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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2024/2023 promossa da:
(C.F. ), quale socio accomandatario Controparte_1 C.F._1 della (C.F. ), cancellata dal Controparte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 18.07.2023, con il patrocinio dell'avv. BILLETTA DAVID, elettivamente domiciliato in VIA PROVINCIALE 90 55045 PIETRASANTA presso il difensore avv. BILLETTA DAVID;
(C.F. , quale socio accomandante della Parte_1 C.F._2
(C.F. ), cancellata dal Controparte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 18.07.2023con il patrocinio dell'avv. BILLETTA DAVID, elettivamente domiciliato in VIA PROVINCIALE 90 55045 PIETRASANTA presso il difensore avv. BILLETTA DAVID
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SMEDILE Controparte_3 C.F._3
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA 49 MILANO presso il difensore avv. SMEDILE ROBERTO APPELLATO pagina 1 di 8
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
APPELLANTI: << Piaccia all'Ill.mo Giudice Collegiale della Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa : Nel merito :
- accertato e dichiarato l'eccezione recettizia ex art. 1460 c.c. per un credito superiore a quanto ingiunto
- l'insussistenza della prova del credito e quindi l'insussistenza del diritto
- l'inesistenza di un riconoscimento del debito e quindi l'infondatezza dell'inversione dell'onere della prova Per quanto premesso riformare anche parzialmente la sentenza n° 438/2023 emessa dal
Tribunale di Ravenna GM Dott.ssa Alessia Vicini in data 29/06/2023 e pubblicata in pari data e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n° 542/2021
- con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 dei due gradi di giudizio>>.
APPELLATO/A: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza In via preliminare
Accertata la proposizione di domanda nuova da parte degli appellanti, dichiararla inammissibile ex officio, con ogni più ampia pronuncia;
Nel merito Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni più ampia pronuncia, con integrale conferma della Sentenza n. 438/2023 pubbl. il 29/06/2023 del Tribunale di Ravenna. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC il 20.12.2023,
e nelle rispettive qualità di soci della Controparte_1 Parte_1
(C.F. ), cancellata dal Controparte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 18.07.2023, chiedevano l'integrale riforma della pagina 2 di 8 sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a un unico disarticolato motivo di appello.
1.1 Si costituiva l'appellata, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame, facendone constatare preliminarmente l'inammissibilità e la novità della domanda di accertamento sulla ricognizione di debito.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppur indicata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni, previo deposito di note, ai sensi dell'art. 350bis e 281 sexies cpc.
2. L'appello principale non è fondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 438/2023 in data 29/06/2023 depositata e pubblicata in pari data ex art. 281sexies cpc, il Tribunale di Ravenna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo e così accolto la domanda, avanzata dall'odierna appellata, di pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci, avanzata sulla base di fatture e della scrittura privata di riconoscimento del debito del 26.03.2019.
2.1 Allegando di aver maturato i relativi compensi per la fornitura, come ricavabili dalle numerose fatture prodotte e dal riconoscimento del debito, la
(anche solo chiedeva ed otteneva dal Controparte_3 CP_3
Tribunale di Ravenna il Decreto Ingiuntivo n° 542/2021, per un importo pari ad €
133.376,00 oltre ad accessori e spese, nei confronti della committente
[...]
sulla base dei documenti, così come indicati e prodotti a Controparte_2
corredo del ricorso monitorio.
2.2 La parte ingiunta proponeva opposizione, negando il credito e la sua prova, credito che in ogni caso contestava nel quantum a cagione di pregressi propri controcrediti per ripristini, dovuti ai vizi della merce acquistata, quindi, allegava la difettosità dei prodotti forniti, senza svolgere domanda riconvenzionale e senza contestazione alcuna del credito, se non invocando l'art. 1460 cc ossia un asserito inadempimento contrattuale di parte opposta per avere consegnato merce viziata, la pagina 3 di 8 quale le aveva provocato un danno di € 200.792,60 per le attività di ripristino e rifacimento.
2.2.1 Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione, affermandone la pretestuosità, invocando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
2.2.2 Respinta l'invocata esecuzione provvisoria, il Giudice di prime cure, depositate le memorie ex art. 183/6 co., cpc ordinava a di produrre i propri libri CP_2
contabili riportanti la eventuale registrazione delle fatture di cui al credito ingiunto e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per note difensive.
, disattendendo l'ordine del Tribunale, nulla produceva ed all'esito della CP_2
discussione il Tribunale decideva la causa.
Si motivava in sentenza che l'opposizione nel merito, era infondata, in quanto la prova del credito discendeva dall'avvenuto riconoscimento del debito e dal piano rateale adempiuto solo in minima parte che lo confermava, assente ogni puntuale allegazione e prova dei presunti vizi solo genericamente allegati.
Infatti, l'opponente non aveva contestati l'avvenuta fornitura di merce,
l'ammontare del credito e la sottoscrizione del piano di rientro, che la stessa CP_2
aveva richiesto. La richiesta relativa al piano di rientro datata 26.03.2019 risultava
[...]
successiva alle lamentele sollevate circa i prodotti forniti risalenti agli anni 2016-2018.
3. La sentenza va confermata, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze di causa e segnatamente delle domande svolte dalla venditrice (già istante del decreto ingiuntivo) ed odierna appellata, nonché delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale offerta, avendo, correttamente confermato il decreto ingiuntivo, accolto la domanda di pagamento, ritenendo implicitamente assolto l'onere probatorio, calibrato anche sulle allegazioni, svolte dall'opponente, in parte contraddittorie ed in parte del tutto vaghe, generiche e pretestuose pagina 4 di 8 4. L'appellante affida le proprie censure ad un unico disarticolato motivo, contenente più ragioni.
4.1 Con esso rubricato come <1) Erronea applicazione dell'istituto ex art.
1988 seconda comma c.c. e quindi errata applicazione delle norme processuali in materia di riparto dell'onere delle prove ex art. 2697 c.c. >, l'appellante sostiene che il Tribunale nel motivare la sentenza qui impugnata, attribuiva al piano di rientro di
(doc. 17 fascicolo monitorio un valore ricognitivo confessorio, con CP_2 CP_3
conseguente inversione dell'onere della prova, mentre lo stesso Giudice aveva escluso, in sede para-cautelare di provvisoria esecutorietà del decreto, l'esistenza in atti di un riconoscimento di debito, e conseguentemente non avrebbe dovuto considerarlo nemmeno con la decisione finale. Inoltre, nel giudizio di primo grado non è stata raggiunta e formata la prova dell'idoneità dei beni ai fini convenuti e, quindi, del diritto al pagamento del corrispettivo delle fatture.
4.2 In motivo di gravame è infondato.
Nella premessa che le ordinanze in corso di causa hanno natura provvisoria e possono pur sempre essere revocate, tranne quelle definite non impugnabili, secondo la chiara previsione dell'art. 177 cpc, ed in ogni caso in quanto provvedimenti interinali sono sempre destinate tutte ad essere assorbite dalla decisione finale, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellante, nessuna censura può attribuirsi al ragionamento di prime cure, che si mostra esatto nelle premesse in fatto e nelle conseguenze in di ritto, che da esse trae.
Insieme al Tribunale la Corte evidenzia che, a norma dell'art. 1988 cod. civ., la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa, colui a favore del quale
è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di quest'ultimo si presume fino a prova contraria, pertanto, il destinatario della dichiarazione è esonerato dall'onus probandi relativo al rapporto fondamentale, e, quindi, dal fornire la dimostrazione dei fatti che fondano e giustificano, il credito oggetto della ricognizione.
Vero è che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha natura giuridica di promessa pagina 5 di 8 unilaterale, che non costituisce fonte generale di obbligazione, ma è anche vero tuttavia che essa produce effetti obbligatori nei casi previsti dalla legge. Trattasi di un negozio unilaterale recettizio, avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte si obbliga ad una determinata prestazione.
La norma presenta una valenza esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e, quindi, di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione
(Cfr. Cass. Civ., sez.II, 17.06.2014 n. 13776 e più recentemente Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022) . Dall'altro, resta invece totalmente a carico della parte, che si è dichiarata debitrice, l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella ricognizione di debito o nella promessa unilaterale di pagamento (Cfr. ex ceteris Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 09/02/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17915 del
25/11/2003).
Ciò posto, non è superata dall'appello l'affermazione di prime cure “Orbene, deve osservarsi come il credito azionato da non sia Controparte_3
sostanzialmente oggetto di alcuna contestazione diretta da parte opponente. Infatti
l'opponente non contesta l'avvenuta fornitura di merce, l'ammontare del credito e nemmeno la sottoscrizione del piano di rientro che la stessa ha richiesto. CP_2
La richiesta relativa al piano di rientro datata 26.03.2019 risulta successiva alle lamentele sollevate circa i prodotti forniti risalenti agli anni 2016-2018. La richiesta predetta prevede la possibilità per di scadenzare il pagamento del debito CP_2
complessivo di € 143.945,93 da aprile 2019 a marzo 2020.” Il piano di rientro è oggetto della produzione quale doc. 17 fascicolo monitorio è firmato da CP_3
e non è stato superato da alcuna prova contraria, non è stato contestato e non è CP_2
nemmeno stato disconosciuto.
pagina 6 di 8 Infine, gli appellanti affermano che parte ingiunta, con una serie di lamentele, avrebbe contestato l'inesattezza e il vizio afferente la merce, tale da formulare una richiesta di risarcimento di euro 200,792,60 (citazione Appello, pag. 6).
Di tale richiesta di risarcimento non vi è traccia in atti. L'appellante non ha mai articolato alcuna prova per tentare di comprovare le proprie affermazioni, che tali sono rimaste, cioè prive di riscontro. nemmeno ha provato – o si è offerta di provare CP_2
– l'esistenza dei vizi della merce lamentati, e neppure ha specificato in cosa sarebbero consistiti i pretesi vizi della merce fornita da . CP_3
nemmeno ha fornito prova delle pretese lavorazioni di ripristino che CP_2
afferma di avere eseguito. Infine, si deve rilevare, ancora, che la richiesta di rientro formulata dalla società debitrice il 26 marzo 2019 (piano di rientro, doc. 17 fascicolo monitorio) è successiva alle lamentele circa la pretesa inidoneità dei prodotti, le quali, come emerge dalla sentenza, risalgono al 2016, 2017 e 2018. Non è inutile ricordare che, quanto sopra evidenziato, è tutto ben espresso nella decisione gravata, alla quale l'appellante non ha replicato, come doveroso, facendo oggetto di specifiche censure siffatte affermazioni, con la conseguenza che appare anche palese la genericità del gravame e la violazione dell'art. 342 cpc. Ne consegue il completo rigetto dell'appello e il conseguente assorbimento di tutte le questioni di novità eccepite dalla controparte appellata.
5. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva in linea con il corrispondente scaglione di valore per le fasi ivi previste, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo alla parte appellante.
6. Ricorre per la parte appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART.
13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 7 di 8 Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna in solido al pagamento Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che Controparte_3
liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 07.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2024/2023 promossa da:
(C.F. ), quale socio accomandatario Controparte_1 C.F._1 della (C.F. ), cancellata dal Controparte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 18.07.2023, con il patrocinio dell'avv. BILLETTA DAVID, elettivamente domiciliato in VIA PROVINCIALE 90 55045 PIETRASANTA presso il difensore avv. BILLETTA DAVID;
(C.F. , quale socio accomandante della Parte_1 C.F._2
(C.F. ), cancellata dal Controparte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 18.07.2023con il patrocinio dell'avv. BILLETTA DAVID, elettivamente domiciliato in VIA PROVINCIALE 90 55045 PIETRASANTA presso il difensore avv. BILLETTA DAVID
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SMEDILE Controparte_3 C.F._3
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA 49 MILANO presso il difensore avv. SMEDILE ROBERTO APPELLATO pagina 1 di 8
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
APPELLANTI: << Piaccia all'Ill.mo Giudice Collegiale della Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa : Nel merito :
- accertato e dichiarato l'eccezione recettizia ex art. 1460 c.c. per un credito superiore a quanto ingiunto
- l'insussistenza della prova del credito e quindi l'insussistenza del diritto
- l'inesistenza di un riconoscimento del debito e quindi l'infondatezza dell'inversione dell'onere della prova Per quanto premesso riformare anche parzialmente la sentenza n° 438/2023 emessa dal
Tribunale di Ravenna GM Dott.ssa Alessia Vicini in data 29/06/2023 e pubblicata in pari data e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n° 542/2021
- con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 dei due gradi di giudizio>>.
APPELLATO/A: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza In via preliminare
Accertata la proposizione di domanda nuova da parte degli appellanti, dichiararla inammissibile ex officio, con ogni più ampia pronuncia;
Nel merito Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni più ampia pronuncia, con integrale conferma della Sentenza n. 438/2023 pubbl. il 29/06/2023 del Tribunale di Ravenna. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC il 20.12.2023,
e nelle rispettive qualità di soci della Controparte_1 Parte_1
(C.F. ), cancellata dal Controparte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 18.07.2023, chiedevano l'integrale riforma della pagina 2 di 8 sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a un unico disarticolato motivo di appello.
1.1 Si costituiva l'appellata, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame, facendone constatare preliminarmente l'inammissibilità e la novità della domanda di accertamento sulla ricognizione di debito.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppur indicata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni, previo deposito di note, ai sensi dell'art. 350bis e 281 sexies cpc.
2. L'appello principale non è fondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 438/2023 in data 29/06/2023 depositata e pubblicata in pari data ex art. 281sexies cpc, il Tribunale di Ravenna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo e così accolto la domanda, avanzata dall'odierna appellata, di pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci, avanzata sulla base di fatture e della scrittura privata di riconoscimento del debito del 26.03.2019.
2.1 Allegando di aver maturato i relativi compensi per la fornitura, come ricavabili dalle numerose fatture prodotte e dal riconoscimento del debito, la
(anche solo chiedeva ed otteneva dal Controparte_3 CP_3
Tribunale di Ravenna il Decreto Ingiuntivo n° 542/2021, per un importo pari ad €
133.376,00 oltre ad accessori e spese, nei confronti della committente
[...]
sulla base dei documenti, così come indicati e prodotti a Controparte_2
corredo del ricorso monitorio.
2.2 La parte ingiunta proponeva opposizione, negando il credito e la sua prova, credito che in ogni caso contestava nel quantum a cagione di pregressi propri controcrediti per ripristini, dovuti ai vizi della merce acquistata, quindi, allegava la difettosità dei prodotti forniti, senza svolgere domanda riconvenzionale e senza contestazione alcuna del credito, se non invocando l'art. 1460 cc ossia un asserito inadempimento contrattuale di parte opposta per avere consegnato merce viziata, la pagina 3 di 8 quale le aveva provocato un danno di € 200.792,60 per le attività di ripristino e rifacimento.
2.2.1 Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione, affermandone la pretestuosità, invocando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
2.2.2 Respinta l'invocata esecuzione provvisoria, il Giudice di prime cure, depositate le memorie ex art. 183/6 co., cpc ordinava a di produrre i propri libri CP_2
contabili riportanti la eventuale registrazione delle fatture di cui al credito ingiunto e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per note difensive.
, disattendendo l'ordine del Tribunale, nulla produceva ed all'esito della CP_2
discussione il Tribunale decideva la causa.
Si motivava in sentenza che l'opposizione nel merito, era infondata, in quanto la prova del credito discendeva dall'avvenuto riconoscimento del debito e dal piano rateale adempiuto solo in minima parte che lo confermava, assente ogni puntuale allegazione e prova dei presunti vizi solo genericamente allegati.
Infatti, l'opponente non aveva contestati l'avvenuta fornitura di merce,
l'ammontare del credito e la sottoscrizione del piano di rientro, che la stessa CP_2
aveva richiesto. La richiesta relativa al piano di rientro datata 26.03.2019 risultava
[...]
successiva alle lamentele sollevate circa i prodotti forniti risalenti agli anni 2016-2018.
3. La sentenza va confermata, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze di causa e segnatamente delle domande svolte dalla venditrice (già istante del decreto ingiuntivo) ed odierna appellata, nonché delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale offerta, avendo, correttamente confermato il decreto ingiuntivo, accolto la domanda di pagamento, ritenendo implicitamente assolto l'onere probatorio, calibrato anche sulle allegazioni, svolte dall'opponente, in parte contraddittorie ed in parte del tutto vaghe, generiche e pretestuose pagina 4 di 8 4. L'appellante affida le proprie censure ad un unico disarticolato motivo, contenente più ragioni.
4.1 Con esso rubricato come <1) Erronea applicazione dell'istituto ex art.
1988 seconda comma c.c. e quindi errata applicazione delle norme processuali in materia di riparto dell'onere delle prove ex art. 2697 c.c. >, l'appellante sostiene che il Tribunale nel motivare la sentenza qui impugnata, attribuiva al piano di rientro di
(doc. 17 fascicolo monitorio un valore ricognitivo confessorio, con CP_2 CP_3
conseguente inversione dell'onere della prova, mentre lo stesso Giudice aveva escluso, in sede para-cautelare di provvisoria esecutorietà del decreto, l'esistenza in atti di un riconoscimento di debito, e conseguentemente non avrebbe dovuto considerarlo nemmeno con la decisione finale. Inoltre, nel giudizio di primo grado non è stata raggiunta e formata la prova dell'idoneità dei beni ai fini convenuti e, quindi, del diritto al pagamento del corrispettivo delle fatture.
4.2 In motivo di gravame è infondato.
Nella premessa che le ordinanze in corso di causa hanno natura provvisoria e possono pur sempre essere revocate, tranne quelle definite non impugnabili, secondo la chiara previsione dell'art. 177 cpc, ed in ogni caso in quanto provvedimenti interinali sono sempre destinate tutte ad essere assorbite dalla decisione finale, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellante, nessuna censura può attribuirsi al ragionamento di prime cure, che si mostra esatto nelle premesse in fatto e nelle conseguenze in di ritto, che da esse trae.
Insieme al Tribunale la Corte evidenzia che, a norma dell'art. 1988 cod. civ., la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa, colui a favore del quale
è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di quest'ultimo si presume fino a prova contraria, pertanto, il destinatario della dichiarazione è esonerato dall'onus probandi relativo al rapporto fondamentale, e, quindi, dal fornire la dimostrazione dei fatti che fondano e giustificano, il credito oggetto della ricognizione.
Vero è che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha natura giuridica di promessa pagina 5 di 8 unilaterale, che non costituisce fonte generale di obbligazione, ma è anche vero tuttavia che essa produce effetti obbligatori nei casi previsti dalla legge. Trattasi di un negozio unilaterale recettizio, avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte si obbliga ad una determinata prestazione.
La norma presenta una valenza esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e, quindi, di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione
(Cfr. Cass. Civ., sez.II, 17.06.2014 n. 13776 e più recentemente Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022) . Dall'altro, resta invece totalmente a carico della parte, che si è dichiarata debitrice, l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella ricognizione di debito o nella promessa unilaterale di pagamento (Cfr. ex ceteris Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 09/02/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17915 del
25/11/2003).
Ciò posto, non è superata dall'appello l'affermazione di prime cure “Orbene, deve osservarsi come il credito azionato da non sia Controparte_3
sostanzialmente oggetto di alcuna contestazione diretta da parte opponente. Infatti
l'opponente non contesta l'avvenuta fornitura di merce, l'ammontare del credito e nemmeno la sottoscrizione del piano di rientro che la stessa ha richiesto. CP_2
La richiesta relativa al piano di rientro datata 26.03.2019 risulta successiva alle lamentele sollevate circa i prodotti forniti risalenti agli anni 2016-2018. La richiesta predetta prevede la possibilità per di scadenzare il pagamento del debito CP_2
complessivo di € 143.945,93 da aprile 2019 a marzo 2020.” Il piano di rientro è oggetto della produzione quale doc. 17 fascicolo monitorio è firmato da CP_3
e non è stato superato da alcuna prova contraria, non è stato contestato e non è CP_2
nemmeno stato disconosciuto.
pagina 6 di 8 Infine, gli appellanti affermano che parte ingiunta, con una serie di lamentele, avrebbe contestato l'inesattezza e il vizio afferente la merce, tale da formulare una richiesta di risarcimento di euro 200,792,60 (citazione Appello, pag. 6).
Di tale richiesta di risarcimento non vi è traccia in atti. L'appellante non ha mai articolato alcuna prova per tentare di comprovare le proprie affermazioni, che tali sono rimaste, cioè prive di riscontro. nemmeno ha provato – o si è offerta di provare CP_2
– l'esistenza dei vizi della merce lamentati, e neppure ha specificato in cosa sarebbero consistiti i pretesi vizi della merce fornita da . CP_3
nemmeno ha fornito prova delle pretese lavorazioni di ripristino che CP_2
afferma di avere eseguito. Infine, si deve rilevare, ancora, che la richiesta di rientro formulata dalla società debitrice il 26 marzo 2019 (piano di rientro, doc. 17 fascicolo monitorio) è successiva alle lamentele circa la pretesa inidoneità dei prodotti, le quali, come emerge dalla sentenza, risalgono al 2016, 2017 e 2018. Non è inutile ricordare che, quanto sopra evidenziato, è tutto ben espresso nella decisione gravata, alla quale l'appellante non ha replicato, come doveroso, facendo oggetto di specifiche censure siffatte affermazioni, con la conseguenza che appare anche palese la genericità del gravame e la violazione dell'art. 342 cpc. Ne consegue il completo rigetto dell'appello e il conseguente assorbimento di tutte le questioni di novità eccepite dalla controparte appellata.
5. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva in linea con il corrispondente scaglione di valore per le fasi ivi previste, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo alla parte appellante.
6. Ricorre per la parte appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART.
13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 7 di 8 Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna in solido al pagamento Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che Controparte_3
liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 07.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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