poi sfociati nel presente giudizio;
egli aveva partecipato: a) al sopralluogo Per_ svolto, sia pur in sede stragiudiziale, in data 4.3.2011 dal C.T.P. ing. incaricato dai coniugi di accertare le cause del dissesto dell'immobile di via Roma Controparte_30
n. 17; b) in data 26.1.2012, al sopralluogo svolto, in sede giudiziale, dal C.T.U. ing. Per_5
Pag. 15 a 17 in relazione ai necessari lavori di consolidamento del fabbricato condominiale, tanto che lo stesso C.T.U. lo aveva indicato, al pari dell'ing. C.T.P. della , come uno Per_12 Controparte_7 dei tecnici che avrebbero potuto sovrintendere alle operazioni di consolidamento delle fondazioni dell'immobile di via Roma n. 17; inoltre l'NG. , nel rispondere al questionario Pt_1 sottopostogli al momento di stipulazione della LI (allegato alla LI sub Sez. D, pag.23), aveva negato di essere a conoscenza di: "azioni, omissioni o fatti dai quali potevano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica del proponente", con violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 cc;
il professionista era già stato convolto nelle operazioni peritali di diverse consulenze ed era quindi a conoscenza delle vicende giudiziarie derivanti ai lavori eseguiti dalla (cui era strettamente legato) anche perché da quanto dedotto dal C.T.U. CP_31 ing. si era discusso anche delle scelte progettuali effettuate dal medesimo in Per_5 relazione alla collocazione dei tiranti;
in tal senso era formulato anche l'art. B 2 della garanzia laddove si richiamava il disposto legislativo onerando l'assicurato di: "non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipula dell'Assicurazione".
11. Per quanto sopra argomentato, l'appello proposto dall'ing. deve essere Pt_1 rigettato.
12. L'appello incidentale proposto dal (dichiarazione di Controparte_9 prescrizione quinquennale), attenendo alla domanda proposta nei suoi confronti dalla dell'impresa è assorbito dalla pronuncia di estinzione del Controparte_7 procedimento per mancata riassunzione tempestiva.
13. L'appellante , integralmente soccombente, va condannato a Parte_1 rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (con l'aumento per la difesa di più parti, per la posizione dei condomini).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel procedimento n. 359/20 RG, nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto dal , nonché sull'appello proposto dalla Controparte_9 [...] nel procedimento riunito n. 362/20, avverso la sentenza n. 544/2020 Controparte_7 pubblicata il 17/11/2020 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del procedimento, relativamente alle domande proposte dai danneggiati nei confronti dell'impresa nonché Controparte_7 alle domande proposte dalla impresa nei confronti della Controparte_7 [...]
della ditta e del Controparte_13 Controparte_8 CP_9
, nonché relativamente all'appello incidentale proposto dal
[...] CP_9
; spese a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 cpc;
[...]
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
-condanna al pagamento, in favore dei condomini del condominio Parte_1 sito in Campobasso via Roma n.17, come meglio indicati in epigrafe, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 Parte_17 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1
Pag. 16 a 17 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 23/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 17 a 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 359/2020 R.G., nonché nel procedimento riunito n. 362/2020 RG, di appello avverso la sentenza n. 544/2020 pubblicata il 17/11/2020 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 194/2015 R.G., notificata il 18/11/20 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SABATINI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DE ATTELLIS 11 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
(C.F.: Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
, (C.F.: Parte_4 C.F._5
, (C.F.: ) Parte_5 C.F._6
, (C.F.: ) Parte_6 C.F._7 in proprio e nella qualità di eredi del Sig. Parte_7
(C.F.: ) nella sua qualità di erede della Sig.ra Persona_1 C.F._8
Persona_2
[...]
, C.F.
[...] C.F._9
Pag. 1 a 17 , Parte_8 CodiceFiscale_10
Tutti rappresentati e difesi rispettivamente dagli avv.ti Avv. Mauro Tedino, Avv. Giuseppe De Rubertis, Avv. Camilla Quartieri, Avv. Nicola Lucarelli, indirizzi pec
Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
APPELLATI
, (C.F.: ) CP_2 C.F._11
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._12
, (C.F.: Controparte_4 C.F._13 nella qualità di eredi legittime dei sig. , Persona_3
APPELLATE
(C.F.: ) CP_5 C.F._14
(C.F.: Parte_9 C.F._15 nella loro qualità di eredi della Sig.ra Persona_2
APPELLATE
, (C.F.: Controparte_6 C.F._16
, (C.F.: Parte_10 C.F._17
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_7 (P.IVA ), P.IVA_1
APPELLATO
APPELLANTE – nel procedimento riunito n. 362/20 RG- non costituito a seguito di dichiarazione di interruzione parziale del procedimento
E
(P.I. ), Controparte_8 P.IVA_2 con l'Avv. Maurizio Occhionero, PEC Email_5
APPELLATA
E
, ( P.I. ), Controparte_9 P.IVA_3 rappresentato e difeso, dagli avv. Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco pec: ampobasso.avvocatura. Emai_6 Email_7
APPELLATO -appellante incidentale
E
(C.F. ) Controparte_10 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Di Biase Mariangela, sito in Campobasso, via San Giovanni n. 1, appellata/terza chiamata dall'NG. Controparte_11
(C.F. ),
[...] P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Campobasso al C.so Vittorio Emanuele II, n. 63 presso e
Pag. 2 a 17 nello studio dell'Avv. Raffaella Vitale, che la rappresenta e la difende
APPELLATA-terza chiamata in causa da impresa Controparte_8
(partita IVA n. ), Controparte_12 P.IVA_6 elettivamente domiciliata in Campobasso, Via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferri che la rappresenta e difende
APPELLATA-terza chiamata in causa da
[...]
(C.F. Controparte_13 P.IVA_7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/1/25, tenuta con trattazione scritta:
• l'appellante chiede che la Corte voglia così provvedere: Parte_1
“Nel merito in accoglimento del presente atto di appello per i motivi tutti innanzi formulati Voglia riformare la sentenza n. n.544/2020 pubblicata l'11 novembre 2020 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento R.G.N. n. 194/2015 e per l'effetto:
-Rigettare integralmente le domande tutte proposte dagli appellati nell'atto di citazione formulato nel corso del giudizio di primo grado in quanto infondate in punto di fatto e/o di diritto e/o dichiarare inammissibile e/o improcedibile le domande tutte formulate nei confronti dell'NG. per evidente decadenza dell'azione ex art 1669 cc e/o Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, non essendo egli stato evocato in Giudizio nelle fasi sommarie precedenti a seguito delle quali si è formato un giudicato.
- In via gradata nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere sussistente un qualsivoglia profilo di responsabilità dell'NG. , Voglia Parte_1 comunque ritenere e dichiarare efficace ed operativa la polizza assicurativa di R.C. stipulata dall'NG. con i Lloyds di Londra ovvero Quegli che hanno garantito Pt_1 Parte_11 la polizza n. A114C65655 per i motivi rassegnati nel proposto atto di appello, dichiarando altresì l'obbligo di questi di manlevare e tenere indenne l'NG. da Parte_1 qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o statuizione di condanna, ivi compreso quanto dovuto dal predetto per spese giudiziali e compensi legali connessi e derivanti dal giudizio sia di CP_14 che di , e quindi condannare la stessa compagnia assicurativa a provvedere a CP_15 qualsivoglia pagamento dovuto dall'NG. . Pt_1
- In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
• L' riportandosi integralmente al contenuto della propria comparsa di CP_11 costituzione e risposta in appello a tutti i propri atti ed a tutte le deduzioni ed eccezioni ivi formulate, con ogni rigetto delle avverse pretese e richieste.
• la con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_10
n. A114C65655, “insiste in tutto quanto dedotto, eccepito, chiesto e concluso in seno agli atti di parte, da intendersi come qui integralmente riportato e trascritto e, preso atto dell'intervenuta riassunzione del giudizio di appello promosso dall'NG. nei confronti del Pt_1 fallimento e della mancata costituzione in giudizio della procedura chiede assumersi i provvedimenti conseguenti, dovendosi ritenere abbandonato il gravame proposto dalla curatela della pendente con il Controparte_7
n. 362/2020 RG e riunito al presente con provvedimento del 12 maggio 2021, non avendo la curatela provveduto alla riassunzione entro i termini di legge”.
• Il Comune di Campobasso chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1. in via diretta o in accoglimento dell'appello incidentale, venga dichiarato prescritto, rispetto al il diritto a risarcimento del danno e, per effetto, venga dichiarato CP_9
Pag. 3 a 17 inammissibile ed improcedibile l'appello principale;
2. l'appello principale, nei limiti in cui è per sé pregiudizievole nonché nelle istruttorie, venga rigettato in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, con conferma della sentenza di primo grado;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande contro il condannare CP_9 in forza di polizza n. 249454158 del 30/10/2006 a Controparte_16 manlevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria e, comunque, a pagare ogni risarcimento o rimborsargli quanto dovesse essere tenuto a pagare, comprese spese e compensi di giudizio;
4. condannare comunque i soccombenti alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio che dovranno includere anche gli oneri riflessi dovuti in luogo di IVA e CPA, trattandosi di una amministrazione pubblica difesa da avvocati iscritti all'Elenco speciale degli avvocati degli Enti Pubblici”.
• ed altri codomini danneggiati costituiti, chiedono che la Corte Controparte_1 voglia così provvedere:
“NEL MERITO, rigettare l'appello proposto limitatamente ai motivi in cui si esclude la responsabilità della nonché rigettare Controparte_7 l'appello proposto limitatamente ai motivi in cui si esclude la responsabilità dell'ing.
e si contesta la quantificazione del danno, venendo quindi a confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Campobasso oggi impugnata, riaffermando la responsabilità dell'appellata e la responsabilità dell'ing. e la Controparte_7 Parte_1 correttezza della quantificazione del danno indicato in sentenza;
- Rigettare l'appello incidentale proposto dal venendo quindi Controparte_9 a confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso oggi impugnata;
- Sui restanti motivi di impugnazione, si rimette alla valutazione di questa Ecc.ma Corte;
- infine, condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite tutte, oltre spese generali ed accessori di legge”.
• “chiede che la Corte di Appello voglia rigettare Controparte_12 l'impugnazione, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado relative a CP_12
e condannando i soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
[...]
• La chiede che la Corte voglia così provvedere: Controparte_8
“- nel merito dichiarare l'inammissibilità nei propri confronti del proposto appello, ex art. art. 342 o 348 bis c.p.c., comunque rigettandolo nel merito ed attestando il giudicato formatosi sulle non gravate statuizioni rese sull'autonomo e scindibile rapporto processuale intercorso con la chiamante;
CP_7
- sempre nel merito ed in via ulteriormente gradata, rammenta che il primo Giudice (giammai rigettandola per infondatezza) ha incidentalmente dichiarato assorbita per mancato accoglimento della domanda nei propri confronti svolta dalla chiamante la CP_7 domanda di manleva spiegata nei confronti della propria assicuratrice sicché CP_11 ancora insiste (ancorché a meri fini tuzioristici) per il relativo accoglimento sottolineando che le contestazioni e posizioni svolte ed assunte dalla stessa si sono appalesate tutte infondate e pretestuose (a partire dalla eccezione di tardiva denuncia del sinistro, questa documentalmente smentita dalla non contestata produzione effettuata);
- condannare gli appellanti – nessuno dei quali ha dichiarato l'evocazione in giudizio della deducente a soli fini di integrità del contraddittorio ma anzi chiedendo l'integrale riforma della sentenza per altri motivi e su altre statuizioni gravata – o comunque i soccombenti al pagamento spese e competenze del grado, queste da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che, avendole anticipate e non riscosse, si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 13.2.2015, , Controparte_1 Parte_2 Pt_12
Pag. 4 a 17 , ; , , Pt_13 Persona_3 CP_5 Parte_9 Controparte_6 Parte_10
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_2
, nella qualità di proprietari di appartamenti siti in Campobasso via Parte_14 Roma n.17, nonché comproprietari delle parti comuni dell'edificio, convenivano in giudizio la e l'NG. , quale progettista e direttore Controparte_7 Parte_1 dei lavori, al fine sentire accertata la loro responsabilità solidale e concorrente per tutti i danni subiti e subendi sia del fabbricato di via Roma n.17, sia dei locali di loro CP_17 esclusiva proprietà, in uno con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, variamente quantificati per ciascuno.
Esponevano che la in qualità di proprietaria Controparte_7 dell'immobile sito in via Roma n. 25 -ex sede Enel- nel corso del 2008 intraprendeva essa stessa, sulla base del progetto dell'ing. , lavori di demolizione e ricostruzione del Pt_1 predetto immobile, effettuando consistenti lavori di scavo dell'area di sedime dell'ex edificio (il progetto prevedeva la realizzazione di due piani sottoterra che necessitavano di uno scavo di profondità massica di ml. 7.78 – come risulta dalla relazione dell'ATP) che avevano provocato crepe e lesioni nel fabbricato di proprietà degli attori e nelle singole unità abitative;
erano state esperite le procedure cautelari n. 480/2001 - ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. depositato in data 23.3.2011 (notificato alla impresa ) -, e n. 1763/2011 - CP_7 ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.11.2011(notificato alla impresa ); il CP_7 CTU ing. , nominato nel procedimento ex art. 696 cpc, aveva accertato che il Persona_4 cedimento differenziale della fondazione era stato causato dalla presenza di tiranti in cemento ed acciaio, posti dall'impresa sotto il fabbricato condominiale, senza CP_7 autorizzazione dei condomini;
il consulente aveva anche indicato gli interventi necessari per contenere i danni prodotti;
con il procedimento ex art. 700 cpc erano state richieste dai condomini l'immediata sospensione dei lavori e la rimozione dei tiranti attivi posti abusivamente nel sottosuolo dello stabile;
all'esito della relazione del CTU CP_17 nominato, ing. , il tribunale ordinava alla ditta di eseguire Persona_5 CP_7 immediatamente opere di consolidamento e nominava un collegio peritale composto dall'ing. , dall'ing. e dal geologo dr. ; il collegio peritale Per_5 Per_4 Persona_6 redigeva una relazione nella quale venivano indicate le ulteriori opere da eseguire;
Il Tribunale, a conclusione del procedimento ex art. 700 cpc, ordinava alla impresa CP_7 l'esecuzione delle opere indicate nella relazione collegiale, con decisione che veniva confermata dal collegio del Tribunale, a seguito dell'interposto reclamo;
gli attori contestavano la violazione dell'art. 840 c.c. commessa dai convenuti, nonché la responsabilità aquiliana in cui erano incorsi i medesimi, dovendo la Ditta committente ingerirsi nell'esecuzione dell'opera progettata qualora essa si fosse manifestata dannosa verso i terzi, e la responsabilità dell'NG. , quale progettista strutturale e direttore dei Pt_1 lavori, essendo l'indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio suo compito specifico.
Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale relativo alla sistemazione e al ripristino delle parti comuni dell'edificio, nonché del danno patrimoniale alle singole unità abitative, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, la condanna dei convenuti alla rimozione dei tiranti posti nel sottosuolo della proprietà degli attori, l'indennizzo per ogni anno di servitù subita.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_7 chiedendo di chiamare in causa la ditta e il Controparte_8 CP_9
, quali autori dell'illecito; proponeva domanda di manleva nei confronti la
[...] [...]
della quale chiedeva la chiamata in causa, in relazione alla polizza Controparte_13 assicurativa n. 706.03.2165 stipulata in data 22.4.2004; chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli attori;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna della compagnia di alla restituzione della somma di € 50.347,17 e di € 14278,00 per CP_13 CP_13
l'esecuzione di prove prognostiche;
con la citazione per chiamata in causa chiedeva che fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del , nonché Controparte_9 della Controparte_18
Si costituiva in giudizio l'NG. , quale progettista e direttore dei lavori, Parte_1
Pag. 5 a 17 chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Lloyd's S.p.a., Parte avendo sottoscritto la polizza assicurativa n. B11241N3000002; chiedeva che fosse dichiarata la decadenza dell'azione ex art. 1669 cc;
chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver preso parte alle fasi sommarie precedenti;
chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea;
contestava il quantum delle pretese attoree.
Si costituiva in giudizio la ditta chiedendo il rigetto Controparte_19 della domanda proposta nei suoi confronti;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia l' e di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. CP_11
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda;
chiedeva Controparte_9 di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Generali ass.ni spa e di essere manlevato in caso di accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio, chiamata in causa dalla la CP_7 CP_20 [...] condividendo le eccezioni di merito sollevate dalla sua assicurata, in Parte_16 particolare quelle contro gli attori e quelle attributive dell'intera responsabilità dei danni dall'ing. , alla e al;
Pt_1 Controparte_19 Controparte_9 chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli attori contro l'impresa ; chiedeva il CP_7 rigetto della domanda di garanzia proposta dall'impresa nei suoi confronti;
in via subordinata chiedeva il ridimensionamento della domanda risarcitoria attorea;
chiedeva che fosse dichiarato il concorrente apporto causale dell'ing. , e dei terzi chiamati;
chiedeva che Pt_1 fosse ridimensionata la domanda di garanzia nel limite di massimale di polizza di € 50.000,00.
Si costituivano in giudizio gli che avevano sottoscritto la polizza Parte_17 n. A114C65655, chiamati in garanzia da parte dell'ing. , chiedendo il rigetto Parte_1 delle domande proposte contro l'ing. ed il rigetto della domanda proposta da Pt_1 quest'ultimo nei loro confronti;
in caso di accoglimento chiedevano contenere l'obbligo di manleva entro il limite del massimale di polizza.
Si costituiva l' , chiamata in garanzia dalla , CP_11 Controparte_19 chiedendo il rigetto della domanda attorea e il rigetto della domanda di manleva;
in subordine chiedeva la determinazione dell'indennizzo entro il limite di massimale.
Si costituiva in giudizio la chiamata in garanzia dal Controparte_12 CP_9
, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei confronti del
[...] CP_9 ; chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
[...]
Disposta ed espletata ctu a mezzo dell'ing. , il Tribunale di Campobasso con Per_7 sentenza n. 544/2020 pubblicata il 17/11/2020, notificata il 18/11/20, così provvedeva:
“accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità, concorrente e in solido, dell'impresa
., in persona dell'Amministratore p.t, e dell'ing. Controparte_21
nella causazione dei danni provocati nel fabbricato condominiale di via Parte_1
Roma n.17 e negli appartamenti e nei locali di proprietà esclusiva degli attori;
per l'effetto condanna in solido l'impresa ., Controparte_21 in persona dell'Amministratore p.t., e l'NG. al pagamento in favore di: Parte_1
1. e della somma di euro 21.675; Controparte_1 Parte_2
2. erede di , della somma di euro 18.261; Parte_3 Persona_8
3. , , , quali eredi di , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 della somma di euro 10.800;
4. e , della somma di euro 20.758; Persona_2 Parte_8
5. , , , quali eredi di CP_5 Persona_1 Parte_9 Per_9
, della somma di euro 48.299;
[...]
6. della somma di euro 11.139; Parte_18
7. della somma di euro 34.602; Parte_10
Pag. 6 a 17 8. , , , la prima - Parte_4 Parte_5 Parte_6
- in proprio, e tutti nella qualità di eredi di , della Parte_4 Parte_7 somma di euro 36.046, e così per un totale di euro 169.139; condanna in solido l' in persona Controparte_7 dell'Amministratore p.t, e l'NG. al pagamento in favore di tutti i predetti Parte_1 attori delia somma di euro 89.060 per i danni causati alle parti comuni del condominio nonché euro 11.975 per ii danno cagionato ai condomini dalla costituzione di servitù permanente costituita dai tiranti attivi nel sottosuolo condominiale;
rigetta tutte le altre domande risarcitorie;
condanna in solido l'impresa in persona Controparte_22 dell'Amministratore p.t., e l'NG. a1 pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e erede di , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_8 CP_2
, , eredi di , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 Persona_2
, , , , quali eredi di Parte_8 CP_5 Persona_1 Parte_9
, Persona_2 Controparte_6 Parte_10 Parte_4
, delle spese di giudizio con distrazione in Parte_5 Parte_6 favore dei tre procuratori antistatari che liquida in euro complessivi 20.141, oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge, nonché a quelle di C.T.P. che liquida in euro 3.000 per l'NG. ed euro 5.000 per l'NG. Per_10 Per_11 rigetta la domanda avanzata dall'ing. avverso quegli Parte_1 Parte_17 che hanno sottoscritto la polizza n. Al14C65655;
[...] per l'effetto condanna l'NG. al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore di quegli che hanno sottoscritto la polizza n. A114C65655 che Parte_17 liquida in euro 2768 oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge;
rigetta la domanda avanzata dall'impresa Controparte_7 avverso la .; Controparte_8 per l'effetto condanna l'impresa al Controparte_7 pagamento delle spese di giudizio in favore della . che liquida Controparte_8 in euro 7795 oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge;
CP_ dichiara cessata la materia de! contendere tra la e Controparte_8 compensando le spese di lite tra di loro;
CP_11 rigetta la domanda avanzata dall''impresa Controparte_21 avverso il Comune di Campobasso;
per l'effetto condanna l'impresa
[...] [...] al pagamento delle spese di giudizio in favore del Controparte_7 CP_9 che liquida in euro 7795 oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva
[...]
e Cap come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere tra il e Controparte_9 [...]
compensando le spese di lite tra di loro;
CP_12 accoglie la domanda avanzata dall' Parte_19
., avverso e per l'effetto condanna la
[...] Parte_20 al versamento in favore degli attori in solido della Parte_20 somma di euro 50.343,17, oltre accessori come per legge;
condanna la Società. al pagamento delle spese di Parte_20 giudizio in favore dell' che liquida in euro Controparte_7
2768 oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per . Pt_21 pone le spese di C.T.U. a carico delle parti pro-quota.”
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata Parte_1 il 17/12/20 e iscritta a ruolo il 22/12/2020, chiedendo che fossero rigettate le domande proposte dagli attori nei suoi confronti;
in via gradata chiedeva che fosse dichiarata operativa la polizza assicurativa stipulata con con vittoria di spese di Controparte_23 Parte_11
Pag. 7 a 17 doppio grado.
Si costituiva l' , chiedendo Controparte_7 la riunione del procedimento iscritto al n. 362/2020, avente ad oggetto l'appello da lei proposto avverso la medesima sentenza, al presente procedimento e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel procedimento da riunire.
Si costituiva la chiedendo che fosse dichiarata Controparte_8 l'inammissibilità nei propri confronti del proposto appello, ex art. art. 342 o 348 bis c.p.c., comunque rigettandolo nel merito e/o attestando il giudicato formatosi sulla statuizione inerente all'autonomo e scindibile rapporto processuale intercorso con la chiamante
, con vittoria di spese e competenze del presente grado. CP_7
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello; proponeva Controparte_9 appello incidentale chiedendo che fosse dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti del nel caso di accoglimento delle domande proposte nei CP_9 confronti del chiedeva che fosse disposta la manleva da parte della CP_9 [...] in forza di polizza n. 249454158 del 30/10/2006. Controparte_16
Si costituivano i condomini attori, come indicati in epigrafe, chiedendo la conferma della responsabilità dell'NG. e la conferma della quantificazione del danno Parte_1 indicato in sentenza.
Si costituiva la con riferimento al rischio assunto con Controparte_10 il certificato n. A114C65655, chiedendo che la Corte volesse:
“- adottare le statuizioni che riterrà conformi a legge con riguardo ai motivi di impugnazione sub 1, 2 e 3;
- rigettare i motivi di impugnazione sub 4-5, siccome erronei ed infondati, per i motivi esposti in narrativa, confermando, in parte qua, l'impugnata pronuncia, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite nei confronti della deducente. In subordine, così statuire:
- accertare la quota di responsabilità personale dell'NG. anche in rapporto con Pt_1 quella delle altre parti che fossero ritenute responsabili in via solidale con lui, anche ai fini di eventuali azioni di regresso;
- rideterminare l'obbligo indennitario in applicazione dell'articolo 1893 c.c.; - in ogni caso, contenere l'obbligo di manleva, come rideterminato, alla quota di responsabilità ascritta all'assicurato e, comunque, entro il limite del massimale di cui alla polizza n. A114C65655 e previa detrazione della franchigia applicabile.”
Si costituiva la chiedendo che fosse dichiarato inammissibile l'appello CP_11 proposto;
nel merito chiedeva che fosse rigettato integralmente l'appello proposto avverso la sentenza in quanto infondato.
Con separata citazione iscritta al procedimento n. 362/20 RG la Controparte_7 proponeva appello avverso la medesima sentenza chiedendo che la Corte
[...] volesse così provvedere:
“ Nel merito in accoglimento del presente atto di appello per i motivi tutti innanzi formulati riformare la sentenza n. n.544/2020 pubblicata il 17 novembre 2020 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento R.G.N. n. 194/2015 e per l'effetto:
Accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via gradata ritenere sussistente la responsabilità esclusiva dell'NG. Parte_1 del e della , escludendo qualsivoglia Controparte_9 Controparte_8 responsabilità dell'odierna appellante;
In ogni caso condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Il procedimento n. 362/20 RG veniva riunito al presente con ordinanza del 12/5/21.
Pag. 8 a 17 Rigettata la richiesta di inibitoria formulata dagli appellanti e , Pt_1 Controparte_7 con ordinanza depositata il 20/9/24 il procedimento veniva dichiarato interrotto, limitatamente alla in quanto Controparte_7 dichiarata fallita;
il procedimento veniva riassunto dall'NG. in data 22/10/24 nei Pt_1 confronti della curatela, che non si costituiva all'udienza successiva del 15/1/25, nonostante la tempestiva notificazione del ricorso e del decreto effettuata in data 22/10/24.
Con ordinanza del 16/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va rilevato che il procuratore dell'Impresa , con le note di CP_7 udienza del 13/2/24 ha chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del procedimento, dando prova di aver comunicato a tutte le controparti (ivi compresa alla difesa dell'ing. ; non Pt_1 è stata data prova della avvenuta comunicazione della sentenza di fallimento alla curatela) a mezzo pec inviata e ricevuta in data 8/1/24, la sentenza del Tribunale di Campobasso dell' 11/10/22 dichiarativa del fallimento della propria assistita;
con ordinanza resa in data 20/9/24 la Corte ha dichiarato l'interruzione parziale del procedimento, limitatamente alla posizione relativa all' in quanto Controparte_7 dichiarata fallita;
il procedimento veniva riassunto in data 22/10/24 dalla difesa dell'NG.
nei confronti della curatela, che non si costituiva all'udienza successiva del 15/1/25, Pt_1 nonostante la notificazione del ricorso e del decreto effettuata in data 22/10/24, nel termine stabilito nel decreto emesso per la riassunzione.
La difesa dell'ing. ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza di primo Pt_1 grado relativamente alla pronuncia nei confronti dell' , avendo la stessa Controparte_7 abbandonato il gravame proposto dalla società in bonis;
il ha Controparte_9 richiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento riunito n. 362/2020 RG. in relazione al fatto che la curatela non ha provveduto alla riassunzione nel termine di tre mesi del detto giudizio;
i condomini danneggiati hanno dedotto il passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione della per mancata coltivazione Controparte_7 dell'impugnazione da parte della curatela, che aveva peraltro ammesso al passivo i condomini appellati quali creditori chirografari, riconoscendo il debito e l'obbligo risarcitorio derivante dalla sentenza impugnata;
la ha richiesto CP_10 Controparte_10 l'estinzione del procedimento riunito per mancata riassunzione nel termine di legge da parte della curatela.
Preliminarmente va rilevato che la riassunzione può essere richiesta unicamente dalle parti legittimate alla prosecuzione del procedimento;
la parziale sospensione ha riguardato unicamente le domande proposte dai danneggiati- attori nei confronti dell'impresa , CP_7 nonché le domande proposte dalla di manleva e restituzione somme proposte CP_7 contro la propria impresa assicuratrice, nonché le domande proposte dall'impresa CP_7 di accertamento della responsabilità esclusiva o solidale del e Controparte_9 dell'impresa di perforazioni;
nessuno dei predetti soggetti ha proposto ricorso per la riassunzione, a seguito della ordinanza di dichiarazione di interruzione depositata in data 20/9/24 e comunicata dalla Cancelleria in pari data a tutte le parti del procedimento “nonché avv. , Curatore del fallimento (proc. n. 6/2022 R.F. - Tribunale di Campobasso) CP_24 per le sue determinazioni”, come espressamente disposto con la predetta ordinanza.
Osserva la Corte che le SSUU della Cassazione hanno recentemente precisato che l'automatica interruzione del processo (avente ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che deriva, ai sensi dell'art. 43, 3° co., l. fall., dall'apertura del fallimento, va tenuta distinta dalla decorrenza del termine per la relativa riassunzione o prosecuzione (possibile solo al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l .fall.). Più precisamente, alla data di dichiarazione giudiziale del fallimento di una delle parti, consegue l'automatica interruzione del processo in fieri, mentre il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto per fallimento, oggi trimestrale, decorre dalla conoscenza in forma legale della dichiarazione giudiziale d'interruzione, da riconnettersi alla necessaria dichiarazione giudiziale della causa interruttiva, se pronunciata in udienza con riguardo alla parte che sia
Pag. 9 a 17 o debba essere presente in udienza, ovvero alla notificazione alle parti o al curatore, a cura della parte interessata a far decorrere il termine, o anche alla comunicazione disposta direttamente d'ufficio dal giudice. Deve per contro escludersi che il termine possa essere computato a far data dalla conoscenza effettiva ( C., S.U., 12154/2021).
Orbene, avuto riguardo alla conoscenza di tutte le parti, ivi compresa la curatela, in forma legale, del provvedimento di interruzione, a far data dal 20/9/24, con decorrenza da tale giorno deve ritenersi che le parti interessate avrebbero dovuto procedere alla riassunzione, entro il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 cpc;
nella fattispecie nessuna delle parti interessate alla prosecuzione ha proposto detta istanza, non potendosi ritenere produttiva di effetti la riassunzione effettuata dalla difesa dell'NG. , del tutto Pt_1 indifferente alle posizioni processuali delle parti interessate dalla sospensione parziale.
Tenuto conto del fatto che nessuna parte ha effettuato la riassunzione nei termini deve essere dichiarata l'estinzione parziale del procedimento ex art. 307 u.c.. cpc limitatamente ai rapporti tra le parti interessate;
le spese del procedimento estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 cpc.
Infine, va dato rilievo al fatto che, in ogni caso, osta alla decisione della causa nel merito il disposto degli artt. 51 e 52 LF;
Una volta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art. 52 L.F., in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento;
l'improcedibilità di qualsiasi domanda di accertamento di credito nei confronti di procedura di fallimento può essere rilevata anche d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione (Cass. 4.10.2018, n. 24156); del resto la stessa difesa dei condomini ha fatto rilevare l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento dei condomini stessi in qualità di creditori chirografari.
3. In via preliminare, va rilevato che l'appello proposto da è stato Parte_1 redatto con osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
4. I motivi si appello proposti dall'ing sono i seguenti: Pt_1
I) “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE”
II) ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCERTATO E DICHIARATO LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL' ING. . INSUSSISTENZA Parte_1
DI RESPONSABILITA' IN CAPO ALL'ING. . VIOLAZIONE PRINCIPIO CONTRADDITTORIO. Pt_1
RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”;
III) ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI GRAUDARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ING. ; Pt_1
IV) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA COSTITUZIONE DEGLI AVV.TI LUISA GATTI E
PER “ CHE HANNO Controparte_25 Controparte_26
SOTTOSCITTO LA POLIZZA N. A114C65655 “CON CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI
Pag. 10 a 17 INEFFICACIA DELLE DIFESE ED ECCEZIONI IVI SVOLTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 125. CPC. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART.101 C.P.C.”
V) “SULL'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA N. A114C65655 SOTTOSCRITTA DELL'ING.
. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1892-1893 C.C.. VESSATORIETÀ Pt_1 DELL'ART. B2 DELLA POLIZZA N. A114C65655 . CARENZA DI MOTIVAZIONE
5. L'unico motivo di appello incidentale proposto dal riguarda Controparte_9 l'assunta formazione del giudicato sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la richiesta di pronuncia di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del CP_9
6. Con il primo motivo di appello principale “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE” l'NG. contesta che la sentenza impugnata Pt_1 conterrebbe una mera elencazione di massime giurisprudenziali e la mancanza di argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture giurisprudenziali.
Il motivo è del tutto infondato.
Con la sentenza impugnata, in alcune parti della motivazione (pag. 15, pag. 18, 19-24), sono state riportate testualmente alcune massime giurisprudenziali di legittimità, e tanto ai fini di delineare i principi statuiti dalla giurisprudenza in relazione ad ipotesi di responsabilità ricollegabili a quelle per cui è causa;
ciò non toglie che il tribunale, successivamente ai richiami giurisprudenziali ha concretamente motivato nel merito in ordine ai singole domande e alle singole eccezioni oggetto di contestazione;
la riprova di tanto è data dagli stessi motivi successivi della citazione in appello, con i quali si contestano nel merito l'attribuzione della responsabilità dall'ing. e l'erroneo rigetto delle domande di Pt_1 manleva proposte contro la società di assicurazione.
7. Con il secondo motivo “ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCERTATO E DICHIARATO LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL' ING. Parte_1
. INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA' IN CAPO ALL'ING. . VIOLAZIONE PRINCIPIO
[...] Pt_1 CONTRADDITTORIO. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO” si contesta che l'accoglimento della domanda attorea e quindi anche quella relativa all'accertamento di responsabilità dell' NG. , su una motivazione apparente, con Pt_1 conseguente difficile interpretazione e con grave lesione del diritto di difesa dell'appellante; si contesta il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, perché tutti i procedimenti sommari di cui alle ATP versate in atti si sono celebrati senza che l'NG. ne fosse parte Pt_1 processuale e non sono allo stesso opponibili;
si contesta che parte attrice deve essere considerata decaduta ex art 1669 del codice civile;
l'appellante si è riportato alle osservazioni redatte dal proprio CTP, NG. , alla relazione peritale del CTU NG. Persona_12
, il quale aveva individuato nell'appaltatore, nel committente, e nel Per_7 CP_9
, profili di responsabilità, mentre aveva escluso la responsabilità dell'ing. ,
[...] Pt_1 accertamento disatteso dal Giudice di Prime cure, che non lo aveva ritenuto condivisibile;
l'appellante ha reiterato la richiesta di rinnovazione della CTU anche in relazione alla circostanza che il Tribunale ha posto alla base della propria decisione le risultanze della CTU dell'ING. resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. cui non ha preso parte l'NG. Per_4 Pt_1
, configurandosi una violazione del contraddittorio.
7.1. Il tribunale motivando al riguardo ha ritenuto:
-che era infondata l'eccezione di inopponibilità/inutilizzabilità avverso la difesa dell'ing. delle C.T.U. svolte nei procedimenti aventi nn. 480/2001 e 1763/2011 R.G.A.C., Pt_1 non sussistendo nel codice di rito civile una disposizione analoga all'art. 403 c.p.p. e vigendo invece la norma desumibile dagli artt. 115 - 116 c.p.c.. che consente al giudice di porre fondamento della decisione le prove raccolte dalle parti in diverso giudizio - fra le stesse altre parti - come qualsiasi altra produzione delle parti stesse;
- che l'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dalla difesa dell'ing. era Pt_1
Pag. 11 a 17 infondata sia perché si verteva in materia di responsabilità extra-contrattuale verso terzi, mentre la norma invocata riguardava specificamente i rapporti interni tra committente e appaltatore – ruoli, tra l'altro, mai ricoperti dall'ing. , sia perché l'illecito in questione Pt_1 era da qualificare come permanente, essendosi protratta la condotta lavorativa e cantieristica quantomeno sino all'Agosto 2010, cosicché il termine della prescrizione quinquennale ex artt. 2943 - 2947 c.c., non era decorso alla data di notifica dell'atto di citazione, ossia il 5.2.2015;
- le lesioni riscontrate nei vari locali esaminati e l'abusiva, presenza dei tiranti attivi nel sottosuolo del erano stati accertate sia dalla CTU espletata nel giudizio di merito, CP_27 sia durante la fase pre-processuale; i CTU avevano accertato la sussistenza del nesso di causalità tra i lavori edili svolti dalla proprietaria ed esecutrice dei lavori Controparte_7 dal 29 Giugno 2009 (ероca dell'inizio dei lavori a seguito della variante n. 95 del
[...] 15.6.2009 al progetto iniziale relativo al permesso a costruire n. 232 del 18.12.2007 - cfr. comunicazione al Comune di Campobasso e alla Regione Molise dei DD.LL. arch. Per_13 e ing. , in relazione all'attestato di deposito del 26.6.2009 Prot. n.428, in allegato alla Pt_1 C.T.U. ) e fino all'Agosto 2010; erano stati accertati i danni prodotti all'edificio Per_7 sito in Campobasso, Via Roma n. 17 (Cfr. C.T.U. del 18.10.2011, pagg. 6-9; C.T.U. Per_4
del 7.2.2019, pagg. 13, cpv. 4°, 5°, 6°, - 15); lo scavo in profondità effettuato dai Per_7 convenuti , di circa 8 metri dal piano campagna, e l'esecuzione delle diverse fasi di realizzazione dei tiranti, avevano squilibrato il precario piano di fondazione del finitimo immobile condominiale, provocando il cedimento differenziale dello stesso;
la circostanza che le opere eseguende avrebbero potuto arrecare danni all'immobile degli attori era ben nota all'impresa e all'ing , tenuto conto delle asserzioni contenute nella CP_7 Pt_1 relazione di quest'ultimo del 16.6.2009, descrittiva del progetto esecutivo delle strutture, depositato presso gli uffici competenti;
rilevante era la mancata richiesta di assenso ai proprietari finitimi di istallazione di tiranti attivi nel sottosuolo condominiale degli attori, installati abusivamente senza il consenso dei proprietari;
era configurabile una concorrente e solidale responsabilità del proprietario esecutore dei lavori con quella del progettista tenuto conto: -del fatto che era sussistente imperita e imprudente previsione delle conseguenze pericolose e dannose che il programma costruttivo andava a realizzare sulle costruzione finitime, tanto più in presenza di terreni di scadente consistenza litologica;
-del fatto che il direttore dei lavori ometteva di vigilare sulle conseguenze che le opere andavano man mano realizzando sugli edifici contermini;
risultava omesso il sistema di monitoraggio per verificare il cedimento dei terreni di scavo in ambito urbano ai fini della sicurezza dei manufatti adiacenti previsto le N.T.C poste dal D.M. 14.1.2008, vigente all'epoca dei lavori, nelle sue Sezioni 6.4 e 6.5.3.2.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
7.2. Deve essere del tutto escluso che il riconoscimento della corresponsabilità dell'ing.
sia affetto da motivazione apparente, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in Pt_1 relazione al riconoscimento della responsabilità del professionista;
nessuna grave lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante può essere configurata.
7.3. Il fatto che i procedimenti sommari di cui all' ATP e al procedimento ex art. 700 cpc si sono celebrati senza che l'NG. ne fosse parte processuale non comportano come Pt_1 conseguenza alcun difetto di legittimazione passiva dello stesso;
nel giudizio di merito il progettista e direttore dei lavori è stato correttamente evocato;
il tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9843/14, 2885/08, 12422/00, 260/04) secondo la quale il giudice di merito può tener conto delle prove e della consulenza tecnica eseguita in altro giudizio, anche se celebrato tra altre parti, a condizione che la relativa documentazione sia ritualmente acquisita al processo civile;
le circostanze dell'effettuazione dello scavo di rilevante entità, dell'apposizione dei tiranti al di sotto dello stabile degli attori e della presenza di lesioni nel detto stabile non sono state mai oggetto di contestazione e sono evincibili dalla documentazione (anche fotografica che rappresenta lo stato dei luoghi); peraltro nel giudizio di merito è stata espletata la consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. , avente tra l'altro l'incarico di accertare proprio l'esistenza e l'entità Per_7 delle eventuali responsabilità dei convenuti.
Pag. 12 a 17 7.4. L'eccezione di decadenza ex art. 1669 cc è del tutto infondata, tenuto conto della motivazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al fatto che la norma invocata riguarda i rapporti tra appaltatore e committente nel caso di rovina di immobili, mentre nella fattispecie si verte in tema di danno a terzi per l'esecuzione di opere in un edificio attiguo, fattispecie ricadente nell'ambito della responsabilità civile verso terzi;
non sono stati effettuati ulteriori rilievi critici in relazione alla tempestività della domanda proposta (il Tribunale ha motivato anche sull'avvenuto rispetto del termine quinquennale per la proposizione della domanda di risarcimento del danno aquiliano).
7.5. Le contestazioni relative al fatto che nella relazione peritale del CTU NG.
, erano stati individuati nell'appaltatore, nel committente, e nel Per_7 CP_9
profili di responsabilità, con esclusione della responsabilità dell'ing. , e
[...] Pt_1 che il Tribunale avrebbe posto alla base della propria decisione le risultanze della CTU dell'ING. resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. al quale l'appellante non aveva Per_4 partecipato, sono infondate.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il CTU ing. , nominato Per_7 nel giudizio di merito, ha effettuato specifici accertamenti sulla responsabilità dell'ing. , Pt_1 quale progettista e direttore dei lavori, perché avrebbe dovuto ipotizzare interventi meno invasivi che riducessero al minimo le interferenze nell'altrui proprietà; come pure rilevato nella sentenza impugnata, il C.T.U. aveva evidenziato l'esistenza di sistemi Per_7 alternativi all'immissione dei tiranti attivi con effetti non invasivi;
il CTU ha accertato che l'esecuzione dei tiranti ha interferito con il bulbo di pressione delle fondazioni;
le vibrazioni trasmesse al terreno in fase di realizzazione delle lavorazioni relative ai tiranti si sono trasmesse dalle fondazioni al parametro murario in elevazione al fabbricato (vedi pagg.
8-9 della relazione); a pag. 13 della relazione il medesimo ctu ha accertato che, tenuto conto dell'interferenza con il bulbo di pressione delle fondazioni esistenti, era possibile stabilire, con ragionevole certezza, il nesso causale tra il quadro fessurativo in atto e le lavorazioni poste in essere.
Vanno pienamente condivisi i rilievi del Tribunale relativi alla imperita e imprudente mancata previsione delle conseguenze pericolose e dannose che il programma costruttivo andava a realizzare sulle costruzioni finitime, e all'omessa vigilanza del direttore dei lavori sulle conseguenze che le opere andavano man mano realizzando sugli edifici contigui.
Il direttore dei lavori risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte. (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15789 del 22/10/2003; Cass. n. 9965/22);
“Il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo un'attività pericolosa di scavo ed il tecnico da lui designato quale direttore dei lavori rispondono in solido (art. 2055 cod. civ.) dei danni cagionati a terzi essendo in particolare il direttore dei lavori, quale ausiliario e mandatario del proprietario, obbligato ad attuare quella stessa sorveglianza e quella medesima ingerenza alle quali è tenuto il proprietario e comunque tenuto a norma dell'art. 2043 cod. civ. ad adoperarsi affinché l'attività sia eseguita a regola d'arte ed in guisa da non arrecare danni a terzi (a meno che questa non sia svolta a sua insaputa e fuori dalla sua sfera di sorveglianza) tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo abbia stipulato un contratto di appalto con terzi per l'esecuzione di detta attività, posto che egli, per il divieto di eseguire lavori di escavazione sul suo fondo, che cagionino danni al vicino, è tenuto a rispondere direttamente, unitamente ai suoi ausiliari e collaboratori, del danno derivato alla proprietà aliena, e ciò indipendentemente dal suo diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore." (Cass. Sez. 2, Sent. n. 6739 del 12/12/1988; vedi pure Cass. n. 14732/22)
Non può essere accolta la richiesta dell'appellante di rinnovazione della CTU, tenuto conto dell'espletamento di svariati accertamenti tecnici giudiziali (nelle fasi sommarie e nella fase di merito); il CTU ha correttamente replicato alle osservazioni del CTP Per_7
, confermando la necessità di esecuzione di interventi meno invasivi, ed il nesso Per_12
Pag. 13 a 17 causale tra le lavorazioni eseguite e le lesioni verificatesi a causa delle vibrazioni prodotte, sia per la realizzazione dei micropali che dei tiranti(vedi pagg.
4-5 della replica alle osservazioni delle parti in data 5/4/19), con motivazione che deve essere pienamente condivisa in questa sede;
la circostanza che il CTU nominato non fosse un ingegnere strutturista, ma un ingegnere meccanico, non è circostanza tale da incidere sul contenuto e alla completezza della relazione e degli accertamenti eseguiti, sottoposti alle osservazioni delle parti, tale da giustificare la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.
8. Con il terzo motivo di appello “ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI GRAUDARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ING. CANU” si contesta l'erroneo mancato accertamento delle rispettive responsabilità dei danneggianti.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha accertato la responsabilità “concorrente e in solido dell'lmpresa
[...]
., in persona dell'Amministratore p.t, e dell'ing. Controparte_21 [...]
nella causazione dei danni provocati nel fabbricato condominiale di via Roma Parte_1 n.17 e negli appartamenti e nei locali di proprietà esclusiva degli attori”.
La stessa parte appellante ha dato atto che l'art. 2055 c.c. prevede che : “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
L'NG. , costituendosi in giudizio, si è limitato a contestare l'insussistenza di profili Pt_1 di responsabilità a suo carico e ha chiesto il rigetto della domanda, senza proporre alcuna domanda in ordine all'accertamento delle rispettive responsabilità.
In ogni caso va rilevato che dalla lettura della relazione redatta dal CTU è stata ritenuta una pari responsabilità tra tutte le parti responsabili della causazione del danno;
come stabilito dall'art. 2055 cc colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.
9. Con il quarto motivo “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA COSTITUZIONE DEGLI AVV.TI LUISA GATTI E PER “ CHE Controparte_25 Controparte_26 HANNO SOTTOSCITTO LA POLIZZA N. A114C65655 “CON CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE DIFESE ED ECCEZIONI IVI SVOLTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 125. CPC. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART.101 C.P.C.” l'appellante ha riformulato in appello l'eccezione, proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, di nullità della comparsa di costituzione della società assicuratrice, per il fatto che la non si è costituita in proprio o per il convenuto di Controparte_28 CP_10
Londra, bensì a favore e per “ quegli , che hanno sottoscritto la polizza Parte_17
n. a114c65655” ( di seguito ) , cioè a favore di soggetto indeterminato Parte_17
e non individuabile in violazione dell'art. 125 Cpc;
l'appellante ha fatti rilevare che il difetto della titolarità della situazione soggettiva può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato di ufficio dal giudice;
secondo parte appellante “
[...] che hanno sottoscritto la polizza n. A114C65655” non avrebbero Controparte_26 fornito la prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, ovvero di essere le effettive parti del contratto assicurativo stipulato con l'NG. . Pt_1
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato la tardività e l'infondatezza dell'eccezione processuale di nullità della comparsa di costituzione e risposta dei chiamati in causa, tenuto conto sia della proposizione della stessa in comparsa conclusionale, sia del fatto che i soggetti costituiti erano quelli che avevano stipulato il contratto assicurativo dedotto dal chiamante in garanzia, che non avevano mai rifiutato di tutelare verso terzi l'assicurato - salvo le eccezioni interne al loro rapporto contrattuale.
Preliminarmente, va rilevato, come contestato dalla società di assicurazione, che l'appellante ha sovrapposto l'eccezione processuale di nullità della comparsa di risposta alla
Pag. 14 a 17 diversa eccezione di difetto di titolarità della posizione soggettiva passiva.
A norma dell'art. 157 cpc “Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio [c.p.c. 158, 164]. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”.
Va evidenziato che la notifica della chiamata del terzo è stata eseguita nei confronti della con sede al Corso G. Garibaldi 86 20121 Milano e che lo stesso Parte_22 chiamante in causa ha depositato la polizza di assicurazione Certificato N° A114C65655; la stessa clausola di notifica atti e giurisdizione depositata dal chiamante, prevede che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al contratto d'assicurazione presso Il Rappresentante Generale per l'Italia di Corso CP_10 Garibaldi, 86 - 20121 Milano;
la comparsa di costituzione riporta quale soggetto costituito
SOTTOSCITTO LA POLIZZA N. A114C65655, Controparte_29 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliato al medesimo indirizzo dove è stata effettuata la notifica della citazione per chiamata in causa, come espressamente previsto dalla stessa documentazione depositata dall'appellante; per il riferimento alla polizza specificamente indicata, nessun dubbio vi è che il Rappresentante si sia costituito per l'assicurazione in relazione al rapporto di assicurazione dedotto in giudizio;
ne consegue la perfetta individuazione della persona giuridica e la sua indubbia riconducibilità alla parte contraente della polizza assicurativa intervenuta con l'NG. e dallo stesso invocata, in Pt_1 giudizio, ai fini della manleva, con conseguente insussistenza dell'adombrato difetto di legittimazione passiva della chiamata in causa.
10. Con il quinto motivo “SULL'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA N. A114C65655 SOTTOSCRITTA DELL'ING. . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1892-1893 Pt_1 C.C.. VESSATORIETÀ DELL'ART. B2 DELLA POLIZZA N. A114C65655 . CARENZA DI MOTIVAZIONE” si contesta la motivazione “apparente”, l'erronea interpretazione delle clausole del contratto di polizza , la violazione e falsa interpretazione degli art.1892 c.c. e 1893 c.c..
Il tribunale, motivando al riguardo, ha rilevato che era fondata l'eccezione dell'assicurazione di inoperatività di cui agli artt. B.
1 - B.2 della LI, laddove si escludeva dalla copertura i danni derivanti da attività professionali, qualora l'assicurato non avesse tempestivamente denunciato alla Compagnia un "Reclamo", per tale intendendosi anche: "Qualsiasi circostanza ... di cui l'assicurato venga a conoscenza che si presume possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell' "; Parte_23 inoltre in relazione alle previsioni di cui agli artt. 1892 - 1893 c.c., disciplinanti la perdita dell'indennizzo ovvero la riduzione del medesimo in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato dovute a dolo o colpa grave, l'NG. , nel rispondere al Pt_1 questionario sottopostogli al momento di stipulazione della LI (allegato alla LI sub Sez. D, pag.23), aveva negato di essere a conoscenza di: "azioni, omissioni o fatti dai quali potevano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica del proponente".
Il motivo di appello è del tutto infondato.
Preliminarmente, va dato atto della avvenuta motivazione della ritenuta inoperatività della polizza, sia in relazione al fatto della mancata proposizione tempestiva di reclamo, sia in relazione alle reticenze dell'assicurato al momento della sottoscrizione.
Come correttamente sostenuto dalla chiamata in causa, la polizza è stata sottoscritta in data 6.6.2014, per il periodo annuale successivo, epoca dell'avvenuta citazione in giudizio risarcitorio;
emergeva dagli atti del procedimento che l'assicurato aveva comunque avuto conoscenza delle vicende per cui era causa, delle doglianze degli attori e dei procedimenti giudiziari in corso poi sfociati nel presente giudizio;
egli aveva partecipato: a) al sopralluogo Per_ svolto, sia pur in sede stragiudiziale, in data 4.3.2011 dal C.T.P. ing. incaricato dai coniugi di accertare le cause del dissesto dell'immobile di via Roma Controparte_30
n. 17; b) in data 26.1.2012, al sopralluogo svolto, in sede giudiziale, dal C.T.U. ing. Per_5
Pag. 15 a 17 in relazione ai necessari lavori di consolidamento del fabbricato condominiale, tanto che lo stesso C.T.U. lo aveva indicato, al pari dell'ing. C.T.P. della , come uno Per_12 Controparte_7 dei tecnici che avrebbero potuto sovrintendere alle operazioni di consolidamento delle fondazioni dell'immobile di via Roma n. 17; inoltre l'NG. , nel rispondere al questionario Pt_1 sottopostogli al momento di stipulazione della LI (allegato alla LI sub Sez. D, pag.23), aveva negato di essere a conoscenza di: "azioni, omissioni o fatti dai quali potevano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica del proponente", con violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 cc;
il professionista era già stato convolto nelle operazioni peritali di diverse consulenze ed era quindi a conoscenza delle vicende giudiziarie derivanti ai lavori eseguiti dalla (cui era strettamente legato) anche perché da quanto dedotto dal C.T.U. CP_31 ing. si era discusso anche delle scelte progettuali effettuate dal medesimo in Per_5 relazione alla collocazione dei tiranti;
in tal senso era formulato anche l'art. B 2 della garanzia laddove si richiamava il disposto legislativo onerando l'assicurato di: "non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipula dell'Assicurazione".
11. Per quanto sopra argomentato, l'appello proposto dall'ing. deve essere Pt_1 rigettato.
12. L'appello incidentale proposto dal (dichiarazione di Controparte_9 prescrizione quinquennale), attenendo alla domanda proposta nei suoi confronti dalla dell'impresa è assorbito dalla pronuncia di estinzione del Controparte_7 procedimento per mancata riassunzione tempestiva.
13. L'appellante , integralmente soccombente, va condannato a Parte_1 rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (con l'aumento per la difesa di più parti, per la posizione dei condomini).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel procedimento n. 359/20 RG, nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto dal , nonché sull'appello proposto dalla Controparte_9 [...] nel procedimento riunito n. 362/20, avverso la sentenza n. 544/2020 Controparte_7 pubblicata il 17/11/2020 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del procedimento, relativamente alle domande proposte dai danneggiati nei confronti dell'impresa nonché Controparte_7 alle domande proposte dalla impresa nei confronti della Controparte_7 [...]
della ditta e del Controparte_13 Controparte_8 CP_9
, nonché relativamente all'appello incidentale proposto dal
[...] CP_9
; spese a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 cpc;
[...]
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
-condanna al pagamento, in favore dei condomini del condominio Parte_1 sito in Campobasso via Roma n.17, come meglio indicati in epigrafe, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 Parte_17 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1
Pag. 16 a 17 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 23/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 17 a 17