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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/09/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1770/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv.ti Dario Congedo e Tonino Litti,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 01/07/2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 1770/2025
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
3.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Squinzano in data 24/04/2010 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2010).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
5.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1770/2025 introdotto con ricorso del
11/03/2025 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Taranto (TA), 14/10/1978) e
[...] Controparte_1
(Copertino (LE), 15/12/1973) che a Squinzano in data 24/04/2010, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2010);
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello
2 R.G. 1770/2025
stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1770/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv.ti Dario Congedo e Tonino Litti,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 01/07/2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 1770/2025
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
3.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Squinzano in data 24/04/2010 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2010).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
5.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1770/2025 introdotto con ricorso del
11/03/2025 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Taranto (TA), 14/10/1978) e
[...] Controparte_1
(Copertino (LE), 15/12/1973) che a Squinzano in data 24/04/2010, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2010);
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello
2 R.G. 1770/2025
stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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