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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Dalmaso, giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 24.06.2024,
[...]
– premesso che dalla relazione more uxorio con era nata la figlia Parte_1 CP_1
(1.08.2020) e che a causa di diverse circostanze la loro convivenza si era interrotta Persona_1
– agiva dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore, , a favore di Persona_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultima, regolando le modalità di visita, permanenza e contatto con ciascun genitore secondo il piano genitoriale allegato (Doc.1);
- disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 05 di ogni mese,
l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
- disporre l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ognuno, al pagamento delle spese straordinarie inerenti la minore;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.01.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“1. Affidare la figlia minore in forma condiva a entrambe i genitori, con collocamento e residenza presso la madre,
2. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo e previa esibizione dei turni lavorativi:
o Fino al compimento dei cinque anni: Il martedi e il giovedi dall'uscita di scuola alle ore
19,30 e a week end alternati il sabato e la domenica ( dalle ore 10 della mattina alle ore 19,30 della sera o Il pernotto sarà inserito a decorrere dalla Pasqua 2025 nei soli fine settimana di spettanza del padre che dunque preleverà la bambina il sabato mattina e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle 19,30
o Al compimento del sesto anno verrà inserito il secondo pernotto nel fine settimana e dunque il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:
- la prima e la terza settimana di ogni mese: il martedi e il giovedi dall'uscita di scuola alle
19,30
- la seconda e la quarta settimana: il martedi dall'uscita di scuola alle 19,30 e dal venerdi
(dall'uscita di scuola ) alla domenica ore 19,30
o Alternando con la madre il 24 e il 25 dicembre di ogni anno e cosi il 31 dicembre e il 1 gennaio.
o Alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo
o 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (con inserimento del pernotto come sopra detto, in modo graduale e nel rispetto delle volontà della bambina) o Il giorno del compleanno del e il giorno della festa del papà ( mentre starà con Parte_1
la madre il giorno del compleanno della madre e quello della festa della mamma)
o Feste civili, ponti ed altre festività seguendo il criterio dell'alternanza annuale con la madre.
3. Onerare il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre di una somma mensile pari a 600,00 euro ( da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile ISTAT come per legge e decorrente dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso)
4. Prevedere che le spese straordinarie ( comprese quelle per la scuola frequentata dalla minore ) siano ripartite tra i genitori nella misura dei 2/3 carico del padre e di 1/3 a carico della madre .
5. Prevedere che l'assegno unico della minore sia percepito dalla madre in forma integrale.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, il giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso l'abitazione materna, sita in Lanuvio, Via Sforza Cesarini n. 11;
2) il padre potrà vedere e tenere con la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00
o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo. 3) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 350,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
4) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
5) assegno unico come per legge;
6) il padre si impegna, nelle more della comunicazione all'Inps, a versare alla madre il 50% dell'assegno unico attualmente percepito in via esclusiva;
7) spese di lite integralmente compensate”.
A seguito di ampia discussione, le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che l'accordo raggiunto non presenta profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3289/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Dalmaso, giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 24.06.2024,
[...]
– premesso che dalla relazione more uxorio con era nata la figlia Parte_1 CP_1
(1.08.2020) e che a causa di diverse circostanze la loro convivenza si era interrotta Persona_1
– agiva dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore, , a favore di Persona_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultima, regolando le modalità di visita, permanenza e contatto con ciascun genitore secondo il piano genitoriale allegato (Doc.1);
- disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 05 di ogni mese,
l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
- disporre l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ognuno, al pagamento delle spese straordinarie inerenti la minore;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.01.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“1. Affidare la figlia minore in forma condiva a entrambe i genitori, con collocamento e residenza presso la madre,
2. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo e previa esibizione dei turni lavorativi:
o Fino al compimento dei cinque anni: Il martedi e il giovedi dall'uscita di scuola alle ore
19,30 e a week end alternati il sabato e la domenica ( dalle ore 10 della mattina alle ore 19,30 della sera o Il pernotto sarà inserito a decorrere dalla Pasqua 2025 nei soli fine settimana di spettanza del padre che dunque preleverà la bambina il sabato mattina e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle 19,30
o Al compimento del sesto anno verrà inserito il secondo pernotto nel fine settimana e dunque il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:
- la prima e la terza settimana di ogni mese: il martedi e il giovedi dall'uscita di scuola alle
19,30
- la seconda e la quarta settimana: il martedi dall'uscita di scuola alle 19,30 e dal venerdi
(dall'uscita di scuola ) alla domenica ore 19,30
o Alternando con la madre il 24 e il 25 dicembre di ogni anno e cosi il 31 dicembre e il 1 gennaio.
o Alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo
o 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (con inserimento del pernotto come sopra detto, in modo graduale e nel rispetto delle volontà della bambina) o Il giorno del compleanno del e il giorno della festa del papà ( mentre starà con Parte_1
la madre il giorno del compleanno della madre e quello della festa della mamma)
o Feste civili, ponti ed altre festività seguendo il criterio dell'alternanza annuale con la madre.
3. Onerare il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre di una somma mensile pari a 600,00 euro ( da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile ISTAT come per legge e decorrente dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso)
4. Prevedere che le spese straordinarie ( comprese quelle per la scuola frequentata dalla minore ) siano ripartite tra i genitori nella misura dei 2/3 carico del padre e di 1/3 a carico della madre .
5. Prevedere che l'assegno unico della minore sia percepito dalla madre in forma integrale.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, il giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso l'abitazione materna, sita in Lanuvio, Via Sforza Cesarini n. 11;
2) il padre potrà vedere e tenere con la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00
o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo. 3) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 350,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
4) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
5) assegno unico come per legge;
6) il padre si impegna, nelle more della comunicazione all'Inps, a versare alla madre il 50% dell'assegno unico attualmente percepito in via esclusiva;
7) spese di lite integralmente compensate”.
A seguito di ampia discussione, le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che l'accordo raggiunto non presenta profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3289/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi